CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 261

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Pag. 262Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3764, composto da 4 articoli, contenente l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi trattati internazionali. Si tratta dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia; dell'Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e del Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace. Rileva che l'elemento che accomuna i quattro trattati, e in ragione del quale è stata presentata una sola legge di autorizzazione alla ratifica, è la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie Organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie Organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese. Sottolinea che l'unico dei quattro trattati che presenta ambiti di interesse per la Commissione è l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015.
  L'Accordo in esame è stato stipulato con la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati, e che era stato ratificato dall'Italia con la legge 305 del 1995.
  Rileva che i rapporti tra Italia e Agenzia spaziale europea si situano nel quadro della Convenzione costitutiva dell'Agenzia stessa, in vigore dal 30 ottobre 1980 e della quale il nostro Paese è parte, avendola ratificata con la legge 358 del 1977. L'Accordo attualmente all'esame della Commissione affari esteri recepisce inoltre il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), sottoscritto in data 20 febbraio 2008 – Memorandum d'intesa che, si segnala, non risulta tuttavia entrato in vigore. Va anche ricordato come i cosiddetti contratti di superficie, relativi alla edificabilità delle strutture dell'ESA in Italia, siano giunti a scadenza nel gennaio 2014. Ciò premesso, fa presente che il nuovo Accordo tra Italia ed ESA si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.Pag. 263
  Passando ad una breve sintesi del contenuto dell'Accordo, rileva che la parte prima (articoli 1-2) contiene disposizioni generali: mentre l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel prosieguo dell'Accordo medesimo, l'articolo 2 ne riporta l'oggetto, ovvero la definizione di quanto necessario all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia spaziale europea sul territorio italiano, al fine di consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.
  La parte seconda (articoli 3-13) è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia: l'articolo 3 concerne la sede dell'ESRIN, la cui ubicazione ed estensione sono definite dalle lettere a) e b) dell'allegato I all'Accordo in esame (nel territorio del comune di Frascati), e in cambio l'Agenzia si impegna a corrispondere all'Italia un canone simbolico per l'utilizzo del terreno. Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. Per quanto riguarda i diritti relativi all'uso del terreno (articolo 5), le opere necessarie per il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate d'interesse di Stato per l'Italia. Sono quindi indicati i diritti dell'ESRIN sul terreno e il regime giuridico al quale il medesimo è assoggettato. Si prevede infine che tutte le autorizzazioni necessarie all'ESRIN saranno concesse rapidamente dall'Italia (articolo 6). L'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della sede, quali illustrati dell'allegato II dell'Accordo in esame (articolo 7). Per quanto concerne le tariffe dei servizi prestati o il trattamento in caso di interruzione totale o parziale degli stessi, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale accordato alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche estere. In ordine alle telecomunicazioni dell'ESRIN l'Italia (articolo 8) curerà il loro tempestivo rilascio, curando altresì la compatibilità delle frequenze radio prescelte con l'insieme dello spettro radio esistente nell'area. L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede centrale dell'ESRIN. L'articolo 10 prevede l'inviolabilità della corrispondenza diretta all'ESRIN o da questo indirizzata. L'articolo 11 riguarda le immunità fiscali per l'ESRIN: l'Istituto, unitamente alle sue proprietà e redditi, sarà esentato da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali (articolo 12). Si prevede in dettaglio il regime di esenzione di veicoli e carburanti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.
  La parte terza dell'Accordo (articoli 14-20) riguarda il personale dell'Agenzia: ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA ed è disciplinato il quadro giuridico riguardante le attività dei familiari del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana. Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia (articolo 15), questi gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Per ciò che concerne la previdenza sociale (articolo 16) l'ESA, il Direttore generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti italiani, avendo l'ESA medesima istituito un proprio sistema di previdenza sociale. Gli articoli 17-20, che chiudono la parte terza dell'Accordo, riguardano ulteriori questioni di dettaglio: in particolare sono elencati i soggetti ai quali l'Italia garantirà libera entrata e uscita dal territorio nazionale in ragione della loro appartenenza o del loro collegamento con le attività dell'ESRIN, mediante rilascio tempestivo e gratuito dei visti necessari.
  La parte quarta dell'Accordo consta del solo articolo 21, dedicato al Comitato consultivo congiunto che agevolerà l'attuazione dell'Accordo mediante consultazioni tra le competenti Autorità italiane e l'Agenzia, riunendosi quando necessario.
  Infine, la parte quinta dell'Accordo (articoli 22-28) contiene le disposizioni finali Pag. 264(durata e scadenza dell'accordo, modifiche al medesimo, risoluzione delle controversie, ecc.).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Sull'ordine dei lavori.

  Deborah BERGAMINI (FI-PdL), invita i colleghi a partecipare, lunedì 27 giugno alle ore 18, presso l'Aula dei Gruppi di Palazzo Montecitorio, alla proiezione di un cortometraggio dal titolo «Ovunque proteggi» sulla strage ferroviaria di Viareggio, che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti internazionali. Ritiene che questo possa rappresentare per i familiari delle vittime un momento importante di ascolto e auspica pertanto che ci possa essere una nutrita presenza di colleghi a quello che lei ritiene essere un momento di forte valore simbolico, testimoniando così il perdurare dell'attenzione del Parlamento e delle istituzioni rispetto al tragico evento occorso nel 2009.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea FERRO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge recanti «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici».
  Il provvedimento introduce interventi di varia natura volti a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico ivi esistente.
  Il testo consta di 16 articoli, che in alcuni casi, sono di interesse della Commissione. L'articolo 1, relativo alle finalità della legge e alle definizioni indica quali tipologie di comuni possono rientrare nell'ambito della legge stessa includendovi espressamente i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti. L'elenco dei piccoli comuni rientranti nell'ambito applicativo della disposizione sarà definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Ribadisce che gli articoli del provvedimento trattano temi variegati: dalla possibilità di intese con le confessioni religiose (articolo 7), alla promozione della filiera corta e della vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero a disposizioni per la tutela delle aree montane (articoli 10-13), al recupero dei centri storici (articolo 4) e a misure di contrasto dell'abbandono delle abitazioni situate nei piccoli comuni e alla promozione di alberghi diffusi (articolo 5). Tra le disposizioni più rilevanti mi limito a segnalare l'articolo 2, che stabilisce che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, tra i quali trasporti, viabilità e servizi postali, nonché istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi tra i quali rientrano anche i servizi in materia postale e di comunicazione e l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico Pag. 265e sociale dei piccoli comuni con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 e la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
  Passando alle disposizioni di diretta competenza e di interesse della Commissione contenute nel provvedimento, rileva che innanzitutto nelle finalità del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, sopra descritto, rientra l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso (articolo 6). In particolare i piccoli comuni, anche in forma associata, tra l'altro, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate e stipulare intese finalizzate al recupero di tali beni per destinarli, anche attraverso l'istituto del comodato, a favore di organizzazioni di volontariato e a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio. È inoltre previsto che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili. Tali previsioni peraltro dovranno essere coordinate sia con le disposizioni già adottate in materia, sia con quelle in materia di mobilità sostenibile e di mobilità ciclistica che la Commissione insieme alla Commissione Ambiente sta definendo. Sempre nello stesso articolo si stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato, e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. Si tratta, in questo caso, di una materia che si sovrappone con la proposta di legge che questa Commissione sta esaminando concernente le ferrovie turistiche, e che dovrebbe essere opportunamente coordinata con tale provvedimento.
  L'articolo 8, comma 1, precisa che le aree dei piccoli comuni di cui al testo in esame, che rientrano nelle «aree bianche», ossia a fallimento di mercato, possono essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato (aree bianche rientranti nei cluster C e D) rispetto alle quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Ricordo che gli interventi in tali cluster porteranno alla realizzazione di una rete a banda ultralarga interamente finanziata dallo Stato e che resterà pubblica e che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Contratti Pubblici del 3 giugno 2016 è stato pubblicato il primo bando per la concessione di costruzione e gestione della rete in fibra nelle aree bianche, che consentirà di avviare le procedure nelle prime sei regioni (Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) con le quali si sono chiusi specifici accordi di programma e convenzioni operative. L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, previsto da tale bando è pari a euro 1.405.377.950. Nel bando, suddiviso per lotti, sono inoltre indicati i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto.
  Osserva che, alla luce di quanto sopra ricordato, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa del comma 1 dell'articolo 8. Infatti, già sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere, le aree dei comuni di cui al presente provvedimento che rientrino nelle aree a fallimento di mercato, saranno destinatarie degli interventi di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Si prevede inoltre che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dà priorità ai piccoli comuni, di cui al presente provvedimento, nella individuazione delle iniziative Pag. 266di innovazione tecnologica individuate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  L'articolo 9 tratta – oltre che dei servizi di pagamento rispetto ai quali è prevista la possibilità di pagare imposte, tasse e tributi nonché corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio a determinate condizioni attraverso la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – dei servizi postali. In particolare si prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possano proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Le iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale sono dallo stesso comunicate al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Viene inoltre riconosciuta ai piccoli comuni la facoltà di stipulare convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, e affidare a Poste italiane spa la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. Rispetto a queste disposizioni, ritiene utile considerare che in più occasioni la Commissione ha affrontato le problematiche relative all'individuazione di soluzioni volte a far fronte al progressivo ridimensionamento della presenza territoriale di Poste italiane e all'esigenza di accrescere la capillarità della rete di servizi di pagamento in molti piccoli comuni. Tali problematiche peraltro devono essere affrontate nelle opportune sedi, quali, in particolare, il contratto di programma con Poste Italiane.
  Segnala, infine, quanto previsto dall'articolo 14 che interviene nella materia dei trasporti nelle aree montane e rurali. Si prevede in tale ambito che Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, predisponga un Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, che abbia come obiettivo il miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.
  Anche riguardo a questa disposizione evidenzia che interventi di programmazione relativi a parti ampie del territorio nazionale, come le aree rurali e montane, piuttosto che essere riservati a strumenti di pianificazione specifici, dovrebbero essere inseriti all'interno degli strumenti ordinari di pianificazione della politica dei trasporti, riguardo ai quali, necessariamente, la predisposizione e l'iniziativa non possono che essere di spettanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, con riferimento al disegno di legge europea 2015-2016.

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  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione, sei proposte emendative al disegno di legge europea 2015-2016 presentate direttamente presso la Commissione da lui presieduta (vedi allegato 2).
  Avverte che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimerà parere favorevole potranno essere respinte dalla XIV Commissione soltanto per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Le proposte emendative sulle quali invece la Commissione esprimerà parere contrario non saranno poste in votazione dalla XIV Commissione.

  Alberto PAGANI (PD), relatore, segnala che gli emendamenti di competenza della Commissione presentati presso la XIV Commissione si riferiscono tutti all'articolo 18. Ricorda che l'articolo 18 definisce le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.
  In particolare, gli emendamenti De Lorenzis 18.4, 18.5, 18.2, 18.3 e l'emendamento Gianluca Pini 18.6 modificano in aumento gli importi minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie stabilite all'articolo 18. Riguardo a questi emendamenti, rileva che, come già segnalato nella relazione introduttiva, l'articolo 18 è stato inserito nel disegno di legge in esame per rendere immediatamente applicabile la facoltà dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di comminare sanzioni pecuniarie. Tale facoltà, infatti, finora era rimasta priva di applicazione, in quanto non erano stati adottati i decreti legislativi previsti dalla legge n. 29 del 2006 che avrebbero dovuto disciplinare i poteri sanzionatori dell'Agenzia. Rileva che l'importo delle sanzioni è stato determinato in linea con il criterio di delega indicato dalla citata legge n. 29, per il quale le sanzioni sono fissate ad un livello corrispondente a quello già previsto dall'ordinamento vigente per violazioni omogenee. Ritiene che sicuramente, nell'ambito di interventi normativi specifici relativi al trasporto ferroviario, l'importo delle sanzioni potrà essere riconsiderato. In questa fase giudica tuttavia prioritario l'obiettivo di garantire l'efficacia applicativa dei poteri sanzionatori dell'Agenzia, superando il vuoto legislativo sopra ricordato. In proposito evidenzia altresì che il testo del disegno di legge in esame, che si riferisce anche all'anno 2015, è già stato approvato in prima lettura dal Senato, per cui eventuali modifiche ne ritarderebbero ulteriormente l'approvazione definitiva.
  Per quanto concerne l'emendamento De Lorenzis 18.1, fa presente che esso interviene sul comma 3 dell'articolo 18, il quale prevede che, nel caso in cui il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie possa adottare le misure cautelari della sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio o dell'inibizione alla circolazione dei veicoli o all'utilizzo del personale. L'emendamento sostituisce le parole «può adottare» con «adotta», vale a dire, anziché prevedere una facoltà, introduce una prescrizione.
  In questo caso, oltre le ragioni indicate con riferimento agli altri emendamenti, ritiene altresì che non sia opportuno eliminare la discrezionalità dell'Agenzia nel valutare, caso per caso, sulla base della gravità delle singole violazioni, se si debbano o meno applicare misure cautelari così pesanti come quelle previste dal comma in esame.
  In conclusione, per le motivazioni sopra illustrate, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge europea 2015-2016 trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 13.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.
Atto n. 299.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 7 giugno 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Matteo MAURI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

  Mirella LIUZZI (M5S) pur condividendo le indicazioni di cui la lettera a) dell'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, con le quali si intende promuovere il riequilibrio infrastrutturale a favore delle regioni del Meridione d'Italia, stante il forte squilibrio a favore delle regioni del Nord previsto nell'aggiornamento in esame, e richiamando le considerazioni già svolte dalla collega Spessotto nel corso della discussione generale, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Vincenzo GAROFALO (AP) osserva che, nel corso dell'audizione svoltasi il 25 maggio scorso davanti alla Commissione, l'amministratore delegato di RFI, in risposta ad una sua sollecitazione, si era impegnato ad inserire già nel prossimo aggiornamento al contratto di programma la velocizzazione della tratta ferroviaria Catania Palermo, a binario unico e un intervento di ammodernamento della tratta Messina-Catania, anticipando al riguardo uno stanziamento di 826 milioni di euro. Chiede quindi al relatore di inserire nella proposta di parere uno specifico riferimento in tal senso.

  Matteo MAURI (PD), relatore, nel giudicare positiva la condivisione dei colleghi del Movimento 5 Stelle sulle indicazioni contenute nel parere, pur volendo accogliere la richiesta del collega Garofalo, ritiene che sia sufficiente un riferimento alle indicazioni fornite dall'amministratore delegato di RFI nel corso dell'audizione, senza richiamare specifiche richieste di singoli deputati, che potrebbero depotenziare il ruolo della Commissione nella sua interezza.

  Vincenzo GAROFALO (AP) giudica, al contrario, potenziato il ruolo della Commissione, che richiama nel parere un impegno assunto dall'amministratore delegato di RFI di fronte alla Commissione intera.

  Michele Pompeo META, presidente, osserva che l'accurata istruttoria svolta dalla Commissione sul provvedimento in esame ha messo in evidenza linee di intervento per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari, che la Commissione potrà verificare già a partire dal prossimo aggiornamento al contratto di programma. Riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Liuzzi, ricorda che il regolamento della Camera permette la votazione per parti separate.

  Mirella LIUZZI (M5S) non ritiene di richiedere la votazione per parti separate, Pag. 269ribadendo il giudizio negativo complessivo da parte del proprio gruppo sull'aggiornamento del contratto di programma predisposto dal Governo.

  Matteo MAURI (PD), relatore, presenta una riformulazione della propria proposta di parere che tiene conto delle osservazioni del collega Garofalo (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la riformulazione della proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
C. 2721 Tullo ed altri.

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