CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 giugno 2016
665.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento C. 45-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
  Fa presente che darà conto delle sole modifiche approvate dal Senato e dalla Pag. 34Commissione difesa della Camera nel corso della seconda lettura del provvedimento.
  Le principali modifiche apportate dal Senato sono così sintetizzabili: in relazione al procedimento di autorizzazione da parte del Parlamento delle delibere del Consiglio dei ministri concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, il Senato, al comma 2 dell'articolo 2, ha inteso precisare che le Camere le autorizzano « per ciascun anno». Il medesimo comma 2 dell'articolo 2 è stato, altresì, novellato dal Senato al fine di integrare il contenuto delle delibere del Consiglio dei ministri concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali con l'indicazione della disciplina penale applicabile al personale che vi partecipa.
  In relazione al Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, si prevede che il Governo – qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione di tali risorse (comma 3 dell'articolo 2) e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso (comma 2, dell'articolo 4) – trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati. Si attribuisce al Ministro dell'interno, oltre ai Ministri degli affari esteri e della difesa, già contemplati nel testo licenziato dalla Camera, la competenza alla predisposizione della relazione analitica sulle missioni che annualmente il Governo deve presentare alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari (articolo 3, comma 1).
  In relazione al diritto di difesa del personale militare impiegato in missioni internazionali è stato esteso l'ambito di applicazione della disposizione (articolo 13) anche al personale delle forze di polizia impiegato nelle richiamate operazioni. Conformemente a quanto previsto in precedenti decreti legge di proroga delle missioni internazionali, è stata prevista una specifica disposizione (articolo 16) concernente le utenze telefoniche di servizio al personale delle Forze armate e di polizia che partecipano alle missioni internazionali.
  È stata estesa la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità (articolo 19), originariamente limitata al solo personale militare, a tutto il personale che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni.
  È stata estesa anche al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno la possibilità (articolo 21) di disporre l'attivazione della procedure di urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi per soddisfare esigenze e urgenze connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. È stata inoltre estesa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze la possibilità di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, nel limite di 50 milioni di euro annui, per esigenze connesse alle missioni internazionali.
  Limitatamente al prosieguo della legislatura in corso, è stata prevista l'integrazione della composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (articolo 20) di due ulteriori componenti (un deputato e un senatore). In particolare, si è previsto che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati. Pag. 35
  Relativamente all'articolo 2 che, come sopra ricordato, prevede che nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo individua, tra l'altro, «la disciplina penale applicabile» e all'articolo 19 ai sensi del quale al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni, si applica il codice penale militare di pace, «fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra», si rende necessario richiamare il principio di riserva di legge in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
  A ciò si aggiunga la giurisprudenza costituzionale che ha, tra l'altro, evidenziato come il principio di riserva di legge in materia penale «rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa» (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2014).
  Sul punto segnala da un lato che sul testo dell'articolo 19 si sono espresse in maniera conforme la Camera ed il Senato; dall'altro che tale disposizione sembra necessariamente doversi intendere – in ossequio al richiamato principio di riserva di legge in materia penale – nel senso della necessità, in ogni caso, che tale deliberazione comporti l'adozione di un atto con forza di legge.
  Quanto all'articolo 2, si rende, invece, a suo avviso necessario che le Commissioni di merito sopprimano la suddetta previsione e individuino una formulazione che, con riferimento alla disciplina penale applicabile, assicuri il rispetto dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
  Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate dalle Commissioni esteri e difesa della Camera nel corso dell'esame in seconda lettura del provvedimento, si è previsto, in primo luogo, una modifica al comma 3 dell'articolo 1, volta a richiamare espressamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU concernenti il ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale. In secondo luogo, è stato modificato l'articolo 26, concernente l'entrata in vigore del provvedimento, al fine di prevedere che le disposizioni riguardanti l'integrazione della composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 20 entrino in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le Forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

   Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

   Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2016.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) chiede al presidente chiarimenti circa la prosecuzione dell’iter di esame, anche alla luce del recente abbinamento del Doc. XXII, n. 69, a sua prima firma.

   Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha preannunciato per le vie brevi l'intenzione di formulare una propria proposta in vista dell'adozione del testo base.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

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