CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Pag. 174Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione dell'onorevole Zan, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, trasmesso dal Senato.
  Rammenta che si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di una revisione alla luce dell'emergere di nuove esigenze.
  Nel passare a trattare della prima Intesa in titolo – l'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che Bioversity International, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. La revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, tenuto conto che, in base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, considerato che si tratta di un polo di eccellenza.
  Nel passare al contenuto del nuovo Accordo di sede tra Italia e Bioversity International, che si compone di un breve preambolo e 19 articoli, segnala di soffermarsi soltanto sugli aspetti relativi alla Commissione giustizia. In particolare, l'articolo V dispone che l'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica sia privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente (paragrafo 1). L'articolo VI prevede che il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, Pag. 175di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione, l'articolo XII concerne i privilegi accordati al personale di Bioversity International nel territorio della Repubblica italiana: questi comprendono anzitutto l'immunità da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l'immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l'immunità giurisdizionale per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel citato articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. L'articolo XIII, specifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio direttivo dell'Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta, in particolare, dell'inviolabilità personale, inclusa l'immunità dall'arresto e dal fermo; dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere – salvo il caso di un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, un natante o un aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione. L'articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità previsti dall'Accordo sono conferiti nell'interesse di Bioversity International e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell'Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l'immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità italiane per evitare abusi connessi ai privilegi e alle immunità concessi. I beneficiari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica italiana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.
  Segnala che la seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Con riferimento al contenuto del nuovo Accordo tra Italia ed ESA, esso si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.
  Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA (paragrafo I). Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia, in base all'articolo 15 egli gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il Capo dell'ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresentante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell'ESRIN, non italiano né residente permanentemente nel nostro Paese, gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio italiano – salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condotti. L'articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all'Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui bensì nell'interesse dell'Agenzia, e resta dovere dell'Agenzia Pag. 176e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani.
  Quanto all'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo status dello Staff College dell'ONU in Italia, fa presente che esso non modifica alcuna parte del vigente Accordo, ma introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo Staff College di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano.
  Nel passare al Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, segnala che esso è volto ad enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite locali ad uso esclusivo e non esclusivo al fine di sostenere operazioni di pace ed umanitarie.
   Al riguardo, fa presente che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Il provvedimento in esame si colloca nell'ambito della nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy», presentata dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, al fine di prevedere un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Nel sottolineare solamente gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia relativi al Protocollo in titolo, evidenzia che l'articolo II del Protocollo emenda l'articolo III del Memorandum aggiungendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011. L'articolo XVII del Memorandum regola i privilegi e immunità del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946. In tale ambito, l'articolo IX del Protocollo modifica sostanzialmente l'articolo XVII del Memorandum: più precisamente, oggetto di modifiche sono le lettere d) e g) del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3. Più in dettaglio, la modifica alla lettera d) del paragrafo 1 dispone la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell'ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel territorio della Repubblica italiana, specificando che i privilegi e le immunità di cui al Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. La modifica al paragrafo 2 del medesimo articolo XVII estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto – al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del personale dal grado P5 a salire (compresi i familiari).
  Fa presente, infine, per quel che attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Italosvizzero di cooperazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (A.C. 3767). Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge, segnala che l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario, e a questo scopo l'Accordo stesso trae spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia.
  Ciò premesso, segnala che l'Accordo italo-svizzero si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.
  Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede, in particolare, l'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato «centro comune». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate per l'Italia nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; e per la Confederazione svizzera le autorità federali materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione. Viene altresì espressamente delimitata la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo in esame. Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. In ogni caso la cooperazione prevista dall'Accordo in esame avrà luogo sulla base di richieste di assistenza della Parte interessata: una richiesta potrà anche essere rigettata, se si ritenga che dall'esecuzione di essa possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali della Parte adita. È anche previsto che in casi particolari le autorità competenti possano spontaneamente comunicarsi informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico e al contrasto alla criminalità. Il Titolo III (articoli 11-22) concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare Pag. 178urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase – qui il riferimento è all'articolo 41 della Convenzione applicative dell'Accordo di Schengen. Le attività transfrontaliere si estendono poi alle consegne sorvegliate, che possono essere autorizzate sul territorio di una Parte previa richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte contraente – si tratta in questo caso delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la flagranza dei reati. Per tutte queste attività che, si ricorda, vanno comunicate al centro comune di cui al successivo articolo 27, è possibile anche la formazione di gruppi misti di analisi e di indagine nei quali gli agenti di una Parte assumono in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte contraente funzioni di consulenza e assistenza. È altresì previsto che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni. Qualora sussista un pericolo grave ed imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure. Gli agenti che intervengono in questo ambito sono comunque tenuti a rispettare la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano, e successivamente a informare con sollecitudine le competenti autorità. È anche previsto che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, salvaguardando le disposizioni della Convenzione italo-elvetica del 1995 in materia, le autorità competenti si assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. È anche prevista la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi. Tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente. Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti – ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione. Sono altresì previste misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontaliera italo-elvetica. La cooperazione transfrontaliera potrà infine estendersi anche ai servizi di scorta a favore di personalità particolarmente esposte di una delle due Parti contraenti – con il limite che nel territorio dell'altra Parte gli agenti di scorta dovranno essere accompagnati e controllati da agenti di polizia della Parte territorialmente interessata. Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale. È previsto in particolare che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. I dati personali sensibili, in particolare, dovranno essere utilizzati solo per gli scopi Pag. 179previsti dall'Accordo, ottemperando alle condizioni poste dalla Parte che li ha trasmesse. Le informazioni e i documenti trasmessi in base all'Accordo in esame non potranno essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse da quelle dell'Accordo, se non previa approvazione scritta dell'autorità competente che li ha forniti. Il Titolo VII (articoli 31-36) concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei. Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione esaminerà oggi gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati alla XIV Commissione (vedi allegato 1).
  Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Invita la relatrice ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati.
  In sostituzione dell'onorevole Morani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra le seguenti proposte emendative:
  Gianluca Pini 4.1, volto a modificare il comma 1, capoverso comma 2-bis, dell'articolo Pag. 1804, nel senso di prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 70.000 euro, a carico di chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, violi le disposizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell'allegato all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, relativamente ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso;
  Ferraresi 11.7, volto a sostituire integralmente gli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge;
  Gianluca Pini 11.4, volto a prevedere l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento anche in favore delle vittime dei reati di percosse e lesione personale;
  Ferraresi 11.3, volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento, prevedendo che l'indennizzo previsto dal medesimo articolo sia comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto e che lo stesso indennizzo sia, altresì, elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto;
  Gianluca Pini 11.5, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento sia comunque elargito anche in assenza di spese mediche assistenziali;
  Gianluca Pini 11.6, volto a prevedere che gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento siano determinati a prescindere dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del provvedimento medesimo;
  Ferraresi 12.4, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento sia determinato in misura inversamente proporzionale al reddito annuo della vittima risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
  gli identici Ferraresi 12.1 e Gianluca 12.14, volti a prevedere che l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sia erogato indipendentemente dal reddito annuo della vittima;
  Gianluca Pini 12.13, 12.12, 12.10 e 12.11, nonché Ferraresi 12.3 e 12.2, volti ad incrementare, in diversa misura, il limite massimo di reddito annuo della vittima di reati intenzionali violenti, per l'accesso all'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento;
  Gianluca Pini 12.15, volto a prevedere, tra le condizioni per l'accesso all'indennizzo di cui all'articolo 11 del disegno di legge, che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico in materia di spese di giustizia»;
  Gianluca Pini 12.16, volto a prevedere che la vittima abbia tentato di esperire l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;
  Gianluca Pini 12.17, volto a prevedere che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto o irreperibile;
  Ferraresi 12.5, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento possa essere corrisposto anche alla vittima che colposamente abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;Pag. 181
  gli identici Ferraresi 12.6 e Gianluca Pini 12.19, volti a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento, dove si prevede, tra le condizioni per l'accesso all'indennizzo, che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  Gianluca Pini 12.18, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella che stabilisce che la vittima alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
  Ferraresi 12.7, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella che stabilisce che la vittima non sia stata condannata per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  Ferraresi 12.9, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L'emendamento, inoltre, prevede, che, nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento;
  Ferraresi 12.8, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;
  Gianluca Pini 13.2, volto ad escludere l'inammissibilità della domanda di indennizzo, nel caso in cui la stessa non sia corredata degli atti e dei documenti specificamente indicati al comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge;
  Gianluca Pini 13.3, volto a prevedere che tra gli atti e i documenti di cui deve essere corredata la domanda di indennizzo vi siano gli estremi identificativi, anziché la copia, della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 del provvedimento, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  Gianluca Pini 13.7, 13.6, 13.4 e 13.5, volti ad incrementare, in diversa misura, il termine entro cui deve essere presentata la domanda di indennizzo;
  Gianluca Pini 14.1, volto a sostituire l'articolo 14 del provvedimento, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, ed alimentato, rispettivamente, da un contributo fisso a carico dello Stato, dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, dagli introiti derivati dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati. L'emendamento, inoltre, prevede che l'indennizzo, comunque non superiore a 1.500.000 di euro, sia corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e sia esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.Pag. 182
  Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative in discussione.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla presidente.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge recante «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (C. 3862).
  Segnala che il provvedimento in esame è stato presentato a seguito di alcuni gravi casi di cronaca che hanno evidenziato un vuoto legislativo in merito alla normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi in cui siano commessi atti sessuali, in cambio di un corrispettivo, nei confronti di un minore di età compresa tra dieci e quattordici anni, per la quale l'ordinamento prevede ancora la procedibilità a querela di parte.
  Rammenta che, attualmente, il delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, e relativo alle ipotesi nelle quali l'atto è compiuto da un adulto su un minore consenziente (altrimenti si applica il delitto di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609-bis) o tra minori consenzienti, è punito con la reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma). In questo caso il delitto è procedibile d'ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 5). Il reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 14 anni (primo comma, n. 1). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (articolo 609-septies, primo comma). La pena è della reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2). Il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 2). La pena è della reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (secondo comma). Il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 2).Pag. 183
  Fa presente che l'articolo unico della proposta di legge modifica l'articolo 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).
  Rileva che nella relazione di accompagnamento si dichiara espressamente che si può arrivare a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale. La legge, peraltro, non consentendo al minore di proporre querela autonomamente, fa sì che la perseguibilità di tali terribili reati sia rimessa per questa «fascia di mezzo» di minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale, adulti che non sempre è possibile identificare con tempestività: inoltre, a volte, i medesimi adulti, per paura o addirittura, nei casi peggiori ma purtroppo non così rari, per coinvolgimento e per interesse, non denunciano gli abusi.
  Osserva, infine, che con la presente proposta di legge si cerca di porre rimedio ad una lacuna normativa che danneggia i minori vittime di abusi sessuali.
  Invita la Commissione a valutare se sia opportuno procedere a delle audizioni per valutare se il testo debba essere modificato, prevedendo ad esempio una norma transitoria per i procedimenti in corso.

  Laura VENITTELLI (PD) rileva che il provvedimento in esame, del quale è cofirmataria, è volto a colmare una lacuna normativa che si perpetra a danno dei minori e della quale ha avuto modo di rendersene conto nel corso della sua attività professionale di avvocato. Osserva che, a causa dell'attuale regime di procedibilità previsto per gli abusi sessuali nei confronti di minori con età compresa tra dieci e quattordici anni, si possono verificare situazioni nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, gli abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti in quanto i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c’è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale. Pertanto, considerato che la legge non consente al minore di proporre querela autonomamente, la perseguibilità di reati gravissimi a danno dei minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, è rimessa alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale. Questi possono non essere a conoscenza dei fatti, possono conoscerli e non presentare querela per le più svariate ragioni o addirittura possono essere coinvolti.
  Auspica che il provvedimento possa trasformarsi in legge nei tempi più rapidi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Pag. 184

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti sul testo in esame.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, nel prendere atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione e che la XII Commissione ha espresso parere favorevole e dopo aver ricordato che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Senato, evidenzia l'opportunità di trasferire alla sede legislativa l'esame del medesimo, al fine di accelerarne l'approvazione definitiva.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura la relatrice che la Presidenza della Commissione verificherà la sussistenza delle condizioni per poter trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene comunque opportuno concludere nel frattempo l'esame in sede referente.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Sofia Amoddio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.
(COM (2015) 625 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Stefano Dambruoso, ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, preliminarmente sottolinea come la proposta di direttiva in esame sia pienamente condivisibile nelle finalità, traendo origine dalla constatata necessità di rafforzare gli strumenti normativi e operativi a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per prevenire e contrastare la minaccia terroristica, divenuta particolarmente pericolosa per il ripetersi di terribili attentati. Per quanto attiene al contenuto, evidenzia come la normativa italiana in materia di terrorismo internazionale sia per molti versi più avanzata rispetto a quella degli altri Paesi europei, anticipando anche quanto previsto dalla proposta di direttiva in esame, come per esempio in tema di viaggi all'estero per terrorismo. Propone, quindi, l'approvazione della sua proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.

Pag. 185