CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 326

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che i deputati Dalila NESCI e Emanuele PRATAVIERA hanno cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Massimo Enrico BARONI.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Finanze, Ambiente, Trasporti (con una condizione), Attività produttive, Lavoro (con osservazioni), Affari sociali, Agricoltura, e della Commissione per le questioni regionali. La VII Commissione Cultura si è espressa nella forma del nulla osta.
  Nella giornata odierna dovrebbe pervenire anche il parere della V Commissione Bilancio e del Comitato per la legislazione.
  Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 16 di mercoledì 15 giugno e che sono pervenute 110 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  Sono stati quindi ritirati gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3 e 36.4 a firma dell'on. Pini.
  Ha già provveduto a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU-Pilot) e di infrazione, o a sentenze della Corte di giustizia.
  Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:
   emendamenti 1.5 L'Abbate (limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera a) dell'articolo 1) e 1.7 Gianluca Pini, identici emendamenti 1.2 Kronbichler e 1.10 Gianluca Pini, identici emendamenti 1.1 Kronbichler e 1.9 Gianluca Pini, emendamento 1.11 Gianluca Pini.

  In particolare, gli emendamenti 1.5 L'Abbate (limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera a) dell'articolo 1) e 1.7 Gianluca Pini prevedono che l'indicazione di origine delle miscele di oli di oliva debba essere stampata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo e alle altre indicazioni.
  Gli identici emendamenti 1.2 Kronbichler e 1.10 Gianluca Pini, gli identici emendamenti 1.1 Kronbichler e 1.9 Gianluca Pini e l'emendamento 1.11 Gianluca Pini prevedono che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento.
  Tali emendamenti, essendo volti a introdurre nel testo disposizioni già vigenti nell'ordinamento, non rispondono al criterio della necessità dell'intervento legislativo (articolo 79, comma 4 lettera a) del regolamento della Camera).
  Inoltre gli emendamenti replicano le disposizioni espressamente contestate nel caso EU-Pilot 4632/13/AGRI, esulando pertanto dalla funzione propria dell'atto legislativo all'esame della Commissione:
   articolo aggiuntivo 1.01 Gallinella, che introduce una disposizione interpretativa Pag. 327della definizione di «filiera corta» recata dal Regolamento UE n. 1305 del 2013 e non appare in alcun modo inteso a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione;
   articolo aggiuntivo 10.03 Gianluca Pini, che introduce modifiche al Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) in materia di esecuzione dell'espulsione e che non appare in alcun modo inteso a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione;
   emendamenti 19.3 e 19.4 Gianluca Pini che introducono nell'articolo 19 – recante disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia – commi aggiuntivi volti ad istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una banca dati dei veicoli europei, che consenta la verifica, rispettivamente, della regolarità dei documenti e la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul territorio italiano.

  Tali previsioni esulano dalle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU-Pilot n. 7192/14/TAXU, né appaiono intese a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione:
   emendamento 31.6 Borghesi, volto a modificare il comma 5 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del 1992 in materia di esercizio dell'attività venatoria, con riferimento alle forme in cui l'esercizio venatorio stesso può essere praticato. Tale modifica esula dalle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU-Pilot n. 6955/14/ENVI, né appaiono intese a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione.

  Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità testé rese è fissato alle ore 19 della giornata odierna.
  Ricorda infine che nella seduta convocata domani alle ore 14 – ove pervenuti tutti i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti loro trasmessi – la XIV Commissione potrà procedere all'esame degli eventuali emendamenti e votare il mandato al relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, evidenzia che il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 si compone di 4 capi: il capo I (articoli 1-7) reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il capo II (articoli 8-10) reca misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il capo III (articoli 11 e 12) riguarda altre disposizioni finanziarie; il capo IV (articoli 13 e 14) concerne la copertura finanziaria l'entrata in vigore.
  In primo luogo, sono previste misure di sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7).
  In particolare, gli articoli 1 e 2 introducono due nuovi istituti: il pegno non possessorio e il patto marciano. Pag. 328
  L'articolo 1, modificato al Senato, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente dal pegno – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità, assicurate attraverso l'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Durante l'esame al Senato è stata fatta salva la possibilità, per il creditore, di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusano nell'utilizzo del bene che resta in loro possesso. Nella medesima sede, la normativa è stata integrata con la disciplina del procedimento per l'opposizione alla riscossione, quello per procedere materialmente all'escussione del pegno e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva. Con una norma di chiusura, il Senato ha chiarito che la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina del pegno contenuta nel codice civile.
  L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. Nel corso dell'esame al Senato sono state modificate le condizioni al verificarsi delle quali l'inadempimento qualificato del debitore comporta la possibilità di avvalersi di tale patto. In particolare, viene allungato da sei a nove mesi il periodo di tempo per cui si deve protrarre l'inadempimento; inoltre, ove alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il predetto periodo di inadempimento è ulteriormente innalzato da nove a dodici mesi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati poi precisati gli effetti del patto chiarendo che esso, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca. Sono state introdotte norme procedurali sulla nomina e sull'attività del perito chiamato a stimare l'immobile.
  L'articolo 3, modificato al Senato, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.
  L'articolo 4, anch'esso oggetto di modifiche al Senato, introduce misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso novelle al codice di procedura civile. In particolare, il provvedimento interviene sui contenuti dell'atto di pignoramento, sulla procedura di vendita dei beni mobili, sulla custodia dei beni immobili e sulla loro vendita, oltre che sul deposito telematico degli atti processuali. Nel corso dell'esame al Senato, tra l'altro è stata introdotta l'impugnabilità (sotto forma di opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri ulteriori per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente; è stata disciplinata l'ipotesi in cui, nell'immobile pignorato, si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale; sono state stabilite le modalità specifiche con cui il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori aventi diritto all'accantonamento ovvero a quei creditori la cui pretesa è controversa.
  L'articolo 5 interviene in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In particolare si dispone che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, i soggetti incaricati (curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale) possono avvalersi delle norme per la ricerca dei beni con modalità telematiche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Nell'ambito di procedure concorsuali e di Pag. 329procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione viene data dal giudice del procedimento.
  Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 5-bis che istituisce e disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Detto elenco, in particolare, è costituito presso ciascun Tribunale e per farne parte occorre, accanto ai titoli abilitativi, aver assolto appositi obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
  L'articolo 6, modificato al Senato, interviene sulla legge fallimentare (di cui al R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure: il provvedimento introduce la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori e inserisce tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando vi siano somme disponibili da distribuire ai creditori. Il Senato ha introdotto una modifica al procedimento di ripartizione dell'attivo per consentire la ripartizione anche delle somme contestate, purché sia presentata una fideiussione.
  L'articolo 7 dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
  Gli articoli da 8 a 10, modificati al Senato, contengono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.
  In particolare, le disposizioni operano in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario. A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.
  In particolare, l'articolo 9 prevede che il riconoscimento di un indennizzo può essere richiesto dagli investitori – in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro – che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Viene eliminato il limite di 100 milioni posto in origine alla dotazione del Fondo. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860). Al Senato sono state modificate alcune condizioni per l'accesso al predetto indennizzo, nonché alcuni adempimenti procedurali per l'operatività dell'istituto.
  Gli articoli 11 e 12 contengono altre disposizioni finanziarie.
  L'articolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets (imposte differite Pag. 330attive) per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010) possono optare, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone annuo, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con le modifiche apportate al Senato si dispone che l'esercizio della predetta opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone; il termine per l'esercizio della stessa viene dunque spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per il quantum dovuto con riferimento all'esercizio 2015), semplificandone le modalità. Resta ferma una specifica disciplina per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie.
  L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, con riguardo ai requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. L'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito).
  Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 12-bis, concernente la disciplina della cessione in blocco dei crediti d'impresa (cosiddetto factoring), che consente lo svolgimento di tale attività alle società di capitali, che svolgono l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza i quali non siano intermediari finanziari, oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività bancaria previste ai sensi del Testo Unico Bancario.
  L'articolo 13 reca la copertura finanziaria di alcune disposizioni del decreto-legge.
  Da ultimo, l'articolo 14 chiarisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame, che coincide col giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (4 maggio 2016).
  Ricordato infine che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo venerdì 24 giugno, ne sottolinea le ragioni di urgenza, rilevando che dalla liquidazione delle quattro banche citate – Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A – sono trascorsi ormai diversi mesi e vi è grande incertezza nei risparmiatori sulle modalità e sulla selettività del rimborso dei loro investimenti.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Nuovo testo C. 3828 Boccia.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, evidenzia come la proposta di legge in esame si innesti nel processo di costruzione Pag. 331delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio demandandone ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.
  È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n.243, recante l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio.
  Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».
  Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. Ciò consente il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
  L'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, con la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  Procederà ora ad illustrare, in sintesi, le novità introdotte dalla proposta di legge C. 3828, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato la dettagliata descrizione delle singole disposizioni in cui si articola la proposta di legge.
  Nella proposta in esame, la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni: la prima assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, recando esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso; la seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.
  La proposta di legge muta inoltre i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio; in particolare viene posposta al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione Pag. 332da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento.
  Risulta altresì arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Un ulteriore ampliamento dei contenuti concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest'ultima (vale dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.
  Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa: viene a tale scopo introdotta una disciplina standard applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare: eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa; prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti).
  Ricorda infine, come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio Pag. 333in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza, relazione che dovrà essere aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Segnala da ultimo come le modifiche alla legge di contabilità prefigurate nella proposta di legge in esame intervengono su un testo della legge medesima che è stato di recente oggetto di due decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe disposte dalla stessa legge n.196/2009, con riferimento, in particolare, al completamento della struttura del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 40 (decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016) e alla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016).
  In particolare il primo dei due decreti legislativi ha effettuato un consistente intervento sulla legge di contabilità n.196/2009. Per effetto di tale provvedimento la struttura del bilancio dello Stato – che a seguito della proposta di legge in esame diviene la seconda sezione della legge di bilancio – risulta innovata in più parti, tra cui possono qui sinteticamente ricordarsi:
   la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese, sostituendo l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili con la nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;
   l'ampliamento della flessibilità di bilancio, sia in fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale;
   la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio;
   l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato;
   la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.

  Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate alcune modificazioni al contenuto testuale del provvedimento e che sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi da 5-bis a 5-decies, che illustrerà brevemente.
  L'articolo 5-bis prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comitato è istituito con DPCM, presieduto dal Ministro dell'economia e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca; esso incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).
   L'articolo 5-ter modifica la procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
  L'articolo 5-quater modifica le procedure per l'impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.
   L'articolo 5-quinquies interviene sul recente decreto legislativo n. 93/2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti Pag. 334(Cronoprogramma), con esclusivo riferimento agli adempimenti necessari per la predisposizione del disegno di legge di bilancio anticipando dal 1o gennaio 2017 al 16 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.
  L'articolo 5-sexies abroga le definizioni di saldo di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
   L'articolo 5-septies relativamente alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, interviene sui parametri con cui si raccordano i dati delle gestioni di bilancio integrati con quelli di tesoreria, per garantire un raccordo contabile puntuale di tali dati con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.
   L'articolo 5-octies, riguarda le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, con finalità di contenimento delle gestioni statali operanti al di fuori del bilancio dello Stato, limitando tale fenomeno ai casi effettivamente motivati.
  L'articolo 5-novies in materia di ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, contiene disposizioni volte alla semplificazione dell'invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un'Amministrazione pubblica.
  L'articolo 5-decies posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 – i termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non presenta profili rilevanti in ordine alle competenze della XIV Commissione, e considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il pomeriggio odierno, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati. Si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di aggiornamento con riferimento alle mutate esigenze odierne.
  La prima Intesa è l'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International, Pag. 335organismo indipendente fondato nel 1974, ha la propria sede dal 2001 a Maccarese (RM) e opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura, per la promozione della sicurezza alimentare, e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.
  L'Accordo, fatto a Roma il 5 maggio 2015, è relativo alla sede centrale dell'organizzazione. In base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Poiché si tratta di un polo di eccellenza, e vi è dunque tutto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale, la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia.
  La seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell’European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Nota, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.
  Quanto al terzo Accordo, ricordo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1o gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Tale nuovo organismo, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. La collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Inoltre, l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.
  Il provvedimento reca infine il Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
  Sottolinea in proposito come, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite sia in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Infatti, l'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del peace-building e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra.
  In tale contesto, il Segretario Generale Ban Ki-moon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy». Tale strategia, che prevede un accentramento Pag. 336e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.
  Per quanto riguarda il territorio italiano, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.
  Vista la natura e i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rileva che l'Accordo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo Italo svizzero di cooperazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
  Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge, l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario, e a questo scopo l'Accordo stesso trae spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia.
  A titolo esemplificativo viene citato il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, che il nostro Paese ha autorizzato alla ratifica con la legge 30 giugno 2009, n. 85, ma che non risulta ancora in vigore, analogamente a quanto vale per la Confederazione elvetica, che si trova in una fase di valutazione preliminare dell'opportunità di aderire al Trattato di Prüm. Proprio la non appartenenza dei due Paesi, a tutt'oggi, al quadro giuridico del Trattato di Prüm ha fatto sì che nell'Accordo bilaterale in esame siano state trasfuse numerose disposizioni dello stesso volte al potenziamento della cooperazione di polizia e dei suoi aspetti transfrontalieri. Ciò è affermato non solo dalla relazione introduttiva, ma anche dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge, nella quale si afferma tra l'altro che non solo il Trattato di Prüm, ma anche alcune Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen hanno costituito fonti per delineare le concrete forme di cooperazione di polizia italo-svizzera. L'analisi tecnico-normativa richiama altresì l'articolo 7-bis della legge 119 del 2013, che ha previsto a sua volta la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia nell'ambito di accordi internazionali in questa materia.
  Ciò premesso, l'Accordo italo-svizzero si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.
  Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede in particolare l'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera Pag. 337tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato «centro comune». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate per l'Italia nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; e per la Confederazione svizzera le autorità federali materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione. Viene altresì espressamente delimitata la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo in esame.
  Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'attuazione concreta della collaborazione avverrà mediante scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti. Per quanto riguarda l'adozione di misure congiunte, queste riguarderanno la sorveglianza della frontiera comune servendosi eventualmente di unità miste, come anche il contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti mediante consegne controllate transfrontaliere.
  Il Titolo III (articoli 11-22) concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero, delle consegne sorvegliate – si tratta in questo caso delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la fragranza dei reati. Per tutte queste attività è possibile anche la formazione di gruppi misti di analisi e di indagine. È altresì previsto che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari. La reciproca assistenza riguarderà anche il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento, come anche la messa in opera di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale.
  Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti – ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione.
  Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale.
  Il Titolo VII (articoli 31-36) concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e Pag. 338comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei.
  Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Vista la natura e i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea come la proposta di legge in esame – della quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente – sia volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni e riprende il testo di analogo provvedimento (C. 54) approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (S. 2671).
  L'articolo 1 precisa, al comma 1, richiamando la cornice costituzionale nazionale ed europea, le finalità generali della proposta di legge, che hanno ad oggetto i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, e consistono:
   nella promozione e nel sostegno del loro sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
   nel garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento;
   nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;
   nel favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico;
   nel contrastare il dissesto idrogeologico.

  I successivi commi da 5 a 8 disciplinano la procedura per l'adozione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un elenco dei piccoli comuni, come definiti al comma 3, disponendone l'aggiornamento su base triennale.
  L'articolo 2 è volto a promuovere interventi per garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali. Per tali finalità, il comma 1 demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, città metropolitane, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) la possibilità di promuovere nei piccoli comuni la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti Pag. 339ambiti: ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità e servizi postali. A tal fine, il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano istituire, in forma associata, centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e riqualificazione dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale; alla incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive.
  Il predetto fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
  Ai fini dell'utilizzo di tali risorse, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente.
  L'articolo 4 è finalizzato al recupero e riqualificazione dei centri storici e alla promozione di alberghi diffusi. A tal fine i piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Per tali finalità, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, ovvero strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado.
  L'articolo 5 reca misure per il contrasto all'abbandono di immobili, che i piccoli comuni possono adottare acquistando e riqualificando immobili. Oggetto di tali interventi possono essere terreni, anche con finalità di bonifica e per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, oppure edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
  L'articolo 6 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, sempre avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.
  L'articolo 7 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, pure avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  L'articolo 8 interviene con finalità di sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di e-government. Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale Pag. 340europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera 6 agosto 2015, n. 65, del CIPE in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga.
  L'articolo 9, onde favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, stabilisce che nei piccoli comuni possa essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  Inoltre, al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale.
  L'articolo 10 è volto alla promozione della filiera corta. I piccoli comuni possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  A tal fine, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.
  L'articolo 11 prevede inoltre che i piccoli comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta dei prodotti, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  L'articolo 12 individua le condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile.
  L'articolo 13 prevede che comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate. Sulla base di quanto previsto da tale disposizione, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.
  L'articolo 14 regolamenta i trasporti e l'istruzione nelle aree rurali e montane.
  A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia, predispone due distinti e specifici piani:
   a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali Pag. 341e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;
   b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

  Tali Piani sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209 e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, La Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato e adottata quale testo base dalla VI Commissione, che ha altresì esaminato le abbinate proposte C. 1730 Giulietti e C. 1121 Pagano.
  La proposta di legge reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, reca norme puntuali per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi.
  Gli obiettivi che si pone la proposta di legge C. 3209 sono i seguenti:
   la valorizzazione del ruolo dei confidi, proprio per migliorare l'accesso al credito;
   la semplificazione degli adempimenti, estremamente importante in presenza di una realtà, in alcuni casi pulviscolare, quale il sistema dei confidi;
   il contenimento dei costi a loro carico e quindi dei costi che vengono ribaltati sulle imprese;
   il rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle modifiche intervenute nei rating e nel sistema di valutazione dei crediti del sistema bancario a seguito dell'unione bancaria e della vigilanza europea;
   la raccolta di risorse pubbliche e private;
   la disciplina dei contributi degli enti pubblici verso i fondi di garanzia del sistema dei confidi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
   la razionalizzazione della filiera di garanzia e controgaranzia;
   una maggiore sinergia tra il fondo centrale di garanzia nazionale e i confidi, evitando quello che negli ultimi due o tre anni si è configurato come un fenomeno negativo, cioè l'effetto spiazzamento di un ricorso diretto del sistema delle imprese sul fondo centrale di garanzia saltando il sistema dei confidi;
   lo sviluppo di strumenti innovativi, tenendo conto che al Senato è stato introdotto Pag. 342un divieto all'uso di derivati o comunque di strumenti finanziari complessi);
   un miglioramento generale all'accesso del credito; l'utilizzazione dei confidi come strumento per un miglioramento dell'educazione finanziaria delle imprese e per l'attivazione di un sistema di consulenza soprattutto per il sistema delle microimprese.

  La proposta di legge si compone di un unico articolo.
  Il comma 1 conferisce una delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi.
  In primo luogo la lettera a) del comma 1 delega il Governo a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, nonché a individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.
  La lettera b) del comma 1 delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori
  Al riguardo si rileva come, nel corso delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, il rappresentante della Banca d'Italia (audito il 16 luglio 2014) ha espresso l'auspicio di un intervento legislativo che sancisca il principio secondo cui i contributi pubblici a sostegno dei confidi vanno destinati in via prioritaria ai soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia o a quelli che pongono in essere operazioni di concentrazione (analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 – all'articolo 1, comma 54).
  Il principio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.
  Il criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 1 prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.
  I criteri di cui alle lettere e) e i) del comma 1 prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  Le lettere f) e g) del comma 1 prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi.
  Il criterio previsto dalla lettera h) del comma 1 richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale.
  La lettera l) del comma 1 prevede di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali Pag. 343può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.
  In particolare si stabilisce che gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica, devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede inoltre che le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.
  Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione (10 giorni nella proposta di legge C. 1730). Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
  Si stabilisce infine che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla delega.
  Il comma 3 dell'articolo unico contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009) la quale prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Emendamenti al nuovo testo C. 2520 Quintarelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare gli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione Trasporti sul testo base adottato dalla medesima Commissione recante Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520).
  Ricorda preliminarmente che il provvedimento, composto da 6 articoli, ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete Internet e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete.
  Ricorda il testo base in oggetto è già stato esaminato nella seduta del 3 dicembre 2015 dalla nostra Commissione, che ha espresso un parere favorevole con una condizione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di esaminare il provvedimento alla luce dei contenuti del Regolamento (UE) 2015/2120 riguardanti l'accesso a un'internet aperta, al fine di evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge, anche al fine di evitare conseguenti effetti di disapplicazione della normativa nazionale.
  La Commissione di merito ha quindi, a seguito del trasferimento del provvedimento Pag. 344in sede legislativa, approvato 7 emendamenti in linea di principio, che siamo chiamati a valutare.
  Si tratta di 7 proposte emendative.
  La prima (2.1 (Nuova formulazione) Caparini) interviene sull'articolo 2 integrando la definizione di servizi internet all'utenza.
  Gli emendamenti 3.2 e 3.3 del Relatore – di più diretto interesse per la XIV Commissione – precisano, modificando il comma 1 dell'articolo 3, che ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare, ovvero rallentare, l'accesso degli utenti ad applicazioni e servizi internet, compatibilmente (e non più «in coerenza» come precedentemente previsto) con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie per «prevenire o mitigare» (anziché «ridurre») gli effetti della congestione del traffico nella rete internet.
  Viene inoltre inserito, all'articolo 3, comma 4, un nuovo periodo, che introduce obblighi di segnalazione in capo al fornitore di connettività in caso di comportamento dannoso commesso dall'utente finale dei servizi che arrechi effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore, o serio danno ai terminali di utenti finali (3. 1. (nuova formulazione) Caparini).
  Le modifiche apportate all'articolo 4, commi 1 e 2, intervengono sul diritto degli utenti a reperire on line e utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, contenuti e servizi «leciti» (e non più «legali») di loro scelta (4.1 Caparini), nonché a non essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, «salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente» (4.3 Paolo Romano).
  Infine viene modificato il riferimento normativo recato dall'articolo 6, comma 1 (6.1 Relatore), ai fini dell'individuazione dell'autorità competente in materia di sanzioni.
  Alla luce di tale illustrazione, e valutato il contenuto delle proposte emendative, che non presentano profili problematici in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere nella forma del nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere di nulla osta formulato dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Atto n. 298.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, al fine di svolgere alcuni approfondimenti, riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.

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