CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2016
669.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulle stesse.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, condividendo quanto evidenziato dal relatore in ordine all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore in relazione alle proposte emendative trasmesse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato l'esame in sede consultiva del provvedimento in oggetto nella seduta di ieri, ai fini del parere alle Commissioni riunite III e IV, e che tuttavia non aveva potuto concludere il relativo iter in quanto il provvedimento stesso era pervenuto nel frattempo all'esame dell'Assemblea, alla Pag. 50quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che nella citata occasione il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3953 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il concreto trasferimento alla destinazione finale dei mezzi e materiali oggetto delle cessioni di cui all'articolo 4, comma 6, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le spese per effettuare il trasporto nazionale ai luoghi di partenza e la consegna, ove previste, sono state già sostenute nell'anno 2015, mancando solo la concreta effettuazione di tali attività;
    lo stanziamento di cui all'articolo 8, relativo agli interventi a sostegno della ricostruzione e per il consolidamento della pace, integrando il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sottoposto al ciclo di programmazione previsto dalla legge medesima;
    in sede di programmazione annuale, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 125 del 2014, è in particolare precisata la quota dello stanziamento da destinare a ciascuno dei Paesi elencati all'articolo 8, comma 1;
    dell'utilizzo del predetto stanziamento si dà infine conto nella relazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, che è trasmessa alle Camere, oltre che nell'ambito delle specifiche modalità con le quali il Governo riferisce sulle missioni internazionali;
    le voci di spesa di missione di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 7, sono comprensive degli oneri fiscali e, nel caso del citato comma 7, anche degli oneri contributivi;
    all'articolo 11, comma 1, lettera e), l'utilizzo per la copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dal provvedimento delle disponibilità del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione non pregiudica comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    l'articolo 7, comma 4, che limita al solo 2016 la possibilità per il Ministero della difesa, prevista a regime dal testo originario del provvedimento, di chiedere anticipazioni di tesoreria in proporzione alle somme iscritte sul fondo per le missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere le spese mensili relative alle missioni in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace, presenta forti criticità;
    tale disposizione, come risultante dal testo originario del decreto-legge, si è resa indispensabile in relazione sia al passaggio al cedolino unico delle Forze armate, sia alle modifiche apportate al bilancio in applicazione della normativa recata dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;Pag. 51
    con il passaggio al cedolino unico, infatti, il Ministero della difesa non ha più la possibilità di anticipare le somme occorrenti per garantire la continuità delle missioni a valere sulle spese di personale e ciò determina a livello gestionale una rilevante criticità che può a regime essere superata solo con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
    la modifica in esame, limitando al solo anno 2016 le citate anticipazioni, risulta ultronea rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, che già prevede per l'esercizio 2016 una anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1;
   rilevato che:
    il testo unificato n. 45 e abb.-C, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, all'esame della Camera in seconda lettura, che presumibilmente già a partire dal prossimo anno, recherà la nuova disciplina in materia di missioni internazionali, prevede, all'articolo 2, comma 4, una disposizione a regime identica a quella dianzi citata, che consentirà di assicurare la necessaria continuità dell'erogazioni finanziarie;
    per evitare le citate criticità gestionali, per altro non connesse alla copertura finanziaria del presente provvedimento, appare opportuno, comunque, a prescindere dall'entrata in vigore del predetto testo unificato, ripristinare il testo originario dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge in oggetto,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: “per l'esercizio 2016” con le seguenti: “per ciascun esercizio”».

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
    identici Basilio 1.1 e Gianluca Pini 1.50, identici Corda 1.2 e Gianluca Pini 1.51, Duranti 1.3, identici Paolo Bernini 1.4 e Gianluca Pini 1.52, identici Spadoni 1.6 e Gianluca Pini 1.54, Palazzotto 1.7, Gianluca Pini 1.8, Palazzotto 1.9, Piras 2.1, identici Spadoni 2.2 e Gianluca Pini 2.50, Gianluca Pini 2.3, identici Grande 2.8 e Gianluca Pini 2.53, Gianluca Pini 2.11 e 2.12, Piras 3.1, Fava 3.2 e 3.3, Gianluca Pini 3.5, identici Tofalo 4.1 e Gianluca Pini 4.51, Di Battista 4.8, Fava 4.9, identici Palazzotto 4.11 e Gianluca Pini 4.12, identici Piras 4.14 e Gianluca Pini 4.15, Piras 4.16, i quali prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero finalizzate ad ulteriori finalità connesse alle missioni internazionali o relative al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti a decorrere dal 1o gennaio 2016;
    Piras 4.2, che prevede la soppressione della disposizione, introdotta dal Senato, recante l'autorizzazione, per l'anno 2016, della spesa di euro 117.000 Pag. 52per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero, provvedendo contestualmente alla riduzione in maniera incongrua, ossia per un importo maggiore, pari a 623.014 euro, la copertura finanziaria complessiva del provvedimento;
    La Russa 5.50, 5.51 e 5.52, che sono volte ad incrementare l'indennità di missione corrisposta al personale che partecipa alle missioni internazionali, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
    Duranti 6.2, la quale prevede che, nel caso di militari che fanno uso ovvero ordinano di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
    identici Basilio 1.5 e Gianluca Pini 1.53, identici Corda 2.6 e Gianluca Pini 2.51, identici Artini 2.9 e Gianluca Pini 2.54, Gianluca Pini 2.55, le quali prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali debbano rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
    Gianluca Pini 2.4, che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative missioni, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale impegnato o di altre spese previste;
    identici Artini 2.7 e Gianluca Pini 2.52, Palazzotto 2.13 e Artini 4.18, le quali prevedono che alcune delle missioni o attività legate a queste ultime previste dal provvedimento siano concluse entro il termine indicato dalle stesse proposte emendative. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riguardo agli oneri connessi alla conclusione delle predette missioni o attività;
    Piras 3.4, che è volta a ricomprendere la missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale missione possa essere svolta nell'ambito delle risorse stanziate dal citato articolo 3, comma 3;
    Duranti 4.10, che è volta a ricomprendere la ricerca e il soccorso in mare dei profughi che fuggono dai conflitti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la ricerca e il soccorso possano essere svolte nell'ambito delle risorse stanziate dal citato articolo 4, comma 7;
    identici Sibilia 7.1 e Gianluca Pini 7.50, che sono volte alla soppressione del comma 2 dell'articolo 7, che consente, a decorrere dal 26 maggio 2016, l'anticipazione alle Amministrazioni interessate di parte delle risorse autorizzate dal provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
    identici Tofalo 7.2 e Gianluca Pini 7.51, che sono volte a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 7, che recano autorizzazioni di carattere finanziario concernenti lo svolgimento di attività funzionali Pag. 53alla prosecuzione delle missioni internazionali oltre il termine previsto dal presente provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
    identici Spadoni 8.1 e Gianluca Pini 8.50, identici Scagliusi 8.2 e Gianluca Pini 8.51, identici Grande 8.3 e Gianluca Pini 8.52, che sono volte a ricomprendere il sostegno alle iniziative per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e a sostenere il Bangladesh nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse stanziate dal citato articolo 8, comma 1.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Dario PARRINI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.51, 5.50, 5.51, 5.52, 6.2, 7.1, 7.2, 7.50, 7.51, 8.1, 8.2, 8.3, 8.50, 8.51, 8.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione degli Accordi in titolo e ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Nel passare all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito all'Accordo tra Repubblica italiana e Bioversity international relativo alla sede centrale dell'organizzazione, circa i profili di quantificazione, rileva che Pag. 54la relazione tecnica afferma che le norme concernenti il trattamento fiscale e doganale del personale non determinano nuovi oneri. Tuttavia il testo in esame sembra riconoscere all'Organizzazione ed al suo personale agevolazioni di tipo fiscale e contributivo ulteriori rispetto a quelle già indicate nella citata legge n. 67 del 1994. Reputa, quindi, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alla portata finanziaria delle innovazioni sopra descritte.
  In ordine all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia, con riguardo ai profili di quantificazione, osserva che il testo del nuovo Accordo appare sostanzialmente analogo al contenuto dell'Accordo vigente, del 14 gennaio 1993. Tuttavia considera utile acquisire una conferma in merito alla non onerosità delle opere da eseguire a carico dell'Italia, di cui all'articolo 7, comma 3 (elencate nell'Allegato II all'Accordo in esame). In particolare, ritiene che andrebbe confermato che la realizzazione delle opere ivi previste sia finanziata a valere su stanziamenti già previsti in attuazione del vigente Accordo, con particolare riferimento alla costruzione del secondo ponte di cui alla lettera b) del citato Allegato, i cui oneri di realizzazione, come specificato dalla relazione tecnica, sono posti a carico dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Con riferimento all'esonero contributivo previsto dall'articolo 16 dell'Accordo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che il contratto di lavoro dell'ESA esclude la possibilità per i dipendenti di esercitare altre attività lavorative nel periodo in cui prestano servizio presso l'ESA.
  Circa l'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo status dello Staff College del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione che prevede che il Governo italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale contribuzione aggiuntiva sia effettuata sulla base di provvedimenti che indichino le relative modalità di copertura finanziaria. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riguardo al Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme dirette alle facilitazioni nelle comunicazioni di cui all'articolo VI, ritiene che andrebbe chiarito se possano configurarsi effetti apprezzabili di gettito, in ordine sia all'applicazione di tariffe più favorevoli sia alle esenzioni fiscali previste per l'attribuzione delle frequenze radio. Andrebbe inoltre chiarito se possano determinarsi maggiori spese per lo Stato con riguardo alle opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dalla norma in esame.
  Con riferimento, infine, all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX, evidenzia che la relazione tecnica limita la quantificazione dell'onere al paragrafo 3 (estensione alle categorie di personale P5, equiparati o superiori, delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente); non sono forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere, che risulta basato, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, sull'esperienza maturata. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se tale onere comprenda anche l'estensione dell'esenzione fiscale sull'acquisto di autovetture da parte del personale dell'ONU, disposta dal medesimo articolo IX, paragrafo 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per fronteggiare gli oneri derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del presente disegno di legge, in un limite di spesa complessivamente pari ad euro 3.045.000 annui a decorrere dal 2016 – reca le necessarie disponibilità.

Pag. 55

  Il Viceministro Enrico ZANETTI evidenzia che le modifiche delle norme sul trattamento fiscale del personale e dell'organizzazione, recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Bioversity international relativo alla sede centrale dell'organizzazione, costituiscono solo precisazioni e chiarimenti di norme già contenute nel precedente accordo di sede e che la soglia minima di spesa per ottenere l'esenzione fiscale non è stata eliminata, ma l'importo fisso di 100.000 lire, previsto dall'accordo del 1994, è stato sostituito da un rinvio alle soglie applicate alle altre organizzazioni internazionali con sede in Italia (attualmente 300,01 euro al netto dell'IVA). Quanto agli eventuali effetti favorevoli per l'Erario derivanti dalle predette modifiche segnala che essi potranno essere determinati solo a consuntivo.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia (elencate nell'allegato II dell'Accordo) conferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come evidenziato dalla relazione tecnica, e che, in particolare, la costruzione di un secondo ponte, di cui al punto b) dell'allegato II, rappresenta un'attività già prevista a legislazione vigente (in base al vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993), i cui oneri sono integralmente finanziati a valere su stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana.
  Chiarisce poi che i contributi volontari addizionali di cui all'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo status dello Staff College del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia non formano oggetto di obbligazione internazionale né nell’an né nel quantum, e ad essi si potrà far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le risorse eventualmente messe a disposizione da provvedimenti legislativi ad hoc.
  Segnala quindi che il riferimento alle «tariffe più favorevoli» di cui all'articolo VI del Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite è già presente nel Memorandum di intesa attualmente in vigore e indica che le utenze della base ONU non potranno essere soggette a tariffe più elevate di quelle che gli operatori praticano ai clienti nazionali.
  Assicura infine che le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dal predetto articolo VI non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica comprendono tutti gli oneri discendenti dal Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, compresi gli oneri relativi all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3764 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015;Pag. 56
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le modifiche delle norme sul trattamento fiscale del personale e dell'organizzazione, recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Bioversity international relativo alla sede centrale dell'organizzazione, costituiscono solo precisazioni e chiarimenti di norme già contenute nel precedente accordo di sede;
    la soglia minima di spesa per ottenere l'esenzione fiscale non è stata eliminata, ma l'importo fisso di 100.000 lire, previsto dall'accordo del 1994, è stato sostituito da un rinvio alle soglie applicate alle altre organizzazioni internazionali con sede in Italia (attualmente 300,01 euro al netto dell'IVA);
    gli eventuali effetti favorevoli per l'Erario derivanti dalle predette modifiche potranno essere determinati solo a consuntivo;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea in Italia (elencate nell'allegato II dell'Accordo) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come evidenziato dalla relazione tecnica;
    in particolare, la costruzione di un secondo ponte, di cui al punto b) dell'allegato II, rappresenta un'attività già prevista a legislazione vigente (in base al vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993), i cui oneri sono integralmente finanziati a valere su stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana;
    i contributi volontari addizionali di cui all'Emendamento all'Accordo tra il Governo e l'ONU sullo status dello Staff College del sistema delle Nazioni unite (UNSSC) in Italia non formano oggetto di obbligazione internazionale né nell’an né nel quantum, e ad essi si potrà far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero mediante le risorse eventualmente messe a disposizione da provvedimenti legislativi ad hoc;
    il riferimento alle «tariffe più favorevoli» di cui all'articolo VI del Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite è già presente nel Memorandum d'Intesa attualmente in vigore e indica che le utenze della base ONU non potranno essere soggette a tariffe più elevate di quelle che gli operatori praticano ai clienti nazionali;
    le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dal predetto articolo VI non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le quantificazioni contenute nella relazione tecnica comprendono tutti gli oneri discendenti dal Protocollo di emendamento del Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, compresi gli oneri relativi all'estensione dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo IX,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al Pag. 57rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI fa presente che la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010.
  Osserva pertanto che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa.
  Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, evidenzia che le stesse sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione.
  Segnala che, poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016.
  Conferma che la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avvalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine assicura che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016, recante Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010;
    l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa;
    le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso Pag. 58prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione;
    poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016;
    la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avvalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 30 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.05.

Pag. 59

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 303.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle autorità portuali, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015 e che è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla predetta relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5, riguardanti la riorganizzazione delle autorità portuali, evidenzia che le disposizioni in esame sono volte ad una riorganizzazione del sistema portuale italiano. Ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di delega n. 124 del 2015 aveva associato a detta riorganizzazione «consistenti risparmi», non quantificabili al momento del conferimento della delega. Tali risparmi, come pare desumersi dalla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, dovrebbero discendere essenzialmente dalla riduzione del numero delle originarie autorità portuali e dalla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse. Ciò premesso, rileva che alle disposizioni non vengono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene comunque utile acquisire dal Governo elementi di valutazione rispetto agli effetti finanziari attesi dalla riorganizzazione prevista.
  Per quanto attiene alle considerazioni in merito alla nuova governance prevista per le Autorità di sistema portuale, rimanda a quanto rileverà con riferimento agli articoli da 6 a 12 del provvedimento in esame in materia di Uffici territoriali portuali e organi dell'Autorità di sistema portuale (AdSP).
  Ritiene che andrebbe infine acquisita conferma che il sistema informativo del demanio marittimo (SID) possa svolgere le attività indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito agli articoli da 6 a 12, concernenti gli uffici territoriali portuali e gli organi dell'Autorità di sistema portuale, rileva che le disposizioni in esame prevedono una revisione degli organi relativi alle Autorità di sistema portuale, diretta a ridurre tali organi e a snellirne la composizione. Con riferimento all'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, considera necessario acquisire conferma che tale previsione sia attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In ordine al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, la norma fa riferimento esclusivamente agli emolumenti del Presidente che viene posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. Nel rinviare in proposito a quanto successivamente indicato con riferimento ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma in esame non specifica gli emolumenti eventualmente spettanti agli altri componenti del Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP; andrebbero pertanto esclusi oneri a tal riguardo.
  Rileva che, riguardo all'istituzione del Tavolo di partenariato della risorsa mare, l'articolo 7 del provvedimento in esame precisa che i componenti partecipano a titolo gratuito e non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione. Considera opportuno acquisire ulteriori elementi volti comunque ad escludere effetti sulla finanza pubblica per i predetti rimborsi, definiti «eventuali» dalla norma in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma pone a Pag. 60carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 l'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. In proposito, rammenta che la citata autorizzazione di spesa è destinata alla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla quale, nel bilancio di previsione dello Stato è iscritto uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 (capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò premesso, giudica necessario che il Governo assicuri che all'onere previsto dalla disposizione in esame si possa far fronte utilizzando le risorse destinate alla citata struttura tecnica di missione, senza comprometterne il funzionamento.
  In ordine agli articoli da 13 a 17, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 84 del 1994, con riferimento agli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, a carico delle autorità marittime e all'istituzione dello sportello unico nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità di attuare tali disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo all'articolo 18, concernente lo sportello unico doganale e dei controlli, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che lo sportello unico doganale possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili. A tal fine la norma rinvia anche ad un DPCM che individui le risorse di cui lo sportello potrà avvalersi, senza peraltro indicare tali dotazioni. In proposito, ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.
  In relazione all'articolo 20, recante disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.

(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede di poter fornire i predetti chiarimenti in una successiva seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Pag. 61

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

5-08783 Grillo ed altri: Sulla situazione finanziaria del Comune di Catania.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che sostanzialmente elude le diverse questioni problematiche evidenziate dall'atto di sindacato ispettivo a sua prima firma, che fa seguito peraltro ad una analoga interrogazione discussa il 25 novembre scorso. In modo particolare, richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che il comune di Catania, per il quale risulta attivato il piano di riequilibrio finanziario, al momento non ha ancora ottemperato agli obblighi concernenti il protocollo informatico sui debiti fuori bilancio, che nel caso di specie ammontano a diverse decine di milioni di euro, includendo in tale stima anche quelli provenienti dalle società partecipate dall'ente medesimo. Ritiene pertanto necessario che il Governo proceda senza ulteriore indugio ad una puntuale verifica dei debiti fuori bilancio contratti dal comune di Catania, tanto più in considerazione del fatto che in tale ambito non sussiste una competenza della Corte dei conti, riservandosi comunque, in caso di inadempienza da parte del Governo, di adire le competenti autorità giudiziarie. In tale quadro, rileva che con l'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2016 in materia di enti locali, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione bilancio della Camera, sono state introdotte misure specifiche in tema di piano di riequilibrio finanziario, a suo avviso volte a favorire, più o meno surrettiziamente, anche la situazione in cui versa il comune di Catania. Soggiunge che il comune di Catania fa ordinariamente ricorso, per fronteggiare gli oneri connessi allo svolgimento delle sue attività correnti, ad anticipazioni di cassa, con conseguente, rilevante incremento della spesa per interessi passivi, che ammonta a circa 2,5 milioni di euro. Osserva, infine, che il comune di Catania non ha mai avviato la riconciliazione dei debiti con le società partecipate, sebbene tale adempimento risulti obbligatorio sin dal 2012.

5-08574 Fragomeli: Sull'orario di funzionamento del portale per il monitoraggio opere pubbliche.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur comprendendo, infatti, la sussistenza di diverse modalità per l'accesso, Pag. 62la consultazione e la trasmissione dei dati presso il portale per il monitoraggio delle opere pubbliche, osserva tuttavia come la finalità prioritaria della sua interrogazione sia proprio quella di consentire agli enti interessati di procedere all'inserimento dei dati relativi alla realizzazione di opere pubbliche anche dopo le ore 19 dei giorni feriali. Non ravvisando particolari impedimenti di carattere informatico o finanziario all'accoglimento della richiesta testé avanzata, invita quindi il Governo a prendere in seria considerazione l'ipotesi di consentire comunque l'inserimento dei dati nel portale anche oltre il predetto orario, fermo rimanendo che il controllo, la verifica e la pubblicazione dei dati medesimi potrebbero anche avere luogo in un momento successivo.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 luglio 2016.

Audizione di Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

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