CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 176

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.20.

D.L. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Segnala che il provvedimento consta di 25 articoli, suddivisi in 6 capi. Sintetizza quindi brevemente il contenuto dell'articolato, soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni di più stretto interesse in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.
  Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 19, detta norme in materia di enti territoriali. Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
  Segnala che risultano di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
  L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno Pag. 177avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché i comuni di Ferrara e Mantova – e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – la provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo – esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 – i territori delle province di Lucca e Massa Carrara – ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune de L'Aquila e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. L'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegati, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale intervento è destinato quindi ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima. Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Gli enti interessati comunicano al Ministero dell'interno la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di stabilità per il 2016. A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. L'articolo 6 reca disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, disponendo il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
  Proseguendo nella descrizione dell'articolato, segnala che l'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca il riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane, mentre l'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province Pag. 178autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. L'articolo 10 reca una serie di interventi attuativi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, mentre gli articoli 11 e 12 recano disposizioni riferite, rispettivamente, alla regione siciliana e alla Valle d'Aosta. L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, mentre l'articolo 14 reca misure che mirano a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario, mentre reca norme in materia di spese di personale. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, mentre l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti e alle disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta. Il capo II detta norme in materia sanitaria e contiene gli articoli 20 – che fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale – e 21, che reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco. Sottolinea, inoltre, che risulta di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione l'articolo 22, contenuto nel capo III, finalizzato a garantire le necessarie risorse finanziarie al Commissario straordinario, nominato per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, comminata al nostro Paese a seguito della mancata esecuzione da parte dell'Italia di una prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea per violazione di direttive comunitarie, in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 regioni italiane. Sulla base degli ultimi dati forniti dal Ministero dell'ambiente, delle 200 discariche inizialmente oggetto delle procedure di infrazione comunitarie, attualmente 155 risultano essere quelle sulle quali è ancora necessario proseguire gli interventi, non avendo le amministrazioni interessate avviato o completato le attività prescritte. La norma persegue due differenti finalità. La prima è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la revoca di tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della succitata sentenza del 2 dicembre 2014, e non impegnate alla data della sua entrata in vigore, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali. Tali risorse sono assegnate ad uno specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge Pag. 179234 del 2012. In tale contabilità, ai sensi dei commi 2 e 3, devono confluire anche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge: le risorse del Piano Straordinario, previsto dal comma 113 della legge di stabilità 2014; le risorse destinate alle regioni dalla delibera CIPE n. 60/2012 nonché i fondi ordinari del Ministero dell'ambiente già trasferiti ai bilanci regionali.
  Segnala che andrebbe valutato se specificare, ai commi 2 e 3, che la norma si applica solo alle risorse non ancora impegnate sulla scorta di quanto dispone in generale il comma 1 con riguardo a tutte le risorse da trasferire alla struttura commissariale. In base al comma 4 le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme. Il comma 5 prevede che il commissario straordinario fornisca al CIPE, entro il 30 settembre 2016, un'informativa sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale ad esso intestata. Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario provveda (il termine non viene indicato) alla comunicazione annuale, al Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi impegnati per la messa a norma delle discariche abusive ai fini dell'esercizio, da parte del medesimo Ministero, dell'azione di rivalsa. Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse, previa sottoscrizione di specifici accordi (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990) con il Commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi però non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale. Il comma 8 detta disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione. Le disposizioni contemplate dal comma in esame intervengono sulle modalità mediante le quali gli attuali commissari, previsti dal decreto-legge n. 133 del 2014, devono utilizzare le risorse ad essi assegnate. Nello specifico, il predetto comma 8 introduce due nuovi commi (7-bis e 7-ter) dopo il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n.133 del 2014. Il nuovo comma 7-bis detta una disposizione che pare applicarsi ai commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012. Evidenzia che tali risorse non sono le uniche risorse destinate dallo Stato alla finalità in questione. Segnala che nella relazione illustrativa si precisa che i commissari in questione «assicurano la realizzazione degli interventi loro affidati prioritariamente con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 60 del 2012», mentre la disposizione dettata dal nuovo comma 7-bis sembra destinata a disciplinare le risorse, a disposizione dei Commissari, derivanti dalle revoche delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 60 del 2012. Il nuovo comma 7-bis dispone che i commissari devono: procedere senza indugio all'impegno delle suddette risorse con le procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa; informare, in merito all'esito di tali procedure di evidenza pubblica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale. Il successivo nuovo comma 7-ter disciplina infine il funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari.
   Proseguendo nella descrizione dell'articolato, segnala che l'articolo 23, contenuto nel capo IV, dedicato alle norme in materia di agricoltura, reca misure di Pag. 180sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, mentre l'articolo 24, inserito nel capo V, contenente norme in materia di attività culturali, reca misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali. Il capo V, infine, contiene le disposizioni finali e reca, all'articolo 25, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Invita infine i colleghi che lo ritenessero opportuno a far pervenire al relatore eventuali rilievi ai fini della predisposizione del parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, così come modificato dal Senato, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge «è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche». Il decreto-legge è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici (articoli 1, 2 e 3); le autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture); l'autorizzazione alla proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate, congiuntamente alle Forze di polizia, nell'operazione Strade Sicure; l'autorizzazione alla proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai sue precedenti decreti; l'autorizzazione alle spese relative all'operazione della NATO denominata Active Fence, alle spese per il potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza, nonché all'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (articolo 4); le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo II disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo Pag. 181(articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, comma 1, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 3 dell'articolo 7, inoltre, introduce il nuovo articolo 538-bis nel Codice dell'ordinamento militare, che autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Segnala, inoltre, che l'articolo 8, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, al comma 1, autorizza dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016. Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in numerosi Paesi, ed è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. A seguito di una modifica introdotta al Senato, è previsto che tutti gli interventi sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia. Segnala, altresì, che l'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applichino la disciplina precedentemente prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141. Evidenzia che, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dal comma 1 presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto Pag. 182di mobili e arredi. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 ha rinviato, a sua volta, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. Nello specifico, l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale –, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014: si tratta di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e al contenimento della spesa per autovetture. Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 prevede che, nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto-legge, si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. Tale articolo, al comma 1, autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto-legge, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale, mentre il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II – ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione – ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (articoli 57, commi 6 e 7), e il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (articoli 3, commi 1 e 5 e articolo 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 riguarda, negli appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6 prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'articolo 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2003. Al riguardo, rammenta che la legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In Pag. 183circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge n. 180 del 1992 prevede, inoltre, che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 79 del 1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame per quanto attiene agli ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 660 del 22 giugno 2016:
   a pagina 106, prima colonna, seconda riga, si intendono soppresse le parole da: «All'emendamento 1.500 del relatore» fino a: «reti strutturali».