CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è tornato a fare parte della Commissione il deputato Prataviera, al quale formula, a nome di tutti i colleghi, un augurio di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro Trattati. In particolare, sono oggetto di ratifica i seguenti accordi: l'Accordo del 2015 tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; l'Accordo del 2012 tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia; un emendamento del 2015 all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni unite in Italia; il Protocollo di emendamento del 2015 riferito al Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. Ricorda che il Senato, approvando il disegno di legge in prima lettura, ha modificato la clausola di copertura finanziaria, recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, al fine di aggiornarne la decorrenza all'esercizio 2016. Quanto al contenuto del provvedimento, il disegno di legge è volto alla ratifica di quattro Accordi di sede tra l'Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale, mirati ad aggiornare Accordi già stipulati, con riferimento alle mutate esigenze odierne.
  Fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario (Atto Senato n. 2028), si tratta di importanti Istituzioni con sede in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) che operano nei settori della ricerca scientifica, della formazione del personale internazionale di alto livello e delle operazioni per il mantenimento della pace.
  Passando alla prima intesa di cui si propone la ratifica, l'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015, osserva che Bioversity International, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, in provincia di Roma, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. Segnala, inoltre, che, in base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP e altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale e che, pertanto, la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria a tale organizzazione internazionale, consolidandone la sua presenza in Italia.
  Passando al contenuto dell'Accordo, che consta di diciannove articoli, rileva che l'articolo I reca le definizioni ricorrenti nel testo, l'articolo II riguarda la sede centrale e la sua inviolabilità, mentre l'articolo III garantisce la protezione della stessa. Osserva che, sulla base dell'articolo IV, il Governo italiano si impegna ad assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari e che gli articoli V e VI riconoscono all'Organizzazione, rispettivamente, l'immunità giurisdizionale e la personalità giuridica internazionale. I successivi articoli VII e VIII riguardano, rispettivamente, le comunicazioni dell'Organizzazione e specifiche agevolazioni finanziarie. Con riferimento alle competenze della Commissione lavoro, segnala che sulla base dell'articolo IX, l'Organizzazione è tenuta a garantire al personale un'adeguata copertura previdenziale e sanitaria, autonomamente Pag. 196oppure ricorrendo alle coperture assicurate dallo Stato italiano o da un altro Stato. L'articolo X, inoltre, garantisce libertà di transito e di soggiorno nel territorio italiano per il personale dell'Organizzazione, i loro familiari, il personale domestico nonché per i partecipanti ai programmi dell'Organizzazione e i visitatori. Rileva che l'articolo XI reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni e le attività dell'Organizzazione, mentre l'articolo XII disciplina i privilegi e le immunità riconosciuti ai suoi funzionari, tra i quali ricorda, in particolare, l'esenzione, per coloro che non siano cittadini italiani e non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione. Rileva, poi, che l'articolo XIII disciplina i privilegi e le immunità dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, il cui scopo, come chiarito dall'articolo XIV, è l'interesse dell'Organizzazione e non il vantaggio personale degli interessati. Sulla base dell'articolo XV, le misure dell'Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli ritenuti necessari dalle Autorità italiane. Segnala che l'articolo XVI introduce un contributo annuo di 2,5 milioni di euro a carico dello Stato italiano, a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. La norma prevede, inoltre, la riduzione del contributo nel caso in cui l'Italia metta a disposizione dell'Organizzazione un adeguato immobile demaniale. Osserva, infine, che gli articoli XVII e XVIII contengono misure relative, rispettivamente, alla risoluzione delle controversie e all'arbitrato e che l'articolo XIX reca le disposizioni finali.
  Fa presente, poi, che l'Accordo tra l'Italia e l'Agenzia spaziale europea (ESA), fatto a Roma il 12 luglio 2012, e lo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015, sono volti definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell’European Space Research Institute (ESRIN) nel territorio italiano, precisamente a Frascati, in provincia di Roma. L'Accordo consta di ventotto articoli e reca, all'articolo 1, facente parte, insieme all'articolo 2, della Parte I, le definizioni ricorrenti nell'Accordo. Tra queste segnala, in particolare, quelle relative al «personale dirigente», ovvero il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA; al «membro del personale», ovvero il dipendente dell'Agenzia; agli «esperti», ovvero gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni di collegamento o missioni. Rileva che, sulla base dell'articolo 2, l'Accordo in esame intende definire i requisiti necessari all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione e consentire all'Agenzia di svolgere efficacemente le sue attività. Alla Parte II, relativa alla sede e all'attività dell'Agenzia, l'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la sede dell'ESRIN, prevedendo, in particolare, che, con riferimento ai contratti di superficie con cui l'Italia ha concesso all'ESRIN un terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, di cui all'Allegato 1, lettere a) e b) del presente Accordo, l'Agenzia verserà all'Italia un canone annuale di 1 euro. Sulla base del successivo articolo 4, l'Italia si impegna ad agevolare il potenziale di espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio, anche applicando le menzionate condizioni agevolative alle eventuali nuove sedi o agli ampliamenti di quella esistente. L'articolo 5 regola i diritti relativi all'uso del terreno, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività ufficiali dell'Agenzia. Segnala che, sulla base del comma 2, l'Italia si impegna ad adottare ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN, mediante l'adozione di opere considerate di interesse nazionale. Con l'articolo 6 l'Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l'Agenzia potrebbe avere bisogno per Pag. 197le sue attività. L'articolo 7 reca disposizioni per agevolare il funzionamento della sede, prevedendo, tra l'altro, che l'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà tutti i servizi necessari per l'utilizzo della sede da parte dell'Agenzia alle medesime condizioni assicurate alle amministrazioni italiane e alle missioni diplomatiche. L'articolo 8 disciplina il regime delle telecomunicazioni della sede dell'Agenzia e gli articoli 9 e 10 dettano disposizioni relative all'inviolabilità, rispettivamente, della sede e della corrispondenza e degli archivi. Osserva che l'articolo 11 reca la previsione di agevolazioni fiscali per i beni, gli atti e le utenze della sede dell'Agenzia, mentre l'articolo 12 detta disposizioni relative all'importazione e all'esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia e l'articolo 13, infine, reca la disciplina fiscale da applicare ai veicoli acquistati e importati dall'Agenzia.
  Segnala, in particolare, la Parte III dell'Accordo, di maggiore interesse per la Commissione in quanto relativa al personale dell'Agenzia. In questo contesto, l'articolo 14, dopo avere stabilito che tale personale gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Allegato I, dispone, tra l'altro, che essi, i loro familiari e il personale di servizio, non hanno bisogno né del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell'immigrazione e immatricolazione. Si prevede, inoltre, che i loro familiari, su richiesta dell'ESRIN, possano esercitare un'attività lavorativa nel territorio italiano; in tale caso, il datore di lavoro potrà assumerli assoggettandoli alla legge italiana ed ad essi sarà applicata la legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e del lavoro, mentre non saranno applicabili i privilegi e le immunità previste dal presente Accordo. L'articolo 15 reca la disciplina applicabile al Direttore generale dell'Agenzia, al Capo dell'ESRIN e al personale dirigente, prevedendo per i primi due l'applicazione dei privilegi e delle immunità riconosciute al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia. Al personale dirigente, non di nazionalità italiana né residente permanente in Italia, sono invece applicati i privilegi e le immunità riconosciute agli agenti diplomatici in missione in Italia. Rileva che l'articolo 16 riguarda la previdenza sociale. In particolare, sulla base di tale norma, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani, dal momento che l'Agenzia medesima si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale. Tale esenzione non si applica ai familiari che esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana. La norma prevede anche la possibilità che i membri del personale versino contributi volontari agli enti previdenziali italiani e beneficino delle conseguenti prestazioni. Sulla base del medesimo articolo 16, è possibile stipulare accordi complementari per consentire al Direttore Generale e al personale dell'Agenzia di accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale italiano. Il successivo articolo 17 dispone l'esenzione dall'imposta sul reddito degli stipendi e degli emolumenti versati dall'Agenzia, di cui l'Italia terrà conto solo ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Segnala che, con l'articolo 18, il Governo, riconoscendo l'importanza della presenza presso la sede dell'ESRIN di esperti e di rappresentanti degli Stati membri, ne garantisce la libera entrata e uscita dal territorio italiano.
  I successivi articoli 19 e 20 recano disposizioni che riguardano, rispettivamente, la patente di guida dei membri del personale in servizio presso l'Agenzia, i loro familiari e il personale di servizio, e l'entrata, l'uscita e il soggiorno in Italia dei rappresentanti degli Stati membri, del personale, dei familiari e del personale di servizio, degli esperti, dei tirocinanti e di chiunque sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali. Rileva che della Parte IV, Pag. 198relativa al coordinamento, fa parte solo l'articolo 21, che disciplina la composizione del Comitato Consultivo Congiunto e gli impegni dell'Italia per favorire l'attività dell'Agenzia. Infine, la Parte V reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 22 disciplina le modalità di utilizzo dei privilegi e delle immunità previsti dall'Accordo, mentre l'articolo 23 solleva l'Italia da qualsiasi responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all'attività dell'Agenzia sul suo territorio. L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo; l'articolo 25 prevede la possibilità di emendare l'Accordo medesimo; l'articolo 26 disciplina i casi di cessazione anticipata dell'Accordo, i cui effetti sono regolati sulla base del successivo articolo 27 e, infine, l'articolo 28 prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Rileva, quindi, che allegati all'Accordo sono l'Allegato I, che descrive il terreno messo a disposizione dell'ESRIN; l'Allegato II, che descrive le prestazioni dei servizi che l'Italia si impegna di fornire in relazione alla sede dell'ESRIN; lo scambio di Note, che chiarisce la portata verbale di alcuni termini dell'Accordo.
  Passando all'Accordo tra la Repubblica italiana e le Nazioni unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni unite in Italia, ricorda che lo United Nations System Staff College (UNSSC) è un organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Come si legge nella relazione illustrativa, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), coopera con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi indicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema ONU. In particolare, l'Emendamento all'Accordo consta di un unico articolo che prevede il versamento allo Staff College da parte dell'Italia di un contributo annuo di 500.000 euro. Tale contributo potrà eventualmente essere integrato mediante il versamento di contributi volontari addizionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
  Passa, infine, al Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni unite relativo all'uso da parte delle Nazioni unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. Esso si inquadra nella strategia presentata dal Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki-moon, nel 2010, per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy», che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'ONU ha iniziato a uniformare i pacchetti logistici per le varie operazioni di pace e a centralizzare le attività di procurement, concentrando nella base logistica delle Nazioni unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali. L'aumento delle attività svolte dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, che svolge un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace, rende necessario, ad avviso del Governo, l'adattamento del Memorandum di Intesa del 1994 recato dal Protocollo in esame.
  Esso, all'articolo I, reca una correzione testuale ricorrente nel Memorandum di Pag. 199Intesa. L'articolo II riguarda i privilegi e le immunità goduti dai beni e dal personale delle Nazioni Unite. Il successivo articolo III prevede il rimborso al Governo italiano delle spese straordinarie direttamente imputabili all'utilizzo delle installazioni militari. Segnala che l'articolo IV interviene in materia di imposte, dazi, divieti e restrizioni, prevedendo l'esenzione dall'IVA su acquisti rilevanti effettuati dall'ONU. L'articolo V interviene in materia di inviolabilità dei locali ad uso esclusivo dell'ONU, mentre l'articolo VI disciplina le agevolazioni in materia di comunicazioni e l'articolo VII introduce modifiche alla disciplina della sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Rileva che l'articolo VIII riguarda la materia dei viaggi e dei trasporti e che l'articolo IX, in materia di privilegi e immunità, prevede, tra l'altro, la possibilità dei coniugi e dei parenti a carico del personale dell'ONU, residenti in Italia, di trovare impiego in Italia, senza che a loro si applichino i privilegi e le immunità disposte dal Memorandum di intesa. Essi saranno soggetti alla legge italiana per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. L'articolo X disciplina il contenuto del documento identificativo, mentre gli articoli XI e XII recano le disposizioni finali riguardanti, rispettivamente, il Memorandum di intesa e il Protocollo in esame. Segnala, infine che allegato al Protocollo è il testo del Memorandum, modificato dal Protocollo medesimo.
  Il disegno di legge di ratifica, infine, consta dell'articolo 1, riguardante l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi, dell'articolo 2, recante l'ordine di esecuzione degli Accordi medesimi, dell'articolo 3, che dispone la copertura finanziaria degli Accordi, e, dell'articolo 4 che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nel complesso, valutato il contenuto degli accordi e la loro limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.
(Parere alla Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite V e VIII avrà luogo nella seduta di domani, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 9 giugno.
  Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il nuovo testo unificato consta di sedici articoli, segnala che esso, come esplicitato dall'articolo 1, è volto alla promozione e al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il medesimo articolo individua le caratteristiche dei piccoli comuni, i quali, oltre ad avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, devono presentare specifiche caratteristiche territoriali, sociali o economiche, affidando a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare l'elenco dei piccoli comuni.
  Al fine di perseguire le finalità del provvedimento, sulla base dell'articolo 2, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, Pag. 200le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, mediante l'istituzione di centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale.
  Osserva che l'articolo 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'accesso al finanziamento del fondo, tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala, in particolare, il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento e, soprattutto, l'impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali. A tale riguardo, pur condividendo l'intento della norma di incentivare alla fusione i piccoli comuni, osserva che sarebbe stato preferibile, a suo avviso, riservare l'accesso ai finanziamenti unicamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, proprio per la limitatezza delle risorse. In ogni caso, sarà opportuno attendere l'emanazione del decreto di ripartizione dei finanziamenti per verificare i criteri scelti per l'individuazione dei criteri di accesso ai benefici.
  Rileva che, sulla base dell'articolo 4, i piccoli comuni, possono realizzare, in zone di particolare pregio all'interno del perimetro dei centri storici, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado. Osserva che in alcune regioni gli interventi in esame sono stati già realizzati attraverso l'approvazione dei Piani di assetto territoriale (PAT) e che, pertanto, la disposizione appare volta ad incentivare le azioni di recupero nei territori nei quali non si è ancora proceduto in tal senso. Il successivo articolo 5 prevede la possibilità per i piccoli comuni di adottare specifiche misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di terreni ed edifici al fine di contrastarne l'abbandono. Con la stessa finalità, sulla base dell'articolo 6, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. La norma prevede anche la possibilità per i piccoli comuni di acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili. L'articolo 7 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche in forma associata, di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la Pag. 201salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  Rileva che l'articolo 8 prevede la realizzazione di misure per estendere le reti a connessione veloce e ultraveloce alle aree dei piccoli comuni, nelle quali non sussiste un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, e per favorirne l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. Il successivo articolo 9 reca misure per garantire nei piccoli comuni i servizi postali e di pagamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale.
  Osserva che l'articolo 10 prevede la possibilità per i piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, e che l'articolo 11 prevede misure di favore per gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta in aree pubbliche dei prodotti provenienti da filiera corta, secondo condizioni disciplinate dal successivo articolo 12.
  Segnala che gli articoli 13 e 14 recano disposizioni applicabili ai comuni montani, allo scopo di favorirne lo sviluppo e garantire l'erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai trasporti e all'istruzione. In particolare, l'articolo 14 prevede la predisposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Al riguardo, ricorda che presso le Commissioni riunite VII e XI è ancora in corso l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 353, recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica.
  Infine, rileva che l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Conclusivamente, rileva che il testo unificato reca disposizioni incidenti marginalmente sulle materie di competenza della Commissione. A suo avviso, si potrebbe valutare, in ogni caso, se indicare nel parere possibili correttivi per gli aspetti di competenza della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.