CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2016
660.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Emendamenti C. 3828-A, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 53

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.100, 2.101 e 9.100 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.25.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Mercoledì 22 giugno 2016.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari legali dell'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese.

  L'incontro è stato svolto dalle 14.35 alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge C. 3209, approvata in prima lettura al Senato (S. 1259) ed adottata come testo base dalla VI Commissione in sede referente, reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti.
  La delega si propone di realizzare tale obiettivo tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi. La proposta di legge si compone di un unico articolo. L'articolo 1, comma 1 contiene la delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.
  Il primo criterio di delega (lettera a)) individua i seguenti obiettivi: rafforzare la patrimonializzazione dei confidi; favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore; individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.
  La lettera b) delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.
  Il principio di delega di cui alla lettera c) mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.
  Il criterio di delega di cui alla lettera d) prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatti divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi. Pag. 54
  I criteri di cui alle lettere e) e i) prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  Le lettere f) e g) prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del Testo unico bancario e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi.
  Il criterio previsto dalla lettera h) richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale.
  Si prevede, infine, alla lettera l) di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso.
  Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  Il comma 2 dell'articolo 1 reca i passaggi procedurali per l'approvazione dei decreti legislativi. Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria: dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma che prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3892 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, già approvato dal Senato.
  La finalità del provvedimento, come si legge nella sua premessa, è quella di prevedere misure a sostegno delle imprese, accelerando i tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali, nonché di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.
  Il decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche e integrazioni apportate dal Senato, di 16 articoli, si suddivide in quattro capi.
  Il Capo I reca misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari; il Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca disposizioni finanziarie relative, Pag. 55tra l'altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito; il Capo IV contiene alcune disposizioni finanziarie.
  Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 (modificato dal Senato), che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
   L'articolo 1, dunque, come peraltro l'articolo 2, relativo al «Patto marciano», è volto ad introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto, la cui ratio è la semplificazione e l'aumento della flessibilità il sistema del sistema delle garanzie, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando il sistema bancario italiano e garantendo maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore.
  Come anticipato, l'articolo 2, anch'esso modificato dal Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. A tal fine, nel Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, è introdotto il nuovo articolo 48-bis. Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 48-bis, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.
  L'articolo 3, modificato al Senato, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.
  L'articolo 4, anch'esso modificato al Senato, prevede una serie di modifiche al codice di procedura civile, per accelerare e semplificare le procedure esecutive. In particolare, il provvedimento interviene sui contenuti dell'atto di pignoramento, sulla procedura di vendita dei beni mobili, sulla custodia dei beni immobili e sulla loro vendita, oltre che sul deposito telematico degli atti processuali.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento. La disposizione provvede quindi a rafforzare i poteri di indagine patrimoniale del curatore fallimentare, del commissario e del liquidatore Pag. 56giudiziale, estendendo a questi il potere di accesso alle banche dati contenenti informazioni patrimoniali, con la finalità, esplicitata dalla norma, di agevolare il recupero o la cessione dei crediti.
  L'articolo 5-bis è stato introdotto dal Senato al fine di sostituire l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo una nuova normativa in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
   L'articolo 6 del decreto-legge, oggetto di modifiche durante l'esame al Senato, apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.
  L'articolo 7 dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza.
  Gli articoli da 8 a 10, modificati al Senato, contengono disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.
  A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.
  L'articolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.
  In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge.
  L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
  L'articolo 12-bis interviene sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa contenuta nella Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In particolare, essa interviene sull'ambito di applicazione della legge, riguardante appunto la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo, modificando una delle tre condizioni che devono concorrere per la sua applicazione, ovvero le caratteristiche del cessionario.
  L'articolo 13 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 14 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle seguenti materie: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; ordinamento civile, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Pag. 57
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che l'A.C. 3767 reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italo-svizzero di cooperazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge, l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario, e a questo scopo l'Accordo stesso trae spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia. A titolo esemplificativo viene citato il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, del quale il nostro Paese ha autorizzato alla ratifica con la legge 30 giugno 2009, n. 85, ma che non risulta ancora in vigore, analogamente a quanto vale per la Confederazione elvetica, che si trova in una fase di valutazione preliminare dell'opportunità di aderire al Trattato di Prüm. Proprio la non appartenenza dei due Paesi, a tutt'oggi, al quadro giuridico del Trattato di Prüm ha fatto sì che nell'Accordo bilaterale in esame siano state trasfuse numerose disposizioni dello stesso volte al potenziamento della cooperazione di polizia e dei suoi aspetti transfrontalieri. Ciò è affermato non solo dalla relazione introduttiva, ma anche dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge, nella quale si afferma tra l'altro che non solo il Trattato di Prüm, ma anche alcune Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen hanno costituito fonti per delineare le concrete forme di cooperazione di polizia italo-svizzera. L'analisi tecnico-normativa richiama altresì l'articolo 7-bis della legge 119 del 2013, che ha previsto a sua volta la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia nell'ambito di accordi internazionali in questa materia.
  Ciò premesso, l'Accordo italo-svizzero all'esame della Commissione affari esteri si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli. Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
  Il Titolo III (articoli 11-22) concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio Pag. 58dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto.
   Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti – ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione.
  Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale.
  Il Titolo VII (articoli 31-36) concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei.
  Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali.
   Vi è poi una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti all'Italia e alla Svizzera da altri accordi internazionali nella materia, sui quali non influisce l'Accordo in esame.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed h) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 2710 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla lotta alla criminalità, fatto a Roma 16 aprile 2012, mira a dare regolamentazione giuridica alla collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando altresì i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sua applicazione.
  L'Intesa, inoltre, si inquadra in un contesto internazionale da cui emerge una crescente attenzione sulla necessità di strette collaborazioni per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo. Come precisato nella relazione illustrativa, nel corso della fase negoziale – avviatasi nel mese di dicembre 2004 su Pag. 59iniziativa delle autorità italiane – il testo del Memorandum d'Intesa, inizialmente redatto sulla base di modelli adottati a suo tempo dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per analoghe intese bilaterali con i Paesi dell'area mediorientale, è stato più volte modificato risultando pertanto, sotto il profilo formale, diverso da altre analoghe intese.
  Il Memorandum d'Intesa si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua gli obiettivi della collaborazione, quali la lotta alla criminalità in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati e l'individuazione dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi preposte all'applicazione del Memorandum, stabilendo che la cooperazione avvenga in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il Memorandum è finalizzato, in particolare, a contrastare attraverso la cooperazione di polizia il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti alla criminalità organizzata.
  L'articolo 2 estende la collaborazione anche alla reciproca assistenza per la ricerca di latitanti.
  L'articolo 3 stabilisce che le Parti si scambino informazioni importanti relative ai reati di cui ai precedenti articoli, sia che essi siano già stati perpetrati, sia che siano in fase di preparazione.
  L'articolo 4 individua una serie di ambiti di scambio tra le Parti, con particolare riguardo alle esperienze nell'utilizzo della tecnologia; alle ricerche e pubblicazioni nei settori rientranti nel Memorandum; ai mezzi ed esperienze di formazione del personale di sicurezza e di polizia; all'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature; alle informazioni ed agli strumenti legislativi; alle informazioni operative sui rapporti e i contatti tra gruppi terroristi e altri gruppi criminali; alle informazioni sulle minacce terroristiche, sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e sui loro precursori.
  L'articolo 5 indica le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate, prevedendo la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari, ovvero quando sia in contrasto con un ordine o una sentenza giudiziaria.
  L'articolo 6 prevede la possibilità che si effettuino riunioni e scambi di visite tra il personale degli organi di polizia preposti alla sicurezza, al fine di rafforzare i contatti reciproci e la cooperazione.
  L'articolo 7 dispone in materia di segretezza delle informazioni e di protezione dei dati personali.
  L'articolo 8 stabilisce che Memorandum d'Intesa non pregiudica gli obblighi derivanti dai trattati internazionali bilaterali e multilaterali ai quali i due Paesi hanno aderito precisando che, in caso di conflitto, sia applicato l'atto pattizio che maggiormente realizzi tutta la cooperazione nel settore della sicurezza.
  L'articolo 9 individua le autorità competenti per l'applicazione del Memorandum che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per il Qatar è il Dipartimento per la Cooperazione internazionale del Ministero dell'interno.
  L'articolo 10 stabilisce che il Memorandum può essere emendato previa intesa scritta in conformità alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi.
  L'articolo 11 dispone che il Memorandum entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica ed avrà durata di cinque anni, rinnovabili per un periodo equivalente salvo denuncia con preavviso scritto per via diplomatica entro sei mesi dalla data di cessazione.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.Pag. 60
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

Pag. 61