CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2016
669.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 115

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Alitalia sulle prospettive di sviluppo della società.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 303.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 5 luglio 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Mario TULLO (PD), relatore, fa presente di aver ricevuto numerosi spunti da Pag. 116parte dei colleghi riguardo alla proposta di parere, e di essere in attesa di altre indicazioni anticipate informalmente e pertanto, dal momento che la proposta di parere è ancora in fase di elaborazione, propone di inviarla ai colleghi informalmente nella mattina di domani affinché possano prenderne conoscenza prima della seduta già prevista per la giornata di domani per procedere poi, ove ve ne siano le condizioni, alla votazione della proposta nel corso della seduta stessa.

  Mirella LIUZZI (M5S) condivide la proposta operativa del relatore, anche alla luce della elaborazione di una serie di proposte del proprio Gruppo, che gli farà pervenire quanto prima, che auspica possano essere inserite nel parere che la Commissione renderà sul provvedimento.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottolinea l'opportunità che la Commissione tenga conto anche del parere che la omologa Commissione del Senato renderà nella giornata odierna sul provvedimento.

  Michele Pompeo META, presidente, giudica pertanto accolta la proposta del collega Tullo di procedere alla definizione della proposta di parere nelle prossime ore e di inviarla informalmente ai colleghi nella mattinata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 16.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926), ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio. Rileva che si tratta di un decreto-legge dal contenuto molto ampio, contenente disposizioni volte a sostenere e favorire gli enti locali, in una fase, ormai protrattasi da molto tempo, di risorse sempre più scarse a disposizione.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento, sottolinea che esso consta di 25 articoli. I primi articoli intervengono su specifici aspetti concernenti il finanziamento dei comuni. In particolare gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni relative al fondo di solidarietà comunale, l'articolo 3 introduce un contributo straordinario per il comune di L'Aquila, l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», l'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, novellando alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2016. L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. Altre disposizioni specificamente riconducibili al sostegno agli enti locali si riscontrano all'articolo 14 che mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità e all'articolo 15 che concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. I successivi articoli non si limitano a trattare Pag. 117Fondi specificamente comunali ma presentano una dimensione più ampia, anche se, in larga parte, tali norme hanno contenuto generalmente di carattere agevolativo per gli enti destinatari. In primo luogo, l'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, in particolare escludendo l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, pur mantenendo ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente. L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto (e non in sede di bilancio di previsione). L'articolo 16 abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a)), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Sempre in materia di personale l'articolo 17 consente la predisposizione di un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, e di procedere, nel medesimo triennio, alla stabilizzazione di personale nei medesimi istituti. L'articolo 20 poi fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, in modo da consentire alle regioni di poter programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari.
  Rileva che accanto a tali disposizioni di carattere agevolativo sono anche previste norme che, viceversa, disciplinano riduzioni di spesa. L'articolo 8 indica infatti l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente disposta a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016 (pari a 900 milioni di euro).
  Gli articoli 10-12 recepiscono il contenuto di accordi tra Stato e regioni. In particolare l'articolo 10 contiene alcune disposizioni che recepiscono le intese intervenute in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, l'articolo 11 l'Accordo tra Stato e regione siciliana e l'articolo 12 l'accordo tra Stato e regione Valle d'Aosta.
  Ritiene opportuno soffermarsi sull'articolo 10 che, oltre a varie disposizioni relative ad aspetti di gestione contabile di regioni ed enti locali, contiene le uniche disposizioni di interesse e competenza diretta della Commissione. In particolare il comma 1 interviene sui criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale. In particolare, la norma prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 11 marzo 2013, che stabilisce gli obiettivi conseguiti i quali viene ripartita la quota del 10 per cento delle risorse del Fondo medesimo, siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del citato Fondo per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio). La finalizzazione delle risorse di cui al comma 1 è operata in deroga rispetto a quanto recato all'articolo 4, comma 3, del citato DPCM, ai sensi del quale le risorse del Fondo che non sono ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 3, sono «destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore». La norma pertanto consente alle regioni di disporre di risorse aggiuntive per il finanziamento del trasporto pubblico locale senza soggiacere ai vincoli di spesa contemplati nel DPCM (che circoscrive le maggiori risorse ad investimenti per migliorare la sicurezza dei trasporti), in tempi più rapidi (nel DPCM si prevede che il riparto abbia cadenza biennale) e in via automatica Pag. 118(rispetto all'esigenza di una previa valutazione in al grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di miglioramento della sicurezza dei trasporti prevista dal DPCM).
  L'altra disposizione sulla quale richiama l'interesse della Commissione è rappresentata dai commi 6 e 7 dell'articolo 10 che concernono la tassa automobilistica in caso di leasing, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del gettito del bollo auto. Il comma 6 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, abrogando il comma 9-bis, che conteneva una norma di interpretazione autentica che prevedeva che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica fosse esclusivamente l'utilizzatore e disciplinava l'eventuale responsabilità solidale della società di leasing che era configurabile solo nell'ipotesi in cui questa avesse provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Tali disposizioni sono sostanzialmente riprodotte dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge in commento, che ha novellato la legge n. 99 del 2009 concernente la semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, introducendo dopo il comma 2 dell'articolo 7 della stessa, un comma aggiuntivo. La differenza rispetto alla norma abrogata risiede nel fatto che tale norma dettava un'interpretazione autentica di una disciplina risalente al 2009 mentre i criteri stabiliti dalla nuova disposizione sono vigenti a decorrere dal 1o gennaio 2016 (quindi con un'efficacia dall'anno finanziario in corso). Nella relazione illustrativa si fa presente che la disciplina in commento «interviene nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009. Le modifiche di cui ai commi 6 e 7 mirano, pertanto, ad evitare che gli effetti della modifica del soggetto passivo decorrano ex tunc». Al contempo il medesimo comma 6 dispone che il comma 9-quater del decreto-legge n. 78 del 2015 si applichi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il senso della disposizione è quello di differire alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ossia il 25 giugno 2016) l'applicazione della disposizione secondo la quale la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
  Illustra poi alcune disposizioni che rinviano l'efficacia di alcune norme. In particolare l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Gli ultimi articoli riguardano il governo della spesa farmaceutica (articolo 21), l'appostamento di risorse per il superamento della procedura di infrazione concernente il trattamento delle acque reflue e quella concernente le discariche abusive (articolo 22), Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e prodotti lattiero-caseari (articolo 23) e Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 24) L'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore.
  Osserva che il testo risulta assai articolato e anche piuttosto vario quanto alle tematiche trattate, sebbene le disposizioni di diretto interesse della Commissione siano piuttosto limitate e condivisibili. In Pag. 119ragione di ciò, preannuncia sin d'ora l'in tenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 5 luglio 2016, a pagina 189, prima colonna, quarantunesima riga, le parole: «Michele BORDO (PD)» sono sostituite dalle seguenti: «Franco BORDO (SI-SEL)».