CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

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  Walter VERINI (PD), relatore, rileva che, a seguito del dibattito svoltosi ieri sulla questione della mancata previsione, all'articolo 6, comma 12, della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha ritenuto opportuno fare degli approfondimenti al fine di verificare quale fosse la reale volontà della Commissione Affari Costituzionali in merito.
  Informa di aver condotto tale verifica facendo riferimento ai lavori preparatori ed, in particolare, alla formulazione del comma 12 dell'articolo 6 prevista dal testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali il 5 maggio scorso ed agli emendamenti approvati il 19 maggio scorso (6. 82. Il Relatore, come modificato dal subemendamento Gasparini 0. 6. 82. 1.), che lo hanno modificato.
  In primo luogo, ritiene che occorra tenere presente che il testo unificato del 5 maggio scorso riproduce sostanzialmente all'articolo 6 i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, relativi agli obblighi conseguenti alla erogazione di finanziamenti o contributi ai partiti politici. Conseguentemente l'articolo 9, comma 1, lettera a), del testo unificato prevede l'abrogazione dei predetti commi.
  Per quanto attiene alla sanzione da applicare in caso di violazione degli obblighi in origine previsti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 ed ora previsti dai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato in esame, rammenta che il comma 12 del testo unificato adottato il 5 maggio faceva un mero rinvio al comma 6 dell'articolo 4, che proprio per tale ragione non veniva abrogato dalla richiamata disposizione contenuta nell'articolo 9 del testo unificato stesso.
  Rammenta, altresì, che il comma 12 dell'articolo 6 del testo unificato è stato poi modificato dalla Commissione Affari costituzionali il 19 maggio scorso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.82 del relatore, che, per ragioni di tecnica legislativa, ha sostituito il rinvio al comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 riscrivendo tale comma.
  Evidenzia che da tale ricostruzione si evince che la I Commissione ha inteso confermare l'attuale disciplina sanzionatoria di condotte che erano già vietate dagli abrogati commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659 del 1981 e che continuano ad essere vietate dai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato in esame.
  Ritiene che vi sia, quindi, un nesso di continuità ed omogeneità tra l'abrogata fattispecie e la nuova. Questa considerazione è importante anche ai fini della successione delle leggi penali nel tempo, in quanto significa che non ci troviamo innanzi ad abolitio criminis. Considerata l'identità tra il sesto comma dell'articolo 4 della legge 659 del 1981 ed il comma 12 dell'articolo 6 del testo unificato, sottolinea come l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla prima disposizione debba valere anche per la nuova disposizione; ciò vale anche per la questione della durata della pena accessoria temporanea, per cui non ritiene opportuno proporre delle modifiche al comma 12 dell'articolo 6 del testo in esame.
   Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  Gaetano PIEPOLI (DeS-CD), nel preannunciare la sua astensione sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, sottolinea come il contenuto del provvedimento in discussione tradisca sostanzialmente gli obbiettivi enunciati dal titolo. A suo avviso, infatti, il testo unificato in esame, mentre reca disposizioni effettivamente dirette a favorire una maggiore trasparenza, sul piano finanziario, della gestione dei partiti e movimenti politici, è del tutto carente rispetto all'obbiettivo di promuovere e favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. Rilevando come le questioni che il provvedimento si propone di affrontare sono le medesime che stanno «dilaniando» gli ordinamenti dei maggiori Pag. 35Paesi dell'Europa occidentale, in specie quelli francese e tedesco, ritiene che tali problematiche, di rilevante complessità, avrebbero richiesto un maggiore approfondimento da parte del legislatore e scelte più ponderate.

  Andrea COLLETTI (M5S) rileva come il provvedimento in discussione, proponendosi l'obbiettivo di disciplinare attraverso una fonte di rango primario un fenomeno di carattere sociale, determini, di fatto, il rischio di conferire eccessivo potere in capo all'Esecutivo, circoscrivendo il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico del Paese. Nel ritenere assurdo che un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima intenda disciplinare tale materia, peraltro di notevole complessità, preannuncia, relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, l'astensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che La Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione».
  Segnala che il provvedimento, approvato dal Senato (A.S. 2192), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima.
  Al proposito, rammenta che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, è tuttora applicata la legge sui «culti ammessi» (legge n. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
  Con riferimento ai contenuti del disegno di legge in discussione, che consta di 26 articoli, segnala che si soffermerà sui soli profili di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  In proposito, osserva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'Istituto, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio Pag. 36del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. Viene altresì garantita la libera comunicazione dell'Istituto con la Soka Gakkai internazionale.
  Fa presente che l'articolo 3 riconosce e garantisce all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché la libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
  Rileva che l'articolo 11, con riguardo al regime degli enti religiosi, disciplina le modalità di riconoscimento come persone giuridiche degli enti aventi fine di religione o di culto.
  Rammenta che l'articolo 15 concerne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti dell'Istituto civilmente riconosciuti.
  Fa presente, infine, che l'articolo 16 disciplina i mutamenti sostanziali con riguardo al fine, al patrimonio e al modo di esistenza degli enti dell'Istituto e ne regola gli effetti della loro soppressione o della loro estinzione.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651 Venittelli.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione dell'onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 3651, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia», come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.
  Fa presente che tale proposta di legge modifica i criteri di calcolo e di decorrenza, nonché il regime di compensazione, degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/CE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che il provvedimento in discussione si compone un unico articolo. In particolare, l'articolo 1, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione del tasso di interesse semplice, e non del tasso di interesse composto e che gli interessi cui fare riferimento sono calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999 e sono quelli maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione sino alla data dell'effettivo recupero.
  In proposito, rammenta che l'articolo 5, comma 2, della decisione sopra richiamata stabilisce che il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale e Pag. 37che le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari sino al loro effettivo recupero. Si prevede, inoltre, che gli interessi siano calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3821 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» ( Legge europea 2015 – 2016).
  Al riguardo, rammenta che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo allo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.
   Nello specifico, rileva che la legge europea (C. 3821) reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In tale provvedimento sono, infatti, inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, dove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea (articolo 30 della legge n. 234, del 2012). Dal 2008 il sistema EU PILOT è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
   Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9 onde risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. In particolare, il comma 1, lettera b), del predetto articolo, intervenendo sull'articolo 7, comma 1, della legge n. 9 del 2013, ribadisce l'obbligo di indicare in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, specificando la dicitura da utilizzare. La successiva lettera c), nel modificare il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 9 del 2013, rimette alla responsabilità dei produttori la individuazione effettiva del termine minimo di conservazione, la cui inosservanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, determina l'applicazione della sanzione amministrativa da 2000 a Pag. 388.000 euro, accompagnata dalla confisca del prodotto. L'articolo 4, inserito dal Senato, inserisce il comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria del suo comma 2 (somma da 10.000 euro a 60.000 euro a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio) anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n.1297/2014. L'articolo 7 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, in quanto autorità centrale per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all'adempimento di obblighi alimentari, l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche e relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari. La disposizione, in primo luogo (comma 1), ribadisce con fonte primaria quanto già attualmente riconosciuto per via amministrativa, ovvero che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia è l'autorità centrale del nostro Paese per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento degli obblighi alimentari; per questo attualmente l'Ufficio II del Dipartimento della giustizia minorile è denominato Recupero internazionale di crediti alimentari. A seguito della designazione del Dipartimento come autorità centrale, riconoscimento confermato anche dal recente regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, articolo 7), l'articolo 7 del disegno di legge europea stabilisce che il Dipartimento si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (comma 1, primo periodo). Il secondo periodo del comma 1 consente al Dipartimento di rivolgersi agli «organi della pubblica amministrazione» e a «tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti», per chiedere assistenza. Il terzo periodo del comma 1 consente al Dipartimento l'accesso alle banche dati dei suddetti enti e amministrazioni. L'ultimo periodo del comma 1 esclude dall'applicazione di questa disposizione – e dunque dall'accesso del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – le informazioni contenute nel Centro di elaborazione dei dati del ministero dell'interno, relative alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. Il comma 2 consente la trasmissione delle informazioni acquisite attraverso l'accesso alle banche dati all'ufficiale giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata. La trasmissione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. La disposizione richiama l'articolo 492-bis del codice di procedura civile (inserito recentemente, dal decreto-legge n. 132 del 2014), relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'articolo 8 (Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo), inserito dal Senato, interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, la disposizione demanda all'autorità che ha formato l'atto pubblico al quale deve essere data esecuzione, la competenza a rilasciare ogni ulteriore documentazione (attestati, certificati o estratti) che sia necessaria per l'esecuzione in altro Stato (comma 1). Il medesimo articolo 8 precisa che laddove l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata poi soppressa o sostituita, la competenza al rilascio di tale documentazione è attribuita all'autorità subentrante (comma 2). L'articolo 9 (Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di Pag. 39obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori) estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. In particolare, il comma 1 estende la disciplina del gratuito patrocinio, già prevista decreto legislativo n. 116 del 2005 per le parti di controversie transfrontaliere nell'Unione europea dal decreto legislativo n. 116/2005, a coloro che chiedano, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale introdotti dalla Convenzione dell'Aja del 2007, l'esecuzione – anche al di fuori dei confini UE – di obbligazioni alimentari.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il disegno di legge «mira a superare la significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato terzo: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116 del 2005 (che ha recepito la direttiva 2003/8/CE); nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002». Il comma 1 precisa che il gratuito patrocinio dovrà essere riconosciuto in base ai presupposti del decreto legislativo n. 116/2005, ma facendo salve le disposizioni di maggior favore previste dalla Convenzione agli articoli da 14 a 17. In particolare, l'articolo 14 della Convenzione vincola gli Stati a riconoscere agli istanti almeno le stesse condizioni di accesso fissate per l'assistenza legale gratuita nelle cause equivalenti. L'articolo 15 prevede la concessione del gratuito patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, per le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona infra ventunenne, a meno che lo Stato non abbia dichiarato di voler subordinare l'assistenza legale gratuita alla valutazione delle risorse del figlio (articolo 16). Il comma 2 riconosce ope legis il patrocinio a spese dello Stato in caso di domande relative alla sottrazione internazionale dei minori, inoltrate all'autorità centrale italiana – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. In questo caso, dunque, diversamente dal comma 1, il legislatore non estende l'applicazione di una disciplina sul gratuito patrocinio ma afferma il diritto all'accesso al patrocinio a prescindere da limiti reddituali. Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, questa previsione si rende necessaria per attuare quanto richiesto dalla Convenzione del 1980, che vincola ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti, vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle relative procedure che si svolgono sul proprio territorio, senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocino a spese dello Stato. La relazione illustrativa, «al fine di comprendere la gravità del problema», fa altresì presente che l'attuale mancata attuazione di questo profilo della Convenzione è stato rimproverato al nostro Paese dalla Svizzera, che ha conseguentemente stabilito «per il principio di reciprocità, di non dare l'assistenza legale agli italiani che si rivolgono all'autorità centrale svizzera». Il comma 3 stabilisce che le domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e relative al riconoscimento o al riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione relativa al recupero di alimenti (in base all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) 4/2009 e all'identico articolo Pag. 4010, par. 1, lettera a) della Convenzione del 2007), debbano essere trasmesse al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione della decisione. La relazione illustrativa motiva questa disposizione con l'esigenza di «superare le difformi interpretazioni date dai consigli dei diversi distretti. (Alcuni, infatti, sostenevano che dovesse ritenersi competente il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto)». I commi 4 e 5 attengono alla copertura finanziaria dell'articolo 9, i cui oneri sono calcolati in 189.200 euro annui, a decorrere dal 2016. La copertura è assicurata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis, legge n. 234 del 2012); se dovessero verificarsi rilevanti scostamenti rispetto alla suddetta previsione di spesa, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro della giustizia, potrà coprire l'onere attingendo alle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della Giustizia (Missione Giustizia – Programma Giustizia civile e penale). L'articolo 11, inserito dal Senato, statuisce, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Più in particolare il comma 1 della disposizione riconosce, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cd. caporalato) di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p. Ai sensi del comma 2 l'indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale (decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la determinazione degli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L'articolo 12, inserito dal Senato, delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo. Più nel dettaglio l'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto; c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L'articolo 13, inserito dal Senato, delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. La domanda deve essere presentata dall'interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione Pag. 41esecutiva infruttuosamente esperita. La domanda deve essere corredata da una serie di atti e documenti. In particolare alla domanda devono essere allegati: a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato; c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e); d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. L'articolo 14, inserito dal Senato, rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», attribuendo ad esso anche la copertura degli indennizzi delle vittime dei reati di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame (comma 1). Per far fronte alle ulteriori competenze, il disegno di legge stanzia in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2016 con cadenza annuale pari a 2.600.000 euro (comma 2). Nel caso in cui le risorse stanziate dovessero risultare insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, la disposizione prevede la possibilità per gli stessi di accedere al Fondo in quota proporzionale e di integrare le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (comma 4). La disposizione, al comma 3, riconosce il diritto di surroga del Fondo, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Ai sensi del comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative al procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui al titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. La disposizione demanda inoltre ad un successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione delle necessarie modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica.
  L'articolo 15, inserito dal Senato, reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e alle disposizioni relative al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alle legge 23 febbraio 1999, n. 44. In particolare, viene integrata la denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché modificate le condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Più nel dettaglio il comma 1 interviene sulla legge n. 512 del 1999, in primo luogo sull'articolo 3, aggiungendo alla nomenclatura del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso anche il riferimento ai reati intenzionali violenti (lettera a)), e modificandone la composizione, attraverso la previsione di due rappresentanti del Ministero della giustizia (lettera b)). Inoltre, la lettera c) interviene sulle condizioni ostative all'accesso al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, impedendo l'accesso anche nel caso in cui risultino escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il comma 3 stabilisce che tale ultima disposizione trova applicazione anche con riguardo alle istanze non ancora definite all'entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 della disposizione in esame interviene, invece, sulla legge n. 44 del 1999 (articolo 19) integrando la composizione Pag. 42del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura anche con un rappresentante del Ministero della giustizia. L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Il comma 1, stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro per gli operatori ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'ANSF relative a: a) gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; b) requisiti e qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria; c) certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e le autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. Il comma 2 dispone, sempre per gli operatori ferroviari, che nel caso di inosservanza da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia, il comma 3 prevede che si applichino le disposizioni della legge n. 689 del 1981 (capo I, sezione I e II) e che a tal fine l'Agenzia possa stipulare un'apposita convenzione con il Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Nel caso di pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario viene consentito all'Agenzia di adottare misure cautelari di sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale fino alla cessazione delle condizioni che hanno arrecato il pregiudizio. Il comma 4, prevede che il personale dell'ANSF incaricato degli accertamenti assuma la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio di tali funzioni. Il comma prevede altresì la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale modifica avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Anche per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale e per la riscossione delle sanzioni i commi 5 e 6 rinviano all'applicazione della legge n. 689/1981. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato (comma 7).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione è fissato per martedì 7 giugno prossimo alle ore 10.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
C. 2664 Lauricella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono a disposizione dei componenti della Commissione le osservazioni scritte sul provvedimento in discussione fatte pervenire dall'Associazione nazionale magistrati e dalle Camere penali, nonché la documentazione fornita dal relatore, onorevole Berretta.

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  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, nel rilevare come i contributi scritti dell'Associazione nazionale magistrati e delle Camere penali forniscano utili elementi di valutazione su un tema attuale e di grande rilevanza, rammenta che la proposta di legge in titolo si propone lo scopo di disciplinare il furto di materiale appartenente ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali. Per tali ragioni, auspica la rapida approvazione del provvedimento in discussione, grandemente atteso dall'opinione pubblica.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del relatore, avverte che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al provvedimento in discussione è fissato per mercoledì 8 giugno alle ore 18. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.
Audizione di Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Vincenzo Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Raffaele TANGORRA, Direttore Generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sostituzione di Franca BIONDELLI, sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Vincenzo CASONE, Professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet, Donata NOVA MICUCCI, Presidente dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) e Frida TONIZZO, consigliere dell’ dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Donatella FERRANTI.

  Risponde ai quesiti posti Raffaele TANGORRA, Direttore Generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.05.

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