CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651 Venittelli.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge C. 3651, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la XI Commissione, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla Pag. 24base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.
  Ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge n. 96 del 1995 ha previsto, per gli anni 1995 e 1996, un regime di aiuti alle imprese del territorio di Venezia insulare e di Chioggia (attraverso l'estensione del regime di aiuti già previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per gli anni 1994-1996) e che, successivamente, il decreto-legge n.669 del 1996 ha previsto l'applicazione del regime di aiuti anche per l'anno 1997. Il regime di aiuti consisteva in uno sgravio sull'intero ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro e in un'esenzione degli oneri sociali (per la durata di un anno) sulle nuove assunzioni. Secondo i dati forniti dall'INPS, tra il 1995 e il 1997 sono stati concessi benefici contributivi a imprese situate nel territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare complessivo medio annuo di 73,6 miliardi di lire (l'equivalente di 38 milioni di euro), di cui hanno beneficiato oltre 1.800 imprese. Con la Decisione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione, ai sensi dei decreti-legge n. 96 del 1995 e n.669 del 1996, in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, fossero compatibili con il mercato comune solo a determinate condizioni – ad esempio se accordati ad imprese che non sono piccole medie imprese e che sono localizzate al di determinate zone – in assenza delle quali gli interventi, in sostanza, rappresentavano agevolazioni ritenute atte a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
  Le decisioni da parte delle autorità nazionali di procedere al recupero delle somme non andarono, tuttavia, nella maggiore parte dei casi, a buon fine, e furono oggetto di numerosi ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani, che determinarono la sospensione dell'esecuzione, contribuendo così a ritardare le procedure di recupero. Al termine di una lunga vicenda, la Corte di giustizia intervenne con la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09), osservando che l'Italia era tenuta ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute.
  Al fine di dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE e alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, il legislatore italiano è intervenuto con l'articolo 1, commi da 351 a 356, della legge n. 228 del 2012, che ha definito una specifica procedura per il recupero delle somme da parte delle imprese che avevano illegittimamente beneficiato del regime di aiuti. Con la sentenza del 17 settembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, ha accertato che l'Italia, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero, in quanto gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane.
  Ricorda, inoltre, che, con la sentenza del 3 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte, in merito ai criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794 del 2004 che prevede l'applicazione di un tasso di interessi composto – è il caso di Venezia e Chioggia, per le quali la decisione è stata notificata nel 1999 – ha rinviato al diritto nazionale la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.
  L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero Pag. 25degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, modificando i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.
  La proposta di legge in esame, a seguito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, si compone di un unico articolo. In sede di esame in sede referente, infatti, attraverso l'approvazione di un emendamento della relatrice, si è giunti alla modifica dell'articolo 1 – che inizialmente, oltre a fare riferimento all'articolo 1282 del codice civile in ordine ai criteri di calcolo, interveniva anche sui criteri di decorrenza degli interessi e faceva riferimento alla possibilità per le imprese di compensare con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'INPS – nonché alla soppressione della rubrica dell'articolo 1 e alla soppressione dell'articolo 2, che era volto a disciplinare l'attivazione di un procedimento di rivalsa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 1, dunque, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione del tasso di interesse semplice (e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente, attraverso il richiamo al Capo V del Regolamento (CE) n. 794 del 2004). La norma, inoltre, prevede che gli interessi siano calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, ovvero al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materia di potestà legislativa esclusiva statale «rapporti dello Stato con l'Unione europea», ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Atto n. 291.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere già presentata nel corso della seduta di ieri.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.
Atto n. 293.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione con una condizione e un'osservazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XII e XIV, il parere di nulla osta delle Commissioni VII e XI nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali con una condizione e un'osservazione.
  Comunica, inoltre, che le Commissioni III, IX e X non hanno espresso il proprio parere, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, propone le seguenti modifiche di coordinamento del testo:
  «Al titolo il primo periodo è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di partiti politici”.
  Le parole “movimenti o gruppi politici organizzati”, ovunque ricorrano nel testo, sono sostituite dalle seguenti “movimenti e gruppi politici organizzati” e le parole “movimento o gruppo politico organizzato” sono sostituite dalle seguenti “movimento e gruppo politico organizzato”.
  All'articolo 2, comma 3, lettera a), capoverso le parole “la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto” sono sostituite dalle seguenti “consultabile da ogni iscritto”.
  All'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole “la durata dei relativi incarichi” sono sostituite dalle seguenti “la loro durata”.
  All'articolo 5, comma 3, le parole “totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti “anche parziale degli obblighi di cui al comma 2”.
  All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole “istituti di credito o da aziende bancarie” sono sostituite dalle seguenti “banche o intermediari finanziari”.
  All'articolo 6, comma 3, lettera g), le parole “o movimenti politici” sono sostituite dalle seguenti “movimenti e gruppi politici organizzati”.
  All'articolo 6, comma 5, le parole “primo periodo,” sono soppresse.
  All'articolo 6, comma 6, primo periodo, le parole “indirizzate con raccomandata” sono sostituite dalle seguenti “trasmesse mediante lettera raccomandata”.
  All'articolo 6, comma 6, secondo periodo, la parola “trasmesse” è sostituita dalle seguenti “depositate o trasmesse”.Pag. 27
  All'articolo 6, comma 10, le parole “e non oltre” sono soppresse.
  All'articolo 6, comma 11, secondo periodo, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti “comma 6”.
  All'articolo 6, comma 12, le parole “dai commi 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti “commi 4 e 5, e di cui al comma 6”.
  All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole “di cui al presente articolo” sono sostituite dalla seguente “utilizzatori”.
  All'articolo 7-bis, dopo le parole “Camera dei deputati ovvero” sono soppresse” sono inserite le seguenti “, le parole: “alla Camera medesima” sono sostituite dalle seguenti: “alla Camera dei deputati”».

  La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo del relatore.

  Danilo TONINELLI (M5S), preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL) preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Matteo Richetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.20.

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