CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina dei partiti politici.
Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 maggio 2016, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani 25 maggio.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gribaudo, per la sua relazione introduttiva.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il testo unificato consta di dieci articoli, segnala che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che è volto a promuovere la trasparenza dell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e a rafforzare i loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Osserva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di partecipazione politica e prevede, in particolare, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale. La norma prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e dispone, inoltre, una modifica dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, riguardante il contenuto dello statuto dei partiti o della dichiarazione di trasparenza, in materia di modalità di partecipazione e garanzia degli iscritti e di ripartizione delle risorse tra organi centrali e periferici. Si prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.Pag. 152
  Passa, quindi, all'articolo 3, recante norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati. Esso, in particolare, modificando il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede specifici requisiti di trasparenza, puntualmente dettagliati dalla norma, per i partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali.
  Segnala che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», nella quale, nell'imminenza di elezioni, per ciascun partito o movimento sono pubblicati il contrassegno, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale nonché le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
  Il successivo articolo 5 dispone l'obbligo per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati di istituire nei rispettivi siti internet una sezione, denominata «Trasparenza», in cui sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché specifiche informazioni di carattere patrimoniale e finanziario. Nella medesima sezione, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici sono tenuti alla pubblicazione di ulteriori informazioni.
  Rileva che l'articolo 6 riguarda la trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi e dispone, al comma 1, che nella citata sezione del sito internet denominata «Trasparenza», ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sia tenuto a pubblicare l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario. I commi 2 e 3 prevedono l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto erogatore e del soggetto ricevente, per i finanziamenti e i contributi di importo pari o superiore a 5.000 euro ricevuti sotto qualsiasi forma da soggetti politici puntualmente indicati dalla norma, che reca un elenco più ampio di quello previsto dalla legislazione vigente. Tali dichiarazioni sono accessibili a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le disposizioni, che prevedono forme di pubblicità nei rendiconti dei partiti delle erogazioni di importo inferiore ad euro 5.000, stabiliscono l'obbligo per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato di pubblicare nella sezione del sito internet denominata «Trasparenza» le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro percepite nel corso di ciascun anno. Le erogazioni di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro possono essere pubblicate esclusivamente previo consenso del soggetto erogante. Si prevede altresì che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati possano essere collegati formalmente a fondazioni o associazioni con rapporti basati su principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
  L'articolo 7 prevede la possibilità per gli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Gli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, a fronte del rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati.
  L'articolo 7-bis modifica la disciplina in materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, mentre l'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina in tema di sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci.
  Il successivo articolo 9 reca le abrogazioni connesse alle modifiche apportate con le precedenti disposizioni del provvedimento.Pag. 153
  Conclusivamente, nel rilevare che la proposta di legge non reca disposizioni incidenti sulle materie di competenza della Commissione, propone sin d'ora di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.