CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge in esame, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli Pag. 130obblighi degli acquirenti o affittuari del complesso aziendale.
  Osserva che la competenza della Commissione Giustizia si incentra principalmente sull'articolo 1, comma 4, che, dopo aver consentito la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (lettera a), estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera b).
  Ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015, convertito dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, prevede che, nell'ambito delle procedure finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
  Segnala che la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53. La proroga per l'attuazione del Piano, è chiesta dall'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria con una istanza formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, inserito dal decreto in esame.
  Rileva che la lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La relazione illustrativa precisa che «l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto». È pertanto esteso l'ambito soggettivo delle cause che escludono la responsabilità penale o amministrativa ai soggetti che subentrano al commissario straordinario nell'attività di adempimento a quanto previsto dal Piano ambientale. Una volta che si considera legittima l'esclusione di responsabilità del Pag. 131commissario straordinario non vi è ragione per contestare l'estensione di questa esclusione ai soggetti che sono chiamati a svolgere la medesima attività svolta dallo stesso commissario.
  Richiama l'attenzione della Commissione circa l'opportunità di delimitare sotto il profilo temporale la durata della causa di esclusione di responsabilità; infatti come si è detto in precedenza, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n.1 del 2015, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale).
  Posto quanto sopra, ritiene che potrebbe essere coerente ed opportuno precisare che, anche per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina relativa alla responsabilità penale ed amministrativa si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2015 così come integrato dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge in esame.
  Per tali ragioni, propone alla Commissione di esprime parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Bazoli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 67 del 2016, già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 giugno, che reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).
  Rileva che il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
  Al riguardo, rammenta, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.
  Evidenzia che il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni, ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto legge n. 174 del 2015, convertito, Pag. 132con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.
  Nel passare ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni contenute all'articolo 6 del provvedimento, che reca disposizioni in materia penale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008, si prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto legge n. 451 del 2001. Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:
   l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
   la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
   la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

  Inoltre, fa presente che l'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. In particolare, prevede che:
   al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4);
   nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione Pag. 133dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5);
   l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6);
   possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis);
   l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni (articolo 5, comma 6-ter).

  Osserva che, attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies) alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
  Segnala che il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:
   a) United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP);
   b) United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO);
   c) United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);
   d) Multinational Force and Observers (MFO): missione multinazionale in Egitto.
   e) Missione della NATO Interim air Policing (IAP).

  Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame, evidenzia che la ratio di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che «in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra».
  Fa presente che il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale, che attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. All'articolo citato è introdotto un comma 1-bis che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera b) (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 codice di procedura penale, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
  Segnala, infine, che è previsto, al comma 4, che la nuova disciplina si applichi Pag. 134ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
C. 3954 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Berretta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il decreto-legge n. 117 del 2016 interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico e posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine finora fissato al 1o luglio 2016 viene infatti posticipato al 1o gennaio 2017.
  Ricorda che il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), all'articolo 136, detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale «(comma 2-bis). La norma in vigore, dunque, prevede la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo.
  Segnala, peraltro, che per accelerare anche dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato la digitalizzazione, ormai ampiamente avviata sul fronte del processo civile, l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 (come più volte modificato nel corso degli ultimi due anni) prevede la sostituzione della facoltà concessa dal comma 2-bis con l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, introducendo una nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-bis, in base alla quale «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Osserva che questa disposizione, però, non è mai stata efficace, in quanto lo stesso articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del 1o gennaio 2015, poi spostata al 1o luglio 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al 1o gennaio 2016 (decreto-legge n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al 1o luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015. La posticipazione del termine previsto per la piena operatività del processo amministrativo telematico è dovuta a ritardi nella predisposizione delle regole tecnico-operative necessarie ad applicare il principio dell'obbligatorietà della sottoscrizione digitale degli atti.
  Fa presente che l'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 al decreto-legislativo n. 104 del 2010), infatti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e Pag. 135l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. Solo recentemente (Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2016), in attuazione di questa disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico).
  Osserva che, peraltro, come previsto dall'articolo 13 delle disp. att. del codice del processo amministrativo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i TAR e il Consiglio di Stato, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Il regolamento dunque precisa che nella fase della sperimentazione continuano a essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali e dunque la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti.
  Su questo quadro normativo, si è inserito il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che ha posticipato il termine del 1o luglio 2016 al 1o gennaio 2017. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1o gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche. Analiticamente, l'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, per prevedere che la modifica all'articolo 136 del Codice del processo amministrativo acquisti efficacia il 1o gennaio 2017 anziché il 1o luglio 2016. Il comma 2 modifica invece l'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico operative introdotte dal DPCM n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. L'articolo 2 del decreto-legge precisa poi che al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, sia dato avvio a partire dal 1o gennaio 2017. L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (30 giugno 2016).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
C. 2281, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al provvedimento in discussione (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che gli articoli aggiuntivi Sarro 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 e Zan 4.06 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.

  Alessandro PAGANO (AP), relatore, nel sottolineare l'importante contributo apportato dal ciclo di audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ritira gli emendamenti a sua firma 1.11 e 1.20, mentre raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.10 ed 1.12. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Rondini 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3) e parere contrario sull'emendamento Sarro 1.3. Esprime, inoltre, parere favorevole sulle proposte emendative Schullian 1.4 e 1.5, nonché sull'emendamento Rondini 1.2, purché riformulato nei Pag. 136termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Colletti 2.1 e Schullian 3.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 3.2 e Schullian 4.1. Propone, infine, una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.07, del quale raccomanda l'approvazione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) sottoscrive le proposte emendative Schullian 1.4, 1.5, 3.1 e 4.1.

  La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti del relatore 1.10 e 1.12 (vedi allegato 4).

  Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.1, proposta dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rondini 1.1, come riformulato (vedi allegato 4) e respinge l'emendamento Sarro 1.3.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), con riferimento all'emendamento Schullian 1.4, fa notare come lo stesso contempli una disposizione ultronea.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Schullian 1.4 e 1.5 (vedi allegato 4).

  Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.2, proposta dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rondini 1.2, come riformulato, Colletti 2.1, e Schullian 3.1 (vedi allegato 4).

  Marco RONDINI (LNA) ritira la proposta emendativa a sua firma 3.2.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritira la proposta emendativa Schullian 4.1, testé sottoscritta.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 4.07, come riformulato (vedi allegato 4).

  Alessandro PAGANO (AP), relatore, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di verificare la sussistenza delle condizioni procedurali per chiedere il trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, con riferimento alla richiesta testé formulata dal relatore, rammenta che dovranno essere i gruppi parlamentari a valutare le condizioni per chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento su cui, peraltro, il Governo sarà chiamato ad esprimere l'assenso.
  Avverte, quindi, che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 5 luglio 2016.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
Esame emendamenti C. 559-B. approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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