CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 147

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 luglio 2016.

Audizione di Massimo Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.30.

Audizione di rappresentanti di UPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

Audizione di Andrea Piraino, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, e di Gaetano Armao, professore di contabilità pubblica presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in titolo reca disposizioni volte a definire un quadro normativo di carattere generale applicabile alle missioni internazionali delle Forze armate e dalle Forze di polizia e che il testo del provvedimento, già approvato in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato, è stato ulteriormente modificato ed integrato dalle Commissioni di merito della Camera. Rileva che sul testo trasmesso dal Senato non è pervenuta una relazione tecnica aggiornata e che, peraltro, durante l'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica riferita al testo sottoposto all'esame dell'Assemblea (A.S. 1917-A). Evidenzia che sono state inoltre presentate relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea. Passando all'esame delle sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 3, comma 1, concernente la relazione al Parlamento, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.
  In merito all'articolo 5, comma 5, riguardante le indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, ritiene che andrebbe acquisita conferma che il riferimento alla «categoria dei graduati», al cui interno è configurata una progressività di carriera, non sia suscettibile di comportare effetti finanziari non previsti dal testo approvato dalla Camera e dalla legislazione già in vigore.
  In ordine all'articolo 13, comma 1, relativo all'esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 16, concernente le utenze telefoniche di servizio, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che, come sembra evincersi dalla relazione tecnica, le spese in questione risultino già ordinariamente incluse in quelle relative alle missioni svolte. In proposito, reputa comunque utile acquisire una conferma.
  Riguardo all'articolo 21, recante disposizioni in materia contabile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  A proposito dell'articolo 24, riguardante pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che all'articolo 5, comma 5, in materia di indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, il riferimento alla «categoria dei graduati» non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Conferma, inoltre, che le spese di cui all'articolo 16, in materia di utenze telefoniche, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dal Senato, risultano già ordinariamente incluse a legislazione vigente in quelle relative alle missioni svolte.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 5, comma 5, in materia di indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, il riferimento alla «categoria dei graduati» non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 149
    le spese di cui all'articolo 16, in materia di utenze telefoniche, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dal Senato, risultano già ordinariamente incluse a legislazione vigente in quelle relative alle missioni svolte;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
C. 2800-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 24 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 14 giugno 2016, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione formulata dalla Commissione bilancio. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014.
C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 10 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 14 giugno 2016, senza apportare alcuna modificazione al testo. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'europa sulla criminalità informatica, riguardante la Criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, contenente le due sole proposte emendative Vazio 3.10 e Agostinelli 3.1, volte, rispettivamente, a sopprimere e a parzialmente sostituire il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che integra Pag. 151la disciplina nazionale in materia di repressione della discriminazione razziale e della xenofobia. Poiché le predette proposte emendative rivestono carattere ordinamentale, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
C. 3269-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 6 aprile scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 27 aprile 2016, approvando due sole proposta emendative volte a recepire integralmente entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga – per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Evidenzia che il disegno di legge di conversione è stato inoltre integrato al Senato con una disposizione che ha previsto la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 8 della legge n. 14 del 2015 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario (AS 2389), nonché di relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati dal Senato. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 11, concernenti le missioni internazionali, osserva, come già rilevato, che il provvedimento, nel testo originario (A.S. 2389), risulta corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti ad esso ascritti sui saldi di finanza pubblica. Alla luce delle modifiche intervenute al Senato, rileva l'opportunità di acquisire una versione aggiornata di tale prospetto. Sottolinea, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riguardo a specifiche disposizioni del decreto che recano voci di spesa di personale, evidenzia effetti qualificati come maggiori «entrate tributarie». Poiché dette voci di maggiore entrata incidono per circa il 50 per cento rispetto all'entità della maggiore spesa di personale prevista, ritiene presumibile che i predetti effetti di gettito includano anche le entrate contributive. In proposito, giudica pertanto utile una conferma. Con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame, osserva quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 4, comma 6, recante autorizzazione per il 2016 ad effettuare cessioni – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di mezzi e equipaggiamenti già disposte da precedenti decreti di proroga, la relazione tecnica asserisce la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziando che, nei casi in cui siano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza delle dotazioni da cedere, le relative spese sono state già sostenute nel 2015. Ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in merito ad eventuali oneri connessi a spese che dovessero rendersi necessarie nel 2016 per l'effettivo trasferimento delle suddette dotazioni verso le sedi di destinazione.
  In merito all'articolo 4, comma 4, lettera e-bis), che autorizza la spesa di euro 117.000 per il 2016 per la cessione a titolo gratuito all'Iraq di materiale di armamento leggero, posto che la relazione tecnica non considera la disposizione, introdotta in prima lettura dal Senato, ritiene che andrebbero forniti i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa.
  Con riguardo all'articolo 4, comma 11, recante proroga delle missioni di vigilanza per il Giubileo della Misericordia per un numero di 1.500 unità delle Forze armate, incrementato di ulteriori 750 unità a decorrere dal 9 maggio 2016, pur considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa, rileva Pag. 153preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura finanziaria a valere su una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 972 della legge di stabilità 2016, pari a 510,5 milioni di euro per il 2016, finalizzata alla corresponsione, per il solo anno 2016, di un contributo straordinario di 960 euro su base annua al personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Reputa quindi opportuna una conferma in merito alla disponibilità delle somme in questione anche con riguardo agli impegni già assunti sulle medesime disponibilità e alle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari.
  Con riferimento agli oneri relativi agli interventi a sostegno della ricostruzione e per il consolidamento della pace di cui all'articolo 8, pur considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, ritiene opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai parametri sottostanti la determinazione di tale limite di spesa. In particolare, fa riferimento all'articolo 8, comma 1, che autorizza una spesa complessiva di euro 90.000.000 per il 2016 per «iniziative di cooperazione allo sviluppo» in una serie di Stati, senza indicare le voci di spesa che concorrono a determinare l'importo complessivo autorizzato.
  Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 7, evidenzia che la relazione tecnica fornisce i parametri di quantificazione concernenti le spese – indennità e trattamenti di missione – per l'invio di personale nel quadro di alcune iniziative PESC-PSDC ed OSCE, per l'impiego di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri in attività operative a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero, nonché per l'invio in missione di personale MAECI in aree di crisi. Rileva che il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale, in corrispondenza delle relative autorizzazioni di spesa (euro 11.700.000 per il comma 4, euro 5.500.000 per il comma 5 ed euro 1.000.000 per il comma 7), riporta esclusivamente gli effetti di maggiore spesa corrente, senza dar conto, come invece indicato con riguardo ad altre disposizione del provvedimento in esame, dei connessi effetti indotti di natura fiscale e contributiva. In proposito giudica opportuno un chiarimento.
  Non ha invece osservazioni da formulare in relazione alle seguenti norme:
   articoli da 1 a 3, recanti proroga fino al 31 dicembre 2016 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia e Africa. Evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie. Non ha alcunché da osservare, altresì, con riferimento specifico alla proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, della possibilità d'impiego in attività antipirateria delle guardie giurate non ancora abilitate attraverso la frequentazione di specifici corsi teorico-pratici;
   articolo 4, commi da 1 a 5 e commi da 7 a 10, recanti contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni, mantenimento dispositivo info-operativo AISE, potenziamento del dispositivo aeronavale e cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli, i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;
   articolo 5, recante disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni, i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;
   articolo 6, recante disposizioni in materia penale, le cui disposizioni – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace – hanno effetti di carattere esclusivamente procedurale e sanzionatorio;
   articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, di carattere ordinamentale Pag. 154in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;
   articolo 10, recante iniziative di cooperazione e di ricostruzione, regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato, la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di cooperazione allo sviluppo.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l'anno 2016, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del provvedimento in esame, pari ad euro 1.290.793.929, così come individuate alle lettere da a) ad f-ter) del comma 1 dell'articolo 11, formula le seguenti considerazioni. Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 1.062.005.688, del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera a), fa presente che il Fondo in parola reca per il 2016 uno stanziamento di bilancio pari ad euro 937.705.688 e che il Fondo medesimo è stato, da ultimo, rifinanziato, per un ammontare pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, dalle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Alla luce di tale ultima integrazione, osserva che le risorse complessivamente allocate sul Fondo medesimo equivalgono esattamente al quantum della copertura finanziaria indicata dalla disposizione in commento. Per quanto riguarda l'utilizzo, in misura pari a 15 milioni di euro, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in misura pari ad euro 17.338.000, del fondo speciale di parte capitale (rectius «di conto capitale») di competenza del medesimo Ministero, secondo quanto previsto, rispettivamente, alle lettere b) e c), osserva che entrambi gli accantonamenti relativi al predetto Ministero recano le necessarie disponibilità. Con riguardo all'utilizzo – ai sensi della lettera d) ed in una misura pari ad euro 46.354.023 – delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri analoghi provvedimenti. Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare idonea, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che le citate risorse affluiscano all'entrata entro la fine dell'anno. La disposizione in commento prevede peraltro, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di ammontare pari ad euro 31.065.406 delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa. In riferimento all'utilizzo, in misura pari a 30 milioni di euro, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera e), rammenta che il Fondo in parola è stato da ultimo rifinanziato con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2016, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2016. In tale quadro, rileva che il Fondo citato, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa tuttavia opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli Pag. 155adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto del fatto che un impiego del Fondo medesimo è previsto, in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, dall'articolo 19 del decreto-legge in materia di enti locali attualmente all'esame della Camera (C. 3926). Per quel che concerne l'utilizzo in misura pari a 112 milioni di euro, ai sensi della lettera f), del Fondo relativo ad interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (cap. 7141 dello stato di previsione del Ministero della difesa), fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento di bilancio pari a 235 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento. Con riferimento, invece, alla riduzione, in misura pari ad euro 623.014, ai sensi della lettera f-bis), del Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative allo stato di previsione del Ministero della difesa (cap. 1187 dello stato di previsione del Ministero della difesa), rileva che lo stesso, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento, infine, alla riduzione, per un importo pari ad euro 7.473.204, del Fondo da ripartire destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni (cap. 3043 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento di bilancio pari a 30 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(Parere Alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016, recante norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Passando all'esame delle norme considerate dalle predette relazioni tecniche, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli 1 e 2, relativi al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali, in merito agli aspetti relativi alla quantificazione rileva preliminarmente che il provvedimento non è corredato di un prospetto riepilogativo – previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità – che dia conto degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni recate Pag. 156dal medesimo decreto-legge. Inoltre, posto che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ad esplicitare l'incidenza delle norme sui diversi saldi, ritiene necessario che siano pertanto evidenziati tali effetti, con particolare riguardo ai saldi di fabbisogno e di competenza economica. In merito al primo aspetto, rileva che l'articolo 2 del decreto-legge provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, dovuti alla proroga del termine per la restituzione del prestito erogato all'amministrazione straordinaria dell'ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015. Rammenta che tale onere è quantificato in misura pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016 e che, a compensazione di tali effetti, l'articolo 2 prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. Fatto salvo quanto indicato, con riferimento a tale modalità di compensazione, nella successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria, ai fini della definizione dell'impatto delle disposizioni sul saldo di fabbisogno, ritiene utile acquisire elementi di valutazione in merito alla titolarità delle somme – cui fa riferimento la norma in esame – gestite dalla CSEA, alla specifica qualificazione contabile delle stesse nonché in merito all'effettiva configurazione della stessa CSEA (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico) rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni, a seguito della sua trasformazione in ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016. Infatti, l'idoneità delle indicate risorse della Cassa a fornire adeguata compensazione ai predetti effetti di fabbisogno sembrerebbe, in linea di principio, assicurata nell'ipotesi in cui le somme in questione risultino nella titolarità di soggetti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, in quanto in tal caso le entrate che dovranno affluire presso la tesoreria costituirebbero risorse aggiuntive rispetto a quelle già incluse nei conti consolidati di cassa. Diversamente, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle predette risorse – in ragione della specifica natura della stesse e del relativo trattamento contabile – a fornire effettiva compensazione agli effetti peggiorativi sul fabbisogno determinati dal mancato rimborso nell'esercizio 2016 del predetto finanziamento di 400 milioni, erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 per finalità di risanamento ambientale. Sempre con riferimento a tale operazione, giudica necessari ulteriori elementi riguardo agli eventuali riflessi sul debito del meccanismo prefigurato, al fine di chiarire se quest'ultimo sia suscettibile di determinare – in particolare con riferimento all'ipotesi in cui la titolarità delle somme in questione sia in capo a soggetto esterno alla pubblica amministrazione – la costituzione di una posizione debitoria, analogamente a quanto previsto in caso di depositi di somme da parte di soggetti non inclusi nel settore delle Amministrazioni pubbliche presso conti correnti di tesoreria a loro intestati, con contestuale iscrizione di poste attive nei bilanci dei soggetti depositanti. Infine, con riferimento all'indebitamento netto, tenuto conto che la norma di copertura e la relazione tecnica non menzionano effetti su tale saldo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che continuino a sussistere i requisiti prescritti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) per la configurazione delle operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, già disciplinate dall'articolo 1, commi 3 e 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, come operazioni finanziarie, in quanto tali non rilevanti ai fini del saldo di competenza economica. Ciò con particolare riferimento ai prevedibili tempi e modalità di restituzione dei predetti prestiti, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in esame. In merito all'onere per interessi, configurato come di carattere permanente presumibilmente in Pag. 157considerazione del termine finale, non predeterminabile, di restituzione del finanziamento per finalità ambientale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ritiene che andrebbero peraltro esplicitate le ragioni di carattere contabile della mancata imputazione di effetti per l'esercizio in corso. Quanto alla nomina del Comitato di esperti, con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA SpA, e alla possibilità che il medesimo Comitato si avvalga della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe confermata la possibilità per tali amministrazioni di far fronte alle attività in questione nell'ambito delle risorse esistenti, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce che i finanziamenti statali erogati nell'anno 2016 ai commissari del Gruppo ILVA, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, sono rimborsati nell'anno 2018 ovvero successivamente, anziché nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, come invece previsto a legislazione vigente. Il successivo comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla mancata restituzione del prestito nell'anno 2016, pari a 400 milioni di euro in termini di fabbisogno per il medesimo anno, mediante versamento per un corrispondente importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso di interesse riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, prevedendo che la giacenza da detenere a fine anno sul citato conto corrente sia estinta o ridotta corrispondentemente alle somme del finanziamento che saranno rimborsate. Infine il comma 3 prevede che, all'onere derivante dai maggiori interessi passivi, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dalla remunerazione del conto corrente fruttifero di tesoreria centrale di cui al comma 2, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. In proposito, giudica opportuno che il Governo assicuri che le somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che l'utilizzo di dette somme non comprometta le finalità cui le risorse medesime sono destinate.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché una prima serie di interventi sulle linee generali del provvedimento. Rammenta, altresì, che nella odierna seduta Pag. 158antimeridiana è iniziato il ciclo di audizioni informali sul provvedimento medesimo, destinato a concludersi nella giornata di domani. Tanto premesso, chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento.

  Rocco PALESE (Misto-CR) si riserva di intervenire sul merito delle diverse problematiche oggetto del provvedimento in esame al termine del ciclo di audizioni informali che, come evidenziato dal presidente, si concluderà nella giornata di domani e consentirà di avere un quadro d'insieme più ragionato.

  Vincenzo CASO (M5S) rinnova al rappresentante del Governo la richiesta, già formulata nella scorsa seduta, di fornire un elenco degli enti locali destinatari della proroga di cui all'articolo 15, che consente agli enti locali, in determinati casi, di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che tale elenco non è ancora disponibile.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.