CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 136

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il 21 luglio 2016, ricorda preliminarmente che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso lo schema di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, pur se privo della prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Presidenza della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la proroga del medesimo, ha proceduto comunque alla sua assegnazione, segnalando, in ogni caso, l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale intesa. A tale proposito, fa presente che nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente Pag. 137per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito la prescritta intesa, ancora non trasmessa alla Commissione.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, illustra sinteticamente alla Commissione le linee caratterizzanti la propria proposta di parere che intende sottoporre in una prossima seduta all'esame dei colleghi, evidenziando di aver tenuto conto dei molteplici spunti emersi nel corso del ciclo di audizioni informali appena concluso. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di intervenire sulla disciplina del lavoro accessorio, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, il cui utilizzo, secondo quanto certificato dai dati riferiti al periodo 2013-2015 è letteralmente esploso, fino ad arrivare, nell'ultimo anno, ad un aumento del 142 per cento. Anche i dati sui percettori del voucher, pari a circa 1,4 milioni di soggetti nel 2015, sui voucher venduti, pari a circa 115 milioni, e sul numero di quelli effettivamente utilizzati, che sono stati poco più di 88 milioni, dimostrano che si è di fronte alla necessità di un intervento volto a contrastare l'abuso di tale istituto, ridimensionando gli utilizzi impropri. I correttivi che intende proporre riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell'applicabilità anche nel settore agricolo del limite annuo di 2.000 euro per le prestazioni nei confronti di ciascun committente, superando anche la diversa interpretazione della normativa proposta dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 2013, nonché l'estensione all'agricoltura delle modalità di tracciabilità dei voucher previste in via generale per gli imprenditori e i professionisti. Ritiene, inoltre, necessari interventi volti a garantire effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro e di rafforzare la tracciabilità dei buoni orari, muovendosi nel corso del positivo intervento proposto dal Governo con il provvedimento in esame.

  Davide BARUFFI (PD), associandosi a quanto affermato dal relatore, desidera evidenziare alcuni elementi di criticità emersi dalle audizioni e dal dibattito in Commissione. Fa riferimento, in primo luogo, alla tendenza inarrestabile alla crescita del ricorso ai voucher, dimostrato dall'aumento, certificato dall'INPS, del 43 per cento nel periodo gennaio-maggio 2016, rispetto al medesimo periodo del 2015, al quale potrebbe porre in parte rimedio la disciplina sulla tracciabilità recata dallo schema di decreto in esame. Nel sottolineare che le misure previste al riguardo dallo schema vanno nella direzione giusta, ma rischiano di non essere sufficienti a contenere il dilagare del lavoro accessorio, rileva la necessità di tornare ad assicurare l'occasionalità delle prestazioni remunerate attraverso i voucher, introducendo specifiche limitazioni oggettive degli ambiti del ricorso a tale istituto. Un intervento poco incisivo, infatti, rischierebbe di vanificare quanto di buono il Governo ha già fatto per la riduzione degli spazi di precarietà del lavoro anche attraverso gli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato.
  In secondo luogo, pur condividendo lo sforzo del Governo volto al riordino del settore delle politiche passive del lavoro, ritiene che il nuovo sistema di ammortizzatori sociali potrà dimostrare la sua validità solo quando la crisi attuale sarà definitivamente superata. Nella situazione attuale, infatti, la ridotta durata degli ammortizzatori sociali risulta difficilmente sostenibile, non salvaguardando adeguatamente la continuità della produzione e dell'occupazione. Ritiene, pertanto, necessario individuare una normativa transitoria che consenta di gestire la fase di superamento degli ammortizzatori sociali in deroga, evidenziando che nei tavoli di crisi positivamente risolti dal Governo in questi mesi si è quasi sempre fatto ricorso a deroghe rispetto ai limiti temporali previsti per la concessione degli ammortizzatori sociali.

  Sergio PIZZOLANTE (AP), pur condividendo la posizione del relatore in ordine alla necessità di contrastare l'abuso del Pag. 138ricorso al lavoro occasionale, osserva che, a suo avviso, i correttivi alla disciplina in vigore non dovranno scoraggiarne l'uso. Il lavoro accessorio, infatti, è un istituto da non demonizzare, in quanto si è dimostrato in grado di fare emergere una quota significativa di lavoro irregolare. L'inarrestabile crescita del ricorso al voucher è innegabile ma, a suo giudizio, occorre ricordare che in alcuni settori, come quello dei pubblici esercizi, si è evidenziata una crescita contemporanea anche dell'occupazione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ciò dimostra che il lavoro occasionale non è soltanto sostitutivo di un'occupazione regolare ma, in una fase di crescita, sia pure lenta, esso si affianca alle altre tipologie di occupazione. A suo avviso, inoltre, in alcuni settori, come quelli del commercio e del turismo, sarebbe meglio non introdurre eccessivi irrigidimenti della disciplina, per lasciare la possibilità alle aziende di rispondere con elasticità ai picchi di domanda. Al contrario, reputa necessario colpire duramente l'abuso del ricorso al lavoro occasionale in alcuni settori dell'industria dove il ricorso al voucher maschera un vero e proprio sfruttamento della manodopera meno qualificata. Confida, pertanto, nella capacità del relatore di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di combattere l'uso distorto del lavoro occasionale e la necessità di non demonizzarlo.

  Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che, nel corso dell'esame della legge n. 183 del 2014, il suo gruppo si era opposto alla eccessiva liberalizzazione del lavoro accessorio, paventando il prodursi di un vero e proprio «far west dei voucher». Le cifre incredibili sul ricorso a tale istituto hanno, di fatto, drogato le statistiche sulla ripresa dell'occupazione. Sono, pertanto, necessarie misure che limitino il ricorso ai voucher sia con riferimento ai settori di utilizzo sia con riferimento al limite annuo delle prestazioni, facendo un passo indietro anche rispetto alla normativa vigente prima dell'adozione del Jobs Act e dei suoi decreti attuativi.

  Titti DI SALVO (PD) osserva che vi è un sostanziale accordo sul fatto che il superamento della crisi non possa avvenire a scapito della qualità del lavoro e della competitività e che sia innegabile, a tale proposito, che la legislatura in corso ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto a quelle precedenti, in cui la politica industriale si è fondata sulla precarietà del lavoro. Il Jobs Act, infatti, si basa sul principio che il lavoro stabile è il presupposto di qualsiasi politica per l'incremento dell'occupazione e della crescita economica. A tale proposito, desidera, poi, sottolineare che la cosiddetta liberalizzazione del lavoro accessorio non è imputabile alla legge n. 183 del 2014, in quanto risale alla legge n. 92 del 2012, segnalando, piuttosto, che nell'attuazione della delega conferita da tale legge, che ha incrementato da 5.000 a 7.000 euro il limite massimo di compensi percepibili annualmente, si è comunque escluso il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
  Si dichiara, quindi, d'accordo con il relatore e i colleghi sulla necessità di contrastare l'abuso di tale tipologia di lavoro, ma ritiene che la disciplina sulla tracciabilità possa non essere sufficiente ad impedire che il lavoro occasionale sia utilizzato in luogo di un contratto di lavoro stabile. Potrebbe, pertanto, essere utile suggerire al Governo di adottare ulteriori disposizioni volte a restringerne l'ambito di utilizzo, riconoscendo che, in ogni caso, il lavoro accessorio si è dimostrato uno strumento utile all'emersione del lavoro sommerso.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere preliminarmente ricordato di non essere mai stato un seguace delle idee del professor Biagi, riconosce che, nella situazione attuale, è opportuno ritornare all'impianto originariamente da lui dato all'istituto del lavoro occasionale. Per questo, pensa che anche quanti a suo tempo sostennero l'approvazione della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276 Pag. 139del 2003, non potranno non condividere la sua affermazione.
  A suo avviso, infatti, è necessario restringere il campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del lavoro accessorio, ritornando alla natura occasionale prevista dalla normativa originaria. Dovrebbero fare riflettere, infatti, anche le distorsioni del mercato del lavoro desumibili dai dati statistici, che evidenziano, nel primo quadrimestre dell'anno in corso, una crescita del numero di contratti a tutele crescenti più lenta rispetto a quella dei contratti di lavoro accessorio. Oltre tutto, a suo avviso, le disposizioni riguardanti l'abbassamento del massimale di reddito in agricoltura appaiono in contraddizione anche con le finalità del disegno di legge del Governo per il contrasto del caporalato in agricoltura, attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2217). Sul punto, pertanto, ritiene condivisibile l'impostazione che il relatore, onorevole Arlotti, intende dare alla sua proposta di parere. In ordine, poi, all'estensione al settore agricolo del massimale di compensi di 7.000 euro annui corrisposti allo stesso lavoratore dal medesimo committente, ritiene meritevole di approfondimento l'apparente contraddizione tra la limitazione della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio agli imprenditori agricoli che abbiano un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui e la loro possibilità di retribuire i singoli lavoratori, attraverso il voucher, fino alla medesima cifra di 7.000 euro annui. Infine, si domanda se il massiccio ricorso al lavoro accessorio non dimostri che si tratta di una forma contrattuale più conveniente rispetto al contratto a tutele crescenti, architrave del Jobs Act, nonostante l'impegno del Governo ad incoraggiare il ricorso all'occupazione stabile ed a combattere la precarietà. Oltre tutto, nota che la diffusione del lavoro occasionale mette in pericolo il futuro pensionistico dei lavoratori, dal momento che l'aliquota pensionistica riguardante applicata è solo del 13 per cento, ben più ridotta, quindi, di quella applicabile ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione. Si tratta, a suo avviso, di una contraddizione nella politica del Governo che, per di più, lascia convivere nell'ordinamento due strumenti della medesima natura, il lavoro accessorio, da un lato, e il lavoro a chiamata, dall'altro. Pur ritenendo, quindi, utile intervenire sulla tracciabilità dei buoni orari, si augura che il Governo voglia recepire le istanze della Commissione, che sollecita a ricondurre il lavoro retribuito con il voucher alla sua originaria natura di accessorietà.

  Davide TRIPIEDI (M5S), apprezzando le parole del presidente, osserva che con i voucher il lavoratore è ridotto a un oggetto nelle mani di imprenditori senza scrupoli, come dimostra anche l'esperienza di diversi suoi colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno svolto in passato prestazioni di lavoro accessorio. Ritiene, inoltre, che tale strumento conceda un ingiustificato vantaggio al datore di lavoro, come paventato dal suo gruppo nel corso dell'esame del cosiddetto Jobs Act. Si dichiara, pertanto, d'accordo con l'orientamento emerso dal dibattito di proporre una limitazione del ricorso al lavoro accessorio, anche se l'esperienza passata ha dimostrato quanto poco il Governo tenga conto dei pareri espressi dalla Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, intende puntualizzare che la liberalizzazione del ricorso al lavoro accessorio non è imputabile al Jobs Act, ma, piuttosto ai Governi del centrodestra e al Governo Monti. Infine, non credendo possibile l'adozione di misure radicali, dichiara che si riterrebbe, comunque, soddisfatto se il Governo, facendo proprie le posizioni della Commissione, introducesse correttivi allo schema di decreto al fine di garantire il carattere occasionale delle prestazioni e di applicare al settore agricolo la disciplina prevista per gli altri soggetti imprenditoriali.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, ringraziando i colleghi per gli spunti forniti, ricorda che il Governo ha già dimostrato la sua volontà di creare alternative valide al lavoro accessorio, ad esempio, attraverso la riduzione dell'IRAP nel settore del Pag. 140turismo o l'esclusione del ricorso ai voucher nell'ambito degli appalti. In ogni caso, conferma di volere proporre alla Commissione un parere favorevole allo schema di decreto, nel quale si richiederà, in particolare, una correzione delle disposizioni riguardanti il lavoro accessorio nel settore agricolo.

  Davide TRIPIEDI (M5S) ribadisce che nella delega di cui alla legge n. 183 del 2014 si faceva espresso riferimento all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 luglio 2016, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, segnalato preliminarmente che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, passa ad illustrare sinteticamente il contenuto del primo Accordo di partenariato, riguardante l'Iraq, che consta di 124 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Fa presente, in proposito, che l'accordo è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura. Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, esso costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti e rappresenta un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. L'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione portando ad un'intesa di partenariato di maggior respiro, che include anche la dimensione del dialogo politico, dando vita alla costituzione di una sede per discutere in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, nonché di questioni di interesse della Corte penale internazionale. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipulazione dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela Pag. 141degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.
  Segnalato che nel preambolo, gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'istituzione del partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altro, e i principi fondamentali su cui esso si basa, rileva che il Titolo I reca disposizioni riguardanti il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, mentre il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli da 8 a 80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra l'Unione europea e l'Iraq, ma facilita i molteplici profili degli scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. È prevista un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.
  Osserva che il successivo Titolo III reca misure riguardanti i diversi settori di cooperazione e si compone degli articoli da 81 a 101. Fa presente, in proposito, che i settori individuati dall'Accordo sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e, quindi, in particolare, l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si intende, inoltre, favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo. In questo contesto, segnala che con l'articolo 82, in materia di cooperazione allo sviluppo sociale e umano, le parti sottolineano l'importanza di ridurre la povertà e promuovere i diritti e le libertà fondamentali, per rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Rileva che l'articolo 83 impegna le parti al promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani, incoraggiando, in particolare, lo scambio di informazione, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 84, con il quale le parti concordano sul potenziamento della cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose. A tale proposito, le parti intendono applicare le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Segnala che i successivi articoli 85 e 86 riconoscono, il primo, il ruolo e la necessità di potenziare il contributo della società civile e, il secondo, la necessità di promuovere e tutelare i diritti umani. L'articolo 87 interviene in materia di cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese, per favorire la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, mentre, con l'articolo 88, le parti si impegnano a cooperare per creare un clima favorevole agli investimenti.
  Passa, quindi, a illustrare il contenuto del Titolo IV, che riguarda la cooperazione nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza, come enunciato dall'articolo 102. In particolare, con l'articolo 103, le Parti si impegnano a cooperare nel settore della giustizia, con l'articolo 104, in materia di protezione dei dati personali e, con l'articolo 105, in materia di immigrazione e di asilo. I successivi articoli 106, 107 e 108 riguardano la cooperazione Pag. 142nella lotta, rispettivamente, alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché alle droghe illecite. L'articolo 109 prevede la cooperazione in campo culturale e, con l'articolo 110, le parti concordano di promuovere attività volte a intensificare le relazioni dell'Iraq con i Paesi confinanti e con altri partner regionali. Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali e prevede l'istituzione, all'articolo 111, di un consiglio di cooperazione, incaricato della sorveglianza dell'attuazione dell'Accordo, e, all'articolo 112, l'istituzione di un comitato di cooperazione, che coadiuva il consiglio di cooperazione. Segnala che l'articolo 113 dispone l'istituzione di un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento italiano.
  Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine, organizzato in 58 articoli suddivisi in otto titoli, segnalando che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia e che esso consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, si tratta del primo accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN. L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda i rapporti economici e commerciali, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo con le Filippine contempla le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.
  Fa presente che il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Nell'ambito del Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, segnala che l'articolo 27, che prevede la cooperazione delle parti nel settore del lavoro marittimo, al fine di promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose, la sicurezza personale e la protezione dei lavoratori marittimi, le politiche e i programmi per la loro salute e sicurezza sul lavoro. A tale ultimo fine, in particolare, le parti convengono di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi, per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi, per adattarle alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico. Infine, le parti richiamano le convenzioni internazionali da cui derivano i principi e le disposizioni da applicare. Si tratta, in particolare, della Pag. 143convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare e della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW). È, inoltre, specificato che la cooperazione riguarderà, tra l'altro, il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.
  Segnala che il successivo Titolo VI disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. In questo contesto all'articolo 28, in materia di occupazione e affari sociali, le parti convengono di intensificare la cooperazione con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle competenze, alla parità uomo-donna e al lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione attraverso la promozione dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso, quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Anche in questo caso, le parti si richiamano alle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e, in particolare, alla dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alle altre convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie. Analogamente, esse si impegnano ad avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in sedi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'OIL, Asia-Europe meeting (ASEM) e le relazioni tra Unione europea e ASEAN. Da ultimo segnala che il Titolo VII definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale e che il successivo Titolo VIII reca le disposizioni finali.
  Fa presente, infine, che il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli e reca, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi, mentre i successivi articoli recano la copertura finanziaria dell'accordo con le Filippine, la clausola di invarianza finanziaria relativa all'accordo con l'Iraq e dispongono in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento, tenuto conto del fatto che gli Accordi, per quanto di specifica competenza della Commissione, intendono garantire che il rafforzamento della cooperazione sul piano economico tra l'Unione europea, da un lato, e l'Iraq e le Filippine, dall'altro, si realizzi in un contesto che assicuri adeguate tutele ai lavoratori e alle lavoratrici.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.

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