CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 GIUGNO 2016

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).
Audizione di rappresentanti di SNAM.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

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Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Ricorda che nella precedente seduta il deputato Crippa ha posto una serie di questioni specifiche relative all'articolo 33 del provvedimento in esame e alla disciplina degli interconnector. Invita quindi la viceministra Bellanova a intervenire.

  La viceministra Teresa BELLANOVA, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico relativamente alla procedura di infrazione n. 2014/2286 «Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia» di cui all'articolo 33 del disegno di legge in esame ricorda, in via preliminare, che la maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, nella relativa lettera di costituzione in mora, sono stati sanati nell'ambito della legge europea 2014, all'articolo 26. Sottolinea che, a seguito di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea, avvenuti in seguito all'approvazione delle norme volte a sanare il non corretto recepimento, è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione. Pertanto con riguardo a:
  Con riferimento all'articolo 33 comma 1, lettera a) concernente la delimitazione di competenze tra l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) e il Ministero dello sviluppo economico, specificatamente al punto 3.2 della lettera di costituzione in mora, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011 sottraesse alla competenza esclusiva dell'autorità nazionale di regolamentazione i poteri relativi alla definizione di termini e condizioni per l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere. Rileva che la disposizione è stata riformulata dall'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge europea 2014, limitando le competenze del Ministero dello sviluppo economico all'adozione di indirizzi necessari ad assicurare il rispetto di impegni sull'utilizzo della capacità di transito dell'energia elettrica, derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati. Pertanto, l'ulteriore modifica alla norma richiamata, proposta con il comma 1 lettera a) dell'articolo 33 del disegno di legge in esame, si limita esclusivamente a chiarire che gli atti e gli accordi internazionali oggetto della norma riguardano l'Italia ed altri Stati non appartenenti all'Unione Europea.
  Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), come specificato al punto 1 della lettera di costituzione in mora (Limitazione del numero di gestori dei sistemi di trasmissione e norme sugli interconnettori – violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE), la Commissione ha ritenuto che il legislatore italiano impedisca ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con Pag. 127Paesi membri di poter operare in qualità di gestore. La riformulazione della norma proposta nella legge europea 2014 non è stata considerata sufficiente a superare tutte le obiezioni della Commissione. In particolare la Commissione ha rilevato che tale formulazione avrebbe consentito la gestione dell'interconnessione, da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete, solo per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi, eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 714/2009. La nuova formulazione proposta, che la Commissione ha approvato durante i colloqui informali, elimina la suddetta condizione rinviando la verifica dei requisiti alla certificazione da parte dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico). Per questo motivo il Governo ritiene necessario l'inserimento nella legge Europea 2015-2016 della norma proposta. Il comma specifico prevede la possibilità per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con i Paesi membri di essere designati quali gestori della linea stessa, anche dopo il periodo di esenzione, a seguito della certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera c), rileva che al punto 3.3.b della lettera di costituzione in mora (Poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione in merito all'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 714/2009 e dal regolamento (CE) n. 715/2009), la Commissione europea ha contestato all'Italia il mancato conferimento all'autorità nazionale di regolazione del potere di comminare sanzioni per violazioni dell'articolo 20 e degli allegati del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13, 20 e 21 e degli allegati del regolamento (CE) n. 715/2009, poiché l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 non citava espressamente tali disposizioni. Il Governo, nella lettera di risposta alla messa in mora, ha chiarito che il più generale potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dalla legge n. 481/1995 assicurava l'applicazione di sanzioni anche a violazioni di quegli specifici articoli dei regolamenti europei, poiché al fine di assicurare l'applicazione degli obblighi ivi previsti, l'Autorità adotta provvedimenti propri, le cui violazioni sono sempre sanzionabili a norma dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/1995. Aggiunge che tale circostanza è confermata dal fatto che l'Autorità ha già adottato provvedimenti in tal senso, che sono stati anche esibiti alla Commissione in sede di risposta. Tuttavia, nei successivi colloqui informali i servizi della Commissione hanno ritenuto insufficienti le argomentazioni presentate dal Ministero, in quanto l'assetto delle norme interne non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati o atti di implementazione di diritto UE, che non siano a loro volta oggetto di deliberazioni dell'Autorità di regolamentazione. Sebbene questa circostanza non si sia mai verificata, né la si ritiene verosimile, il Governo ritiene opportuno apportare comunque al decreto legislativo n. 93/2011 le modifiche che la Commissione europea suggerisce, al fine di facilitare la più rapida chiusura della procedura di infrazione. Chiarisce infine che le modifiche al decreto legislativo n. 93/2011, non comporta nessuna ulteriore regolamentazione, né in atti di attuazione del disegno di legge sulla concorrenza né rinvia ad ulteriori provvedimenti.

  Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il Governo per la presenza e per aver fornito ulteriori chiarimenti sui rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine al non corretto recepimento della direttiva sul cosiddetto «terzo pacchetto energia». Ribadisce, peraltro, alcune perplessità circa la possibilità che le modifiche previste all'articolo 37 del decreto legislativo n. 93 del 2011 nell'attuale disegno di legge europea 2015-2016 possano effettivamente superare i rilievi della Commissione in merito situazione di monopolio presente in Italia sulla gestione dei sistemi di interconnessione. Aggiunge che le modifiche Pag. 128proposte all'articolo 33 del disegno di legge europea in esame riguardano solamente l'articolo 37 e non anche l'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, in cui si prevede, di fatto, l'attribuzione a Terna del ruolo di gestore unico della rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.
  Rileva infine che gli approfondimenti forniti dal Governo nella seduta odierna non fanno alcun riferimento alla possibilità di coordinare le previste modifiche al terzo pacchetto energia con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, che ha introdotto la disciplina relativa agli interconnector e, in particolare con il comma 3 del medesimo articolo in cui si prevede che la stipula di un contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell’interconnector, sia subordinata al rilascio di apposita esenzione, per una durata fino a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile.

  La viceministra Teresa BELLANOVA osserva che i chiarimenti forniti riguardano essenzialmente i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione sul recepimento del terzo pacchetto energia, sui quali ritiene di aver dato una risposta esaustiva. Altri aspetti specifici della normativa potranno essere esaminati in altra sede.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene che la Viceministra abbia fornito gli approfondimenti richiesti e che in questa sede non possa svolgersi un'ulteriore interlocuzione individuale con il Governo.

  Ludovico VICO (PD) evidenzia come, a suo giudizio, le criticità sollevate in ordine all'impatto sulla normativa nazionale di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge europea 2015-2016 potrebbero essere più opportunamente discusse nell'ambito di un atto di sindacato ispettivo.

  Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare che, riguardo alle disposizioni dell'articolo 33 del provvedimento in esame, si pone un problema di adeguamento della preesistente normativa nazionale sugli interconnector, ricorda come la questione sia stata sollevata nel suo intervento della precedente seduta. Si limita, quindi, in questa sede a prendere atto della risposta del Governo. Nel ricordare al collega Vico che lo strumento del sindacato ispettivo si rivela utile in caso di normativa già vigente, mentre qui si sta discutendo di un disegno di legge ancora all'esame del Parlamento, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione dal relatore. Ribadisce come, a suo giudizio, occorrerebbe un lavoro di maggiore approfondimento delle disposizioni in esame volto ad armonizzare il quadro completo della normativa italiana sugli interconnector.

  Marco DONATI (PD), relatore, nel ringraziare il Governo per i puntuali chiarimenti forniti sulla chiusura della procedura di infrazione relativa al terzo pacchetto energia, formula una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
C. 3651 Venittelli.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Andrea MARTELLA, relatore, illustra la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, e reca modifiche alla legge n. 228 del 2012 in materia di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, osservo che la novella in esame è volta all'applicazione degli interessi semplici, in luogo di quelli composti, previsti dall'articolo 1, comma 354, della medesima legge n. 228 del 2012 in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento CE 794/2004.
  Il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995 che, all'articolo 5-bis, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno.
  Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, nel periodo 1995-1997, sono stati concessi sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.
  La decisione della Commissione 2000/394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero. A fronte di questa situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea. In esecuzione di questa sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.
  Per completezza di informazione ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la V Pag. 130Commissione Bilancio, il Viceministro Enrico Morando ha fatto presente che su un testo sostanzialmente coincidente con quello in esame è già stata redatta una relazione tecnica positivamente verificata. Il Viceministro ha evidenziato una differenza, sia pure marginale, nella formulazione tra il testo bollinato e quello in titolo, consistente nel fatto che quest'ultimo prevede che il calcolo degli interessi semplici abbia luogo secondo una cadenza annuale, e non periodicamente, come espressamente stabilito dal precedente testo oggetto di bollinatura. Tanto premesso, ha quindi suggerito che potrebbe eventualmente valutarsi l'opportunità di ripristinare, attraverso una specifica condizione da apporre nel parere che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere, il testo già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 12.35.

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica quindi che il sito di Pietrafitta possa essere interessato dai nuovi progetti di riconversione in impianti di generazione con diversa tecnologia o da progetti di trasformazione funzionale che ne consentano la permanenza in attività sul territorio umbro.

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che il Paese ottenga un successo nel confronto in sede europea, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese che si sono fatte carico dei processi di innovazione per l'autoproduzione efficiente hanno bisogno di una stabilità dell'incentivazione. Apprezza particolarmente la premessa della risposta che conferma l'importanza di una profonda innovazione del sistema energetico al fine di sostenere l'industria.

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giunge tardiva e soprattutto non contempla gli ulteriori quesiti posti nella sua più recente interrogazione n. 5-08630 sul medesimo oggetto presentata lo scorso 10 maggio. Lamenta che su 48 lavoratori in esubero solo 27 rimangono in azienda, si tratta di personale mediamente molto giovane al di sotto dei 40 anni. Lamenta che la risposta è vaga al settore e che non pone la dovuta attenzione al settore produttivo strategico. Ricorda infine che Terna, il cui azionariato resta riconducibile al Ministero dell'economia, si era impegnata al momento dell'acquisto a valorizzare la Tamini, mentre nelle operazioni successive si è deciso un forte ridimensionamento delle sue attività con una grave penalizzazione dei lavoratori dello stabilimento di Novara. Sollecita infine la risposta alla sua più recente interrogazione sul medesimo argomento n. 5-08630.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, fa presente che l'interrogazione n. 5-08630, la cui risposta risulta delegata al Ministero dell'economia, non è stata ancora assegnata. Assicura che, se assegnata alla X Commissione, sarà immediatamente calendarizzata.

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5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che chiarisce tutti i passaggi della complessa vicenda richiamata nel suo atto ispettivo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.

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