CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II e III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica C. 3303-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, che reca l'autorizzazione alla ratifica di cinque diversi accordi internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo. Gli atti internazionali di cui è autorizzata la ratifica sono i seguenti: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; il relativo protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, Pag. 114fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Ricordo che il disegno di legge in esame è volto ad adeguare il nostro ordinamento interno, inserendo nel codice penale tre nuovi delitti: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare. Quanto al contenuto degli accordi, evidenzia che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma il 16 maggio 2005, e in vigore a livello internazionale dal 1o giugno 2007, mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno sia internazionale. Con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005, sottolinea che tale accordo rappresenta lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. L'articolo 2 della Convenzione individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, le condotte da perseguire penalmente e prevede, in relazione a tali fattispecie, l'obbligo di estradizione dei responsabili; l'articolo 7 inoltre disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna. Segnala che l'atto Camera in esame propone altresì la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Il suddetto Protocollo introduce altresì una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di allargare ulteriormente la platea di tali reati, e include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Quanto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore a livello internazionale dal 1o maggio 2008, ricorda che questa aggiorna ed amplia la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prevedere non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. Ricordo ai colleghi che la Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 e non ancora in vigore, si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, mediante misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Gli articoli da 2 a 6 prevedono tra gli atti da configurare Pag. 115come reati: la partecipazione a un'associazione a fini terroristici; la sottoposizione a un addestramento a fini terroristici; il recarsi all'estero con finalità terroristiche; il finanziamento di viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; l'organizzazione e la facilitazione in qualunque altro modo di tali viaggi. L'articolo 7 prevede il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, segnala che lo stesso, oltre alla autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione degli atti internazionali citati in premessa (articoli 1 e 2) e alla definizione di alcuni termini ricorrenti (articolo 3), modifica il Codice penale, prevedendo, all'articolo 4, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, talune nuove fattispecie relative al terrorismo internazionale ed introducendo, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di atti di terrorismo nucleare. In particolare, la lettera a) inserisce nel codice penale due nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Si tratta del nuovo articolo 270-quinquies.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica e del nuovo articolo 270-quinquies.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale. La lettera b) inserisce nel Codice penale l'articolo 270-septies, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.
  La lettera c) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter). Segnala alla Commissione che su tale disposizione è intervenuta l'unica modifica introdotta da parte del Senato. Il nuovo articolo 280-ter, in materia di atti di terrorismo nucleare, così come modificato dal Senato, punisce infatti con la reclusione non inferiore a 15 anni (originariamente da 6 a 12 anni nel testo approvato dalla Camera), chiunque, con finalità di terrorismo, procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; punisce altresì con la reclusione non inferiore a 20 anni (da 7 a 15 anni nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare materia radioattiva, o con il concreto pericolo che ciò avvenga. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici. L'articolo 5, inoltre, estende alle fattispecie di reato previste dal nuovo articolo 270-quinquies.1 del Codice penale, il novero delle attività che il personale dei servizi di informazione e sicurezza è autorizzato a porre in essere nell'esercizio o a causa dei propri compiti istituzionali, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il disegno di legge in esame individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (articolo 6); disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare (articolo 7); demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla Pag. 116base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (articolo 8); designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è individuato quale punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa (articolo 9). L'articolo 10, infine prevede la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali spese straordinarie si debba far fronte mediante appositi provvedimenti legislativi. Ciò premesso, e valutato positivamente il provvedimento in esame, propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.55.