CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2016.

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

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  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Atto n. 317.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mattiello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1, legge n. 114 del 2015), al fine di dare attuazione alla Direttiva 2013/48/UE che stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
  In particolare, segnala che la direttiva 2013/48/UE si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). Si applica, inoltre, alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione. In ogni caso, la direttiva dovrà essere integralmente applicata se l'indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale. Sempre con riguardo al piano soggettivo la direttiva, in ipotesi di reati di minore gravità trova anche applicazione ove l'ordinamento interno preveda l'irrogazione di una sanzione da parte dell'autorità diversa dalla giurisdizione penale, quanto il provvedimento possa essere impugnato in sede penale o «la questione sia altrimenti a quella sede deferita» (articolo 2).
  Rammenta che la direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che, nel procedimento penale, indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo, a partire dal primo fra i momenti seguenti: prima di essere interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (quali ricognizioni delle prove, confronti o ricostruzioni della scena di un crimine); dopo la privazione della libertà personale; qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, prima di comparire dinanzi a tale giudice (articolo 3); rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore; la comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme consentite ai sensi del diritto nazionale (articolo 4); riconoscere a indagati o imputati privati della libertà personale in un altro Stato membro il diritto di informare le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza. Avranno inoltre il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto a un'assistenza legale da queste predisposta (articolo 7); nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, riconoscere alle «persone ricercate» il diritto di avvalersi Pag. 38di un difensore nello Stato membro di esecuzione e di nominare un difensore nello Stato membro di emissione (articolo 10). Indagati e imputati che sono privati della libertà personale avranno il diritto, se lo desiderano: di informare della privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (articolo 5); di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (articolo 6). Qualora l'indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale dovrà essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore.
  Segnala che gli Stati membri potranno autorizzare deroghe temporanee ai diritti conferiti dalla presente direttiva in circostanze eccezionali e sulla base di uno dei «motivi imperativi» definiti dalla direttiva stessa: a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato; nel caso vi sia necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; qualora vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale (articoli 3, 5 e 8).
  Rammenta che gli Stati membri dovranno infine garantire che, nell'applicazione della direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili (articolo 13).
  Fa presente che l'articolo 15 fissa al 27 novembre 2016 il termine ultimo per il recepimento della direttiva.
  Nel passare ad esaminare lo schema di decreto legislativo in esame, fa presente che lo stesso si compone di cinque articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2013/48/UE. L'articolo 2 modifica l'articolo 364 del codice di procedura penale, in tema di nomina e assistenza di un difensore, per estendere anche alla individuazione di persone svolta dal PM (e disciplinata dall'articolo 361 c.p.p.), le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. La disposizione dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, punto c), sub i), della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente. L'articolo 3 modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio, così da prevedere espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.
  Rammenta che lo schema intende così dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, tenuto conto del considerando n. 46. La direttiva impone, infatti, di prevedere che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina. Tali informazioni potrebbero comprendere – come specifica il considerando richiamato – l'elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d'arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che detto elenco sia stilato dall'ordine degli avvocati competente. Nell'ambito di procedura attiva di consegna spetta, quindi, allo Stato di emissione assicurare informazioni ai fini di facilitare la nomina del difensore. Se il soggetto, raggiunto evidentemente in altro Paese UE da mandato di arresto europeo, non ha nominato un difensore di Pag. 39fiducia, la possibilità di accedere ad una lista dei difensori di ufficio, organizzati per turni in relazione agli imputati detenuti anche in forza di mandato di arresto, permette di ritenere adeguatamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di esecuzione discendenti dalla direttiva.
  Segnala che, sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 della direttiva e dal considerando n. 46, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge n. 69 del 2005, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
  Più nel dettaglio, rileva che la disposizione introduce un ulteriore comma 5-bis all'articolo 9, il quale pone a carico dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Il presidente della Corte d'appello, ricevuta notizia della nomina ovvero della volontà dell'interessato di nominare un difensore nello Stato di emissione, ne dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso (lettera a). La disposizione, inoltre, introduce il richiamo alla nuova disposizione nell'articolo 12, relativo agli adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (lettera b).
  Fa presente, infine, che l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, avverte che sono stati espressi i pareri prescritti dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni I e V. In particolare, fa presente che la V Commissione ha espresso il parere sia sul testo originario del disegno di legge che sul testo risultante dagli emendamenti approvati e che sono stati espressi tutti pareri favorevoli.
  Per quanto attiene all'emendamento 1.1 (nuova formulazione) Rossomando, segnala che è necessario procedere ad alcune correzioni che non modificano in alcun modo il contenuto sostanziale dell'emendamento e gli effetti che esso è diretto a produrre in relazione all'assunzione di personale amministrativo. Si tratta, in particolare, di modificare i riferimenti all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 ed all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, in quanto tali disposizioni sono state richiamate dall'emendamento 1.1 (nuova riformulazione) nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016 n. 122) che entrerà in vigore dal 23 luglio 2016.
  Propone, pertanto, le seguenti modifiche all'articolo 1 del testo modificato dalla Commissione:
   al comma 2-duodecies sostituire la parola «2000» con la seguente «1943», le parole «1000 nel corso dell'anno 2016» con le parole «943 nel corso dell'anno 2016»;
   al comma 2-quaterdecies sostituire la parola «49.200.000» con la seguente Pag. 40«46.578.000», la parola «94.200.000» con la parola «91.578.000», la parola «93.200.000» con la seguente «90.578.000»;
   al comma 2-quindecies sostituire la parola «46.000.000» con la seguente: «43.378.000» e la parola «92.000.000» con la seguente: «89.378.000».

  La Commissione approva la proposta della presidente e, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato la relatrice, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-09104 Andrea Maestri: Sull'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nel ringraziare il rappresentate del Governo per lo sforzo di approfondimento su una materia particolarmente delicata quale quella oggetto dell'interrogazione in titolo, sulla quale, tra l'altro, sono state raccolte 15 mila adesioni per una petizione popolare, dichiara di non essere, tuttavia, soddisfatto della risposta resa, dalla quale si evince la mancanza di volontà da parte dell'esecutivo di rimediare in tempi brevi alla critica situazione denunciata nell'atto di sindacato ispettivo. Pur apprezzando l'intenzione del Governo di prevedere ulteriori interventi legislativi in materia di geografia giudiziaria a completamento di quelli già avviati con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, sottolinea l'esigenza che tali interventi siano rapidi ed improntati al criterio oggettivo della prossimità territoriale.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

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