CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698-B ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Iori, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il testo unificato delle proposte C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016 e, con modifiche, dall'Assemblea del Senato lo scorso 26 maggio.
  Fa presente che il provvedimento, che si compone di 9 articoli, reca disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.Pag. 220
  Nel segnalare le principali novità introdotte nel testo approvato al Senato, rammenta la specifica di «disabilità grave», così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, riferita in tutto il testo ai destinatari degli interventi; il riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; una migliore individuazione della platea dei beneficiari nelle persone con disabilità grave, prevedendo che le misure di assistenza avvengano attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori e soprattutto nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi dal provvedimento in esame e il riconoscimento del loro carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni già previste a legislazione vigente; la concessione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie ad altri negozi giuridici, oltre il trust, in favore di disabili gravi.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, esplicita le finalità del disegno di legge, inteso a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009. In particolare, il comma 3 del predetto articolo reca misure finalizzate ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazioni e la costituzione di trust.
  Rammenta che, nel corso dell'esame presso la 11a Commissione del Senato sono state, inoltre, previste soluzioni alternative al trust, quali la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile («Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»), nonché la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articolo 5 e 6 del provvedimento in esame.
  Segnala che l'articolo 6, originariamente relativo al solo trust, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame al Senato. Esso disciplina ora le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992): costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo). Si ricorda che l'articolo 2645-ter consente il vincolo di destinazione per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria; gli atti di costituzione del vincolo possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo; costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. In base al comma 1, tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Il comma 2 di tale articolo specifica che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio Pag. 221giuridico persegua come finalità esclusiva, espressamente indicata nell'atto, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico sia fatto per atto pubblico e che identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurne il rischio di istituzionalizzazione. Si richiede inoltre, che il negozio giuridico individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione, contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave, destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico, individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario, nonché identifichi il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo. Il comma 4, introdotto dal Senato, prevede (per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2017, ai sensi del successivo comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Il comma 5, anch'esso introdotto dal Senato, stabilisce che resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, alla morte del beneficiario, di beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico. In tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Il comma 6 prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Il comma 7 dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017 (in base al comma 10). Il comma 8 prevede che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trust o nei fondi speciali in esame, i comuni possano stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 9 riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in base al comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali in esame, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui. Rammenta che le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 sono concesse a decorrere dal 1o gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (comma 10). Il comma 11 demanda le modalità di attuazione dell'articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 12 individua la copertura finanziaria dell'articolo.Pag. 222
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, ritiene opportuno, preliminarmente, fornire alcune precisazioni in merito alle osservazioni trasmesse dai colleghi del Movimento Cinque Stelle, riguardanti questioni già oggetto di esame nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Relativamente al rilievo secondo cui l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti copre, nell'articolo 11, esclusivamente le spese mediche e assistenziali eventualmente sostenute e non risulta essere, invece, comprensivo anche di quanto dovuto alla vittima o ai suoi aventi diritto nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, osserva che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE prevede che gli Stati membri assicurino un «indennizzo equo ed adeguato delle vittime», che appare essere ben diverso dall'istituto, di più ampia portata, del risarcimento del danno. Rileva che la direttiva sopra citata riconosce piena discrezionalità agli Stati membri in merito alle voci di ristoro da garantire. Precisa, inoltre, che per i reati, più gravi e di maggiore allarme sociale, di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo viene comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali e che con successivo decreto interministeriale verranno poi determinati gli importi del ristoro.
  Con riguardo al previsto requisito reddituale introdotto ai fini della fruizione dell'indennizzo, evidenzia come le disponibilità finanziarie non consentono di prescindere dalla condizione di accesso al Fondo costituita dalla titolarità di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello contemplato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
  In relazione alla previsione della causa ostativa per l'accesso al Fondo rappresentata dal concorso, anche colposo, alla commissione del reato, precisa che, estendendosi la destinazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura anche all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, si è mutuata, per coerenza sistematica, la disposizione operativa in materia (si veda l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 23 febbraio 1999, n. 44).
  Quanto al soddisfacimento della vittima ad opera di soggetti pubblici o privati sottolinea, infine, che la disposizione di cui all'articolo 12, lettera e), va già intesa nel senso che soltanto in caso di totale (ad esclusione, dunque, del parziale) ristoro la vittima non potrà accedere al Fondo di indennizzo.
   Ciò premesso, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in discussione (vedi allegato).

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel contestare le precisazioni testé espresse dalla relatrice, annuncia che il gruppo Movimento Cinque Stelle presenterà, nella Commissione di merito, emendamenti al provvedimento di contenuto analogo a quello delle osservazioni già formulate in Commissione giustizia. Con riferimento, in particolare, al diritto di indennizzo in favore delle vittime dei reati violenti, ribadisce che non è sufficiente il mero risarcimento delle spese mediche ed assistenziali eventualmente sostenute, bensì Pag. 223che è necessario che il medesimo indennizzo sia comprensivo di quanto dovuto alla vittima – o ai suoi familiari in caso di omicidio di quest'ultima – nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento o sia rimasto ignoto. Manifesta, inoltre, netta contrarietà, nei confronti della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del provvedimento, nella quale si prevede che l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), che subordina la corresponsione dell'indennizzo alla circostanza in cui la vittima non abbia percepito, per il medesimo fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere l'elargizione dell'indennizzo per la differenza e, comunque, fino a totale risarcimento. A suo avviso, in assenza delle misure testé ricordate, che garantirebbero l'erogazione di un indennizzo dignitoso, il fondo di rotazione previsto dall'articolo 14 del provvedimento in discussione rappresenta uno strumento del tutto inefficace per rispondere ai rilievi che l'Unione europea ha sollevato nei confronti dell'Italia su tale questione.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina l'onorevole Alessia Morani quale relatrice per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
  Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di professori universitari, di associazioni rappresentative del settore, nonché di esperti della materia.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.

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Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Audizione di Renato Rordorf, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Renato RORDORF, Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali e Gerardo LONGOBARDI, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Franco VAZIO (PD), Alfredo BAZOLI (PD), relatore e Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Paola VELLA, Consigliere della Corte di Cassazione, Renato RORDORF, Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione e Presidente della Commissione ministeriale per la riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, Gerardo LONGOBARDI, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Felice RUSCETTA, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato «Procedure concorsuali» e Maria Rachele VIGANI, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato «Procedure concorsuali».

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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