CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Nuovo testo C. 3828 Boccia.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla V Commissione sul provvedimento, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta odierna essendo l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea previsto al termine delle votazioni della seduta pomeridiana di oggi.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatrice, rileva, preliminarmente, che la proposta di legge, presentata dal presidente della V Commissione e sottoscritta da rappresentanti di molti gruppi, è in primo luogo finalizzata ad adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la Pag. 307legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. Tale nuova configurazione dovrà realizzarsi, secondo quanto previsto nella legge n. 243 del 2012, a partire dalla prossima manovra di finanza pubblica e, pertanto, si rende necessario completare quanto prima l’iter del provvedimento, al fine di consentire la predisposizione dei documenti contabili sulla base della nuova normativa. Nella proposta sono, inoltre, introdotte ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta dalla Camera in attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure di governance economica europea.
  Venendo, sinteticamente, al contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che incide solo indirettamente sulle materie di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di controllo parlamentare della spesa e di strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare, segnala che il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 al fine di prevedere che l'accesso delle Camere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e altre fonti informative pubbliche, finalizzato al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, abbia anche la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Il comma 1-bis apporta ulteriori modifiche al medesimo articolo 6 anche al fine di ribadire che i dati devono essere pubblicati in formato aperto e riutilizzabile. Il comma 2 modifica, invece, l'articolazione della programmazione di bilancio, prevedendo in particolare la soppressione della legge di stabilità e posticipando dal 20 al 30 settembre la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio unificato, che attualmente deve essere presentato entro il 15 ottobre, si prevede che esso sia deliberato entro il 12 ottobre e sia presentato entro i successivi dodici giorni, salvo che la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi del DEF, nel qual caso il disegno di bilancio può essere presentato alle Camere contestualmente alla stessa Nota. L'articolo, oltre ad aggiornare le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di superare i riferimenti al Patto di stabilità interno, codifica anche la presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio previsto nell'ambito della governance economica europea e la sua trasmissione alle Camere entro il 15 ottobre, termine stabilito per la sua trasmissione alle Istituzioni europee. I commi 5 e 6 aggiornano i contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, esplicitando tra l'altro che la relazione da presentare al Parlamento ai fini dell'autorizzazione del temporaneo scostamento dall'obiettivo programmatico di bilancio possa essere presentata come annesso a tali documenti. Significativa è la previsione di un nuovo allegato al DEF che riporta l'andamento negli ultimi tre anni degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento. In relazione a tale modifica, il successivo articolo 5-bis prevede l'istituzione di un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda, a tale proposito, che già da tre anni l'ISTAT pubblica un rapporto molto dettagliato degli indicatori di benessere e che tale iniziativa si inquadra nella volontà, manifestata da più parti, di superare il PIL come unico parametro di misurazione del benessere economico. È, inoltre, disposta la soppressione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e sono riviste le disposizioni riferite alla relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.Pag. 308
  L'articolo 2 rivede, invece, le disposizioni della legge n. 196 del 2009 al fine di provvedere alla confluenza dei contenuti della legge di stabilità nella legge di bilancio. In estrema sintesi, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come individuati dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, rispettivamente, all'articolo 11 e agli articoli da 21 a 23. In particolare, per quanto riguarda la prima sezione, si ampliano i margini di intervento attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente. Nel complesso, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, come definiti dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, con modifiche volte prevalentemente a coordinare il testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio. Viene ampliata, in particolare, la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, superando i limiti previsti dal vigente testo dell'articolo 23, comma 3, che riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa. Resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. È, inoltre, stabilizzata la previsione che consente analoga rimodulazione delle autorizzazioni di cassa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa alle previsioni contenute nel piano finanziario dei pagamenti. Appaiono, inoltre, apprezzabili le disposizioni del comma 5-bis, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definiva del bilancio di genere.
  L'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tra le innovazioni introdotte segnala, in particolare, che non potranno essere utilizzate con finalità di copertura le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Le disposizioni, oltre a richiedere che le relazioni tecniche forniscano precisi elementi volti a suffragare l'introduzione di clausole di neutralità finanziaria, recano una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e di compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti. A tale riguardo, si prevede che per l'esercizio in corso si provveda in primo luogo alla riduzione degli stanziamenti relativi a fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno iscritti nello stato di previsione del Ministero competente e, in subordine, degli altri ministeri, acquisendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel primo caso la riduzione è operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, in analogia a quanto previsto dalle clausole di salvaguardia previste dalla legislazione vigente, mentre nel secondo caso si provvede su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente Pag. 309del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. Qualora tali misure non siano sufficienti, si provvede con autonomo provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di classificazione economica delle spese di bilancio, recando anche modifiche volte a coordinare il testo della legge n. 196 del 2009 a seguito della nuova configurazione della manovra di finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 5 modifica la disciplina del disegno di legge di assestamento, ampliando in primo luogo il campo delle variazioni che possono essere introdotte in quella sede: in linea con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio e con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 90 del 2016, si dispone, infatti, che in sede di assestamento possano apportarsi variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando precluso solo l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si disciplina anche il contenuto della relazione tecnica da allegare al disegno di legge di assestamento, da aggiornare all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e si dispone l'aggiornamento del budget dei singoli stati di previsione anche sulla base del disegno di legge di assestamento.
  Ricordato che – come già segnalato – l'articolo 5-bis prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, osserva che l'articolo 5-ter, reca una norma di carattere contabile relativa alle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti e che l'articolo 5-quater apporta modifiche alle norme in materia di impegni e pagamenti contenute nell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Anche il successivo articolo 5-quinquies interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 93 del 2016, al fine di prevedere che le disposizioni dell'articolo 1 di detto decreto, relative al piano finanziario dei pagamenti, si applichino a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché nel 2016 tale applicazione è limitata alla definizione del disegno di legge di bilancio. Fatto presente che l'articolo 5-sexies sopprime il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto ministeriale il compito di definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche, segnalo che l'articolo 5-septies modifica le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 relative al contenuto delle tabelle di raccordo che accompagnano il Conto riassuntivo del Tesoro. L'articolo 5-octies introduce nella legge di contabilità e finanza pubblica disposizioni volte a limitare l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, prevedendo che essa sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dalla Ragioneria generale dello Stato, su motivata e documentata richiesta dell'amministrazione competente. Tali disposizioni sostituiscono quelle attualmente previste nell'articolo 346 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il successivo articolo 5-novies precisa che le comunicazioni telematiche relative a operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica avvengano in formato elaborabile, mentre l'articolo 5-decies proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole che richiama nelle premesse Pag. 310le considerazioni formulate nel corso della sua relazione (vedi allegato 1).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
Emendamento C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamento e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso l'emendamento Vignali 30.1 al disegno di legge Atto Camera n. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
  Segnala che tale emendamento è stato presentato direttamente presso la XIV Commissione e, investendo ambiti di competenza della XI Commissione, è stato trasmesso alla Commissione per acquisirne il parere. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, perché illustri il contenuto dell'emendamento e formuli la sua proposta di parere.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 30.1, presentato dal deputato Vignali. Ricorda brevemente che l'articolo in questione, con l'intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale attualmente stabilisce che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica, invece, che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda non è automatica, ma è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa.
  Segnala che l'emendamento in esame è volto a inserire il rinvio a criteri individuati dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o da un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quali parametri di riferimento per l'accertamento dell'eventuale discontinuità dell'impresa, escludendo, in tali casi, la riassunzione del personale.
  A suo avviso, tale modifica non appare opportuna, in quanto le modifiche introdotte non sembrano migliorare il testo della norma approvato dal Senato, che presenta elementi di certezza tali da consentire la chiusura della procedura aperta Pag. 311dalla Commissione, introducendo un richiamo alla contrattazione collettiva che non sembra la sede adeguata a definire i parametri per verificare la sussistenza di una discontinuità di impresa. Sembra, peraltro, importante assicurare una rapida approvazione del provvedimento in modo da consentire una celere definizione delle procedure di infrazione e dei casi EU-Pilot aperti a livello europeo, mentre l'approvazione di una modifica comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato per una nuova lettura.
  Per tali motivi, pertanto, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Vignali 30.1.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II e VI, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta di giovedì 23 giugno.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il decreto-legge, che nel testo originario constava di tredici articoli, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, segnala in primo luogo che, al Capo I, recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, l'articolo 1 introduce la disciplina di una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio», che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Diversamente che nel pegno, il debitore non perde il possesso del bene mobile che ne è oggetto, ma la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
  L'articolo 2, modificando il decreto legislativo n. 385 del 1993, disciplina il finanziamento alle imprese garantito da un trasferimento, sospensivamente condizionato, di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari. In particolare, la norma dispone che, in caso di inadempimento del debito, nell'ambito di un contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, si possa prevedere trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Segnalato che il contratto non si applica alle prime case, osserva che l'inadempimento si configura qualora il mancato pagamento si protragga per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili o di una rata di durate superiore o dalla scadenza del rimborso, qualora non sia prevista la restituzione rateale. Il periodo sale a 12 mesi qualora sia già stato rimborsato l'85 per cento del debito.
  Sulla base del successivo articolo 3, è istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle Pag. 312procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Segnala, quindi, che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata, volte all'accelerazione delle procedure, anche attraverso l'introduzione di modifiche al codice di procedura civile, e che l'articolo 5 estende al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale la facoltà di accesso con modalità telematiche ai dati relativi a soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali.
  Rileva che il Senato ha introdotto l'articolo 5-bis, che reca una nuova disciplina in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Essa prevede, in particolare, l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti, in possesso di determinati requisiti e soggetti all'obbligo di formazione periodica, che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco provvede una Commissione, istituita, ai sensi del medesimo articolo 5-bis, presso ciascuna Corte di appello i cui componenti, in carica per tre anni, non percepiscono alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. La norma prevede, inoltre, l'elaborazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, di linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
  Segnala che l'articolo 6 è volto a velocizzare le procedure fallimentari, attraverso l'introduzione di modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, mentre il successivo articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. Spa, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. La norma dispone, inoltre, che, successivamente all'acquisizione, la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
  Passa, quindi, al Capo II, che reca misure in favore degli investitori in banche in liquidazione. In particolare, l'articolo 8 reca le definizioni ricorrenti nel testo degli articoli successivi, mentre l'articolo 9 prevede che gli investitori, in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore, nel 2014, a 35.000 euro, che abbiano acquistato, entro il 12 giugno 2014, strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche medesime, in alternativa alla procedura arbitrale, possano chiedere al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'ottanta per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014 gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014. Segnala, infine, che l'articolo 10 reca modifiche alla legge di stabilità Pag. 3132016, volte a dettare una disciplina transitoria e a disporre le necessarie abrogazioni.
  Osserva che al Capo III, recante ulteriori disposizioni di carattere finanziario, l'articolo 11, con l'intento di superare i rilievi espressi dalla Commissione europea, introduce modifiche alla disciplina delle attività per imposte anticipate (DTA- Deferred Tax Assets). Segnala che le maggiori entrate fiscali derivanti dal nuovo regime sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Rileva che l'articolo 12 è la disposizione che maggiormente investe la competenza della XI Commissione in quanto introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, la norma, non modificata dal Senato, consente ai lavoratori del settore del credito di accedere alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo qualora manchino sette anni alla maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, superando il limite di cinque anni previsto dalla legislazione vigente. In pratica, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la norma è finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
  Ricorda che, in base alla disciplina legislativa di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015, i fondi bilaterali, istituiti presso l'INPS per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale hanno, in via obbligatoria, la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste per gli istituti generali dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale) e, in via facoltativa, le ulteriori finalità di assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
  Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 12-bis, che modifica la disciplina della cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, recata dalla legge n. 52 del 1991.
  Fa presente, infine, che il Capo IV reca, all'articolo 13, la copertura finanziaria del decreto-legge e, all'articolo 14, le disposizioni relative alla sua entrata in vigore.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto anche degli esiti del dibattito in Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per giovedì 23 giugno.

  La seduta termina alle 14.05.

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