CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Riccardo NUTI (M5S) chiede se è possibile attivare anche la diretta sulla web tv della Camera.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto la diretta sulla web tv non è prevista per la sede referente.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 17 maggio scorso, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Avverte, quindi, che la Commissione passerà a esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Misuraca 3.8, Invernizzi 3.1 e D'Alia 3.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

  Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il proprio emendamento 3.11, teso a inserire anche all'interno del testo unico per le elezioni della Camera novellato il riferimento ai movimenti, allargando così il raggio di azione della legge. Chiede al relatore il motivo del parere contrario.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, replicando al collega Cristian Iannuzzi, rileva che si tratta di una questione di coerenza, perché in nessun'altra parte della legge elettorale si fa riferimento ai movimenti, che sono assorbiti in quella legge dalla definizione di gruppi politici organizzati.

  Mara MUCCI (Misto) evidenzia che l'articolo 1 del testo unificato, tra le finalità che si propone il provvedimento, indica esplicitamente che la proposta è rivolta anche ai movimenti e non solo ai partiti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, concorda con quanto osservato dal relatore e sottolinea che, volendo fare riferimento ai movimenti, si sarebbe dovuta modificare tutta la legge elettorale.

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  La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.11.

  Danilo TONINELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Misuraca 3.14 e dichiara il voto favorevole del suo gruppo, in quanto tale emendamento estende ad un'eventuale coalizione le regole di trasparenza sulla presentazione delle liste. Con riferimento all'impianto dell'articolo 3, osserva che, a suo avviso, si tratta della parte più pesante del testo a causa della previsione della ricusazione nel caso di assenza della dichiarazione di trasparenza. Si tratta di una discriminazione, in quanto tale ricusazione non è prevista in mancanza della presentazione dello statuto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa osservare al collega Toninelli che le disposizioni del testo sono assolutamente coerenti. Infatti, la ricusazione scatta per il partito che non ha depositato lo statuto o, in alternativa, la dichiarazione di trasparenza.

  Danilo TONINELLI (M5S) fa l'ipotesi che un partito iscritto al registro per errore non presenti lo statuto e si chiede se per questo vizio di forma scatterebbe la ricusazione.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, precisa che non esiste alcuna contraddizione nel testo, né tanto meno alcun elemento discriminatorio, perché la lista può essere ricusata in mancanza della presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, condivide quanto affermato dal relatore.

  Dore MISURACA (AP), intervenendo sul proprio emendamento 3.14, chiede al relatore rassicurazioni sulla procedura nel caso di partecipazione in forma aggregata ad una lista. Si chiede se in tale caso vadano presentati diversi statuti o diverse dichiarazioni. Ritiene che con il suo emendamento si creino le condizioni per evitare eventuali ricusazioni.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che l'onere in capo alla lista è sempre lo stesso anche se questa si presenta in forma aggregata. Fa presente che una previsione equivalente è presente nella legge n. 96 del 2012 e che inoltre i partiti possono stipulare un accordo associativo che stabilisca se presentare un'unica dichiarazione di trasparenza.

  Andrea CECCONI (M5S), nel ricordare che il Movimento 5 Stelle non è favorevole alle coalizioni, osserva che l'impianto del testo in esame è basato sulla legge elettorale che entrerà in vigore il 1o luglio 2016. Rileva però che questa legge potrebbe anche essere modificata e, in questo senso, assume rilievo l'emendamento 3.14, che amplia le disposizioni alle coalizioni che potrebbero essere previste da una nuova legge elettorale.

  Enzo LATTUCA (PD) osserva che la questione è molto semplice. Nel caso di una lista non aggregata, le strade sono quelle della presentazione dello statuto e della dichiarazione di trasparenza. Ma anche nel caso di una lista aggregata, composta da più partiti, non serve, a suo avviso, un'ulteriore specificazione, in quanto la lista è sempre l'unico soggetto. Al massimo la dichiarazione di trasparenza potrà eventualmente fare richiamo agli statuti dei singoli partiti. Osserva che nel caso di ripristino delle coalizioni, non sussisterebbe alcun problema, in quanto esse sono un insieme di singole liste e la ricusazione potrebbe riguardare anche una sola di queste liste senza che ciò comporti la ricusazione dell'intera coalizione.

  Mara MUCCI (Misto) condividendo quanto testé affermato dal deputato Lattuca, ritiene che il testo in esame non rechi alcuna lacuna di fronte all'eventualità della presentazione di liste in forma di coalizione.

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  Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene che la problematica posta dall'emendamento in esame sia reale e debba essere affrontata, soprattutto alla luce dell'impianto della legge elettorale approvata di recente, che, prevedendo un premio di maggioranza alla lista vincitrice, potrebbe favorire la formazione di liste derivanti dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici. L'esigenza di affrontare la questione, a suo avviso, deriva dal fatto che, anche nell'ambito di una lista aggregata, le dinamiche delle scelte politiche tendono a rimanere sostanzialmente interne ai partiti stessi, a prescindere da una loro formale manifestazione unitaria. Giudica opportuno, pertanto, un chiarimento del dettato delle disposizioni del testo in esame per tale specifica fattispecie.

  La Commissione respinge l'emendamento Misuraca 3.14.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 maggio 2016 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Atto n. 291.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

  Andrea GIORGIS (PD), preannuncia la propria intenzione di presentare una proposta di parere nella giornata di martedì 24 maggio prossimo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
(Emendamenti C. 3642-A Governo).
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C. 3822, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, già approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Il decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli, relativi a sistema scolastico e ricerca, è stato ampiamente modificato durante l'esame al Senato, in particolare con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli nel testo del decreto-legge e di due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.
  L'articolo 1 stanzia 64 milioni di euro annui per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma scuole belle) dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016; esso reca inoltre disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero sia scaduta.
  L'articolo 1-bis reca disposizione relative alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale da parte del personale docente.
  L'articolo 1-ter prevede una deroga, per l'anno scolastico 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio.
  L'articolo 1-quater disciplina l'assunzione in Regioni diverse da quella per cui hanno concorso dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione, inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in Regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna Regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 1-quinquies prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
  L'articolo 1-sexies dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni dei ministeri dell'istruzione e dell'economia agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini che saranno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
  L'articolo 1-septies interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale, con contestuale definizione della disciplina transitoria.Pag. 32
  L'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e autorizza la Scuola, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale.
  L'articolo 2-bis prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno.
  L'articolo 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.
  L'articolo 2-quater prevede misure per l'incremento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015.
  L'articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extraeuropei, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della card per acquisti culturali (ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di euro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.
  L'articolo 2-sexies introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente, volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato.
  Passando all'esame del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, lettera a), interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, con riferimento al criterio direttivo relativo alla determinazione degli standard nazionali per la valutazione.
  L'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015. Essa dispone la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali).
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osservo che le disposizioni recate dal decreto-legge, come modificato durante l'esame al Senato, possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione. La Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma).
  Per le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g)). Rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 2-sexies, la materia Pag. 33di competenza esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e)). Con riferimento all'articolo 2-quinquies, rileva, altresì, la materia, affidata alla legislazione concorrente, «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma). Infine, con riferimento all'articolo 1-septies rileva la materia, affidata alla legislazione concorrente, «professioni». In tale ambito, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato (ex plurimis, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013).
  Rileva, infine, che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione dispone che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Lo stesso articolo 33, terzo comma, dispone che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, mentre il quarto comma dispone che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
C. 2874-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento in esame torna alla Camera in seconda lettura. Si ricorda, infatti, che a fronte dell'approvazione al Senato della proposta di iniziativa parlamentare AS. 54 (11 febbraio 2015), la Camera ha approvato modifiche al testo AC. 2874 (13 ottobre 2015), che è tornato all'attenzione del Senato, dove è stato nuovamente modificato (3 maggio 2016). È composto di un articolo unico che modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, con l'inserimento di un comma aggiuntivo 3-bis con il quale è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni, nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale – articoli 6, crimine di genocidio, articolo 7, crimini contro l'umanità e articolo 8, crimini di guerra – ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha apportato le seguenti modifiche: ha esplicitato l'entità della pena da applicare (reclusione da 2 a 6 anni) mentre il testo approvato nelle prime letture configurava espressamente, invece, un'aggravante dei reati di discriminazione previsti dalla legge n. 654 del 1975; ha sostituito il riferimento alla «pubblica» istigazione e al «pubblico» incitamento con il requisito della commissione delle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione».
  In ordine alla formulazione del testo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento al «concreto pericolo di diffusione».
  Il Senato ha inoltre modificato alcune congiunzioni; in particolare, ha inserito la congiunzione «ovvero» tra le condotte di propaganda e di istigazione e incitamento ed ha sostituito, nell'elencazione delle condotte di negazionismo, tra la Shoah e i crimini definiti dallo Statuto della Corte Pag. 34penale internazionale, la congiunzione «ovvero» con la congiunzione «o»; ha eliminato l'ultima parte della disposizione, attraverso la quale il testo della Camera circoscriveva l'applicabilità della fattispecie alla negazione di crimini riconosciuti dagli organi di giustizia internazionali o altri organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislativamente definite, la proposta di legge investe la materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale e alla legge 1o aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che il disegno di legge, attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, persegue un duplice obiettivo: introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
  Il testo modificato dal Senato, si compone di 12 articoli: l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. L'articolo 2 individua principi e criteri direttivi generali validi per le deleghe in materia di terzo settore e di impresa sociale; gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, rispettivamente, in tema di: revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni (articolo 3); revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito codice (articolo 4); attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso (articolo 5); impresa sociale (articolo 6); revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio Pag. 35civile nazionale, con l'istituzione del servizio civile universale (articolo 8); misure fiscali e di sostegno economico a favore degli enti del terzo settore (articolo 9).
  L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; l'articolo 10, istituisce la «Fondazione Italia sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale; l'articolo 11 reca le disposizioni di copertura finanziaria; l'articolo 12 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 16.10.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.
(COM(2015) 671 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Il viceministro Filippo BUBBICO precisa, in via preliminare, che il provvedimento in esame non tiene conto delle modifiche intervenute nel Coreper del 6 aprile scorso (COM 671 final) e recepite dal Consiglio dell'Unione europea il 21 aprile scorso che hanno profondamente rivisto lo schema di Regolamento. Poiché, peraltro, la I Commissione si pronuncerà sulla proposta originaria (COM 671), non vi sono considerazioni da formulare, salvo la possibilità di evidenziare nel documento finale l'esigenza che l'Unione europea assicuri una costante disponibilità di risorse finanziarie adeguate, a favore dell'Agenzia e un maggior supporto alle Autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 641 del 12 maggio 2016, a pagina 78, prima colonna, trentaquattresima riga, dopo l'emendamento 6.50 Naccarato, inserire il seguente emendamento:
  «Al comma 9, alle parole superiore ad euro 5.000 anteporre le seguenti pari o.
6. 49. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino».

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