CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici.
Testo unificato C. 3304 Fontanelli e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO (PD), relatore, evidenzia che la XIV Commissione avvia l'esame in sede consultiva – ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali – del testo unificato delle proposte di legge C. 3004 ed abbinate, che si propone di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione.
  Ricorda che la Carta costituzionale riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, stabilendo che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»; al contempo, l'articolo 51 della Costituzione sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.
  Il testo unificato sottoposto all'esame della Commissione reca disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici ed introduce norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
  La finalità del provvedimento, come indicato all'articolo 1, risiede nella promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e nel rafforzamento dei requisiti di democraticità, con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Le disposizioni contenute nel testo unificato delle abbinate proposte di legge integrano, all'articolo 2, le norme recate dal decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito con legge n. 13 del 2014, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti), con particolare riguardo al contenuto necessario degli statuti dei partiti e gruppi politici, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi volti ad assicurare una piena democraticità e trasparenza, quali le modalità di selezione dei candidati alle elezioni, le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
  L'articolo 3 reca norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati, prevedendo che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature devono depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello statuto, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. È inoltre disciplinata la procedura per l'integrazione e l'eventuale opposizione nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È infine stabilito che in caso di mancato deposito dello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza le liste siano ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
  L'articolo 4 introduce disposizioni volte ad assicurare la piena trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata «Elezioni trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
  È altresì richiesta, ai sensi dell'articolo 5, la pubblicazione, in un'apposita sezione Pag. 150del sito internet di ciascun partito politico denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», degli elementi relativi agli organi, alle regole interne e alle modalità di selezione delle candidature. In particolare, si dispone la pubblicazione dei seguenti elementi: statuto e rendiconto, ovvero, in mancanza, procedure per l'approvazione degli atti; composizione e numero degli organi deliberativi; modalità di selezione delle candidature, nonché organo investito della rappresentanza legale.
  L'articolo 6 dispone in tema di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi, prevedendo che siano pubblicati nel sito internet di ciascun partito politico l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti e le erogazioni di importo superiore a 5.000 euro annui, con l'indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui è stata percepita (per le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro le erogazioni possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante).
  La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
  Nel caso di mancata comunicazione alla Commissione per la garanzia dei partiti politici della avvenuta pubblicazione sul sito internet delle predette erogazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, è applicata una sanzione pecuniaria pari a 30.000 euro ovvero, nel caso di pubblicazione parziale, una sanzione pari alla differenza dei due importi.
  Per le erogazioni – superiori a 5.000 euro – in favore di partiti politici, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659/1981 che vengono di conseguenza abrogati). L'inadempimento di tale obbligo è punito con una multa pecuniaria e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.
  Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto conoscerle.
  Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce l'obbligo di pubblicazione, nella relazione allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni.
  Il testo unificato interviene, inoltre, sulla messa a disposizione di locali e sedi per lo svolgimento dell'attività politica da parte di enti territoriali (articolo 7) e sulle sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci ed obblighi di rendicontazione dei partiti politici (articolo 8).
  Infine, l'articolo 9 dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni legislative: legge n. 659 del 1981 (articolo 4, commi 3, 4, 5); legge n. 441 del 1982 (articolo 8, comma 2); legge n. 96 del 2012 (articolo 8); decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014 (articolo 5, comma 3).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, è stato approvato dal Senato lo scorso 12 maggio. Originariamente composto di 4 articoli relativi a sistema scolastico e ricerca, il decreto-legge n. 42 è stato modificato durante l'esame al Senato, con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli, alcuni dei quali riguardanti ambiti diversi da quelli indicati nel titolo dello stesso decreto-legge. A ciò si aggiungono due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.
  Procederà ora ad una sintetica descrizione dei contenuti, rinviando, per approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Con riferimento al disegno di legge di conversione, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, di cui alla legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi 180 e 181).
  In particolare, la lettera a) interviene sulla determinazione degli standard nazionali per la valutazione, riferendoli – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato). La lettera b) interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, disponendo la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia. Si prevede altresì l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato.
  Quanto alle disposizioni del decreto-legge n. 42, ne illustrerà i contenuti in base agli ambiti disciplinari di intervento, tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni apportate dal Senato.
  Per quanto riguarda le disposizioni del decreto-legge relative al sistema scolastico:
   l'articolo 1 stanzia ulteriori 64 milioni di euro per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016;
   il medesimo articolo 1 reca disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero, novità introdotta ora, sia scaduta;
   l'articolo 1-bis estende all'anno scolastico 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016 (dunque, anche a quanti sono stati assunti in base al piano straordinario previsto dalla legge n. 107 del 2015) la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
   l'articolo 1-ter prevede una deroga, per l'anno scolastico 2015/2016, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016;
   l'articolo 1-quater disciplina l'assunzione – in regioni diverse da quella per cui hanno concorso – dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di Pag. 152attuazione, inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla conversione del decreto-legge;
   l'articolo 1-quinquies prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
   l'articolo 1-sexies dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni del MIUR e del MEF agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria (ferme le previsioni normative in materia di limiti di spesa e quelle volte a limitare il ricorso a tali incarichi), entro termini che saranno fissati con apposito DPCM e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento;
   l'articolo 2-quater incrementa i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito della legge n. 107 del 2015.

  Per quanto riguarda le disposizioni del decreto-legge relative al sistema della formazione superiore:
   l'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) quantificandole in 3 milioni annui a decorrere dal 2016. Il finanziamento è reso disponibile dopo l'adozione del decreto del MIUR con il quale la Scuola GSSI assume carattere di stabilità. La Scuola assumerà la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale. L'articolo 3, comma 2 dispone la copertura degli oneri. Inoltre, l'articolo 2 autorizza la Scuola GSSI, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale, anche in deroga alla misura delle assunzioni per ciascun ateneo previste per il triennio 2015-2017 con il DPCM 31 dicembre 2014;
   l'articolo 2-bis prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, disposta anche ai fini della ripartizione delle borse di studio (articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000);
   l'articolo 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.

  Infine, il decreto-legge n. 42 introduce ulteriori disposizioni riguardanti l'ordinamento professionale dei periti industriali, la Card per acquisti culturali per i giovani e l'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità:
   più precisamente, l'articolo 1-septies innalza il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione di perito industriale (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprime i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. È comunque prevista una disciplina transitoria;
   l'articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della card per acquisti culturali (ingressi a teatro, Pag. 153cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di euro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015);
   l'articolo 2-sexies prevede transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato (sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 29 febbraio 2016).

  Non essendovi profili rilevanti con riguardo alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, ricorda innanzitutto che il disegno di legge in discussione – del quale la XIV Commissione avvia l'esame al fine del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali – è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015.
  Sul testo originario la XIV Commissione si era espressa con un parere favorevole.
  Trasmesso al Senato, il disegno di legge delega (A.S. 1870) è stato approvato dall'Assemblea il 30 marzo scorso con una serie di modifiche.
  Il provvedimento torna quindi alla Camera per l'esame in seconda lettura.
  Ricorda che il disegno di legge, attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, persegue un duplice obiettivo:
   introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno;
   uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

  Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10).
  Per una descrizione completa dei contenuti del provvedimento – che si compone ora di 12 articoli – rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici. Si limita qui a richiamare le principali novità introdotte dal Senato:
   è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della Riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1);
   è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Pag. 154Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5);
   è stata garantita la correttezza della copertura della Riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6);
   è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera e);
   è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Inoltre è stato previsto che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuata con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b));
   è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera f));
   è stato operato il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera h));
   è stata promossa la garanzia dell'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici (articolo 4, comma 1, lettera h));
   sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera p));
   è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera b));
   è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettera e e f)) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. È stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria;
   è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera g));
   è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6);
   è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi delegati, per definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore (articolo 7);Pag. 155
   è stato riaffermato che il Servizio Civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono state inoltre precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (articolo 8);
   è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g));
   è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2);
   è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha destinato alla Riforma del Terzo settore (articolo 10).

  Non recando il provvedimento profili di rilievo per quanto concerne la XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2016.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, segnala che non è ancora pervenuta la documentazione richiesta dalle Commissioni Giustizia e Finanze, assegnatarie del medesimo Schema di decreto, all'ordine dei dottori commercialisti, mentre è invece stata trasmessa una nota dall'Associazione dei revisori contabili.
  Sta comunque predisponendo una proposta di parere, che si riserva di trasmettere nel pomeriggio odierno ai colleghi della Commissione, al fine di acquisire le loro eventuali osservazioni in merito.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015) che prevede la direttiva in allegato B.
  La Direttiva 2014/53/UE deve essere recepita entro il 12 giugno 2016.
  Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 13 giugno 2016. L'articolo 48 consente peraltro, in via transitoria e fino al 13 giugno 2017, l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio conformi alla vecchia legislazione, applicabile quindi fino al 13 giugno 2016.
  La Direttiva 2014/53/UE (c.d. «Direttiva R.E.D.» - Radio Equipment Directive) abroga la precedente direttiva 1999/5/CE (che riguardava le sole apparecchiature terminali a linea fissa) e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione dei prodotti elettrotecnologici al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito principalmente dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla Decisione n. 768/2008/UE.
  La ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza di tali prodotti, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.
  Il campo di applicazione della Direttiva 2014/53/UE è quello di tutte le apparecchiature radio che trasmettono, emettono o ricevono intenzionalmente onde radio al fine di radiocomunicazione o radiodeterminazione, che quindi usano lo spettro radio e devono rispondere ai criteri definiti dalla direttiva al fine di assicurare un uso efficiente dello spettro ed evitare le interferenze dannose. Sono stati tolti quindi tutti dal campo di applicazione della nuova direttiva «RED» i prodotti che non usano lo spettro radio (disciplinati da altre direttive).
  Rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva non solo le tradizionali radio audio riceventi, ma anche gli apparecchi TV solo riceventi, i telefoni cellulari, i modem wi-fi, i telecomandi per l'apertura di cancelli e porte, etc. Sono invece escluse dal campo di applicazione della direttiva, in quanto disciplinate dalle direttive n. 2014/30 e 2014/35, le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa, quali telefoni, fax, modem, a meno che non abbiano una componente radio.
  La direttiva stabilisce quindi in sintesi:
   1. il campo di applicazione (articolo 1) e le definizioni (articolo 2);
   2. i requisiti essenziali delle apparecchiature radio (articolo 3);
   3. l'obbligo dei fabbricanti di fornire informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software (articolo 4);
   4. l'obbligo dei fabbricanti, dal 12 giugno 2018, di registrare, in un apposito sistema centrale, le apparecchiature radio che abbiano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali (articolo 5);
   5. l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione sul mercato, di mettere in servizio ed in uso solo le apparecchiature radio conformi (articoli 6 e 7);
   6. il principio della libera circolazione delle apparecchiature radio conformi (articolo 9).

  Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce pressoché testualmente il Pag. 157contenuto della direttiva 2014/53/UE e si compone di 52 articoli e di 7 Allegati. Abroga inoltre il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3) che regola attualmente la materia, riscrivendo quindi integralmente le previgenti norme.
  In particolare, gli articoli da 1 a 9 riproducono il contenuto dei corrispondenti articoli della direttiva. Il campo di applicazione è definito dall'articolo 1 ed è quello delle apparecchiature radio sopra descritte. L'articolo 3 prevede i requisiti essenziali delle apparecchiature radio. L'articolo 4 riguarda i software caricati sulle apparecchiature radio. Gli articoli 6 e 7 subordinano al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso degli apparecchi radio.
  Gli articoli da 10 a 15 (Capo II) disciplinano gli obblighi degli operatori economici, in particolare dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati (articolo 11), degli importatori (articolo 12), dei distributori (articoli 13 e 14), nonché in materia di identificazione degli operatori economici (articolo 15).
  Il Capo III (articoli da 16 a 21) disciplina le procedure per la conformità delle apparecchiature radio.
  Gli articoli da 22 a 38 (capo IV) disciplinano le procedure di notifica degli organismi di valutazione di conformità, alla Commissione e agli altri Stati membri, in linea con quanto disposto dalla direttiva.
  Il Capo V (articoli da 39 a 43), disciplina innanzitutto la sorveglianza del mercato e il controllo delle apparecchiature radio (articolo 39) da parte del MISE, rinviando alle procedure del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece rimesse all'Agenzia delle Dogane.
  Si definisce quindi una procedura a livello nazionale per le apparecchiature che presentino rischi (articolo 40), per la salute o per l'incolumità pubblica, nonché una procedura di salvaguardia esperibile da parte dell'Unione (articolo 41), in particolare dalla Commissione europea, nel caso ritenga non giustificate le misure provvisorie adottate dal Ministero: in questo caso la Commissione decide con propri atti di esecuzione a cui il Ministero è tenuto ad adeguarsi.
  L'articolo 42 definisce invece le procedure per gli apparecchi che seppur conformi, si ritiene che presentino rischi per la salute, la sicurezza delle persone o per altri aspetti di pubblico interesse, nonché le procedure nazionali per gli apparecchi non conformi (articolo 43).
  Nel Capo VI (articoli 44 e 45) si prevede la costituzione di una Commissione consultiva ministeriale con il compito di fornire pareri sull'applicazione delle disposizioni del decreto e la partecipazione del MISE, con propri rappresentanti, alle attività del Comitato di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato delle telecomunicazioni, che assiste la Commissione UE ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
  L'articolo 46 definisce le sanzioni, che in base alla direttiva devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono anche includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
  Il Capo VIII (articolo da 47 a 52) reca le disposizioni transitorie, relative alle apparecchiature conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 che possono essere immesse sul mercato fino al 13 giugno 2017, e finali, relative all'applicazione del decreto dal 13 giugno 2016.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 287.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 158

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, essendo pervenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, formula sullo Schema di decreto in esame una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
COM(2015)586 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
COM(2015)587 final.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il relatore ha illustrato i contenuti degli atti nella seduta del 3 maggio 2016. Invita quindi i colleghi a prendere la parola.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.
COM(2015)671 final.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2016.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la relatrice ha illustrato i contenuti degli atti nella seduta del 3 maggio 2016 e che l'11 maggio è proseguito il dibattito, senza interventi. Invita quindi i colleghi a prendere la parola.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.