CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 194

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 30 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 15.55 è ripresa alle 16.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 316.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto in esame entro il 1o agosto 2016. Si tratta di uno stanziamento a favore delle associazioni combattentistiche di importo pari a 1.761.646 euro.
  A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del Pag. 195decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità), nella tabella C. Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni ’80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari. L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11 di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ex legge n. 549 del 1995 e uno per la ripartizione delle risorse ex legge n. 191 del 2009. Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo Pag. 196di stanziamenti. Viceversa, nel 2013, nel 2014 e nel 2015 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.
  Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG); Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA); Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED). Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 19 aprile 2016, l'ANPPIA il 21 aprile 2016 e l'ANED il 22 aprile 2016). Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.761.646 euro (nel 2015 l'importo è stato pari a 1.379.680 euro). La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  L'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2015 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2015: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra l'11 aprile 2016; l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 24 marzo 2016; l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti il 31 marzo 2016. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 4 luglio 2016, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi.
  Da ultimo, passando ad una breve disamina delle associazioni in questione, si fa notare che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra) è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 33.889 associati al 31 dicembre 2014. L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS.
  L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Al 31 dicembre del 2015 risultano iscritti 3.283 soci, oltre ai 237 iscritti on-line.
  L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Pag. 197Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Nel 2015 risultano 2.382 iscritti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 luglio 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
C. 3235 Giachetti.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente innanzitutto che le Commissioni riunite II e XII non hanno ancora avviato l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta in oggetto. Peraltro, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 25 luglio prossimo, la Commissione, se non vi sono obiezioni, esprimerà il proprio parere nella seduta odierna, fermo restando che potrà eventualmente tornare a pronunciarsi qualora le successive fasi di esame lo richiedano.

  La Commissione concorda.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra quindi il contenuto del provvedimento. Rileva in primo luogo che la proposta di legge C. 3235, composta da 10 articoli, introduce nell'ordinamento una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma individuale o associata; prevede la liceità della detenzione di cannabis entro determinate quantità; introduce un monopolio di Stato, consentendo la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati; in relazione alla lieve entità delle condotte illecite inerenti agli stupefacenti, prevede una differenziazione di pena in relazione alla tipologia delle sostanze (droghe pesanti, droghe leggere).
  L'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 26 del TU stupefacenti, inserisce la coltivazione in forma personale ed associata di cannabis tra le fattispecie lecite, non sottoposte ad alcun regime autorizzatorio. In tal senso, oltre a una modifica del comma 1 del citato articolo 26, diretta ad inserire tra le coltivazioni lecite quella della cannabis coltivata ai sensi delle disposizioni successive, vengono inseriti due nuovi commi (1-bis e 1-ter), diretti a specificare le modalità della condotta non sottoposta ad alcun regime autorizzatorio. Viene quindi consentito, a persone maggiorenni, la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di 5 e del prodotto da esse ottenuto, previo invio di una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente. Si ricorda che le piante di cannabis di sesso maschile od ermafrodita producono una percentuale irrisoria di THC, inidonea a produrre effetti droganti; le piante di sesso femminile costituiscono la categoria che produce, tramite i fiori, il citato principio attivo. Viene anche consentita la coltivazione della cannabis in forma associata, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del libro I del codice civile (delle persone giuridiche), nei limiti quantitativi sopra indicati, in misura proporzionale al numero degli associati.Pag. 198
  L'articolo 2 inserisce nel TU stupefacenti (nel Titolo III, che reca disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope) un nuovo capo (Capo I-bis), costituito dal solo articolo 30-bis, concernente alcune tipologie di condotte lecite, relative alla detenzione personale di cannabis. Si capovolge l'impostazione vigente consentendo – al di fuori dei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 e salve le disposizioni dell'articolo 73 del TU, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti – alle persone maggiorenni la detenzione di una piccola quantità di cannabis – 5 grammi lordi, aumentabili a 15 per la detenzione in privato domicilio – non subordinata ad alcun regime autorizzatorio; i limiti sopra indicati possono essere superati nel caso di detenzione per finalità terapeutiche. In ogni caso viene posto il divieto di fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 73 del TU stupefacenti: aggiunge un comma 3-bis, che prevede – esclusi i casi in cui siano coinvolti minori o infermi di mente – la non punibilità della cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis per consumo personale, fermo restando il limite quantitativo previsto dal nuovo articolo 30-bis; diversifica al comma 5 le pene per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti (tra cui la coltivazione e lo spaccio), in relazione alla loro tipologia: pene più gravi per le droghe pesanti (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 2.064 a euro 13.000) e meno gravi per quelle leggere (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 1.032 a euro 6.500). Attualmente la pena è unica, ovvero la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro, indipendentemente dal tipo di droga oggetto del reato).
  L'articolo 4 interviene sull'articolo 75 del TU: escludendo, al comma 1, la sanzionabilità amministrativa dell'importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di droghe leggere per farne uso personale (gli stupefacenti compresi nelle tabelle II e IV allegate al TU). Attualmente tale condotta costituisce illecito amministrativo che può comportare specifiche sanzioni interdittive (come la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi del passaporto, ecc.); prevedendo che le condotte sopracitate inerenti alle droghe leggere, pur finalizzate all'uso personale, siano punite con sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro, in proporzione alla gravità della violazione commessa) se commesse da persona maggiorenne in violazione dei limiti quantitativi e delle modalità previste dagli articoli 26, comma 1-bis e 30-bis; in ogni caso, qualora le condotte siano state poste in essere da un minore, si applicano alcune disposizioni dell'articolo 75 TU, concernenti il programma terapeutico, le informazioni di polizia e i poteri del prefetto, l'accesso agli atti, l'opposizione, l'applicazione e revoca delle sanzioni da parte del prefetto, la particolare tenuità della violazione. La sanzione è da 500 a 5.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter.
  L'articolo 5 prevede che la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita siano soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica (comma 1). Fanno eccezione a tale principio i casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (come modificato ex articolo 1 della proposta di legge) e dall'articolo 6 del provvedimento in esame. In conseguenza di ciò, vengono aggiunti gli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies e 63-sexies alla legge n. 907 del 1942, legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (comma 2), di cui è integrato il titolo con il riferimento alla cannabis. Il primo articolo aggiunto (articolo 63-bis), definisce l'oggetto del monopolio; il secondo (articolo 63-ter) fornisce una definizione dei derivati della cannabis agli effetti fiscali; l'articolo 63-quater individua i casi in cui non si applica il monopolio dello Stato Pag. 199(cioè la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di 5 unità; la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del TU stupefacenti). Gli articoli 63-quinquies e 63-sexies prevedono, rispettivamente, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati nonché la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività. L'articolo 63-septies vieta, salvo i casi previsti dall'articolo 63-quater, la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio. Sono, inoltre, vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal TU (titolo VIII, artt. 72 e ss.). Il comma 3 dell'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina, le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli: per la coltivazione della cannabis; per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis; per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione; per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro della salute, per la disciplina: della tipologia e della qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico; delle modalità di confezionamento dei prodotti ammessi alla vendita, per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis. Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la disciplina: delle modalità e dei criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato; delle caratteristiche e dei criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il comma 6 dell'articolo 5 vieta la pubblicità della cannabis, diretta o indiretta, e sanziona la violazione della norma con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 25.000 euro (non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità).
  L'articolo 6 rimette ad un regolamento la disciplina: delle modalità di individuazione delle procedure per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, qualificando il CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) quale ente preposto a svolgere tali attività; delle aree e pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis finalizzate a tale uso; delle aziende farmaceutiche legittimate alla produzione di preparazioni a base di sostanze stupefacenti. Viene consentito al Ministero della salute di autorizzare enti, persone giuridiche private istituti universitari e laboratori pubblici alla coltivazione di piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del Testo Unico per scopi scientifici, sperimentali, didattici e terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica. È poi rimessa al Ministero della salute, di intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la promozione della conoscenza e diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis. Con alcune modifiche agli articoli 41, 43 e 45 del Testo Unico vengono semplificate le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei medicinali contenenti cannabis. Viene infine Pag. 200aggiunta una disposizione diretta a prevedere che la prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni ed i dosaggi per una cura non superiore a sei mesi; la ricetta contiene altresì l'indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata.
  L'articolo 7 stabilisce che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le condotte in materia di stupefacenti in violazione delle modalità e dei limiti quantitativi previsti, sono destinate agli interventi nel settore scolastico e ad interventi preventivi, curativi e riabilitativi. Analogamente, le risorse derivanti dal monopolio statale sulla commercializzazione della cannabis vanno destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  L'articolo 8 prevede la presentazione annuale alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio, di una relazione relativa allo stato di attuazione della legge con riguardo ad una serie di aspetti tra i quali l'andamento in forma personale od associata della coltivazione della cannabis, le fasce di età dei consumatori, le strategie e gli obbiettivi raggiunti, l'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla riforma in commento. È conseguentemente abrogato l'articolo 131 del TU, che attualmente disciplina l'obbligo di relazione al Parlamento in tema di stupefacenti.
   L'articolo 9 prevede la riduzione di due terzi (da parte del giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio) delle pene irrogate con sentenza definitiva, per violazione dell'articolo 73, comma 1, del TU del 1990, prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che ha determinato la reintroduzione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti). Attualmente sono punite con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 le condotte di coltivazione, produzione, fabbricazione, vendita, detenzione, cessione, commercio, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (droghe pesanti). Se le condotte riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (droghe leggere) si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. Si prevede che se, per effetto della riduzione, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
  L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento, temporalmente differenziata in ragione dei diversi istituti oggetto del provvedimento. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 (coltivazione in forma personale e associata di cannabis) entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 1). Le disposizioni di cui agli articoli 2 (Detenzione personale di cannabis), 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità), 4 (illeciti amministrativi), 5, commi 3, 4, 5 e 6 (decreti attuativi su coltivazione e vendita al pubblico della cannabis e divieto di propaganda), 6 (cannabis a fini farmaceutici) e 7, comma 1 (destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) e 9 (rideterminazione delle pene) entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 2). Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 2 (monopolio della cannabis), e 7, comma 2 (destinazione dei proventi da monopolio della cannabis), entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5 (comma 3). Le disposizioni dell'articolo 8 (relazione del Governo alle Camere) entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (comma 4).
  La proposta di legge introduce e modifica una speciale disciplina volta alla parziale legalizzazione della coltivazione e del consumo della cannabis, per la cui vendita al dettaglio è previsto il monopolio statale.
  L'intervento appare dunque riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legislativa Pag. 201statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2281, recante disposizioni sanzionatorie in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 della proposta di legge interviene sul codice penale. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione), apportandovi le seguenti modifiche: sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa; innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 3 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro); aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevedendo la sua trasmissione all'Ordine, albo o registro professionale per l'interdizione dall'attività per un periodo da 1 a 3 anni; prevede la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il delitto; prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha indotto altri all'esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività dei concorrenti nel reato.
  Il comma 2 inserisce un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo. La modifica è volta a prevedere l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale: fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) quando l'omicidio colposo è causato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.
  Infine, il comma 3 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare: se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni. Anche in questo caso, la pena aggravata per le lesioni gravi e gravissime cagionate nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria è identica a quella già prevista dal codice in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale con fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  L'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934) intervenendo sull'articolo 123 (terzo comma) relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalla modesta quantità, dalle Pag. 202particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio; l'illecito è punito in via amministrativa con la sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro.
  L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie in quanto non in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione richiesti dalla legge. La proposta aumenta l'entità di tale sanzione (da 2.500 a 7.500 euro).
  L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore. Si tratta della disposizione che oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 15.000 euro chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. In base al comma 2, a coloro che siano incorsi per tre volte nella suddetta sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una professione. La proposta di legge prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.
  L'articolo 4-bis, infine, detta una specifica disposizione riguardante il settore professionale odontoiatrico. È stabilito che «ogni società» del settore debba nominare un direttore sanitario iscritto all'albo da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo assegnatogli e che opererà in via esclusiva, senza poter cumulare altri incarichi. L'articolo 4-bis precisa che l'esercizio della professione è esclusiva dei soli possessori dei titoli di abilitazione previsti dalla legge n. 409 del 1985 che operano come liberi professionisti o all'interno di società del settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i sopracitati requisiti.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il nuovo testo della proposta di legge riguarda in prevalenza l'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, inoltre, sono da considerare «principi fondamentali» in materia di tutela della salute le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 3862, recante modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
  L'articolo unico della proposta di legge modifica l'articolo 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.
  Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio Pag. 203quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).
  Si ricorda preliminarmente che per quanto riguarda, infatti, i delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata) e 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale, essi sono punibili a querela, ma si procede, invece, d'ufficio in una serie di ipotesi tra cui: a) la violenza sessuale nei confronti di persona minorenne; b) gli atti sessuali con minorenne di età inferiore a dieci anni; la prostituzione minorile prevista dall'articolo 600-bis è procedibile d'ufficio quando l'atto sessuale con minorenne riguarda il minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali. In particolare, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne. Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli). L'articolo 121 del codice penale specifica che al minore degli anni 14 può essere nominato un curatore speciale, per esercitare il diritto alla querela, se non si rintraccia qualcuno che abbia la rappresentanza del minore o se colui che esercita la rappresentanza è in conflitto di interessi con il minore stesso. In base all'articolo 338 del codice di procedura penale, alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su proposta del pubblico ministero.
  Sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame interessa le materie «giurisdizione e norme processuali» nonché ordinamento penale e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che l'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali.
  L'Accordo si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato: nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988. Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura Pag. 204adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale. Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4 si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale. L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame. Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali. L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15. L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano, ai sensi del comma 5, senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti, come previsto dal comma 4. La disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati. L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura. L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo – qualora non si pervenga a una Pag. 205soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica –, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italo-messicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. L'articolo 23 contiene clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.
   L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame, e in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.
C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che l'Accordo tra Italia e Armenia del 17 ottobre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa intende sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.
  L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di 11 articoli. L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi. L'articolo Pag. 2062, paragrafo 1, stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che ne indicheranno le linee guida ed i dettagli delle singole attività da svolgere; dispone che il piano di cooperazione annuale venga sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti; prevede che le attività di cooperazione siano organizzate e condotte dai rispettivi Ministeri della difesa; contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi dell'Accordo ora in esame. Le aree, non esclusive, della cooperazione sono le seguenti: politica di sicurezza e difesa; formazione militare-legale; ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di peace-keeping; strutture ed equipaggiamenti di unità militati, gestione del personale; organizzazione ed impiego delle Forze Armate; formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione; questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari; formazione ed addestramento militare; sport militare ed altri settori militari di interesse comune. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività: scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della difesa; addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari; partecipazione ad esercitazioni militari, nonché a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto. Puntuali disposizioni sono previste per le cure d'urgenza e viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso: in tale ipotesi, infatti, essi dovranno essere risarciti dalla Parte ospitante. Inoltre, entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare si prevede la possibilità di fornire reciproco Pag. 207supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento e si individuano le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono le seguenti: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare. Le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Si prevede altresì che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. L'articolo 7, rubricato Sicurezza delle informazioni classificate, disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti. Ai sensi dell'articolo 8 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indicando le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Infine, gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, al comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4) dell'Accordo relativo alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della medesima legge 196/2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3, riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione Pag. 208di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4).
   L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che secondo quanto riportato nella relazione introduttiva che accompagna il testo originario del disegno di legge in commento, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad in un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico . In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un consesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale. Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio, e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo. In ordine alle caratteristiche precipue dell'Accordo, va ricordato che esso si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'economia dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.
  Passando alla struttura dell'Accordo in esame, questo si suddivide in 124 articoli Pag. 209raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: sono interessati i settori già accennati in sede introduttiva.
  Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
  Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.
  Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato, incluso il riciclaggio di denaro, di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.
  Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Va qui segnalato in particolare l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati ad hoc. L'articolo 113 istituisce peraltro il comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.
  Passando poi all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (Partnership and Cooperation Agreement – PCA), esso è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia. Esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Pag. 210
  Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il volet economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione.
  L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in materia fiscale. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani , Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
  Quanto alla struttura del testo, esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in 8 titoli.
  Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.
  Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.
  Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.
  Il disegno di legge A.C. 3944, che si compone di cinque articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012.
  Come di consueto, i primi due articoli recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo.
  L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma «sviluppo e sicurezza e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo Pag. 211il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 4 contiene una clausola di varianza finanziaria per la quale dall'attuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2). L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 17.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI e XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Comunica altresì che il relatore ha presentato emendamenti che recepiscono alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni VII, XI e XII e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Dore MISURACA (AP), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100. 1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104 e 5.100.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100. 1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104 e 5.100 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 (vedi allegato 7). 1.101 (vedi allegato 7), 1.102 (vedi allegato 7), 1.105 (vedi allegato 7), 1.103 (vedi allegato 7), 1.104 (vedi allegato 7) e 5.100 (vedi allegato 7) del relatore.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Dore Misuraca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 21 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

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