CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO
Pag. 35

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.
Atto n. 302.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno prossimo. A tale riguardo fa notare che il Governo ha fatto pervenire, per le vie brevi, la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni oltre il termine previsto e comunque entro la prossima settimana.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, comunica che le Commissioni riunite VIII e IX sono chiamate ad esprimere il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Intervenendo anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Gandolfi, per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, che consta di 10 articoli e 2 allegati, segnala, innanzitutto, che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale»), il quale reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, stanzia risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Il comma 2 del Pag. 36medesimo articolo stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i contenuti del programma sperimentale e le modalità di presentazione dei progetti.
  Segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento recano, rispettivamente, l'approvazione del Programma sperimentale e i criteri e le modalità di presentazione dei progetti di cui agli allegati 1 e 2. L'articolo 1 approva e rende esecutivo il Programma sperimentale definito nell'allegato 1 al decreto. Ai sensi dell'articolo 2, sono approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti stabiliti nell'allegato 2 al provvedimento. L'articolo 3, in materia di soggetti destinatari del Programma sperimentale, prevede che il Programma finanzia i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Si specifica, al comma 2, che la popolazione è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che reca la disciplina delle classi demografiche, in relazione alla popolazione residente. Ai sensi del comma 3, sono esclusi dal Programma gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Gli articoli da 4 a 8 disciplinano la procedura per l'assegnazione delle risorse. In particolare, l'articolo 4, in materia di termini di presentazione dei progetti, prevede, al comma 1, che i progetti, presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2, devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Sono quindi previsti ulteriori casi di irricevibilità dei progetti. La valutazione dei progetti viene effettuata, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato 2, da una apposita Commissione nominata con decreto ministeriale. L'articolo 5 disciplina il cofinanziamento statale del programma, nella misura di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra (disciplinati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013), in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del cosiddetto «collegato ambientale». Il comma 2 precisa che una quota fino al 4 per cento delle risorse indicate (quindi 1,4 milioni di euro) sia destinata alle seguenti attività: monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti; monitoraggio degli obiettivi attesi e, in particolare, con riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti; predisposizione di un sistema nazionale omogeneo, integrato e interoperabile con i sistemi locali di gestione dei progetti attuativi del programma; predisposizione e aggiornamento, nel sito web del Ministero dell'ambiente, di una sezione denominata «mobilità sostenibile», secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 221 del 2015. L'articolo 6 disciplina le fasi procedurali da seguire per la presentazione ed il finanziamento dei programmi operativi di dettaglio (POD) predisposti dagli enti locali. Si disciplina, in seguito, la procedura prevista per l'approvazione dei POD. In particolare, entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti deve essere emanato un decreto del Ministro dell'ambiente – con cui viene effettuata la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, a cui il decreto viene notificato – adottato sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza Pag. 37unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Entro i 30 giorni successivi alla notifica, gli enti locali beneficiari devono provvedere alla trasmissione, al Ministero dell'ambiente, del POD redatto sulla base di un apposito format predisposto dal Ministero medesimo; l'ultima fase consiste nell'approvazione dei POD trasmessi, con appositi decreti del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente. I commi da 4 a 7 disciplinano l'assegnazione, da parte della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, del finanziamento agli enti beneficiari, suddiviso in quattro tranche: una prima quota, pari al 30 per cento, viene assegnata contestualmente all'approvazione del POD; una seconda quota, pari al 25 per cento, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 25 per cento del costo complessivo del progetto; una terza quota, pari al 25 per cento, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 50 per cento del costo complessivo del progetto; il saldo, vale a dire la quarta quota, pari al restante 20 per cento, viene assegnato dopo l'approvazione di una relazione finale che attesti un avanzamento delle attività previste nel POD pari al 100 per cento, ovvero anche in misura inferiore contestualmente alla comunicazione al Ministero, da parte dell'ente locale beneficiario, della rinuncia alle economie maturate. Il comma 7 disciplina i contenuti della documentazione a corredo della rendicontazione finale, mentre il comma 9 disciplina l'eventuale riapertura dei termini di presentazione dei progetti, consentita qualora il decreto di riparto non preveda l'intero utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 5. L'articolo 7 disciplina l'eventuale rimodulazione del POD. Tale procedura, che si attiva con la richiesta al Ministero dell'ambiente da parte dell'ente locale beneficiario, si conclude con l'approvazione di un nuovo POD, mediante apposito decreto del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del medesimo Ministero, che sostituisce il programma operativo precedente. Nel caso in cui dal nuovo POD risulti un costo complessivo inferiore, il citato decreto dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento ministeriale. Il comma 2 dell'articolo 7 detta le condizioni che devono essere rispettate ai fini dell'approvazione della richiesta di rimodulazione. L'articolo 8 elenca le condizioni al verificarsi delle quali (anche di una sola di esse) il Ministero dell'ambiente dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi. Le condizioni contemplate dalla norma in esame riguardano: la mancata presentazione del POD nei termini previsti; la mancata corrispondenza del POD ai contenuti del progetto presentato (salvo, ovviamente, eventuali rimodulazioni); la mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto; la mancata esecuzione entro il cronoprogramma previsto nel POD; la difformità delle azioni realizzate rispetto al POD; la mancata attività di monitoraggio finalizzata alla valutazione ex-post dei benefici ambientali del progetto secondo le modalità indicate dal Ministero. In base al successivo comma 2, le risorse revocate, qualora già erogate, sono restituite secondo indicazioni all'uopo fornite dal Ministero. L'articolo 9 disciplina la Relazione che attesta l'avanzamento delle attività. Si prevede, al comma 1, che gli enti locali beneficiari trasmettono, secondo le modalità definite dal Ministero, una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività, corredata dalla documentazione contabile attestante l'impegno delle risorse, l'affidamento delle forniture, le spese sostenute e i pagamenti effettuati sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato. In base al comma 4, la relazione semestrale riporta l'attestazione dell'osservanza della disciplina nazionale ed europea per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di cofinanziamento. Ai sensi del comma 5, gli enti locali beneficiari comunicano al Ministero le Pag. 38economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli previsti. A tal fine, gli enti locali beneficiari presentano al Ministero apposite richieste di rimodulazione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, in materia di rimodulazione dei POD. Gli enti locali beneficiari si impegnano a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi ai progetti, anche in forma telematica, e a rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione degli stessi relative allo stato della mobilità e della qualità dell'aria. L'articolo 10, in materia di produzione di materiali e divulgazione dei risultati, attribuisce al Ministero la facoltà di divulgare i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale.
  L'Allegato 1 allo schema di decreto reca il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, approvato e reso esecutivo dall'articolo 1 dello schema medesimo. Il Programma è finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, in linea con gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra. Il punto 3 ribadisce, in accordo con l'articolo 3 dello schema di decreto, i destinatari del Programma e i soggetti esclusi, mentre il punto 4 elenca le molte tipologie di progetti finanziabili: servizi di mobilità collettiva o condivisa, che possono includere iniziative di piedibus (accompagnamento a piedi di gruppi di alunni a scuola da parte di adulti lungo itinerari prestabiliti), di pooling (condivisione di automobile privata nel caso del car-pooling ovvero condivisione di un tragitto da parte di persone che utilizzano la bicicletta nel caso di bike-pooling) e di sharing (uso di un mezzo di trasporto – automobile, scooter o bicicletta – messo a disposizione dall'ente locale, nelle modalità quindi del car-sharing, scooter-sharing o bike-sharing); realizzazione di servizi di infomobilità (applicazioni informatiche di vario tipo e finalità che mirano ad una migliore informazione sulle reti di trasporto, in conformità con il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto); altri servizi destinati, in particolare, al collegamento di aree a domanda debole; realizzazione e adeguamento di percorsi protetti, quali corsie ciclabili e Zone 30; utilizzo di mezzi a basse emissioni negli spostamenti per motivi lavorativi o per uscite didattiche; realizzazione di programmi di formazione ed educazione stradale e di guida ecologica; programmi di riduzione del traffico e dell'inquinamento, soprattutto in relazione alla sosta in prossimità di scuole, università e luoghi di lavoro; previsione di «buoni mobilità» (voucher prepagati che consentono l'acquisto di beni e servizi per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile) e agevolazioni tariffarie o incentivi monetari volti ad agevolare l'uso di mezzi a basse emissioni nei tragitti casa, scuola e lavoro. L'Allegato 2, definisce, al punto 1, le modalità per la presentazione dei progetti da parte degli enti destinatari del programma, che possono attivare forme di partenariato con soggetti pubblici o privati, scelti dall'ente medesimo mediante selezioni pubbliche e trasparenti. Ogni ente può presentare un solo progetto afferente a diverse tipologie di iniziative, in una logica integrata. Nel caso di presentazione di più progetti verrà preso in considerazione solo l'ultimo in termini temporali. In caso di gruppi di enti andrà individuato un ente capofila referente per il progetto e, qualora il progetto sia presentato da un ente sovracomunale, dovranno essere comunque indicati tutti gli enti interessati. Deve essere obbligatoriamente inviata, tra le altre cose, anche la documentazione attestante la copertura finanziaria. Con riferimento alla documentazione richiesta per la presentazione dei progetti, si segnala che l'allegato fa Pag. 39riferimento ad alcuni moduli non contenuti nell'atto in esame. Il punto 2 dell'Allegato 2 stabilisce i limiti al cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, prevedendo un importo minimo di 200.000 euro e un limite massimo di cofinanziamento pari a un milione di euro, ovvero a 3 milioni di euro nel caso di enti locali o aggregazioni di enti locali con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti. Il cofinanziamento può coprire tra il 60 per cento e l'80 per cento dei costi ammissibili (vale a dire i costi delle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti). L'Allegato specifica quindi nel dettaglio i costi ammissibili e quelli non ammissibili. Il punto 3 reca i criteri per la valutazione dei progetti e i punteggi da attribuire in relazione ai giudizi espressi (da «insufficiente» a «ottimo») per ciascuna categoria. I criteri sono infatti raggruppati in sei categorie, relative a: qualità del progetto; benefici ambientali attesi; integrazione delle azioni proposte; grado di innovazione delle azioni medesime; pianificazione sostenibile dei trasporti; istituzione dei mobility manager. La qualità del progetto è a sua volta valutata secondo parametri di fattibilità e sostenibilità, copertura finanziaria, definizione precisa del quadro economico e della congruità dei costi, strategie di comunicazione per la promozione del progetto, monitoraggio dei risultati, coinvolgimento di soggetti terzi (partenariato con soggetti pubblici e privati, ad esclusione dei Comuni), livello di progettazione e/o cantierabilità e caratteristiche territoriali, quali il tasso di motorizzazione, la popolazione, il mancato rispetto dei limiti tollerati per le sostanze inquinanti. Una specifica tabella è destinata alla definizione dei singoli punteggi in relazione a ciascuno dei parametri sulla base dei quali valutare il progetto. Non potranno essere in ogni caso ammessi al cofinanziamenti i progetti che risultino insufficienti rispetto ai parametri di fattibilità, congruità dei costi e monitoraggio delle attività.
  Fa presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge cosiddetto «collegato ambientale» è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno a firma del collega Gandolfi 9/2093-B/40 che, in relazione al programma sperimentale casa-lavoro e casa-scuola, impegnava il Governo ad attuare una serie di azioni, delle quali solo alcune risultano recepite dallo schema di decreto in esame.

  Enrico BORGHI (PD) nel ringraziare il relatore onorevole Zardini per il lavoro svolto, giudica condivisibile l'esigenza di concentrare le risorse disponibili sugli obiettivi della mobilità sostenibile, evitando così interventi surrettizi nel settore dei trasporti locali.

  Ermete REALACCI, presidente, invita i colleghi a far pervenire ai relatori eventuali osservazioni che ritenessero utili ai fini della predisposizione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.