CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.50.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, dopo aver comunicato di aver assunto il ruolo di relatrice, in quanto l'onorevole Berretta, nominato inizialmente relatore, è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, avverte che sono state presentate tre proposte emendative (vedi allegato 1), delle quali una presenta profili di criticità relativamente alla sua ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, Pag. 46non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera, che nel caso in esame deve essere individuato nel processo telematico.
   Fa presente che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  In particolare, segnala che deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Schullian 2.01, in materia di rimborso spese e di indennità di missione e di indennità di trasferta a favore dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano in relazione al mantenimento della residenza nel territorio di tale provincia.
  Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Rossomando 1.1 e Schullian 2.1.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sull'emendamento Rossomando 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), e parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento Schullian 2.1. In particolare, con riferimento alla riformulazione testé proposta sull'emendamento Rossomando 1.1, fa presente che la proposta di intervento normativo in esame, al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi previsti dal decreto, nonché per il supporto del passaggio delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e del programma di digitalizzazione dei medesimi, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1000 di unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il suddetto decreto definisce, quindi, concretamente, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa ed ai conseguenti fabbisogni di professionalità dell'amministrazione giudiziaria, i criteri di priorità da seguire al fine di assicurare l'acquisizione da parte del Ministero della Giustizia del contingente di personale da assumere e superare, in tal modo, l'attuale situazione di grave carenza di organico. Si prevede inoltre, una volta concluse le procedure di mobilità previste dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, l'autorizzazione al Ministero della Giustizia, sempre per il triennio 2016-2018, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, non reclutato mediante le citate procedure di mobilità, nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni legislative. Si autorizza il Ministero della Giustizia ad espletare le procedure concorsuali anche in deroga alla normativa vigente in materia di turn over, nonché ai limiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, ovvero alla necessità di effettuare le procedure di mobilità interna prima di attivare le procedure assunzionali, relativamente alle procedure di reclutamento previste ed ai limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, ovvero alla necessità di scorrimenti graduatorie e reperimento professionalità nell'amministrazione, relativamente alle procedure concorsuali. È fatto salvo il disposto del comma 234 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, a norma del quale le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel Pag. 47corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Si tiene inoltre conto, nell'ambito del processo assunzionale in esame, degli esiti della riqualificazione del personale e del processo di mobilità, rendendosi necessario, da un lato, procedere alla individuazione di nuovi profili, anche tecnici (in considerazione della carenza in organico del profilo di funzionario informatico che ammonta al 34,08 per cento alla data del 30 giugno 2016); dall'altro, consentire la possibilità di assumere in soprannumero, proprio al fine di non arrestare il contemporaneo svolgersi delle procedure di riqualificazione e di mobilità attivate, salva le facoltà di rideterminazione delle piante organiche.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, condivide la riformulazione testé illustrata dal rappresentante del Governo dell'emendamento Rossomando 1.1.

  Davide MATTIELLO (PD), quale cofirmatario dell'emendamento, accetta la riformulazione dell'emendamento Rossomando 1.1.

  Nicola MOLTENI (LNA), pur condividendo nel merito le finalità dell'emendamento in esame, manifesta perplessità circa l'opportunità di inserire tale disposizione, concernente assunzioni di personale, in un decreto legge volto unicamente a prorogare il termine dell'operatività del processo telematico in riferimento, peraltro, al solo processo amministrativo.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, osserva che la presidenza, nel vagliare attentamente la congruità dell'inserimento di tale disposizione nell'ambito della materia del decreto legge in titolo, ha ritenuto l'emendamento ammissibile in quanto il medesimo è finalizzato a dare completa attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rossomando 1.1 (Nuova formulazione) e Schullian 2.1 (vedi allegato 3).

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate e avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende la seduta.

  La seduta sospesa alle 12.05, riprende alle 14.35.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3939 Brignone).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è stato presentato un solo emendamento al provvedimento in esame (Molteni 1.1) (vedi allegato 4). Fa presente che tale emendamento è da considerare inammissibile per estraneità di materia. L'emendamento è diretto a prevedere il trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci nel caso di commissione di alcuni reati di natura sessuale.
  Ricorda che, il provvedimento in esame, costituito da un solo articolo, ha per oggetto, invece, la materia della procedibilità in relazione al delitto di atti sessuali con minorenni.
  Avverte, pertanto, che il testo viene trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
  Ricorda che è stata avanzata richiesta di legislativa e chiede ai gruppi di dare risposta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed una osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il decreto-legge n. 113 del 2016, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» (A.C 3926).
  Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Tale articolo interviene su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Il comma 1 del richiamato articolo sostituisce i commi 458 e 459, nonché i commi da 461 a 464 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Rispetto alla previgente disposizione, che prevedeva l'assegnazione delle risorse al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nuovo comma 458 prevede che la medesima somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sia invece assegnata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno.
   In proposito, rammenta che, ai sensi del comma 460 della legge di stabilità, che non risulta modificato dal decreto-legge in esame, le elargizioni spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la Pag. 49separazione con sentenza passata in giudicato;
   i genitori;
   ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
   ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   al convivente more uxorio.

  Rileva che la norma specifica, rispetto al testo oggetto di modifica, che le somme assegnate, ove non impegnate nel 2016, possono esserlo nell'esercizio successivo.
  Fa presente che il nuovo comma 459 modifica l'autorità incaricata delle attività di elargizione, prevedendo che sia la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, ad individuare i familiari delle vittime, indicando per tale attività di individuazione il termine del 31 dicembre 2016. La Prefettura medesima determina, inoltre, la somma spettante nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. La norma prevede che, in tale attività, la Prefettura potrà procedere avvalendosi anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale. Inoltre, rispetto alla disciplina previgente al decreto-legge in esame, viene previsto che il rimborso delle spese legali sia definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.
  Segnala che, in base al nuovo testo dei commi 461, 462, 463 e 464, recati dall'articolo in esame, che sostituiscono i testi previgenti, si stabilisce che qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari di cui al comma 460 già richiamato, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei già richiamati commi 459 e 460; si prevede la previa presentazione della documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima (nuovo comma 461); la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i familiari delle vittime ovvero, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti a questi succeduti. La disposizione prevede che resti ferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione (nuovo comma 462); le transazioni in questione sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella citata sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno (nuovo comma 463); si prevede che i procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, siano sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi e, successivamente alla stipulazione degli atti di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. La relazione illustrativa al provvedimento riferisce che la norma ha il precipuo scopo di far cessare l'annoso contenzioso in essere, stabilendo così che la transazione, una volta intervenuta, determini l'estinzione del processo. La disposizione prevede che ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Ai sensi della disposizione sostitutiva della norma previgente, appare quindi configurarsi una nuova causa di sospensione dei processi, che parrebbe operare automaticamente, salvo che le parti in causa presentino istanza di prosecuzione.
  Inoltre, rispetto alla norma oggetto di integrale sostituzione, segnala come la disposizione sostitutiva del comma 464 in esame preveda, all'atto di transazione, l'estinzione dei processi, con una formula che Pag. 50fa riferimento, in generale, alla normativa vigente («ai sensi della normativa vigente»), senza la previsione di una dichiarazione di estinzione degli stessi. Sul piano fiscale, si prevede l'esenzione delle transazioni da ogni imposta o tassa e, ricalcando il testo già vigente, che le relative somme siano assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. La norma stabilisce che, a seguito della stipulazione degli atti transattivi, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmetta poi un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze (nuovo comma 464).
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce la non cumulabilità degli interventi previsti dalla norma in esame, rispetto agli interventi disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, in materia di Fondo a valenza quadriennale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti.
  Rammenta, infine, che il comma 3 prevede, infine, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, delle somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000.
  Ciò premesso propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, concluso a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
  Segnala che l'Accordo rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Di tutela brevettuale e della necessità di istituire un regime comune si è iniziato a discutere sin dagli anni Settanta. Il TFUE ha riconosciuto all'UE competenza in materia. In particolare, l'articolo 118 prevede che «nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo».
  Rammenta che con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla «creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti». Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento Pag. 51n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, in esame.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che il medesimo consta di sei articoli: i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
  Rammenta che gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello.
  Ricorda che il decreto legislativo n. 168 del 2003, all'articolo 3, comma 1, dispone che le sezioni specializzate sono competenti in materia di: lettera a) controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modificazioni); lettera b) controversie in materia di diritto d'autore; lettera c) controversie relative ad azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della normativa nazionale antitrust, di cui all'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 (Titoli I-IV della stessa legge); lettera d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'UE.
  In particolare, sottolinea che la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato D.Lgs, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (si veda, in particolare, gli articoli 3 e 32) prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Dunque, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali (le Sezioni in questione) rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato. Viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali.
  Ricorda che l'articolo 3 dell'Accordo ne delinea l'ambito di applicazione: a) brevetto europeo con effetto unitario; b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto; c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83, circa il regime transitorio; e d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83 circa il regime transitorio. L'articolo 31 dell'Accordo dispone che la competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano). L'articolo 32 dell'Accordo disciplina nei contenuti, al paragrafo 1, la competenza esclusiva del tribunale in relazione a: a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; e) domande riconvenzionali di Pag. 52revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; h) azioni di compensazione per licenze di utilizzo dell'invenzione a titolo oneroso, sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.
  Fa presente che l'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale.
  Segnala che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). L'articolo 66, al comma 1, del Codice attualmente dispone che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso. Ai sensi del successivo comma 2, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da 2-bis a 2-quater. Il nuovo comma 2-bis dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. Ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1. La relazione illustrativa evidenzia che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo, in particolare all'articolo 26.
  Rammenta che l'articolo 26 dell'Accordo così prevede al paragrafo 1 «un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata, Pag. 53dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione». Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).
  Rileva che la relazione afferma che il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione è al momento riconosciuto nel nostro ordinamento solo dalla giurisprudenza, che offre una interpretazione estensiva dell'articolo 124, comma 4, del Codice. Ai sensi di tale comma, con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Secondo la relazione governativa, la previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione. Il comma 2-quater dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice. L'articolo 68 del Codice disciplina le limitazioni del diritto di brevetto. In particolare, il comma 1 prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, o in via sperimentale; b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
  Segnala, che l'articolo 5, comma 1, reca la norma di copertura del provvedimento.
  Fa presente, infine, che l'articolo 6 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Carlo SARRO (FI-PdL), con riferimento alle proposte di legge recanti disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, all'esame congiunto delle Commissioni II e XII, rileva l'opportunità di acquisire, nel corso della relativa indagine conoscitiva, le valutazioni dei Ministri della salute e degli Affari regionali e delle autonomie.

  Daniele FARINA (SI-SEL), in qualità di relatore per la Commissione Giustizia sui provvedimenti testé richiamati dal collega Sarro, rammenta che l'esame dei medesimi è già stato calendarizzato per l'Aula nel corrente mese di luglio e che è già stato dichiarato concluso il relativo ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che i provvedimenti sono all'esame congiunto delle Commissioni II e XII ed invita, pertanto, l'onorevole Sarro a Pag. 54formalizzare la sua richiesta nella prossima seduta congiunta delle due Commissioni. Nel rammentare che l'indagine conoscitiva sulla materia è stata dichiarata conclusa nella seduta del 7 luglio scorso, rammenta che, in ogni caso, i Ministri possono partecipare a qualsiasi seduta in sede referente, qualora siano interessati ad intervenire sulla materia.

  La seduta termina alle 14.55.

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