CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, ricorda che il testo trasmesso dalla I Commissione risulta dall'abbinamento di diverse proposte di legge e dalla conseguente elaborazione di un testo unificato. La materia è quella della disciplina dei partiti politici e delle misure per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica al loro interno. Attualmente, il testo consta di 9 articoli che tentano di dare risposta a problemi che si sono posti con varia intensità e con intermittente interesse da parte della dottrina politica e giuridica, oltre che dell'opinione pubblica, sin dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione. Com’è noto, l'articolo 49 della Carta stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Nel disegno del costituente, tale disposizione si colloca nel solco di un'idea di sovranità che favorisce al massimo grado la partecipazione organizzata dei cittadini alle decisioni che concernono l'interesse e la cosa pubblici. Pag. 115L'articolo 1 della Costituzione stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti dell'uomo anche nelle formazioni sociali; l'articolo 18 prevede il diritto di libera associazione. L'approdo di questo filo rosso, che passa per l'articolo 49, è evidentemente la seconda parte della Costituzione, dove sono disciplinate le istituzioni rappresentative. Sottolinea che una legge organica sui partiti politici non sia, in realtà, mai stata approvata. Essi sono rimasti, a fini giuridici, enti non riconosciuti, disciplinati dagli accordi tra gli associati, ai sensi del codice civile. Nella legislazione vi sono state e vi sono ancora, tuttavia, ampie tracce di un riconoscimento formale del loro ruolo: si pensi alle diverse leggi sul finanziamento pubblico dei partiti. Ricorda che con il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito nella legge n. 13 del 2014, è stato abolito definitivamente il contributo pubblico diretto ai partiti politici. Con l'occasione, è stata contemplata la possibilità per i partiti politici di ricevere contributi volontari da parte di terzi, che consente a costoro un regime fiscale agevolato; inoltre, è stato confermato il riparto tra i partiti politici di una quota del 2 per mille delle dichiarazioni a fini IRPEF. Per poter accedere a tali benefici, i partiti devono essere iscritti in un apposito registro e devono, altresì, rispettare diverse condizioni di trasparenza, quali per esempio la presentazione periodica del bilancio e la sua certificazione da parte di una società di revisione. Nel medesimo decreto-legge n. 149, è altresì previsto che – per poter godere di questi benefici – i partiti debbano dotarsi di uno statuto, redatto per atto pubblico, i cui contenuti prescrivano meccanismi di partecipazione democratica interna.
  Il testo trasmesso dalla I Commissione, viceversa, vuole dare una vera e propria attuazione dell'articolo 49, a prescindere dal nesso con i benefici testé illustrati. L'articolo 2, infatti, è rubricato «Norme in materia di partecipazione politica» e, ai primi due commi, dice chiaramente che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, con la finalità sia di elaborare programmi per il governo nazionale e locale, sia anche di selezionare i candidati per le elezioni a cariche pubbliche. Vi si stabilisce, altresì, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati alla trasparenza e al metodo democratico. L'articolo 3 del progetto di legge reca «Norme di trasparenza per la partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati» e prescrive che non sia sufficiente presentare liste di candidati agli uffici elettorali e il contrassegno al Ministero dell'Interno, ma che i partiti debbano depositare anche lo statuto o una dichiarazione, dalla quale emergano il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato, nonché quali siano gli organi del partito e con quali modalità siano stati selezionati i candidati inseriti nella lista. Gli articoli 4 e 5 sono volti a introdurre princìpi di trasparenza sia per le elezioni stesse, sia per le regole interne ai partiti sulle modalità di selezione delle candidature. Osserva che in realtà nel testo unificato non sono confluite disposizioni che avrebbero potuto radicare uno specifico interesse della Commissione cultura. Sulla base di quanto esposto, propone in conclusione che la Commissione esprima un nulla osta.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), pur rilevando che il testo unificato non contempla questioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione, rimarca come esso riguardi tutti gli appartenenti a partiti e movimenti politici che oggi siedono in Parlamento. Sottolinea l'importanza dei contenuti dell'articolo 49 della Costituzione, alla cui stesura l'Assemblea costituente ha dedicato numerose e dense sedute. Reputa però che la sua applicazione fino ad oggi non sia stata accompagnata da regole di trasparenza che trovano invece espressione in questo provvedimento che offre finalmente, senza ledere l'autonomia del singolo esponente politico, regole che valgono per tutti, salvaguardando le basi individuali di democrazia Pag. 116e che si traduce in una garanzia per gli elettori.

  Gianluca VACCA (M5S) premette di non voler entrare nel merito del provvedimento, ma reputa più opportuno che la Commissione si astenga dalla formulazione di qualsiasi parere, tenuto conto che il suo contenuto non investe la sfera di competenza della Commissione.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva la mancanza nel provvedimento di norme di raccordo tra queste proposte di legge e la normativa europea in materia di partiti politici. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 14, relativa alle fondazioni, ivi comprese quelle culturali, i cui organi direttivi sono nominati in tutto o in parte dai partiti, ritiene che potrebbe essere interessante in questa sede un riferimento con le norme europee in materia.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Laura COCCIA (PD), relatrice, illustra come il disegno di legge in esame si inquadri nell'ambito dell'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Com’è noto, mentre l'articolo 7 della Costituzione regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l'articolo 8 prevede invece che i rapporti con le altre confessioni religiose siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese vengono pertanto concluse su base bilaterale dallo Stato italiano, e per esso dal Governo, con gli enti rappresentativi delle confessioni.Ricorda che, di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2016, ha stabilito che la stipula delle intese rientra nella discrezionalità politica del Governo e quindi l'avvio delle trattative per la conclusione dell'intesa è necessariamente rimessa alla valutazione dell'opportunità politica da parte dell'Esecutivo. In particolare, la Corte ha ritenuto che non sia configurabile nel nostro ordinamento una pretesa soggettiva all'avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un'intesa ex articolo 8, terzo comma, della Costituzione. A tale pretesa osta, innanzitutto, il riferimento al metodo della bilateralità, immanente alla ratio del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che pretende una concorde volontà delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nell'iniziarla.
  Il disegno di legge in esame intende, ai sensi dell'articolo 1, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015.
  Fa presente che sulla bozza della predetta è intesa è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua approvazione consente all'IBISG di rientrare tra le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato dell'articolo 8 della Costituzione. Tra queste ricordiamo le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventizia del 7o giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana, l'Unione Induista Italiana. L'Istituto Buddista Italiano Soka Pag. 117Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Budda Nichiren Daishonin e che si riconoscono nei princìpi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930. La corrente religiosa cui aderisce l'Istituto è nata in India e si è diffusa in Italia intorno a partire dagli anni settanta. L'IBISG è nato il 27 marzo 1998: esso ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pace, della cultura e dell'educazione coessenziali alla propria concezione buddista. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de Il Nuovo Rinascimento, l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di Buddismo e Società, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente conta oltre 70.000 aderenti. Il disegno di legge consta di 26 articoli che riportano il testo dell'intesa. Gli articoli da 2 a 5, in ossequio ai principi sanciti dalla Carta costituzionale, riconoscono all'Istituto piena libertà nello svolgimento della sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria garantendo, a tal fine, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, il libero esercizio del ministero ai ministri di culto e la possibilità per gli appartenenti all'IBISG di ricevere le forme previste di assistenza spirituale, qualora impegnati nel servizio militare, ricoverati in strutture sanitarie ovvero detenuti in istituti penitenziari. Gli edifici dell'IBISG dedicati al culto vengono tutelati attraverso le disposizioni che ne escludono la requisizione, l'occupazione, l'esproprio o la demolizione e che limitano, salvo casi di urgente necessità, la possibilità per la forza pubblica di entrarvi (articolo 8).
  Gli articoli da 11 a 13 prevedono la possibilità che ad altri enti eventualmente costituiti dall'IBISG, con sede in Italia e che perseguono le medesime finalità religiose dell'Istituto, venga riconosciuta, con decreto del Ministro dell'interno, la personalità giuridica agli effetti civili e, agli effetti tributari, ne riconoscono l'equiparazione agli enti di beneficenza o di istruzione.
  L'articolo 17 prevede la possibilità della deduzione agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'IBISG, mentre l'articolo 18 stabilisce che esso concorre, secondo le disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF.
  L'articolo 22, facendo salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, garantisce agli appartenenti all'IBISG il diritto di osservare le festività del 16 febbraio e del 12 ottobre che celebrano le ricorrenze riconosciute dalla dottrina religiosa della Soka Gakkai. Il disegno di legge reca una clausola di copertura finanziaria in relazione agli oneri recati dall'articolo 17 per le previste deduzioni fiscali (articolo 26). Con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, sottolinea che l'articolo 6, nel sancire che la Repubblica garantisce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi, prevede che l'IBISG possa fruire delle possibilità offerte dalla legislazione vigente di promuovere, su richiesta degli alunni e delle loro famiglie, la conoscenza e lo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai, con oneri a carico dell'IBISG.
  In conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, l'articolo 8 garantisce all'IBISG il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico a quello degli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Sempre con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, rileva che l'articolo 21 reca l'impegno da parte dello Stato e dell'IBISG alla collaborazione per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e degli altri enti da esso costituiti, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
   Ricorda che l'articolo 9 del Codice dei Beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che per beni culturali di interesse religioso appartenenti Pag. 118ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984. Preannuncia quindi l'intenzione di proporre un parere favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP), relatore, rileva che il provvedimento, analogamente al disegno di legge di delegazione europea – sul quale la Commissione ha formulato una relazione favorevole con osservazione lo scorso 18 febbraio e il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie – risulta sottoposto all'esame del Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si tratta della legge che ha radicalmente modificato la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche apportate all'assetto dell'Unione europea dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Considerato che – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – l'esame della legge europea presso ciascuna Commissione riguarda i soli ambiti di propria competenza, si può preliminarmente affermare che in questo documento non ve ne sono di diretto interesse della Commissione cultura. In materia culturale, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contempla in modo esplicito le politiche europee volte a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, in ciò ponendosi in una linea di sostanziale continuità con l'articolo 9 della nostra Costituzione, il cui primo comma prevede appunto la complessiva promozione dello sviluppo della cultura.
  Alla luce di tali rilievi, l'esame della legge europea può fungere da occasione e da stimolo per sollecitare – ai sensi dell'articolo 127-ter del Regolamento – una proficua interlocuzione con l'omologa Commissione del Parlamento europeo, al fine di acquisire utili elementi informativi in ordine alle politiche da questa condotte nelle materie di competenza della VII Commissione. Rende noto che nell'attuale agenda dei lavori di tale organo europeo, sono calendarizzate attività connesse alle politiche per le industrie culturali e creative, alla valutazione della strategia per la gioventù 2013-2015, all'attuazione dei programmi Europa per i cittadini, Europa creativa e Erasmus Plus, nonché al quadro strategico per la cooperazione in materia di istruzione e formazione (ET2020). Tenuto conto del rilievo dei temi in corso di esame presso tale Commissione, ritiene opportuno promuovere un momento di confronto con esso, attraverso la sua Presidente, che è attualmente la deputata europea di elezione italiana, l'on. Silvia Costa, in modo da favorire un fecondo scambio di informazioni, in grado di attivare dinamiche virtuose di cooperazione a livello nazionale ed europeo, sia nella fase ascendente, sia in quella discendente del diritto dell'Unione. Svolge in conclusione rilievi sullo stato dell'Unione europea in questo momento: se Jean Monnet fosse vivo oggi, probabilmente, promuoverebbe la fondazione dell'Europa iniziando dalla cultura e non dall'economia. L'elemento culturale è fondamentale, essendo le differenze su questo terreno molto più Pag. 119dure da superare che altre. Se settori dell'opinione pubblica italiana invocano la rimozione delle sanzioni alla Russia, probabilmente non colgono che tali sanzioni tengono il luogo di conflitti molto più violenti e quindi possono essere rimosse solo in un quadro di pace e di sicurezza dell'Europa orientale, ciò di cui l'opinione pubblica polacca (per esempio) è, invece, ben avvertita; quest'ultima invece comprende di meno la portata del problema degli sbarchi nel Mediterraneo che viceversa tocca da vicinissimo l'Italia. In definitiva, non vede spazi per la presentazione di emendamenti al provvedimento da parte della Commissione Cultura e propone l'espressione di un nulla osta.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, se non vi sono obiezioni, trasmetterà il nulla osta alla Commissione Politiche per l'Unione europea, nominando relatore presso tale Commissione il deputato Buttiglione e restando, altresì, inteso che i gruppi manifestano la volontà di non presentare proposte emendative.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 24 maggio 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.