CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2016
674.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.
Atto n. 313.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alle Commissioni riunite I e II, per quanto non sia corredato dal prescritto parere della Corte dei Conti. Come in altre occasioni simili, la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere parlamentare con la trasmissione del parere della Corte dei Conti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, relatore per la I Commissione, in via preliminare, segnala che nella mia relazione mi soffermerò sulla disposizione di delega, sui principi generali e organi della giurisdizione (articoli da 1 a 27), sul danno erariale (articoli da 51 a 54) e sul giudizio di conto (articoli da 137 a 150). La Presidente Ferranti svolgerà la Sua relazione sulle restanti del provvedimento. Lo Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile è stato predisposto in attuazione della legge n. 124 del 2015 («Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»). L'articolo 20 («Riordino della procedura dei giudizi Pag. 6dinanzi la Corte dei conti») della predetta delega il Governo ad adottare (entro il 28 agosto 2016) un decreto legislativo recante «il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte». Tale delega è dunque al «riordino e alla ridefinizione processuale». Essa pare giustificare l'introduzione di soluzioni innovative sul piano sostanziale, nei limiti di cui i principi e criteri direttivi della delega circoscrivano la discrezionalità del legislatore delegato. Quest'ultimo ha optato per la composizione delle molteplici disposizioni vigenti nella materia in un testo normativo unitario, tale da configurarsi quale «codice della giustizia contabile». Lo schema di codice della giustizia contabile organizza in un testo unitario un insieme disseminato di norme, stratificatosi in prosieguo di tempo. Come è noto, la Corte dei conti fu uno dei primi istituti dello Stato-apparato disciplinati al tempo dell'unificazione italiana. La legge n. 800 del 1862 (non già del 1861, come erroneamente riportato nella relazione illustrativa dello schema) istituì, infatti, la Corte dei conti del Regno d'Italia (innanzi oggetto di riforma, nel Regno di Sardegna, nel 1853 e 1859), prima dunque del compimento del processo di unificazione amministrativa nel 1865 (per non dire del codice penale del 1889). E già la legge del 1862 delineava quel doppio ‘binario’ di attività della Corte dei conti che (passato attraverso la legge di contabilità generale dello stato del 1923 e il testo unico della Corte dei conti del 1934) si rinviene nella Costituzione della Repubblica italiana, là dove l'articolo 100 secondo comma fa menzione della funzione di controllo (controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), l'articolo 103 secondo comma menziona invece la funzione di giurisdizione (nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge). Un insieme rilevante di disposizioni che disciplinano la Corte dei conti è dunque posta da fonti che precedono la Carta repubblicana. La successiva sedimentazione di norme – della quale possono ricordarsi le leggi n. 19 e n. 20 del 1994 (in materia di responsabilità amministrativa), la legge n. 289 del 2002 (articolo 30, comma 15, per una fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionata pur in assenza di danno erariale, la quale ha avviato un nuovo ‘filone’ del processo contabile), la legge n. 69 del 2009 (articolo 42, per alcune modalità organizzative del processo) – si è innestata su quell'antecedente corpo normativo senza rimuovere alcuni tratti del processo contabile, di non scontata rispondenza ai principi del «giusto processo» affermato dall'articolo 111 della Costituzione. Ad esempio la sopravvivenza di alcuni profili ‘inquisitori’ specie (seppur non esclusivamente) per la fase pre-processuale e istruttoria (la quale nella normativa vigente rimane non ‘coperta’ dal rinvio, valevole per la fase dibattimentale, alle norme processual-civilistiche in quanto applicabili) risulta elemento suscettibile di revisione, appunto intrapresa dallo schema in esame.
  Quanto alla disposizione di delega, fa presente che l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 prevede un'ampia delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti previste dal RD n. 1214 del 1934 (comma 1). La disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti è essenzialmente contenuta nel R.D. 1038 del 1933, nella legge n. 19 del 1994 e nell'articolo 2 della legge n. 20 del 1994. Il termine finale per l'esercizio della delega è fissato al 28 agosto 2016 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega).
  Segnala che il comma 2 prevede 14 principi e criteri direttivi, cui si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (cd. Bassanini 1). L'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 reca Pag. 7una ampia serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi autorizzati dalla legge annuale di semplificazione. A tali principi si aggiungono quelli specifici per le singole materie, stabiliti di volta in volta dalla legge di semplificazione. Molti di questi principi riguardano lo snellimento dell'azione amministrativa, principalmente in relazione all'attività dei privati. Alcuni, invece, hanno carattere generale, quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate. I principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 20 della legge 124 del 2015 sono i seguenti: adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori (v. La giurisprudenza costituzionale); l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile; disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo; ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze; prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione – con atto di costituzione in mora – del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile; elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat; prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70 per cento di quanto domandato con l'atto di citazione; prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione; unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante; disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali; riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati; ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la Pag. 8revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole; riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo; riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare); disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.
  Rammenta che il comma 3 dell'articolo 20 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente: rinviare, come disposizione di chiusura, alla disciplina del processo civile, individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti; operare l'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'articolo 15 delle preleggi); dettare le disposizioni di coordinamento con le disposizioni non abrogate; prevedere una disciplina transitoria.
  Segnala che il comma 4 contempla, per la redazione dello schema di decreto legislativo, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 5 prevede l'adozione del decreto su proposta del Presidente del Consiglio; sullo schema del provvedimento sono acquisiti prima il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame (atto 313), adottato in attuazione della disposizione di delega, è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari il 5 luglio 2016 (scadenza per il parere: 4 agosto 2016). Lo schema AG 313 è stato trasmesso alle Camere senza il prescritto parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Ciò nonostante, lo schema è stato assegnato dalle Presidenze delle Camere avuto riguardo del termine stabilito per l'esercizio della delega, ferma restando l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso previsto. Il comma 6 consente, entro 2 anni, l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi, mentre il comma 7 riguarda, infine, l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 20.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari, segnala che lo stesso si compone di: un articolato (articoli 1 e 2, che approvano le disposizioni contenute negli allegati e ne prevedono l'entrata in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); l'allegato 1, che contiene il codice della giustizia contabile; l'allegato 2, che contiene le norme di attuazione del codice; l'allegato 3, che contiene le norme transitorie e le abrogazioni.
  In particolare, il codice della giustizia contabile (allegato 1), evidenzia che risulta così strutturato: Parte I – Disposizioni generali, Parte II – Giudizi di responsabilità, Parte III – Giudizi sui conti, Parte IV – Giudizi pensionistici, Parte V – Altri giudizi ad istanza di parte, Parte VI – Impugnazioni, Parte VII – Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione, Parte VIII – Disposizioni finali. Al codice è inoltre allegata una tabella che delinea la competenza territoriale per le istruttorie ed i giudizi contabili nei quali un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte.
  Rammenta che nello schema di codice della giustizia contabile (il quale è contenuto Pag. 9nell'allegato 1 dell'atto del Governo n. 313) la Parte I reca «Disposizioni generali». Di questa il Titolo I ha per oggetto i principi generali e gli organi della giurisdizione. I principi generali, in particolare, sono formulati entro il Capo I. L'articolo 1 definisce il perimetro della giurisdizione contabile esercitata dalla Corte dei conti. Tale giurisdizione si esercita nei: giudizi di conto; giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario; negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica; giudizi in materia pensionistica; nei giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie; negli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. Gli articoli 2 e 3 scandiscono i principi di effettività della tutela assicurata dalla giurisdizione contabile e di concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti. In particolare, l'articolo 3 prevede «la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti». Il principio (costituzionalmente sancito, dall'articolo 111 della Costituzione) del giusto processo è invece ribadito dall'articolo 4. Esso assomma una serie di profili, quali la parità delle parti, il contraddittorio, la ragionevole durata del processo. L'articolo 5 prescrive un obbligo di motivazione (per ogni provvedimento decisorio del giudice e per ogni atto del pubblico ministero) – e si è con questo ancor nell'ambito del «giusto processo» – nonché un obbligo di redazione «chiara e sintetica» degli atti (da parte del giudice, del pubblico ministero e delle parti). L'articolo 6 pone un obbligo di digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività (come recita la rubrica dell'articolo). Pertanto prevede che siano documenti informatici gli atti processuali, i registri, i provvedimenti – siano essi del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi. Questo, a condizione che siano garantiti contenuto e provenienza, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. La disciplina applicativa – che investe la tenuta dei registri, l'effettuazione delle comunicazioni e notifiche, l'autenticazione degli utenti, l'accesso al fascicolo processuale telematico, il deposito degli atti – è demandata alle regole tecniche da emanarsi con decreto del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 20-bis («Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti») del decreto-legge n. 179 del 2012 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»). Il pubblico ministero contabile potrà notificare gli atti agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici registri. Salvo diversa previsione, si applicano al processo contabile le disposizioni e regole tecniche del processo civile telematico. L'articolo 7 svolge quanto previsto dalla disposizione di delega, la quale prevede (articolo 20, comma 3, lettera a) della legge n. 124 del 2015) che il decreto legislativo provveda tra l'altro a «confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civili compatibili e applicabili al rito contabile». Di questo articolo 7, il comma 1 stabilisce che il processo contabile si svolga secondo le norme contenute nella Parte II («Giudizi di responsabilità»), Titolo III (dedicato al «Rito ordinario») del presente codice, stabilendo altresì che le medesime norme si applichino anche alle impugnazioni civili e ai riti speciali, ove non espressamente derogate. Per quanto non disciplinato dallo schema di decreto in esame, il comma 2 prevede l'applicabilità dei principi generali del codice di procedura civile nonché di alcuni articoli dedicati all'esercizio dell'azione (Titolo IV del Libro I) del medesimo codice. Si tratta in particolare dei seguenti articoli: 99 (Principio della domanda), 100 (Interesse ad agire), 101 (Principio del contraddittorio), 110 (Successione nel processo) e 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso).
  Segnala che il Capo II concerne gli organi. Si tratta di materia ordinamentale, pertanto sottratta alla potestà legislativa delegata, la quale è circoscritta alla ridefinizione Pag. 10processuale del giudizio contabile. Quali siano tali organi è ribadito dall'articolo 8. Sono: le sezioni giurisdizionali regionali; le sezioni di appello; le sezioni riunite in sede giurisdizionale; le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. Le sezioni giurisdizionali regionali sono gli organi di primo grado della giurisdizione contabile. Ne tratta l'articolo 9, che ribadisce la competenza riferita al territorio regionale (o delle Province autonome: le correlative sezioni giurisdizionali «restano disciplinate dallo Statuto speciale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche»). Le decisioni sono collegiali (con l'intervento di tre magistrati), salvo che in materia di ricorsi pensionistici (per la quale si ha composizione monocratica). L'articolo 10 ha per oggetto le sezioni giurisdizionali di appello: quelle con sede a Roma, con competenza estesa al territorio nazionale; quella con sede a Palermo, con competenza per la Regione Sicilia. Esse decidono con l'intervento di cinque magistrati (di cui un presidente di sezione). I criteri di distribuzione delle cause tra le (tre) sezioni centrali di appello sono stabiliti dal presidente della Corte dei conti all'inizio di ciascun anno giudiziario, secondo il criterio della rotazione. L'articolo 11 tratta delle sezioni riunite della Corte dei conti, tanto in sede giurisdizionale quanto in speciale composizione. La loro composizione consta del presidente e di sei magistrati in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, scelti secondo criteri predeterminati con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario. Quelle in speciale composizione esercitano la propria giurisdizione esclusiva decidendo in unico grado, nei giudizi in materia di: piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le Fondazioni lirico-sinfoniche; rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali; altre materie che siano loro riservate dalla legge. Tali sezioni riunite in speciale composizione hanno del pari sei magistrati componenti più il presidente. La specificità è data dalla previsione che i sei magistrati componenti giungano tre dalle sezioni giurisdizionali in sede giurisdizionale, tre da quelle in sede di controllo. L'articolo 12 concerne il pubblico ministero, le cui funzioni sono esercitate dal procuratore regionale (o altro magistrato assegnato all'ufficio), se innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali; dal procuratore generale (o altro magistrato assegnato all'ufficio), se innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello o alle sezioni riunite.
  Rammenta che il Capo III si intitola: giurisdizione. Vi sono contenute previsioni calibrate sulle corrispondenti disposizioni processualcivilistiche. L'articolo 13 tratta del momento determinante la giurisdizione. Essa si determina con riguardo alla legge vigente nonché allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non già successivi (ricalca l'articolo 5 del codice di procedura civile). Le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) così come la risoluzione dell'incidente di falso sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria come previsto dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina il difetto di giurisdizione. Questo è rilevato anche d'ufficio in primo grado; in secondo grado è rilevato se dedotto (con specifico motivo) avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito (anche in modo implicito) sulla giurisdizione. L'articolo 16 prevede circa il regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione (di cui all'articolo 41 c.p.c.). Esso è esperibile nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali. Una copia del ricorso per cassazione è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa. Egli sospende il processo (qualora non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente Pag. 11infondata). Peraltro nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure. La decisione su questioni di giurisdizione è oggetto dell'articolo 17. Il giudice contabile indica, qualora declini la propria giurisdizione, il giudice che ne sia titolare (se esistente). In presenza di una pronunzia di un giudice declinante la giurisdizione: se entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato (termine perentorio) il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda (peraltro restando ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, a meno che il nuovo giudice rimetta in termini per errore scusabile). In caso di riproposizione del giudizio innanzi al giudice contabile, questi può sollevare (alla prima udienza) anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. Inoltre questi può valutare come argomenti di prova le prove che siano state raccolte nell'antecedente processo innanzi a un giudice privo di giurisdizione (medesima valutabilità è nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, in caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, qualora l'amministrazione danneggiata riproponga la causa entro sei mesi al giudice munito di giurisdizione). Le misure cautelari invece perdono efficacia (spetta alle parti riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione).
   Rileva che il Capo IV ha per oggetto la competenza (territoriale e funzionale). La competenza territoriale è oggetto dell'articolo 18, il quale attribuisce alla sezione giurisdizionale regionale i giudizi (di conto; di responsabilità; a istanza di parte) concernenti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti di quella Regione, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni «e degli altri enti locali nonché degli enti regionali». Del pari le attribuisce tali giudizi ove riguardino gli agenti contabili, gli amministratori, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della Regione (in caso di pluralità di condotte in ambiti regionali diversi, la competenza territoriale è individuata sulla base della condotta «causalmente prevalente»). Le previsioni sinora ricordate si applicano (prevede di questo articolo il comma 2, secondo innovativa esplicitazione) anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Per i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici, a dirimere è la residenza anagrafica del ricorrente all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza. Qualora sia parte del giudizio contabile un magistrato della Corte dei conti – e sono previsioni innovative sul piano legislativo – la competenza (anche per i procedimenti connessi e per le istruttorie) è comunque attribuita a sezione giurisdizionale territorialmente diversa da quella in cui il magistrato eserciti le proprie funzioni (o le esercitasse al momento dei fatti o della domanda). Una tabella A allegata allo schema esplicita tali “spostamenti” di competenza territoriale. La competenza funzionale è invece oggetto dell'articolo 19. Esso devolve alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio sia i giudizi di responsabilità ove il fatto dannoso si sia verificato all'estero sia i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero. Mantiene ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e Bolzano. Il rilievo dell'incompetenza – prevede l'articolo 20 – è effettuato d'ufficio (fino a decisione della causa) o eccepito dalla parte (entro il termine di costituzione disposta): Nei giudizi di impugnazione, è condizione previa la deduzione con specifico motivo contro la pronuncia che statuisca sulla competenza. La decisione sulla competenza precede il vaglio dell'eventuale richiesta di misure cautelari. In caso di dichiarazione di incompetenza il giudice indica con ordinanza l'altro giudice territorialmente competente (il quale può a sua volta, se ritenga di Pag. 12essere del pari incompetente, richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, spettandogli peraltro comunque di ricevere e decidere la richiesta di eventuali misure cautelari, in pendenza appunto del regolamento di competenza).
  Fa presente che il Capo V ha per oggetto l'astensione e ricusazione del giudice. L'astensione è disciplinata dall'articolo 21 facendo rinvio alle cause e alle modalità previste dal codice di procedura civile (con la specificazione che essa non abbia effetto sugli atti anteriori). Medesimo rinvio al codice di procedura civile (suo articolo 52) è disposto dall'articolo 22 per la ricusazione. Per la ricusazione è previsto un termine (ricorso almeno tre giorni prima dell'udienza) qualora siano noti i magistrati partecipanti all'udienza. Qualora non siano noti, può essere proposta oralmente prima della discussione. Il ricorso (sottoscritto dalla parte o dal difensore) deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile e decide con ordinanza non impugnabile entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. A decidere è il presidente della sezione (se ricusato sia il giudice monocratico) o il collegio (se ricusato sia uno dei componenti del collegio). In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, il giudice che decide sul ricorso per ricusazione infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria non inferiore a 500 euro (la sanzione è non superiore a 250 euro, qualora invece il giudice ritenga di dover condannare il ricorrente per diverso motivo).
  Segnala che il Capo VI concerne gli ausiliari del giudice (consulente tecnico, commissario ad acta, custode). L'articolo 23 prevede che il giudice può farsi assistere, se necessario, da uno o più consulenti, aventi l'obbligo di prestare il proprio ufficio (salvo giustificato impedimento riconosciuto dal giudice) e chiamabili anche in pubblici udienza per fornire chiarimenti e osservazioni. La consulenza può essere affidata a professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale (albo diviso in categorie, tra le quali necessariamente quelle medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa). La consulenza può essere altresì affidata ad appartenenti di pubbliche amministrazioni. Di contro, non può essere affidata a coloro che prestino attività in favore delle parti in giudizio. Riguardo l'astensione e ricusazione del consulente, si applicano gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, secondo il rinvio dettato dall'articolo 24. L'articolo 25 prevede che il giudice contabile possa nominare un commissario ad acta per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione. Quanto al custode, ad esso il giudice contabile affida (salvo che la legge disponga diversamente) la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati. Il compenso è stabilito dal giudice. Per la sostituzione del custode e per la responsabilità del custode si applicano le disposizioni degli articoli 66 e 67 del c.p.c.. La liquidazione dei compensi del consulente e del custode devono essere oggetto – prevede l'articolo 27 – di disposizioni di carattere generale dettate con provvedimento del segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa. Gli articoli da 51 a 54 riguardano la denuncia di danno. L'articolo 51 riguarda la notizia di danno erariale, secondo cui: l'attività del pubblico ministero può iniziare solo sulla base di notizie specifiche e concrete del danno; ciò avviene in presenza di informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati; sono nulli gli atti istruttori o processuali posti in violazione di tale principio e tale nullità può essere sempre fatta valere da chiunque vi abbia interesse davanti alla Corte dei conti (sezione giurisdizionale). Tale previsione dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 2, della legge delega che, in relazione al riordino dell'istruttoria prevede la necessaria specificità e concretezza della notizia di danno. Rispetto alla disciplina vigente, la nuova disposizione, oltre ad attribuire significato alla locuzione «specifica e concreta notizia di danno»: precisa che il presupposto processuale è Pag. 13integrato in presenza di una notizia di danno «comunque acquisita» e a tale dicitura sembrerebbero riconducibili anche le denunce anonime, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che le ha considerate ammissibili purché rispondenti ai requisiti di concretezza e specificità richiesti dal legislatore; precisa le modalità e i termini della sentenza con cui il giudice si pronuncia sulla nullità, stabilendo che la sezione decide in camera in consiglio entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, se questa è stata proposta prima della pendenza del giudizio e, diversamente, decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; per il danno d'immagine, prevede la nullità rilevabile anche d'ufficio nel caso in cui difettino i presupposti di proponibilità dell'azione di risarcimento. L'articolo 52 disciplina l'obbligo di denuncia del danno erariale, anche qui in aderenza alle previsioni di delega che prevedono di unificare le relative disposizioni in materia con quelle di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche per favorire l'adozione di misure cautelari. Il provvedimento in esame non dispone una tipizzazione completa dei soggetti destinatari dell'obbligo, ma facendo salve le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, individua le seguenti categorie di soggetti obbligati a presentare denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente: i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, nonché i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore a cui sono preposti, per fatti di cui sono venuti a conoscenza direttamente o a seguito di segnalazione di dipendenti; gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive. Resta fermo l'obbligo del PM penale procedente di denunciare l'eventuale danno erariale causato dal reato (articolo 129, comma 3, norme di attuazione del codice di procedura penale). Lo schema introduce però uno specifico obbligo di segnalazione alle competenti Procure regionali in capo ai magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo dei fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. Con una disposizione di differente tenore, l'ultimo comma dell'articolo 52 stabilisce l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie, procedendo anche in autotutela, per evitare danni più gravi ed evitare la continuazione dell'illecito. L'articolo 53 fornisce una precisa indicazione sugli specifici contenuti della denuncia di danno che, una volta acquisita, se non manifestamente infondata, dà luogo all'apertura del procedimento istruttorio da parte del procuratore regionale, cui compete l'assegnazione del relativo fascicolo ai sensi dell'articolo 54.
  Rammenta che gli articoli da 137 a 150 disciplinano il giudizio sui conti. Ai sensi dell'articolo 137 la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili e delle altre pubbliche amministrazioni «per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali». L'articolo 138, innovando rispetto all'ordinamento vigente, dispone l'istituzione di una Anagrafe degli Agenti contabili. Si stabilisce infatti che spetta alle amministrazioni comunicare alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. Nella istituenda Anagrafe degli agenti contabili, tenuta presso la Corte dei conti, confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. Si prevede l'applicazione di modalità telematiche (definite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, nonché per le modalità di accesso all'Anagrafe da parte delle amministrazioni interessate, le Sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti. Viene, in ogni caso, specificato che i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi tramite la posta elettronica certificata (PEC) alla Corte dei Pag. 14conti. Gli articoli 139 e 140 disciplinano, rispettivamente, la presentazione e il deposito del conto. Il giudizio di conto ha infatti inizio con la presentazione del conto da parte dell'agente contabile e si conclude con una pronuncia della Corte dei conti, che può essere di discarico o di condanna. In particolare, gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. In particolare, in base all'articolo 139, l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa vigente, entro 30 giorni dalla approvazione (previa parificazione del conto) lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la sezione della Corte dei conti territorialmente competente. La norma rinvia quindi ai principi e alle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato ove non siano previste norme specifiche. L'articolo 140 dispone che una volta depositato, il conto è trasmesso al giudice designato in qualità di relatore. Viene espressamente previsto che il conto «idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche». Rispetto alle previsioni vigenti viene, in particolare, consentita la trasmissione anche per via telematica dei conti giudiziali. Il Capo II (articoli 141-144) disciplina il giudizio per la resa del conto. Il giudizio per la resa del conto è attivato dal pubblico ministero, nei casi specifici previsti dalla legge (cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio; deficienze accertate dall'amministrazione; ritardo a presentare i conti; omissione del deposito) con ricorso al giudice monocratico che decide in camera di consiglio, con decreto motivato, entro 30 giorni a cui è possibile presentare opposizione. La relazione illustrativa evidenzia come con il testo in esame viene dettata una più dettagliata disciplina del giudizio per la resa del conto, «che la vigente normativa non qualificava adeguatamente». Gli articoli 141-144 prevedono che il giudizio per la resa del conto sia attivato dal pubblico ministero, di sua iniziativa, su richiesta della Corte dei conti o su segnalazione dell'amministrazione interessata nei seguenti casi: cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio; deficienze accertate dall'amministrazione; ritardo a presentare i conti; omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'Anagrafe (di cui all'articolo 138) o a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato dal presidente della sezione, che decide in camera di consiglio con decreto motivato entro 30 giorni dal deposito del ricorso e, in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine, di almeno 30 giorni, per il deposito del conto. Decorso inutilmente il termine, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto e determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile. Viene specificato che, nel caso in cui risulti che il conto è stato presentato all'amministrazione e quest'ultima non ha provveduto al deposito, il conto è acquisito d'ufficio e la sanzione è applicata al responsabile del procedimento. Nel medesimo termine fissato per il deposito del conto è possibile promuovere opposizione al collegio che decide entro i termini previsti dall'articolo 142. Il giudizio di conto, ai sensi degli articoli 143-144, è definito con sentenza non appellabile, comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui dipende ed al pubblico ministero. Il Capo III (articoli 145-150) disciplina il giudizio di conto. In base all'articolo 145, il conto depositato (ai sensi dell'articolo 140) è assegnato con provvedimento del Presidente ad un giudice designato quale relatore. La relazione illustrativa richiama, tra gli elementi di novità, la previsione di un decreto del Presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa le priorità cui i magistrati relatori, nella Pag. 15pianificazione dell'esame dei conti, dovranno attenersi. Nella relazione si specifica che l'obiettivo è quello di attribuire un carattere di priorità, nel calendarizzare l'esame, ai conti depositati da agenti contabili relativamente ai quali sono già emerse criticità in occasione di giudizi di responsabilità, ovvero ai conti di gestioni che presentino maggiore interesse per le dimensioni delle stesse, per gli eventuali risultati o per il loro carattere di novità. Ai sensi degli articoli 145-150 il giudizio si articola nelle seguenti fasi: istruzione e relazione (articolo 145); decreto di discarico (articolo 146) ovvero iscrizione a ruolo d'udienza (articolo 147); udienza di discussione (articolo 148); decisione (articolo 149); estinzione (articolo 150). Il medesimo articolo 145 prevede che il giudice relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa aver acquisito attraverso apposita richiesta. La relazione sul conto si conclude sempre ai sensi dell'articolo 145, in due modalità alternative. Nel primo caso si conclude per il discarico del contabile qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare e in tale caso l'articolo 146 dispone che il giudice designato deposita la relazione e il presidente, ove non dissenta, la trasmette al pubblico ministero che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni; se non si esprime l'approvazione del conto è data dal presidente con decreto di discarico; tale decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee; il decreto di discarico è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero. La relazione per il conto si può concludere anche per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il magistrato relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti «da riprendersi» nel conto successivo. Ai sensi dell'articolo 147, nel caso in cui non possa provvedersi al decreto di discarico entro il termine di 30 giorni dal deposito della relazione da parte del giudice designato, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero. Si prevede, al comma 4, che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato all'agente contabile, per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero. L'articolo 148 disciplina l'udienza di discussione, cui possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata; è disposto il rinvio alla disciplina dell'udienza pubblica dettata dall'articolo 91. È inoltre disposta la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità nel caso in cui, con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale, concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto. Inoltre, viene previsto che, in caso di speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto. Nel caso di sentenza parziale o altro provvedimento interlocutorio il collegio può trattenere in giudizio il conto. Diversamente, può disporre la restituzione degli atti al giudice relatore affinché prosegua l'istruttoria. Il collegio può pronunciare il discarico dell'agente contabile, nel caso in cui i conti sono stati saldati o si bilanciano in favore dell'agente. Se il collegio non pronuncia il discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, se occorre, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo. Ai sensi dell'articolo 149, In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e l'alienazione della cauzione di proprietà del contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio. In base all'articolo 150, il giudizio di conto si estingue – di diritto e, ove necessario, con dichiarazione d'ufficio – decorsi 5 anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del giudice relatore o che siano state elevate contestazioni a carico Pag. 16del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, passa ad illustrare le restante parti dello schema di decreto legislativo, secondo quanto preannunciato dal Presidente Mazziotti Di Celso.
  In particolare, fa presente che il Titolo II del Codice (articoli da 28 a 31) è dedicato alle parti e ai difensori. In primo luogo si rileva, in ordine alla formulazione del testo, che il titolo non necessita di una suddivisione in capi.
  Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni, ribadisce che nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti il patrocinio di un avvocato è obbligatorio (oggi, in base all'articolo 3 della legge n. 161 del 1953) e richiede l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per gli avvocati che assistono le parti nei giudizi presso le sezioni di appello e le sezioni riunite. Solo quando la parte (o la persona che la rappresenta) è avvocato, può stare in giudizio personalmente (articolo 28). La procura alle liti dovrà essere concessa nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile (articolo 29). L'articolo 30 richiama l'esigenza che le parti (pubbliche e private) ed i difensori si comportino con lealtà e probità e utilizzino un linguaggio corretto; in mancanza, il presidente della sezione dovrà riferirne alle autorità che svolgono una funzione disciplinare e potrà applicare l'articolo 89 c.p.c., che prevede una somma a titolo di risarcimento del danno da riconoscere alla persona offesa dall'utilizzo nel giudizio di espressioni sconvenienti e offensive. La regolazione delle spese processuali è disciplinata dall'articolo 31, in base al quale in via generale, alla chiusura del processo il giudice condanna il soccombente al pagamento delle spese processuali della controparte e ne liquida l'ammontare; in particolare, la compensazione delle spese non è consentita in caso di sentenza che escluda la responsabilità o il danno, il dolo o la colpa grave; è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza; è prevista la responsabilità aggravata per lite temeraria quando la decisione risulti fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati: il giudice condannerà il soccombente al pagamento in favore della controparte anche di una somma equitativamente determinata.
  Per quanto non disciplinato, osserva che il Codice rinvia al diritto processuale civile.
  Rammenta che il Titolo III del Codice disciplina gli atti del processo, riproducendo quasi integralmente il contenuto degli articoli da 121 a 126 del codice di procedura civile. Anche in questo caso, in ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che il titolo non necessita di una suddivisione in capi. L'articolo 32, identico all'articolo 121 c.p.c., prevede la libertà di forme, ovvero che gli atti, quando la legge non prescrive forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Gli artt. 33, 34 e 35 – analoghi agli articoli 122, 123 e 124 c.p.c. – disciplinano l'uso della lingua italiana, fatto salvo il doveroso rispetto delle minoranze linguistiche, la nomina dell'interprete e del traduttore e l'interrogazione della persona sorda o muta. Gli artt. 36 e 37 riprendono il contenuto degli articoli 125 e 126 del codice di procedura civile per disciplinare il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale. Alla figura del cancelliere è sostituita quella del segretario.
  Segnala che il Titolo IV del Codice tratta dei provvedimenti del giudice contabile mutuando prevalentemente questa disciplina dal codice di procedura civile. In particolare, l'articolo 38 distingue i provvedimenti del giudice in sentenze, ordinanze e decreti e, analogamente a quanto previsto dall'articolo 131 del codice di procedura civile, disciplina la possibile verbalizzazione dei provvedimenti collegiali con l'indicazione di eventuali opinioni dissenzienti. Gli articoli 39, 40 e 41 disciplinano il contenuto della sentenza, dell'ordinanza e del decreto, ricalcando Pag. 17quanto già previsto, rispettivamente, dagli articoli 132, 134 e 135 del codice di procedura civile. Solo per quanto riguarda la sentenza, il Codice specifica quali siano i contenuti la cui mancanza determina la nullità della decisione. Quanto alla disciplina delle notificazioni e comunicazioni, l'articolo 42 rinvia al codice di procedura civile. Tale rinvio deve dunque essere ricondotto agli articoli da 136 a 151 del codice di rito. L'articolo 43 disciplina termini e preclusioni riproducendo il contenuto degli articoli da 152 a 155 del codice di procedura civile. Gli articoli da 44 a 50 disciplinano la nullità degli atti riproducendo pressoché integralmente gli articoli da 156 a 162 del codice di procedura.
  Rileva che la Parte II ha per oggetto i giudizi di responsabilità. In questo ambito il Capo II (artt. 55-65) concerne l'attività del PM presso la Corte dei conti, non prevedendo nuovi poteri istruttori rispetto a quanto già stabilito dalla vigente normativa. L'articolo 55 del Codice (Richieste istruttorie) disciplina più nel dettaglio gli atti d'istruzione del PM in accordo con quanto stabilito dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 4). La disposizione prevede, quindi, l'ambito dell'attività del PM (ogni attività utile per l'esercizio dell'azione) introducendo come novità – in parallelo con quanto già previsto dal codice processuale penale (articolo 358) – la possibilità di accertare fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile del danno erariale. L'articolo 56 prevede la possibilità per il PM (anche questa già prevista dall'articolo 2 della citata legge 19) di delegare accertamenti istruttori alla Guardia di finanza, ad altre forze di polizia o alle prefetture competenti nonché, in via eccezionale, a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni; di ricorrere, agli stessi fini, a consulenti tecnici (v. ultra, articolo 63). In coerenza con quanto stabilito dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 2), l'articolo 57 prevede, come novità, la riservatezza – salvo motivate e parziali deroghe – delle attività istruttorie fino alla notificazione dell'invito a dedurre al presunto responsabile del danno erariale (articolo 67 del Codice). L'articolo 58 stabilisce la possibilità che il PM contabile chieda all'autorità giudiziaria l'invio di documenti ed atti, anche coperti da segreto investigativo. Analoga richiesta può essere avanzata con decreto motivato a pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti destinatari di erogazioni pubbliche. I citati soggetti pubblici possono essere obbligati dal PM contabile – sempre con decreto motivato – all'esibizione di documenti e atti da essi detenuti, anche a fini di sequestro (articolo 59); a tale fine è richiamata l'applicazione degli artt. 256 e ss. del codice processuale penale; altro elemento di novità appare la previsione della doverosa acquisizione di tale documentazione, ove pubblicata, mediante accesso ai siti Internet delle PA. Una specifica disposizione viene dedicata dal Codice alle audizioni personali (articolo 60) di soggetti informati sui fatti, per i quali è precisata la validità del principio processualpenalistico del nemo tenetur se detegere.
  Segnala che novità assolute sono costituite dalla previsione della nullità dell'audizione che si svolge senza la richiesta assistenza del difensore di fiducia nonché della sanzione pecuniaria irrogata dal PM a coloro che, senza giustificato motivo, non si presentano all'audizione. L'articolo 61 precisa l'oggetto di ispezioni (presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici) e accertamenti diretti (a specifici luoghi o a cose individuate). Le attività, di cui è redatto verbale, sono ovviamente finalizzate al reperimento di documenti, atti ed altri elementi utili all'accertamento dei fatti d'indagine e vengono disposte dal PM con decreto motivato. Per ispezioni e accertamenti delegati a funzionari regionali, è confermata la necessità della previa intesa con il presidente della regione interessata (articolo 2, L. 19/1994). L'articolo 62 dedica una articolata disciplina al sequestro documentale disposto con decreto motivato – ed eseguito immediatamente tramite la Guardia di finanza o altre forze di polizia – presso le PA e gli altri soggetti pubblici quando sia in pericolo la genuina e integrale Pag. 18acquisizione dei documenti; particolari cautele sono dettate per il sequestro di lettere, pacchi, valori, telegrammi ecc. L'articolo 63 si limita a prevedere la possibilità per il PM di avvalersi di consulenze tecniche ove necessitino specifiche competenze. Il richiamo all'articolo 73 delle norme di attuazione del c.p.p. per il consulente tecnico del pubblico ministero comporta l'obbligo di scegliere il consulente tra gli iscritti negli albi dei periti. La legge delega ha previsto sul punto (articolo 20, comma 2, lettera i) che debbano essere disciplinate le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. L'articolo 64 replica, nella fase istruttoria del Codice in esame, quanto sostanzialmente previsto dal codice di procedura civile (artt. 692 e ss.) per gli atti di istruzione preventiva. Così, la parte potrà chiedere al giudice l'assunzione preventiva di un mezzo di prova quando vi sia fondato timore che la prova non possa essere assunta in giudizio o se vi sia eccezionale urgenza. Nonostante, nel successivo giudizio di merito l'atto di istruzione preventiva produrrà il valore legale della prova già formata, ciò non pregiudica le questioni sulla sua rilevanza e ammissibilità né il loro possibile rinnovamento in sede di merito. Infine, l'articolo 65 prevede la nullità degli atti istruttori (e degli atti conseguenti) assunti con motivazione omessa o apparente.
  Ricorda che con il termine «motivazione apparente» è definita dalla giurisprudenza della Cassazione (v., tra le altre, sent. n. 4488/2014) una sentenza (in tal caso, un decreto) che appare intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della decisione.
  Segnala che il capo III (artt. 66-70) concerne la disciplina sulla conclusione della fase istruttoria. In attuazione di uno specifico principio di delega (articolo 20, comma 2, lettera d), l'articolo 66 prevede come possibili atti interruttivi della prescrizione quinquennale, per una sola volta, l'invito a dedurre o l'atto di costituzione in mora. L'articolo 67 riguarda il cd. invito a fornire deduzioni ovvero la notifica del PM al presunto responsabile, prima della citazione, di un atto di invito a dedurre in cui sono illustrati gli elementi essenziali del fatto contestato e il contributo causale di questi alla realizzazione del danno. Rispetto a quanto previsto dall'attuale articolo 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 è esplicitato l'obbligo (comunque vigente) della premessa notiziale sui fatti contestati ed è aumentato a 45 gg (dagli attuali 30) il termine per dedurre; inoltre, in attuazione della delega (articolo 10, comma 2, lettera g), n. 3) è obbligatorio lo svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva. L'articolo 68 prevede che il PM possa chiedere alla sezione giurisdizionale (che decide con ordinanza reclamabile entro 10 gg.) un massimo di due motivate proroghe del termine di 120 gg per il deposito dell'atto di citazione Alla mancata concessione della proroga consegue l'obbligo di citazione o di archiviazione nei successivi 45 giorni. Un possibile esito del procedimento è l'archiviazione del fascicolo istruttorio (un principio di delega prevede la formalizzazione del provvedimento di archiviazione; articolo 20, comma 2, lettera g), n. 5); tale evenienza consegue alla verifica, anche a seguito dell'invito a dedurre, sia della infondatezza della notizia di danno erariale che della carenza di elementi sufficienti per sostenere il giudizio di responsabilità (articolo 69). Uno specifico motivo di archiviazione è poi costituito dal fatto che l'azione amministrativa dell'amministratore (dirigente, funzionario) dell'ente locale risulti conforme al parere reso dalla Corte dei conti in sede di controllo; in tal caso, l'archiviazione della notizia di danno è determinata dall'assenza di colpa grave. Tale previsione è sostanzialmente già prevista dall'articolo 1, della legge n. 20 del 1994 che, sancendo che la responsabilità erariale è ravvisabile solo per dolo o colpa grave, esclude sempre Pag. 19la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. In presenza di fatti nuovi e diversi successivi all'archiviazione, i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti (articolo 70) con decreto motivato del procuratore regionale.
  Fa presente che il Capo IV (artt. 71 e 72) è inerente alle attività difensive costituite dalle attività preprocessuali di parte. Tali disposizioni intendono attuare la delega nella parte in cui prevede (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 2) «dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione». In particolare, è stabilito il diritto del presunto responsabile, previa domanda scritta, ad accedere al fascicolo istruttorio depositato e a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti. Questi può, inoltre, accedere a tutti i documenti detenuti da pubbliche amministrazioni che ritenga rilevanti per la difesa; i termini di accesso agli atti sono, in tal caso, ridotti della metà (rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990); in caso di diniego dell'accesso è previsto il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al pubblico ministero per l'attivazione dei suoi poteri istruttori (articolo 71). Come conseguenza dell'invito di cui all'articolo 67, è previsto dall'articolo 72 che il presunto responsabile possa presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 gg. dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM), termine prorogabile su richiesta motivata, su cui il PM decide con decreto. In caso di diniego della proroga, il presunto responsabile può proporre reclamo alla sezione giurisdizionale regionale che decide definitivamente con decreto, acquisite le memorie e i documenti del PM.
  Segnala che il Titolo II disciplina le azioni a tutela del credito erariale, dando così attuazione alla lettera l), n. 2, della norma di delega, che demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni processuali vigenti, integrandole e coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile relativamente agli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
  Ricorda che il titolo III della Parte II del Codice, relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. Il Capo I disciplina gli aspetti di carattere generale del rito ovvero la possibile chiamata in giudizio, la riunione delle cause e l'intervento del terzo, disciplina che, afferma la relazione «costituisce la doverosa cerniera garantista tra la fase istruttoria e la fase del giudizio». In particolare, l'articolo 83 vieta la chiamata in giudizio su ordine del giudice. Prevista dalla delega (articolo 20, comma 2, lettera g), n. 6), tale disposizione è già attuata pressoché unanimemente dalla giurisprudenza in quanto posta a tutela sia della terzietà del giudice sia della certezza delle posizioni dei presunti responsabili. In caso di litisconsorzio necessario, i responsabili debbono, infatti, essere convenuti già in fase istruttoria e, in caso negativo, il giudice dovrà tenere conto della circostanza in sede di determinazione della minor somma da imputare con la sentenza al condebitore parte. L'integrazione del contraddittorio è limitata alla scoperta di fatti nuovi, che può essere motivo di trasmissione degli atti al PM per le valutazioni del caso e l'eventuale citazione a giudizio del nuovo presunto responsabile, previo invito a dedurre. L'articolo 85 prevede il possibile intervento in giudizio del terzo nella sola forma dell'intervento adesivo a sostegno delle ragioni del pubblico ministero. Attualmente l'articolo 47 del RD 1038/1933 prevede che chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa. L'articolo 84 disciplina la possibile riunione, da parte Pag. 20del presidente della sezione, dei giudizi pendenti davanti alla stessa sezione o di cause connesse; sulla riunione la decisione spetta al collegio.
  Osserva che il Capo II del titolo III riguarda le fasi dell'introduzione del giudizio. L'articolo 86 elenca i contenuti dell'atto di citazione. L'articolo 87 prevede una specifica ipotesi di nullità per mancata corrispondenza tra l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della causa previsti nella citazione e gli elementi essenziali del fatto che compaiono nell'invito a dedurre. L'articolo 88 prevede la fissazione dell'udienza con decreto del presidente della sezione (diversamente dall'articolo 163 c.p.c., l'articolo 86 del Codice prevede solo l'invito al convenuto a comparire all'udienza) che indica i termini per la costituzione delle parti e il deposito di memorie; la notificazione al presunto responsabile, ad opera del PM, può avvenire a mezzo PEC; il relatore della causa è nominato con separato provvedimento del presidente. L'articolo 89 prevede – come l'articolo 163-bis c.p.c. – la possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini per la fissazione dell'udienza. Riproponendo una disposizione della legge Pinto (L. 89/2001) anch'essa finalizzata al rispetto del principio della ragionevole durata del processo, l'articolo 89 stabilisce che, nel procedimento contabile, il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge 89. L'articolo 90 riguarda la costituzione del convenuto e la comparsa di risposta; il contenuto della disposizione coincide pressoché integralmente con quanto previsto sulla stessa materia dagli articoli 166 e 167 del codice processuale civile.
  Rileva che il Capo III reca la disciplina della trattazione della causa, ispirata come quella civile a principi di concentrazione e pubblicità. L'articolo 91 è dedicato all'udienza pubblica (la trattazione a porte chiuse, come per l'articolo 128 c.p.c., è prevista eccezionalmente per motivi di sicurezza, ordine pubblico o buon costume) ed alle relative attività (accertamento della regolarità del contraddittorio, discussione della causa, ordine degli interventi orali e repliche, enunciazione delle conclusioni). Fermo il principio che l'udienza di discussione si esaurisce in un unico giorno, l'articolo 92 ne prevede il possibile rinvio sia d'ufficio per motivi organizzativi che su motivata istanza di parte, sentito il PM.
  Osserva che il Capo IV riguarda la disciplina dell'istruzione della causa con particolare riferimento all'ammissione e assunzione dei mezzi di prova. L'articolo 94, fermo restando l'onere probatorio in capo alle parti, consente al giudice di disporre consulenze tecniche e di ordinare alle parti la produzione di documenti; analoga richiesta può essere fatta alle PA per i documenti nella loro disponibilità. Tale disciplina ricalca quella degli artt. 210 e ss. c.p.c. nonché dell'articolo 14 del RD 1038/1933. Viene, tuttavia, precisata dall'articolo 94 l'impossibilità per il giudice di procedere ad interrogatorio formale (possibile solo quello «non formale» del convenuto, v. articolo 117 c.p.c.) e di deferire il giuramento. L'articolo 95 dispone in ordine ai criteri di valutazione delle prove. In particolare, è confermato il principio civilprocessuale di disponibilità delle prove, nonché la possibilità di porre a fondamento della decisione, oltre ai fatti non contestati, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (artt. 115 c.p.c.). Analogamente, è riprodotto dall'articolo 95 il contenuto dell'articolo 116 c.p.c sul prudente apprezzamento della prova, fatte salve le cd. prove legali (quelle assunte nel processo, le prove documentali ecc.). L'articolo 98 concerne la prova testimoniale, per la quale è richiamata la disciplina del codice di procedura civile. È, in particolare, precisata la possibilità, per le parti, di interrogare il teste tramite il presidente (v. articolo 253 c.p.c.). L'articolo 100 prevede che – terminata l'udienza di discussione – la decisione del collegio giudicante è pronunciata in camera di consiglio e depositata Pag. 21entro 60 gg. nella segreteria della sezione giurisdizionale. La disciplina della deliberazione (articolo 101) riprende integralmente il contenuto della corrispondente disposizione del codice di procedura civile (articolo 276 c.p.c.). L'articolo 103 stabilisce che la redazione della sentenza debba avvenire entro 45 gg. dalla decisione della causa; la pubblicità della stessa è assicurata dal deposito nella segreteria del giudice.
  Rammenta che il Capo VI è dedicato alla disciplina degli incidenti processuali, attualmente regolati dagli articoli 9-11 del Regolamento di procedura per i giudizi presso la Corte dei conti (R.D. n. 1038 del 1933). In particolare, l'articolo 104 disciplina gli incidenti formali in udienza riprendendo la normativa vigente (articolo 9 del Reg.) e dunque prevedendo che, se una delle parti propone in udienza un incidente formale, questo viene risolto con ordinanza dal collegio (attualmente provvede il Presidente, sentito il collegio). Se è stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa. L'articolo 105 riguarda invece l'incidente di falso. Gli artt. 106 e 107 del Codice disciplinano la sospensione del giudizio in analogia a quanto previsto dal codice di procedura civile (artt. 295-298). Gli artt. 108 e 109 riguardano l'interruzione del giudizio che può realizzarsi in base ai seguenti motivi: morte di una delle parti o cessazione della rappresentanza legale senza che coloro ai quali spetta proseguire il giudizio si costituiscano o siano citati in riassunzione. Il Codice disciplina il momento a partire dal quale il giudizio può dirsi interrotto nonché le modalità per la sua prosecuzione o riassunzione, che deve realizzarsi entro 3 mesi dall'interruzione, pena l'estinzione del processo. L'articolo 110 disciplina la rinunzia agli atti del processo. L'articolo 111 disciplina l'estinzione del giudizio, riprendendo in larga parte gli articoli da 307 a 310 del codice di procedura civile. Gli artt. 112 e 113 del Codice riguardano la correzione di errori materiali nei provvedimenti del giudice contabile e ricalcano la disciplina contenuta negli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.
  Segnala che il titolo IV disciplina i giudizi presso le sezioni riunite con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza ed ai giudizi in unico grado. Queste disposizioni intendono attuare il principio di delega contenuto nella lettera n) dell'articolo 20, comma 2, che demanda al Governo di «ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto».
  Fa presente che il Titolo V della Parte II del codice riguarda i riti speciali: il rito abbreviato (articolo 130), il rito monitorio (artt. 131-132), il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136). Il rito abbreviato è espressamente richiamato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge delega n. 124 del 2015, con riferimento tanto al primo quanto al secondo grado. A partire dalla legge finanziaria per il 2006, la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa è consentita, ma solo in appello, con riguardo alle sentenze di condanna in primo grado. Il procedimento può essere definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (25 per cento – in base all'articolo 14 del decreto-legge 102/2013 – per i fatti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006). In alternativa al rito ordinario, il rito abbreviato, in base all'articolo 130 del Codice, consente la definizione del giudizio di responsabilità sia in primo grado che in appello: in primo grado, mediante il pagamento sino al 50 per cento del danno quantificato nell'atto di citazione; in appello, mediante il pagamento in misura Pag. 22non inferiore al 70 per cento del danno quantificato nell'atto di citazione. In entrambi i casi è richiesto il previo e concorde parere del pubblico ministero.
  Fa presente che il Codice ha ripreso le formulazioni imposte dalla norma di delega. In appello è escluso l'esercizio del potere riduttivo. In entrambi i casi, la sentenza definisce il giudizio, una volta verificato l'avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma stabilita dal collegio giudicante. L'articolo 130 stabilisce che la sentenza di primo grado pronunciata col rito abbreviato non è impugnabile. Inoltre, si prevedono le ipotesi in cui è possibile proseguire il giudizio col rito ordinario ovvero il non accoglimento dell'istanza di abbreviato o il mancato pagamento della somma fissata dal collegio. Il rito monitorio, disciplinato dagli articoli 131 e 132 del Codice, è già trattato dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. L'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge n. 124 del 2015 enuclea uno specifico principio e criterio direttivo in relazione al rito monitorio, volto a incrementare il limite di importo che permette l'accesso al rito. L'articolo 131 del Codice, nel determinare l'ambito di applicazione del rito monitorio, introduce i seguenti elementi di novità rispetto alla normativa vigente: introduce un nuovo e autonomo presupposto, l'emersione di fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva; porta a 10.000 euro il limite massimo dell'addebito, che costituisce l'altro presupposto per l'applicazione del rito monitorio; individua l'atto – il decreto presidenziale – con cui è determinata la somma da pagare all'erario; rimette a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento triennale del limite di somma, in relazione alla variazione dei prezzi al consumo.
  Rammenta che l'articolo 132 disciplina il procedimento del rito monitorio. Gli artt. da 133 a 136 riguardano il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria. La relazione illustrativa riconduce tali disposizioni al principio e criterio direttivo di carattere generale contenuto nell'articolo 20, comma 1, della legge n. 124 del 2015: «emanazione di un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte». La stessa relazione illustrativa puntualizza che la «codificazione normativa, ora introdotta dal Capo III, dà certezza ai giudizi in questione, sino a oggi privi di una disciplina processuale, legislativa, di riferimento. Sui medesimi giudizi si erano invece espresse, di fatto riconducendo tali giudizi al «rito ordinario», le sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12 del 2007». Il rito riguarda i casi in cui la legge prevede l'irrogazione da parte della Corte dei conti di sanzioni pecuniarie, stabilite tra un minimo e un massimo, nei confronti dei responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative. I tratti principali di tale giudizio sono i seguenti: il giudizio è promosso dal pubblico ministero; davanti al giudice monocratico designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale; la parte può costituirsi in giudizio entro trenta giorni; se accoglie il ricorso, il giudice determina la sanzione, avendo riguardo alla gravità della violazione e all'opera dell'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; il giudice fissa una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato (entro trenta giorni); è possibile proporre opposizione davanti al collegio, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di condanna, con effetti sospensivi dell'esecuzione del medesimo decreto; il collegio definisce il giudizio con sentenza, sentite le parti e omessa ogni finalità non essenziale al contraddittorio.
  Osserva che la Parte IV (Giudizi pensionistici) è costituita da un Titolo (anch'esso rubricato Giudizi pensionistici), ripartito in cinque Capi, il primo dei quali dedicato alle disposizioni generali in materia di giudizi pensionistici nonché alla disciplina della fase introduttiva del giudizio. L'articolo 151 reca disposizioni relative Pag. 23al giudice competente in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra. Si prevede anzitutto che la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudichi in composizione monocratica, in funzione di giudice unico, sui ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra. Ai sensi della norma citata, la sezione giurisdizionale regionale risulta competente, tra l'altro, sui ricorsi in materia di pensioni, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione. L'articolo 152 enumera gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nella domanda di ricorso. L'articolo 153 dispone che i ricorsi pensionistici siano inammissibili nei casi in cui risultino privi dei requisiti enumerati all'articolo 152, con la sola esclusione della carenza dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione (corrispondente alla lettera e) dell'articolo 152, comma 1), la quale non determina l'inammissibilità del ricorso. L'articolo 154 reca disposizioni in materia di deposito del ricorso. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, salva la possibilità, per il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, di deposito mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. L'articolo 155 reca disposizioni in materia di modalità e termini di fissazione dell'udienza e di notificazione del ricorso. Il Capo II (artt. 161-163) reca la disciplina del procedimento cautelare. L'articolo 161 (Istanza provvedimenti cautelari) dispone che il ricorrente possa chiedere la sospensione del provvedimento impugnato qualora ritenga che dall'esecuzione dello stesso, durante il tempo necessario per giungere alla definizione del giudizio, possa discendere un pregiudizio grave e irreparabile. La discussione dell'istanza cautelare è effettuata in camera di consiglio ove si provvede con ordinanza di accoglimento o di rigetto. Soltanto in presenza di nuove ragioni di diritto o fatti sopravvenuti, è possibile chiedere la revoca o modifica delle misure cautelari concesse ovvero riproporre la domanda cautelare rigettata.
  Fa presente che il Capo III (artt. 164-166) reca la disciplina della trattazione della causa. L'articolo 164 reca disposizioni relative all'udienza di discussione, nel corso della quale il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa Le parti, qualora ricorrano gravi motivi e se previamente autorizzate dal giudice, possono modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e al quale viene attribuito il potere di conciliare o transigere la controversia; in caso di successo, il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se, invece, la conciliazione non ha buon esito o vengono sollevate pregiudiziali suscettibili di determinare la definizione del giudizio, il giudice, svolta la discussione, si pronuncia con sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo (comma 4).
  Osserva che il Capo IV (artt. 167-169) reca disciplina della decisione dei giudizi pensionistici. L'articolo 167 reca disposizioni in materia di pronuncia della sentenza di definizione del giudizio. In particolare il giudice, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, dà lettura del dispositivo esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione; in caso di particolare complessità della controversia, fissa un termine massimo di sessanta giorni per il deposito della sentenza. L'articolo 169 reca disposizioni in materia di esecutorietà delle sentenze, prevedendo che all'esecuzione si possa dare corso prima del termine di deposito della sentenza, con la sola copia del dispositivo. Si prevede, in particolare, che siano provvisoriamente esecutive le sentenze che definiscono i ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra con il riconoscimento di crediti a favore del pensionato e con Pag. 24condanna della controparte, nonché le sentenze di condanna a favore dell'amministrazione. Quando dall'esecuzione può derivare all'altra parte gravissimo danno ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice d'appello può sospendere la sentenza, anche parzialmente, con ordinanza non impugnabile. La richiesta di sospensione inammissibile o manifestamente infondata può comportare che il giudice – con ordinanza non impugnabile – pronunci condanna a pena pecuniaria (tra 250 e 10.000 euro) nei confronti dell'istante.
  Segnala che il Capo V (artt. 170 e 171) reca disposizioni relative all'appello in materia pensionistica. L'articolo 170 dispone che l'appello delle sentenze che definiscono giudizi in materia di pensioni sia consentito per i soli motivi di diritto. La Parte V è articolata in un Titolo (Altri giudizi ad istanza di parte), a sua volta, composto di un solo Capo recante la disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte (artt. 172-176).
  Rammenta che la Parte VI (Impugnazioni) è articolata in un Titolo (Rimedi contro le decisioni), a sua volta, ripartito in cinque Capi, il primo dei quali dedicato alle disposizioni generali in materia di rimedi contro le decisioni (artt. 177-188). L'articolo 177 elenca i mezzi di impugnazione delle sentenze, ovvero: l'appello; l'opposizione di terzo; la revocazione; il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. La disposizione reca inoltre la definizione della cosa giudicata formale con la quale si intende la decisione che non è più soggetta ad appello, né a revocazione né a ricorso per cassazione. In altri termini si ha cosa giudicata formale quando la decisione diviene irretrattabile, ossia incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, di conseguenza, del giudice, e i suoi effetti diventano immutabili. L'articolo disciplina infine l'acquiescenza totale o parziale. L'acquiescenza determina la decadenza dall'impugnazione e consiste in una espressa dichiarazione di accettare la decisione, ovvero in un qualunque comportamento univoco della parte, incompatibile con la volontà di impugnare; può riguardare l'intera decisione o soltanto alcuni capi della stessa. L'articolo 178 disciplina i termini per le impugnazioni. Tutti i termini previsti per le impugnazioni sono perentori e decorrono dalla notificazione della decisione. Il Capo II è dedicato all'appello. In particolare, l'articolo 189 individua i soggetti legittimati a proporre l'appello: le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, per quanto concerne l'impugnazione del pubblico ministero, il procuratore regionale competente o il procuratore generale. L'articolo 190 disciplina la forma (citazione, che deve contenere quanto prescritto dall'articolo 86) e il contenuto dell'appello, che deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda oltre che i capi della decisione che si intendono appellare e le circostanze in base alle quali si ravvisa la violazione di legge. Il Capo III disciplina l'opposizione del terzo che attualmente, ai sensi dell'articolo 93 del Reg. di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, «è regolata dalle norme del codice di procedura civile». Il Capo IV disciplina la revocazione. Il Capo IV concerne il ricorso per Cassazione. Gli artt. da 212 a 216 reca la disciplinano dell'esecuzione delle sentenze di condanna. Il Capo III (Artt. 217-218) reca la disciplina del giudizio di ottemperanza in materia pensionistica.
  Osserva che la Parte VIII (Disposizioni finali) è costituita da un unico Titolo (anch'esso rubricato Disposizioni finali), ripartito in un unico Capo, dedicato alla norma finanziaria (Art. 219). L'articolo 219 prevede, attraverso la clausola di invarianza finanziaria, che le amministrazioni competenti provvedono per l'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'allegato 2 reca le norme di attuazione del nuovo Codice della giustizia contabile e consta di 25 articoli, suddivisi in tre Titoli, dedicati, rispettivamente a: disposizioni generali; disposizioni sui fascicoli di parte e d'ufficio; Pag. 25disciplina della formazione dei collegi giudicanti e delle udienze. Le disposizioni generali (artt. 1-5) integrano le norme del Codice per quanto riguarda la richiesta di comunicazione degli atti da parte del pubblico ministero, l'attribuzione dell'incarico di consulente tecnico del giudice, i registri di segreteria e le notificazioni dell'ufficiale giudiziario. L'articolo 6 disciplina le modalità di deposito del fascicolo di parte e della formazione del fascicolo d'ufficio. Gli articoli da 7 a 24 stabiliscono norme relative: alla determinazione dei giorni di udienza e alla composizione dei collegi giudicanti; all'ordine di discussione e allo svolgimento delle cause; alla produzione di documenti e memorie in corso di giudizio; alla motivazione e alla redazione della sentenza; all'atto di riassunzione; nonché alcune disposizioni specifiche inerenti il processo pensionistico, il procedimento in appello e l'esecuzione. Con una norma di chiusura, l'articolo 25 rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto non espressamente previsto nell'allegato.
  Rammenta, infine, che l'allegato 3 dello schema in esame definisce la disciplina processuale applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice della giustizia contabile (allegato 1) e dispone le abrogazioni conseguenti. In particolare, l'articolo 1 stabilisce, in via generale, che per i termini processuali di giudizi in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. In deroga alla norma generale, i successivi articoli 2 e 3 descrivono le singole fattispecie per le quali è previsto un diverso regime transitorio. L'articolo 3 definisce la disciplina processuale applicabile ai giudizi pensionistici in corso alla data di entrata in vigore del codice, stabilendo, in via generale, che le nuove disposizioni in materia (artt. 151-171 del codice) trovano applicazione nei confronti dei giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. L'articolo 4 dispone l'abrogazione di parte delle disposizioni sino ad oggi dirette a disciplinare i giudizi innanzi alla Corte dei conti. In relazione all'elenco delle abrogazioni, si segnala che non sono oggetto di abrogazione esplicita alcune disposizioni, tra cui quelle contenute nel regio decreto n. 1214 del 1934 (di cui è disposta l'abrogazione dei soli artt. da 67 a 97), che intervengono su medesimi ambiti materiali di disciplina del Codice.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza COM(2016)230 final.
(COM (2016) 230 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è stata avanzata da alcuni deputati una richiesta di istruttoria sulla materia oggetto della comunicazione in titolo. In particolare, è pervenuta alle presidenze la richiesta di audire il Ministro dell'intero, il Commissario europeo per la sicurezza e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  Emanuele FIANO (PD) chiede l'audizione anche del Sottosegretario di Stato Pag. 26alla Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede fin d'ora, a nome del suo gruppo, la pubblicità delle audizioni che le Commissioni svolgeranno sul provvedimento mediante trasmissione sulla web-tv della Camera.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente della I Commissione, invita i gruppi a limitare le richieste di soggetti da ascoltare in audizione, al fine di evitare una eccessiva limitazione del tempo di intervento di ciascun soggetto e fornire, di conseguenza, maggiori elementi istruttori alle Commissioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi a far pervenire entro la giornata di lunedì 18 luglio prossimo le eventuali proposte di audizione, che saranno poi esaminate dagli uffici di presidenza integrati dai rappresentati dei gruppi delle Commissioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.