CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia.
C. 3452 Martella.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MARTELLA (PD), relatore, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposta di legge C. 3452, recante «Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia». Rileva, innanzitutto, che il provvedimento consta di un articolo unico, articolato in 4 commi. Con riferimento al contenuto delle disposizioni della proposta di legge in esame, segnalo che il comma 1 prevede l'attribuzione in via esclusiva, al sindaco della città metropolitana di Venezia, delle funzioni in materia di attività, funzionamento e manutenzione del MOSE (acronimo di «Modulo sperimentale elettromeccanico», un sistema di paratoie di acciaio per la regolazione delle maree nella laguna di Venezia), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 44, 45 e 46, della legge n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Evidenzia, al riguardo, che la relazione illustrativa giustifica tale scelta, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, con la finalità di «separare e superare la fase di realizzazione, e l'esperienza del Consorzio Venezia nuova, da quella della gestione, individuando una soluzione di governo per il Pag. 82futuro dell'infrastruttura e della città». Ricorda, quindi, che il Consorzio Venezia Nuova è costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, ed è il concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto) per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano, in attuazione della legge n. 798 del 1984 (cosiddetta «legge speciale per Venezia»), ivi compresa la realizzazione del MOSE Come soggetto attuatore, il Consorzio Venezia Nuova opera, attraverso lo strumento delle convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un Piano generale degli interventi definito dal Comitato istituito dall'articolo 4 della citata legge speciale per Venezia. Sottolinea, inoltre, che, in seguito alle vicende giudiziarie intercorse e in attuazione dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, dedicato alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, dal 1o dicembre 2014 il Consorzio è in amministrazione straordinaria e temporanea. Ricorda poi che MOSE è un'infrastruttura strategica inclusa nel relativo Programma (istituito dalla legge n. 443 del 2001, i cui commi da 1 a 5 sono stati abrogati dal nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) già con la delibera del CIPE n. 121 del 2001. L'infrastruttura è inclusa nell'elenco delle venticinque opere prioritarie individuate dall'allegato al Documento di economia e finanza 2015 e confermate nell'allegato VI al DEF 2016 (Doc. LVII, n. 4). Con riferimento ai commi 2 e 44-46 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, nel cui rispetto sono attribuite al sindaco della città metropolitana le funzioni relative alla governance del MOSE, ricorda che il citato comma 2 assegna alle città metropolitane, qualificate «enti territoriali di area vasta», le funzioni di cui ai commi da 44 a 46, nonché le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Fa presente che il comma 2 del provvedimento prevede che alla copertura degli oneri connessi con le funzioni trasferite dal comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità, sulla base del piano strategico triennale della città metropolitana di Venezia, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera a), della citata legge n. 56 del 2014. Il comma 3 contempla l'istituzione, in seno al consiglio metropolitano, di una commissione di vigilanza sul MOSE, la cui composizione, unitamente ai compiti e alle modalità di funzionamento della stessa, sono demandati ad un apposito regolamento del consiglio metropolitano, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che il comma 3 prevede, altresì, che sia comunque prevista la presenza di un componente indicato dal Governo. Il comma 3, inoltre, dispone che il sindaco della città metropolitana di Venezia elabori una relazione annuale sull'attività riguardante il MOSE, che dovrà essere presentata alla succitata commissione di vigilanza e, ai sensi del comma 4, inviata anche alle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene opportuno pertanto che la Commissione preveda un ciclo di audizioni finalizzate ad approfondire le problematiche evidenziate. Osserva quindi che il processo di riforma degli enti locali, posto in essere con la legge n. 56 del 2014, e anche il nuovo assetto istituzionale legato all'introduzione delle città metropolitane, non possono non veder interessato, per quanto concerne Venezia, anche il governo dell'infrastruttura strategica per la vita della città, sottolineando come dal dibattito in atto nel territorio siano emerse alcune urgenze da affrontare. Ricorda inoltre che la legge n. 114 del 2014 ha disposto la soppressione Pag. 83del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, istituito con legge n. 257 del 1907. Al riguardo, evidenzia che, grazie ad un emendamento a sua firma, sottoscritto da altri colleghi del PD e dei gruppi di maggioranza, le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal Magistrato alle acque sono stati trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio ed è stato altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Osserva che la norma citata prevede l'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che avrebbe dovuto essere adottato entro lo scorso 31 marzo 2015 – su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in base al quale sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Specifica inoltre che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che secondo il Ministro per gli affari regionali Costa sarebbe in fase di predisposizione) deve individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite, realizzando così un altro tassello nella direzione della definizione di un quadro di competenze certe in grado di accompagnare il processo di salvaguardia della città di Venezia. Osserva che, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, la presente proposta di legge si pone, quindi, come obiettivo quello di assicurare una governance efficace, affidandola alle competenze del sindaco della città metropolitana di Venezia. Evidenzia in conclusione che la proposta di legge in esame intende anticipare anche la necessità, ormai inconfutabile, di una rivisitazione più complessiva di tutta la normativa speciale che riguarda la città di Venezia, richiamando a tal riguardo il dovere del legislatore di fare chiarezza istituzionale e politica in merito alla responsabilità politica della importantissima infrastruttura.

   Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge C. 2617-B, di iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica. Ricorda che il provvedimento, sul quale la Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva espresso un parere favorevole, prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe Pag. 84finalizzate a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno e, infine, ad uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile. Segnala che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge delega è stato modificato in più parti. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del testo come approvato dal Senato, segnala sinteticamente le principali modifiche introdotte. L'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi generali validi per le deleghe in materia di terzo settore e di impresa sociale; gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, rispettivamente, in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni; revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito codice; attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso; impresa sociale; revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, con l'istituzione del servizio civile universale; misure fiscali e di sostegno economico a favore degli enti del terzo settore. L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore, che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce la «Fondazione Italia sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale; l'articolo 11 reca le disposizioni di copertura finanziaria; l'articolo 12 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti. Con riferimento, più in dettaglio, alle norme del provvedimento incidenti su ambiti di competenza della Commissione, segnala anzitutto che all'articolo 4 del testo – tra i princìpi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice in tale materia –, nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta, alla lettera h), la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale norma intende proseguire la lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo, come recentemente Pag. 85evidenziato anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale. Segnala, inoltre, che, tra i medesimi principi e criteri direttivi, la lettera o) prevede la necessità di valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e di tutela, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, e di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione. Rileva, altresì, che al Senato è stato inserito il richiamo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi di interesse generale e si è precisato che la verifica dei risultati deve essere effettuata in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni. Ricorda, infine, che, all'articolo 9 del provvedimento, tra i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, è prevista, alla lettera i), la promozione dell'assegnazione in favore degli enti privati del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali. Ciò premesso e valutate positivamente le modifiche introdotte dal Senato, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, invita i colleghi a far pervenire al relatore eventuali rilievi entro la giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 287.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 maggio 2016.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il prescritto parere.

  Piergiorgio CARRESCIA, relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda ai colleghi che il disegno di legge C. 1458, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già Pag. 86approvato dalla Camera, è nella fase finale dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dove, tra l'altro, potrebbero essere introdotte modifiche aventi ad oggetto l'invarianza finanziaria.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla tempistica con cui la Commissione intenderebbe procedere all'esame in seconda lettura del provvedimento richiamato, qualora esso dovesse effettivamente essere modificato dal Senato.

  Ermete REALACCI, presidente, ritiene che, ove le modifiche introdotte dal Senato non siano effettivamente sostanziali, la Commissione potrebbe concluderne l'esame in tempi rapidi.

  La seduta termina alle 14.20.