CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651 Venittelli.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 7 luglio 2016, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge Atto Camera n. 3651 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale ha acquisito i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di giovedì 7 luglio 2016, il Pag. 120predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, ricorda che la proposta è volta a dare definitiva soluzione a una vicenda che si trascina da anni e che prende le mosse dalla necessità, imposta, da ultimo, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, di recuperare l'importo di sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e di Chioggia per il periodo 1995-1997, successivamente giudicati dalla Commissione europea aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La sentenza della Corte di giustizia ha altresì condannato il nostro Paese al pagamento di una somma forfetaria di 30 milioni di euro e di una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo dal giorno della sentenza del 2011.
  La soluzione prevista dalla proposta di legge in esame, che modifica i parametri per il calcolo delle somme da recuperare, è, a suo avviso, in grado di contemperare l'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi imposti dall'appartenenza all'Unione europea con l'esigenza delle imprese tenute alla restituzione di versare interessi in misura equa.
  Alla luce di tali premesse, pertanto, auspica una celere approvazione del testo da parte della Commissione, con la medesima unità di intenti tra i gruppi che già si è manifestata nel corso dell'esame in sede referente, anche allo scopo di conferire un maggiore peso alla proposta, nel successivo esame presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, infatti, che la positiva conclusione dell’iter del provvedimento in tempi rapidi consentirebbe, infatti, da un lato, alle imprese di chiudere un contenzioso durato ormai troppo a lungo e, dall'altro, permetterebbe allo Stato italiano di evitare, per il futuro, il pagamento delle ingenti penalità previste per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti di Stato.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA concorda con le considerazioni della relatrice, ritenendo che vi siano le condizioni per un celere completamento dell’iter del provvedimento.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) si unisce all'auspicio dalla relatrice di una rapida approvazione del provvedimento in esame, non solo per l'esigenza dello Stato di evitare il pagamento di penalità molto alte, ma anche, e soprattutto, per le esigenze delle imprese che, poste di fronte all'alternativa di indebitarsi per poi fallire o per sopravvivere, potranno mettere in bilancio le somme da restituire e dare luogo ad una programmazione economica finanziaria che, finora, a causa dell'incertezza, non era stato loro possibile attuare.

  Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avendo la relatrice e il rappresentante del Governo rinunciato alle repliche, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Come preannunciato nella riunione di giovedì 7 luglio 2016 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3651, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato) come testo base per il seguito della discussione.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

  Renata POLVERINI, presidente, propone altresì che, sulla base di quanto prospettato nell'ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo della proposta di legge, testé adottato come testo base Pag. 121per il seguito della discussione, sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  La Commissione concorda.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 11.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda preliminarmente che, come deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta convocata per domani 13 luglio.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, rileva che la Commissione esamina il testo originario del decreto-legge, salva la possibilità di valutare in un secondo momento, qualora ve ne sia la possibilità, le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, è suddiviso in sei Capi ed è composto di venticinque articoli. Il Capo I, che consta di diciannove articoli, reca disposizioni in materia di enti territoriali. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale, mentre l'articolo 2, che riguarda il medesimo Fondo di solidarietà comunale, introduce norme volte, da un lato, ad applicare gradualmente, dal 2017, ai comuni colpiti da eventi sismici le riduzioni introdotte per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, da cui erano stati esentati e, dall'altro, a procedere ad un progressivo aumento del taglio, sempre a decorrere dal 2017, per quelli che hanno goduto finora di una applicazione ridotta.
  La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.
  Segnala che l'articolo 3 dispone l'assegnazione di un contributo straordinario nel 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila, come previsto dal comma 1, e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico, come disposto dal comma 2.
  Rileva che l'articolo 4, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni che si trovino a Pag. 122dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. L'articolo 5, introducendo modifiche alla legge di stabilità 2016, dispone l'assegnazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno della somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. La norma dispone, inoltre, che il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.
  Passa, quindi, all'articolo 6, che dispone il differimento dal 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 del termine per il versamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. La norma prevede, inoltre che i pagamenti delle rate successive avvengano il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Il successivo articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione della riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8, modificando la legge di stabilità 2015, dispone la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del taglio incrementale per il 2016 della spesa corrente, pari a complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e di 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9, modificando la legge di stabilità 2016, dispone la limitazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province al solo rendiconto.
  Osserva che l'articolo 10, dando seguito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016), al comma 1 prevede una deroga alla normativa vigente, ai sensi della quale una quota di risorse del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia destinata alla finalità di investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore (articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013). In particolare, si prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.
  La norma consentirà alle regioni che avranno perseguito gli obiettivi di efficienza prescritti di disporre di risorse aggiuntive per il finanziamento del trasporto pubblico senza soggiacere ai vincoli di spesa contemplati nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che circoscrive le maggiori risorse Pag. 123ad investimenti per migliorare la sicurezza dei trasporti, in tempi più rapidi e in via automatica.
  Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio previsti dall'articolo 1, comma 710, della legge di stabilità 2016. Il comma 3 dispone, in favore delle regioni che hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali nel 2015, la proroga nel 2016 della possibilità di avvalersi della disciplina in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto, recata dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011.
  Ricorda che, sulla base di tale norma, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa.
  Segnala che il comma 4 reca disposizioni in materia di determinazione della liquidità regionale e di anticipazioni di tesoreria, il comma 5 introduce limitazioni alle possibilità degli enti pubblici strumentali delle Regioni di ricorrere ad anticipazioni di cassa e, infine, i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing.
  L'articolo 11 reca disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana, in attuazione del recente Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare dal 2016 alle norme di attuazione allo Statuto della Regione siciliana.
  Il successivo articolo 12, invece, dà attuazione a parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti.
  Fa presente che l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali mediante l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi, nelle more del riassetto dell'ordinamento tributario delle regioni a statuto ordinario, previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e non ancora attuato.
  Segnala che l'articolo 14 introduce disposizioni volte al risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario.
  Si sofferma, in particolare, in considerazione delle competenze della Commissione, sull'articolo 16, in materia di spese di personale, che abroga la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti. Come specificato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che si pone in continuità con l'abrogazione, disposta dalla legge n. 190 del 2014 della norma, recata dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che imponeva il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni Pag. 124di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, è volta a superare le incertezze interpretative sulla portata programmatoria o, al contrario, precettiva dei limiti alle facoltà assunzionali degli enti soggetti al Patto di stabilità interno. L'esigenza di un intervento legislativo dirimente è stata, da ultimo, affermata dalla Corte dei conti, con la deliberazione 3 maggio 2016, n. 16. Restano, comunque, fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dai commi 557 e 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  Rileva che il successivo articolo 17, modificando la legge di stabilità per il 2016, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. In particolare, introducendo i commi aggiuntivi 228-bis e 228-ter all'articolo 1 della legge di stabilità 2016, la norma prevede, in primo luogo, la possibilità per i comuni negli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario al mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. Rileva che tale norma reca un contenuto analogo a quello recato dall'articolo 1, commi da 95 a 104, della legge n. 107 del 2015, che, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto l'avvio, per l'anno scolastico 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato per il sistema nazionale di istruzione e formazione.
  Il nuovo comma 228-ter prevede che i comuni nel triennio 2016-2018 possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e degli asili nido, sempre per consentire, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il mantenimento dei livelli di offerta formativa. In primo luogo, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale, si prevede la possibilità per i comuni di assumere, nei richiamati istituti scolastici, personale inserito in proprie graduatorie, nonché personale inserito in ulteriori proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Si prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni interessati, di utilizzare le risorse destinate all'assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2013 (si tratta di personale assunto con contratti a tempo determinato e con altre tipologie contrattuali flessibili) per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa rispetto al tetto di cui al predetto comma 28. Tali risorse possono essere utilizzate qualora le amministrazioni richiamate possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2013. Il terzo e quarto periodo del comma 228-ter prevedono altresì la possibilità per i comuni di avviare una ulteriore procedura di stabilizzazione del personale insegnante ed educativo mediante procedure selettive per titoli ed esami. La procedura riguarda, in particolare, il personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale di cui al precedente comma 228-bis e al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie in precedenza richiamate. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive dovranno essere composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei Pag. 125posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018) resta valida l'esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze dalla disciplina generale relativa al contratto a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  Segnala, infine, che l'articolo 18 proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate e che l'articolo 19 reca la copertura finanziaria degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4, e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.
  Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del Capo II, che reca norme in materia sanitaria. In particolare, l'articolo 20 introduce disposizioni volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale attraverso la precisa determinazione della tempistica relativa alla definizione delle risorse finanziarie da attribuire annualmente alle regioni. Osserva che l'articolo 21 reca disposizioni per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 e per la definizione del meccanismo di ripiano per il 2016 nonché disposizioni concernenti l'Azienda italiana del farmaco (AIFA).
  Segnala che il Capo III reca norme in materia ambientale. In particolare, l'articolo 22 introduce disposizioni per la messa a norma delle discariche abusive, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2007. Lo stesso articolo reca anche disposizioni che riguardano l'attività dei commissari per il trattamento delle acque reflue urbane, al fine di conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2014/2059.
  Fa presente che il Capo IV consta del solo articolo 23, che reca disposizioni finanziarie per il sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, mentre, al Capo V, l'articolo 24 introduce disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013.
  Segnalato che, al Capo VI, l'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, si riserva di formulare una proposta di parere che segnali alla Commissione di merito anche questioni ulteriori rispetto a quelle affrontate nel testo del decreto, ma comunque incidenti sulle assunzioni degli enti locali.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle ore 11.50.

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