CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 giugno 2016
661.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

  La seduta comincia alle 9.35.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al provvedimento in discussione (vedi allegato).

  Walter VERINI (PD), relatore, tenuto conto della necessità di licenziare rapidamente la proposta di legge in titolo, nel testo approvato a larghissima maggioranza dal Senato, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento stesso, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

  Il Ministro Andrea ORLANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Giulia SARTI (M5S), nel sottolineare la particolare rilevanza della proposta di legge in esame, rammenta come alla predisposizione del relativo testo abbia proficuamente collaborato, in entrambi i rami del Parlamento, anche il suo gruppo parlamentare. Ritiene, tuttavia, preferibile il testo approvato in prima lettura dalla Camera, che anziché prevedere, come quello in esame, una fattispecie di reato proprio, contemplava, invece, un reato comune e una connessa aggravante ad effetto speciale. Ciò premesso, al fine di consentire una rapida approvazione del provvedimento, nel senso testé auspicato dal relatore, ritira le proposte emendative a sua firma 1.2. 1.4, 1.7, 1.6 e 2.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel manifestare apprezzamento per le dichiarazioni testé rese dalla collega Sarti, ritiene, comunque, che quello licenziato dal Senato sia un testo di assoluto buon senso.

  Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.1, volto a inserire anche il delitto di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale nell'elenco dei reati in relazione ai quali è prevista l'aggravante ad effetto speciale di cui al terzo comma del novellato articolo 375 del medesimo codice.

  Walter VERINI, relatore, nel replicare alle considerazioni della collega Sarti, precisa che, per quanto quello di omicidio sia un reato gravissimo, i reati richiamati dal terzo comma del novellato articolo 375 del codice penale, presentano un disvalore del tutto diverso. Per tali ragioni, ritiene di confermare l'invito al ritiro della proposta emendativa Sarti 1.1, precedentemente formulato.

  Daniele FARINA (SI-SEL), pur ritenendo oramai intempestivo l'intervento del legislatore sulla materia, evidenzia come anche il suo gruppo parlamentare condivida le finalità perseguite dal provvedimento in discussione, relativamente al quale il gruppo stesso non ha, infatti, presentato alcuna proposta emendativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.1.

  Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.3, diretta a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nell'ipotesi di condanna in via definitiva per il reato di cui al novellato articolo 375 del codice penale.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.3.

  Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.5, volto a prevedere che per i reati previsti dagli articoli 375 e 384-ter del codice penale, il computo dei termini di prescrizione decorra dal momento della scoperta della notizia di reato. Al riguardo, osserva come, anche nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, sia emersa la necessità di valutare con attenzione il dies a quo di decorrenza della prescrizione relativa alle predette fattispecie di reato.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa notare che la proposta di legge prevede il raddoppio dei termini prescrizione, in presenza di determinate circostanze.

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  Daniele FARINA (SI-SEL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sarti 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.5.

  Giulia SARTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.01, volto a prevedere che nei casi di cui all'articolo 375, terzo comma, e 384-ter, primo comma, del codice penale, non si applichi la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale. Sottolinea, pertanto, come la proposta emendativa abbia lo scopo di consentire l'arresto in udienza, nel caso in cui il testimone commetta il reato di frode processuale o di depistaggio, ovvero uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarti 2.01.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo della proposta di legge in discussione sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame è diretta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un delitto di omicidio (articolo 575 del codice penale) commesso contro il coniuge (aggravante di cui all'articolo 577, secondo comma, del codice penale), il c.d. uxoricidio.
  Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'omicidio del coniuge comporta, per i figli della vittima, la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore della violenza. Recenti casi di cronaca dimostrano che, al dramma della violenza e della perdita del genitore, per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta intende attenuare, intervenendo sulla procedura penale – per ridurre gli oneri che incombono sulla parte civile e per accelerare i tempi del risarcimento dei danni – sulla normativa sul patrocinio a spese dello Stato, per ammettere sempre al beneficio i figli della vittima e sull'istituto dell'indegnità a succedere, per evitare che nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all'eredità della sua vittima, a scapito dei figli. In particolare, le modifiche proposte dagli articoli da 1 a 3 riguardano l'ampliamento delle tutele per i figli della vittima dell'uxoricidio: minorenni, maggiorenni che non hanno ancora compiuto 26 anni e maggiorenni non autosufficienti.
  Per quanto riguarda la formulazione, segnala che la proposta di legge riconosce benefici, anche procedurali, non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli che non abbiano compiuto 26 anni di età. In merito, occorre dunque valutare l'opportunità di richiamare solo la seconda condizione, che assorbe la prima.
  Ritiene necessario valutare l'opportunità di chiarire il concetto di «non autosufficienza»; per stabilire se questa espressione intenda indicare una dipendenza economica del figlio dal genitore ovvero una condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
  Segnala che l'articolo 1 ha per oggetto il gratuito patrocinio. In primo luogo, la proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima di uxoricidio, modificando l'articolo 76 del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Pag. 50Stato, a prescindere dai limiti di reddito. L'articolo 1 della proposta inserisce il comma 4-quater nell'articolo 76 del TU e prevede che se è commesso un delitto di omicidio (articolo 575 del codice penale) contro il coniuge (aggravante di cui all'articolo 577, secondo comma, del codice penale) i figli della vittima che non abbiano compiuto 26 anni di età, nonché i figli maggiorenni non autosufficienti, possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di espropriazione forzata. Fa presente che si dovrà valutare l'esigenza di specificare se il beneficio debba essere concesso ai figli indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'uxoricida. Infatti, tale accertamento consegue al solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre l'intento dichiarato della proposta è quello di garantire l'accesso al beneficio fin dall'inizio del procedimento penale. Appare inoltre opportuno chiarire gli effetti sul gratuito patrocinio dell'eventuale assoluzione dell'imputato.
  Rileva che l'articolo 2 riguarda il sequestro conservativo. Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, l'articolo 2 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo. Con la finalità di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, la proposta di legge inserisce il comma 1-bis per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne, maggiorenne infraventiseienne o non autosufficiente della vittima. Il PM dovrà accertare la presenza di un figlio della vittima che abbia i requisiti richiesti dal legislatore per conseguentemente chiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo. Infine, la finalità di tutelare i figli della vittima dell'uxoricidio viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale (articolo 3), la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.
  In particolare, segnala che l'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, modifica l'articolo 539 del codice di rito, inserendovi un comma 2-bis, in base al quale quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile.
  Inoltre, collegando la provvisionale al sequestro conservativo (v. sopra, articolo 2), il nuovo comma 2-bis dell'articolo 539 del codice di procedura penale dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'articolo 320 del codice di procedura penale, che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna. Il comma 2 dell'articolo 3 modifica proprio l'articolo 320 del codice di procedura penale per inserire, per coordinamento, alla fine del comma una deroga alla disciplina generale, Pag. 51riferita al nuovo comma 2-bis dell'articolo 539 del codice di procedura penale.
  Fa presente che l'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'articolo 463-bis, con il quale: è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente (v. richiamo dell'articolo 528 del codice civile); è prevista l'applicazione dell'istituto dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena (v. richiamo dell'articolo 444 del codice di procedura penale). I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato. A tal fine il comma 2 inserisce l'articolo 537-bis del codice di procedura penale, in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'articolo 463 del codice civile prevede l'indegnità, il giudice penale dichiara l'indegnità a succedere, mentre il comma 3 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.
  Segnala che l'articolo 5 ha per oggetto la pensione di reversibilità.
  Infine, fa presente che la proposta di legge novella la recente legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza.
  Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, evidenzia che la proposta, inserendo due ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno (comma 1-bis). Per attuare la disposizione relativa alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, la proposta di legge prevedere un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-ter).

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 giugno 2016.— Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

  La seduta comincia alle 9.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Pag. 52status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Zan, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Esame emendamenti nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, nella seduta odierna, sugli emendamenti, approvati in linea di principio, relativi alla proposta di legge recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520), nel nuovo testo base adottato dalla X Commissione in sede legislativa. In proposito, rammenta che la Commissione, per i profili di competenza, ha già espresso, nella seduta del 17 dicembre 2015, un parere favorevole sulla proposta di legge in discussione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  In particolare, segnala che l'emendamento Caparini 3.1 (nuova formulazione), è diretto a modificare il comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento, prevedendo che, se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali, è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, questi, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende adottare al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva non è inviata, e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di Pag. 53danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
  Segnala che l'emendamento 6.1 del Relatore, modificando il comma 1, dell'articolo 6 del testo in discussione, è volto a prevedere che l'autorità competente all'applicazione di sanzioni nei confronti del gestore di piattaforma nei casi di omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, sia individuata ai sensi dell'articolo 27, anziché dell'articolo 144-bis, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Ne consegue che l'applicazione delle sanzioni, in tali casi, è demandata non più al Ministero dello sviluppo economico, bensì all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, cui l'articolo 27 del decreto legislativo da ultimo richiamato attribuisce la generale competenza sanzionatoria relativamente alle ipotesi di pratiche commerciali scorrette.
  Ciò premesso, propone di esprimere sulle proposte emendative in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito (Agricoltura), integrato con le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte di legge recanti la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e risulta dall'unificazione (A.C. 2236 ed abb.).
  Segnala che in molti casi si tratta di una sistemazione della normativa attraverso la ridistribuzione della stessa tra i diversi Titoli nei quali è articolato il provvedimento. In altri casi viene modificata la normativa di riferimento in modo da aggiornarla con le novità da ultimo introdotte, con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013; in altri casi ancora vengono introdotte talune sostanziali novità, in particolare attraverso una serie di misure di semplificazione in favore degli operatori.
  Nel passare al contenuto del provvedimento, che si compone di 89 articoli, raggruppati in 8 titoli, avverte che si soffermerà sugli aspetti di stretta competenza della Commissione. In particolare, il Titolo I, costituito dagli articoli da 1 a 3 è dedicato alle disposizioni introduttive e reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è costituito dalle norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, nonché, dalle norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine. Il Titolo II, costituito dagli articoli da 4 a 22, contiene le disposizioni relative alle norme di produzione Pag. 54e commercializzazione dei prodotti vinicoli. Il Titolo III, costituito dagli articoli da 25 a 41, reca le norme relative alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Il Titolo IV, di cui fanno parte gli articoli da 42 a 47, interviene in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti. Il Titolo V, che contiene gli articoli da 48 a 56, reca la disciplina degli aceti. Il Titolo VI, che comprende gli articoli da 57 a 68, disciplina gli adempimenti amministrativi e i controlli sui prodotti.
  Segnala che il Titolo VII, articolato in cinque capi, contiene le norme relative al sistema sanzionatorio. Il Capo I (articoli 69-73) contempla le violazioni in materia di produzione e commercializzazione. In particolare, l'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, vale a dire dei divieti di impianto di vigneti con varietà di uve da vino di cui all'articolo 62 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (comma 1), della disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento UE n. 1308/13 relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione (comma 2), delle disposizioni di cui all'articolo paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti (comma 3). Il comma 6 stabilisce, inoltre, che, salvo l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1000. L'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chiunque:
   nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli quali definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osservi i requisiti stabiliti nella predetta normativa. In tale caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 (comma 1);
   proceda alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino. In tale caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. In caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a 3 anni. Ai fini dell'applicazione del provvedimento, per chiusura temporanea si intende il divieto di introdurre e/o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento (comma 2);
   proceda alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la Provincia o Regione in cui tali uve sono state raccolte. In tale ipotesi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2.500. nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 hl si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro (comma 3);
   in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detenga, ponga in vendita o somministri mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino. In tale ipotesi, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore ad euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita o somministra mosti o vini al dettaglio ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto (comma 4); Pag. 55
   violi i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionali, in tal caso applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 ad euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore ad euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcole contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. È sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino di propria produzione non consegnato. La mancata e/o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro (comma 5);
   violi l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal primo settembre 1998, con uve classificate come uve da vino. In tale ipotesi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al capoverso precedente per scopi diversi dalla distillazione (comma 6);
   violi i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo (comma 8);
   non osservi le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto applicandosi in tale ipotesi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro (comma 9);
   non osservi le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dal presente provvedimento. In tal caso, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro (comma 10);
   non osservi le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In tale ipotesi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (comma 11).

  Fa presente che l'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, di Pag. 56prodotti non consentiti, con comprovati effetti nocivi per la salute, ovvero di addizionamento di sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. L'articolo 72 stabilisce le sanzioni amministrative irrogabili, salvo che il fatto costituisca reato, per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. L'articolo 73 prevede le altre sanzioni amministrative in caso di detenzione, produzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli o sostanze ad essi correlate, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
  Rileva che il Capo II (articoli 74 e 75) prevede le violazioni in materia di etichettatura e presentazione. Nello specifico, l'articolo 74 prevede sanzioni amministrative a carico di chiunque:
   fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni, detenga o venda in violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dal provvedimento e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 5000 euro (comma 1);
   fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, produca, venda, ponga in vendita o comunque distribuisca per il consumo vini con denominazioni di origine con indicazioni geografiche che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. In tale ipotesi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico (comma 2);
   salva l'applicazione delle norme penali vigenti, nella designazione e presentazione dei vini DOP e IGP, usurpi, imiti o evochi una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impieghi accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della Denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro (comma 3). Tali sanzioni si applicano anche quando le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali (comma 4);
   salvo che il fatto costituisca reato, utilizzi sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP, indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata, e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari. In tale ipotesi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza recipienti non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona in etichettatura medaglie o riconoscimenti Pag. 57di concorsi enologici, per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera, sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve, delle condizioni tecniche di elaborazione (comma 5);
   proceda alla contraffazione o all'alterazione dei contrassegni dei vini DOCG e DOC (richiamati dall'articolo 47, commi 6 e 7 del provvedimento), o acquisti, detenga o ceda ad altri ovvero usi contrassegni alterati o contraffatti. In tale ipotesi, in aggiunta alle sanzioni di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 74, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è inoltre, soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro (comma 7);
   immetta al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi la omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 47, comma 8, secondo capoverso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro (comma 8);
   salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 43, commi 3, 4 e 5, adotti denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro (comma 9);
   nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto trasformato utilizzi il riferimento ad una DOP ovvero ad una IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto, ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa Pag. 58pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro (comma 11).

  Fa presente che si dispone, inoltre, che alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dal provvedimento, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel Capo II (comma 12). Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o alla IGP e interessi esclusivamente la forma e le dimensioni, il prodotto interessato non è sottoposto a sequestro cautelativo e l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro (comma 13).
  Segnala che si prevede, altresì, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di:
   chiunque ponga in vendita, in recipienti di cui all'articolo 46, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati. In tal caso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro (comma 14);
   chiunque ponga in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 42, comma 2 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino. In questo caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro (comma 15).

  Infine, rammenta che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, l'uso della denominazione di origine nella ragione o nella denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale (comma 16).
  Rileva che l'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 del provvedimento. L'articolo 76 interviene invece in materia di aceti, fissando le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione di tali prodotti. In materia di violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli, l'articolo 77 stabilisce che, chiunque in violazione dell'articolo 67, ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  Rammenta che il capo III reca disposizioni in materia di sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti (articolo 76). In particolare, si prevede che chiunque utilizzi la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 48, commi 1 e 2 del provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. (comma 1). Si prevede, inoltre, che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto od indiretto, ovvero contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti Pag. 59da alcool etilico denaturato ai sensi del decreto del Ministero n. 524 del 1996, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione (comma 2). Il comma 3 stabilisce che chiunque detiene negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. Al comma 4 si dispone che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
   chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 48, comma 4;
   chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 3;
   chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 51;
   chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 52 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
   chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2.

  Il medesimo articolo prevede, ancora, che chiunque non effettui la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 49, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro (comma 5) e che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:
   chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 50, comma 3 acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
   chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
   chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica (comma 6).

  Segnala che il comma 7 prevede che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 1 e 2 e dei decreti ministeriali attuativi. Si dispone, inoltre, che chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro (comma 8), mentre chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 12, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro (comma 9). Il comma 10 dispone, infine, che chiunque venda, trasporti o faccia trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui Pag. 60all'articolo 56 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.
  Fa presente che il capo IV disciplina le violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli (articoli da 77 a 82). In particolare, l'articolo 77, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67, ritardi, ostacoli o impedisca il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. L'articolo 78 disciplina le sanzioni per violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. In particolare, dispone che chiunque:
   pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da euro 50 a euro 300 a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate (comma 1);
   essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato (comma 2);
   essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenti la stessa in ritardo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche i vini a DOP e IGP (comma 3);
   violi gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 15.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 4.000 nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri (comma 4).

  Osserva che l'articolo 79, nel quadro delle sanzioni previste per inadempienze commesse nell'ambito del previsto piano dei controlli, al comma 1 stabilisce che il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non superiore a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva, 1.000 metri quadrati Pag. 61di vigneti per tipologia di prodotto. Tale sanzione non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel medesimo titolo (comma 2).
  Fa presente che il medesimo articolo prevede che:
   il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pari all'importo pecuniario non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore (comma 3). Per tale illecito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione (comma 4);
   il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro (comma 5).

  Segnala che in base all'articolo 80, comma 1, è previsto che al soggetto il quale, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. In base al comma 3 del medesimo articolo, i soggetti indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  Rammenta che gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché sanzioni a carico dei Consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolgono attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento.
  Segnala che il capo V, reca disposizioni comuni (articoli da 83 a 86-bis). In base all'articolo 83, comma 1, la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dal provvedimento è attribuita all'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 5 e comma 7, relativi a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, alle regioni. L'articolo 84 dispone che, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, comma 1 e 3, 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli Pag. 62interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi. L'articolo 85 disciplina i casi di riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 11, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, del provvedimento, nei casi di ravvedimento operoso del soggetto inadempiente. L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento, per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 33, le associazioni dei consumatori e le regioni e gli enti locali. L'articolo 86-bis, inserito durante l'esame presso la Commissione Agricoltura, introduce gli articoli da 3-bis a 3-quater della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle cosiddette «strade del vino», Vino».
  Fa presente, infine, che il titolo VIII contiene le norme transitorie e finali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.

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