CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 giugno 2016.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3733-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 11.45 e dalle 15.35 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 11.45.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.
Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
  Comunica che è stata presentata una proposta alternativa da parte dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino, appartenenti al gruppo Misto (vedi allegato 2). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2015-2016.

  La Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro giovedì 9 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di Pag. 21competenza della I Commissione, è stato fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 8 giugno.
  In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che il disegno di legge in titolo è stato presentato presso il Senato della Repubblica il 3 febbraio 2016, ed è stato approvato, con modificazioni, nella seduta del 10 maggio 2016. Il testo originario del disegno di legge conteneva 22 articoli, volti alla definizione di 2 procedure di infrazione, di 9 casi di pre-contenzioso EU Pilot e di una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI. Il disegno di legge modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene, in particolare, nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI – articolo 30); ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32 ); energia (Capo VIII – articolo 33).
  Tra le principali modifiche introdotte dal Senato vi è l'articolo 10 in materia di «Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri» che reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 («Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380 del 2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030 del 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
  La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato «un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età» ovvero «un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.
  La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.
  Il 10 febbraio 2016, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro Italia, Grecia, Francia, Lettonia e Slovenia per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Pag. 22Consiglio, dell'11 maggio 2011, che ha modificato la direttiva. Le necessarie misure di recepimento dovevano essere comunicate entro il 20 maggio 2013. Lettere di costituzione in mora sono state inviate nel luglio 2013 e la Commissione ha ricevuto risposte con informazioni sulle misure adottate. Tuttavia, la valutazione ha concluso che gli Stati membri non hanno comunicato tutte le misure necessarie al recepimento della direttiva.
  Come conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 31, comma 1: il comma 1, lettera b), abroga il comma 2 dell'articolo 31, che prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del quattordicesimo anno di età, «un permesso di soggiorno per motivi familiari validi fino al compimento della maggiore età», ovvero «una carta di soggiorno»; il comma 1, lettera c), prevede che le parole «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2», di cui all'articolo 32, comma 1, vengano sostituite da «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1».
  Il comma 2 interviene a modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), (sui permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevedendo la soppressione delle parole «salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia», con riferimento al rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno nel caso in cui la legge disponga il divieto di espulsione.
  Il comma 3 stabilisce che, una volta entrata in vigore la legge europea 2015-2016, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario venga rilasciato il permesso di soggiorno.
  Il comma 4 autorizza, infine, la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di rimborsare i costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai minori di anni quattordici già iscritti nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (di cui al comma 3). Tale periodo è compreso fra il dicembre 2013 e l'entrata in vigore del presente articolo. L'onere previsto verrà finanziato mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'articolo 41-bis autorizza, infatti, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.
C. 3462 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, si compone di 14 articoli.
   L'articolo 1 dispone che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
   L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
   L'articolo 3 enumera le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio.
  L'articolo 4 definisce, a fini interpretativi, alcuni termini utilizzati nell'Accordo.
  L'articolo 5, redatto, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, secondo il modello elaborato dall'OCSE, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra. In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. Il paragrafo 4 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  L'articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio qualora la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali, con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario.
  L'articolo 8 riguarda le garanzie di riservatezza.
  L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente.
   Ai sensi dell'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive Pag. 24legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
  L'articolo 12 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.
   L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.
  L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1o giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
   Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  La Relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame si procederà a valere sulle ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, non prevedendo quindi oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo, al contrario, la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.10.

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