CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 146

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 305.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Miotto, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, molto qualificato e approfondito, esprimendo quindi un giudizio positivo sulla proposta di parere da lei presentata. Nel rilevare che quest'ultima si muove nella stessa direzione della delega legislativa, contribuendo a definire meglio alcuni aspetti dello schema di decreto in esame, ritiene che le condizioni e le osservazioni contenute nella predetta proposta di parere saranno recepite in sede di emanazione del decreto legislativo.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che i deputati appartenenti al gruppo Pag. 147Movimento 5 Stelle hanno presentato una propria proposta alternativa di parere, che è in distribuzione (vedi allegato 2).

  Giulia GRILLO (M5S) ricorda che il provvedimento in discussione costituisce un nuovo tentativo di intervenire sui criteri di nomina della dirigenza sanitaria per sanare le distorsioni esistenti, sottolineando che la nomina del tutto discrezionale dei direttori generali da parte dei presidenti delle regioni costituisce probabilmente il principale problema della sanità italiana. Segnala, infatti, che la politicizzazione della dirigenza pregiudica in moltissimi casi una gestione corretta della sanità.
  Riconoscendo che lo schema di decreto in esame compie alcuni passi nella giusta direzione, evidenzia tuttavia come venga adottato un approccio troppo timido, mancando evidentemente il coraggio di svincolare integralmente le nomine dalle scelte politiche.
  Sottolinea che la proposta di parere presentata dal suo gruppo si basa su un'impostazione diversa, ad esempio prendendo in considerazione il ricorso a forme di sorteggio, al fine di superare le cattive abitudini della politica, che hanno causato danni incalcolabili alla sanità del nostro Paese.
  Esprime forte dissenso su alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere illustrata dalla relatrice, in particolare laddove si evidenzia l'esigenza di prevedere, con riferimento al punteggio, che esso deve essere assegnato a ciascun candidato esclusivamente ai fini dell'inserimento del candidato medesimo nell'elenco degli idonei, senza che quest'ultimo riporti poi i punteggi conseguiti, in modo da evitare il rischio che l'elenco venga a configurarsi come una vera e propria graduatoria, tale da interferire con l'autonomia regionale. Evidenzia come in questo modo si assecondi di fatto la richiesta delle regioni di rendere segreti i punteggi assegnati, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato. Al riguardo, fa presente che non è in discussione il rispetto della autonomia regionale ma solo un principio di trasparenza e di responsabilità rispetto alle scelte adottate. Richiama in proposito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi del quale le procedure trasparenti ed uniformi sono il punto di partenza per arginare arbitri e disparità di ordine particolaristico e per assicurare la piena attuazione di principi democratici. Segnala, per inciso, di avere effettuato numerosi accessi agli atti per controllare i criteri seguiti in passato nella nomina di dirigenti sanitari, avendo verificato che in moltissimi casi risultavano nominati i soggetti che avevano conseguito il punteggio più basso. Ricorda, inoltre, che il principio di trasparenza è richiamato anche nella riforma costituzionale voluta dall'attuale maggioranza, pur auspicando che, non per questo specifico aspetto, tale riforma sia respinta nel referendum previsto per il prossimo autunno.
  Formula quindi un giudizio fortemente critico anche sulla condizione di cui al numero 11 della proposta di parere della relatrice, ritenendo che il riferimento ivi contenuto alle violazioni degli obblighi di trasparenza sia formulato in maniera ambigua, rischiando di rendere meno stringenti le disposizioni del decreto legislativo che sarà emanato.

  Donata LENZI (PD) osserva che la Commissione sta svolgendo una discussione interessante, di portata generale, che si riallaccia al tema ormai ultraventennale dell'ambito applicativo della riforma della pubblica amministrazione. Ricorda infatti che le debolezze del settore pubblico, non a caso definito in molti casi «burocrazia», rappresentano uno dei principali elementi che diminuiscono la competitività del Paese. In questo quadro, uno dei nodi principali è rappresentato dalla scelta delle figure che devono compiere scelte manageriali pur avendo le necessarie competenze e conoscenze rispetto alle politiche concrete nei vari settori di intervento. Sottolinea che in molti casi la qualità essenziale è rappresentata dalla capacità di leadership e che in nessuna nazione al mondo le abilità in tal senso sono individuate sulla base di un semplice concorso Pag. 148pubblico. Rileva, quindi, che la scelta adottata dal provvedimento in esame è quella di assicurare trasparenza attraverso una preselezione nazionale sulla base di titoli e di esperienza alla quale segue la selezione a livello regionale sulla base di una assunzione di responsabilità politica. Ricorda infatti, richiamando anche alcune vicende apprese durante la sua esperienza di amministratrice locale, che le cattive scelte, su cui spesso incide anche il familismo che caratterizza l'Italia, sono effettuate sia dalla politica che dalla pubblica amministrazione.
  Segnala ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che si trovano ora alla guida di alcune importanti città, che la semplice adozione di un criterio basato su titoli potrebbe comportare anche per loro la nomina di personaggi rispetto ai quali vi è un forte senso di sfiducia. Osserva per inciso, pur rinunciando a voler inserire un rilievo in tale senso nel parere, che il peso attribuito alle pubblicazioni nella valutazione dell'idoneità alla dirigenza appare eccessivo in quanto dovrebbe prevalere il criterio della capacità di gestione, accompagnato da una conoscenza reale delle situazioni da gestire.
  In relazione alla trasparenza, pone in evidenza che sono mancate finora sanzioni concrete in conseguenza della mancata applicazione di tale principio, che rimane essenziale per la corretta imputazione della responsabilità delle scelte adottate.
  In conclusione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, segnala l'elemento positivo rappresentato dalla menzione esplicita nel provvedimento in esame della figura dei direttori socio-sanitari.

  Vega COLONNESE (M5S), nell'invitare i colleghi a una discussione sul merito delle proposte di parere, segnala, tra gli altri, come punti qualificanti della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la condizione di cui alla lettera j), con cui si vogliono introdurre principi di rotazione per prevenire fenomeni di corruzione, e quella di cui alla lettera p), in merito alla revoca degli incarichi in caso di condanne, anche non definitive.
  Per evidenziare lo spirito costruttivo, fa presente che il Movimento 5 Stelle ha presentato in ogni caso una proposta di parere favorevole corredata da un nutrito numero di condizioni molto puntuali per offrire soluzioni concrete rispetto agli errori commessi nel passato, ben evidenziati nell'intervento della collega Grillo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che quanto previsto alla lettera p) della proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle è già normativa vigente grazie a un emendamento apportato alla cosiddetta legge Madia, presentato proprio da tale gruppo.
  In relazione a quanto previsto alla condizione di cui alla lettera a), ricorda inoltre che è prassi costante della pubblica amministrazione quella per cui la nomina delle commissioni sia successiva alla data limite per la presentazione delle candidature.

  Delia MURER (PD) pone in rilievo che il provvedimento in esame rappresenta sicuramente un passo in avanti per limitare la discrezionalità delle scelte dei presidenti delle regioni nell'ambito della dirigenza sanitaria, restituendo un ruolo in tale ambito al Ministero della salute.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, nel ringraziare tutte le colleghe intervenute nella discussione, ritiene utile fornire alcune precisazioni. Segnala preliminarmente che la previsione di un punteggio rispetto ai soggetti idonei a ricoprire il ruolo di dirigenti sanitari, contenuto nello schema di decreto, appare per certi aspetti fuori dall'ambito della delega attribuita al Governo, ricordando che l'inclusione in tale elenco è basata sia sui titoli che sull'esperienza maturata e concordando con la collega Lenzi sul peso forse eccessivo attribuito alle pubblicazioni. Nel ricordare che è necessario realizzare un concreto equilibrio fra i titoli maturati e l'esperienza acquisita, sottolinea che, qualora al punteggio attribuito si Pag. 149attribuisse il valore di una graduatoria, sarebbe di fatto vanificata la possibilità di scelta attribuita alle regioni nella seconda fase delle selezione. Inoltre, la pubblicazione dei punteggi comporterebbe inevitabilmente la presentazione di numerosissimi ricorsi, evidenziando peraltro che nei livelli più alti della graduatoria si troverebbero i soggetti più vicini all'età pensionabile, quando in molte situazioni sarebbe preferibile nominare soggetti più giovani, motivati da una forte volontà di seguire percorsi innovativi.
  Ribadisce, quindi, l'esigenza di prevedere dei criteri che consentano di nominare per ciascuna posizione il soggetto più idoneo sulla base della propria esperienza professionale, oltre che dei titoli cumulati. In ogni caso, deve essere garantita in ogni fase del procedimento la trasparenza necessaria ad attribuire precise responsabilità nella scelta dei dirigenti che devono in primo luogo essere in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza.
  Entrando nel merito della condizione di cui alla lettera j) della proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle, osserva che nel concreto il limite temporale previsto, di 5 anni, non è lontano dalla prassi corrente, posto che di solito le nomine sono triennali rinnovabili una sola volta.
  In conclusione, rileva che il provvedimento in esame, seppur migliorabile, rappresenta un concreto passo in avanti e che esso da solo non può costituire lo strumento per contrastare tutte le pratiche distorsive condotte a livello regionale rispetto alle quali è necessaria una specifica attività di vigilanza.

  Giulia GRILLO (M5S) si dichiara in disaccordo rispetto a quanto affermato dalla relatrice sul prevedibile aumento dei ricorsi, osservando che tutti i soggetti concorrenti hanno comunque il diritto di conoscere i punteggi attribuiti anche senza pubblicità delle graduatorie. Rileva che, in base a quanto previsto dallo schema di decreto l'accesso alla graduatoria sarebbe precluso solo ai terzi non interessati, cioè ai cittadini ai quali dovrebbe essere invece garantito un accesso trasparente ai dati in base ai quali sono state effettuate determinate scelte. Si riserva, inoltre, di verificare quanto affermato dal rappresentante del Governo circa l'applicazione anche al caso specifico della revoca dell'incarico in caso di condanna, anche non definitiva.

  Silvia GIORDANO (M5S) invita le deputate del Partito democratico intervenute nel dibattito a tenere conto delle diversità territoriali che caratterizzano l'Italia, posto che in regioni quali il Veneto o l'Emilia-Romagna in ambito sanitario non si verificano quei gravi casi di corruzione e di infiltrazione camorristica che contraddistinguono, ad esempio, la propria regione di provenienza, la Campania.
  Richiama in proposito le intercettazioni che hanno posto in luce la volontà di conferire una nomina a direttore sanitario a un certo soggetto in cambio di una sentenza favorevole nei confronti dell'attuale presidente della regione Campania, De Luca, o il recente provvedimento sulla nomina dei direttori sanitari adottato sempre dalla Campania rispetto al quale il Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati dal suo gruppo, ha preannunciato la presentazione di un ricorso presso la Corte costituzionale. Precisa che a suo avviso gli atti recentemente adottati nella regione Campania rappresentato una vera e propria «follia al Governo». Chiede quindi al sottosegretario De Filippo se a suo avviso le norme che si vogliono adottare siano idonee a scongiurare le pratiche illecite in ambito sanitario che caratterizzano le regioni meridionali.

  Paola BINETTI (AP), riconoscendo che non è facile rispondere con argomenti razionali quando sono evocate infiltrazioni di tipo camorristico in ambito sanitario, ricorda che nei processi di valutazione di figure professionali, oltre agli elementi oggettivamente quantificabili, vi sono aspetti qualitativi quali ad esempio la capacità di mediazione o di comunicazione, che devono essere presi in considerazione. L'elemento «concorsuale» può Pag. 150costituire quindi una buona base su cui deve innestarsi un'analisi delle diverse capacità e qualità in possesso dei candidati. Pur riconoscendo la diffusione di pratiche scorrette o illecite, invita comunque a credere nella possibilità di un'etica pubblica sulla cui base si possano effettuare scelte trasparenti e responsabili, nel migliore interesse degli utenti.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa presentata si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata da deputati del Movimento 5 Stelle.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, dà la parola alla relatrice, on. Giuditta Pini, per lo svolgimento della relazione.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Giustizia il prescritto parere sulla proposta di legge C. 2281, già approvata dal Senato, che inasprisce le pene previste per il delitto di esercizio abusivo di una professione e detta disposizioni in materia di obblighi professionali.
  Fa presente che l'esercizio abusivo di una professione è punito dall'articolo 348 del codice penale con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro.
  La sanzione si applica nei confronti di chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
  L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, al comma 1, reca modifiche all'articolo 348 del codice penale, nel senso di elevare la pena della reclusione – da sei mesi a tre anni – e della multa – da 10.000 a 50.000 euro – nei confronti dell'esercizio abusivo di una professione. Si prevedono, altresì, determinate pene nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il predetto reato ovvero che ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.
  Il comma 2 del medesimo articolo 1 modifica l'articolo 589 del codice penale, concernente la fattispecie dell'omicidio colposo, stabilendo che si applica una pena aggravata – reclusione da tre a dieci anni – se la morte per colpa è causata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.
  Il comma 3 dell'articolo 1 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare, se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.Pag. 151
  L'articolo 2 della proposta di legge modifica il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, intervenendo sull'articolo 123, relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalle particolari modalità della stessa sia possibile desumere che i farmaci non siano destinati al commercio.
  Rileva che l'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie rinvia all'articolo 443 del codice penale nel caso in cui il titolare della farmacia trasgredisca l'obbligo di curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. A sua volta il codice penale, all'articolo 443, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e con la multa non inferiore a 103 euro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
  La proposta di legge, intervenendo sull'articolo 123, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.500 a 3.000 euro) a carico del farmacista che detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.
  Al riguardo, osserva che dovrebbe continuare ad applicarsi l'articolo 443 del codice penale nei casi di destinazione al commercio di farmaci scaduti. Peraltro, la formulazione letterale del nuovo illecito amministrativo fa riferimento alla concreta possibilità di escludere la destinazione al commercio. Occorre pertanto considerare la portata applicativa del nuovo illecito amministrativo.
  L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, nel senso di aumentare l'entità della sanzione (da 2.500 a 7.500 euro) nei confronti di coloro che esercitino abusivamente un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
  Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ha stabilito che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 (...) i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale. Si parla, invece, di arti ausiliarie delle professioni sanitarie in relazione alle attività professionali che possono essere esercitate in possesso di un titolo abilitante o di un altro titolo equipollente. Gli interventi propri di ciascuna arte, sono svolti in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, in regime di libera professione, o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Si tratta di massaggiatori e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di ottici, odontotecnici e puericultrici.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore, che ad oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, prevedendo altresì che a coloro i quali siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una professione.
  La proposta di legge in esame prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.
  Segnala, infine, l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, concernente l'esercizio dell'attività odontoiatrica.
  Si prevede, in particolare, l'obbligo per ogni società operante nel settore odontoiatrico di nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del Pag. 152centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva.
  Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409 del 1985, che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
  Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nella seduta successiva, anche alla luce degli eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

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