CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2016
639.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 10 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.05.

5-08105 Mariani: Sull'applicazione dell'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ai comuni che adottino la tariffa puntuale sui rifiuti in luogo della TARI.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Raffaella MARIANI (PD) prende atto delle informazioni contenute nella risposta testé fornita dalla rappresentante del Governo, che non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alle criticità riportate nella interrogazione a sua prima firma. A suo avviso, rimane comunque ferma la necessità di chiarire in tempi brevi le problematiche connesse alla questione in oggetto, la cui soluzione non può certamente essere demandata alle pronunce dei competenti organi della Corte dei conti ma richiede la definizione di un quadro normativo univoco e coerente. Rileva infatti che la vigente disciplina finisce con il penalizzare quelle amministrazioni comunali che, in un'ottica di buona gestione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali, hanno abbandonato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per passare alla tariffa corrispettiva, precludendo ad esse la possibilità di procedere ad assunzioni di personale, anche in via temporanea, dettate da esigenze indifferibili.

5-08495 Misiani: Sul riversamento ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Antonio MISIANI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Nel ricordare come le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244 del 2007 non abbiano modificato la natura delle entrate in questione, il quantum dell'addizionale comunale ed i relativi vincoli di destinazione, fa presente che le risorse in parola debbono essere attribuite ai comuni nel rispetto dei criteri di determinazione stabiliti dalla legislazione vigente, anche tenuto conto dei rilevanti oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali al fine di assicurare i servizi locali necessari per la presenza delle strutture aeroportuali sui propri territori. Rileva inoltre come, sulla base dei dati disponibili, si riscontrino discrasie assai rilevanti, anche nel raffronto tra singole annualità, tra l'ammontare teoricamente spettante ai singoli comuni e le somme a questi ultimi effettivamente riversate. Rileva come scostamenti di significativa entità si registrano anche tra il gettito complessivamente spettante allo Stato ed i versamenti concretamente effettuati dalle compagnie aeree. Pur apprezzando il fatto che, come riferito dalla sottosegretaria De Micheli, sul competente sito istituzionale è ora possibile consultare, per l'anno 2015, l'elenco degli enti locali beneficiari dell'addizionale nonché le singole quote ad essi attribuite, considera tuttavia necessario poter disporre di informazioni analoghe anche con riferimento alle precedenti annualità. In conclusione, auspica un intervento del Governo sulla materia, tale da ripristinare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai comuni destinatari dell'addizionale e ristorare le somme ingiustificatamente non attribuite, invitando altresì l'Esecutivo a fornire ogni utile delucidazione, in particolare presso le sedi preposte ai rapporti tra lo Stato ed il sistema delle autonomie locali, in merito alle cause sottostanti le discrasie e gli scostamenti sopra evidenziati.

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  Edoardo FANUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione competente per il merito. Rammenta, altresì, che nella citata seduta la relatrice aveva quindi provveduto a formulare una proposta di parere che non era tuttavia stata posta in votazione, in ciò aderendo ad una specifica richiesta in quella sede avanzata da taluni deputati al fine di poter valutare con maggiore attenzione gli elementi contenuti nella medesima proposta di parere. Segnala che la II Commissione, in pari data, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto, senza peraltro apportare ad esso alcuna modificazione. Avverte che la Commissione bilancio è quindi chiamata, nella seduta odierna, a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede dunque alla relatrice se sul provvedimento in titolo ritiene di confermare la proposta di parere già formulata nella seduta dello scorso 4 maggio.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, in considerazione del fatto che il provvedimento non è stato modificato dalla Commissione di merito e tenuto conto della esaustività dei chiarimenti già forniti dal Governo in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento stesso, formula quindi la seguente proposta di parere, che peraltro riproduce i medesimi contenuti di quella già formulata nella seduta del 4 maggio scorso:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo relativi alla distribuzione della platea delle coppie interessate dal provvedimento ipotizzata nella relazione tecnica, ai parametri nonché alle ipotesi alla base dello sviluppo temporale degli oneri e all'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime;
   considerato che da tali elementi risulta che la stima degli oneri risulta essere caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo, per la potenziale platea delle coppie interessate, del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze di cui alla disciplina in esame già nel primo anno di applicazione della medesima;

  preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico, come le spese mediche, fruibile dal soggetto che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, e quindi possono Pag. 13considerarsi compresi nell'elevata prudenzialità della stima, in quanto tali spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico);
   il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per la copertura di quota parte degli oneri del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 66, e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 67, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere sul testo del provvedimento formulata dalla relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  A tale riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bechis 1.217, che, nel sostituire interamente il provvedimento, equipara al matrimonio i legami tra due persone anche dello stesso sesso finalizzati alla formazione di una famiglia, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;
   Molteni 1.494, 1.491 e 1.833, che recano una delega al Governo per la disciplina, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del quoziente familiare nonché per il coordinamento tra la predetta disciplina e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Esse prevedono, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;
   Molteni 1.490, 1.497 e 1.489, che prevedono, tra l'altro, la concessione di un contributo mensile di 150 euro per ogni figlio di età inferiore a tre anni e l'istituzione della «Carta buono famiglia» con un importo annuo di 1.000 euro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Esse prevedono, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;
   Molteni 1.500, che prevede tra l'altro, al fine di assicurare l'effettiva erogazione su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'istituzione di un assegno di cura e di custodia in favore delle famiglie per le spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro Pag. 14soggetto idoneo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Essa prevede, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;
   Molteni 1.492, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo per il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati, con una dotazione di 300 milioni di euro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Essa prevede, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;
   Molteni 1.498, che prevede, tra l'altro, modifiche in materia di detrazioni fiscali per le spese volte alla cura e all'assistenza della famiglia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, pari a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Essa prevede, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;
   Centemero 1.128, Nicchi 1.46 e 1.45, Centemero 1.129, che sono volte, a vario titolo, ad estendere al convivente di fatto superstite l'ambito di applicazione delle norme in materia di pensioni di reversibilità, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri né alla indicazione della relativa copertura finanziaria;
   Molteni 1.830, che prevede il complessivo riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, stabilendo quale principio generale, tra gli altri, quello della gratuità dei servizi e delle prestazioni medesime, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – pari a 430,7 milioni di euro per il 2016 e, in misura progressivamente crescente, pari a 449,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 – mediante, tra l'altro, una riduzione delle spese rimodulabili del Ministero dell'economia e delle finanze e l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite money trasfer. Essa prevede, altresì, la riduzione, in misura pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2016, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Bechis 1.221, che, nel sostituire interamente il provvedimento, equipara al matrimonio i legami tra due persone anche dello stesso sesso finalizzati alla formazione di una famiglia, mantenendo inalterata la previsione degli oneri e la relativa copertura finanziaria attualmente recata dal testo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione Pag. 15degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Nicchi 1.1, che prevede l'istituzione del matrimonio egualitario, che può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti, mantenendo inalterata la previsione degli oneri e la relativa copertura finanziaria attualmente recata dal testo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Sarro 1.173, che prevede che le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Sarro 1.181, che prevede che alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengano estesi i diritti, le facoltà e i benefìci connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Roccella 1.356, che prevede che il regime dei coniugi si estende ai contraenti l'unione civile anche per le prestazioni assicurate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Roccella 1.359, che estende ai conviventi di fatto il regime dei coniugi per quanto riguarda le prestazioni, non meglio precisate, per i superstiti. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Roccella 1.346, che estende ai conviventi le disposizioni in materia di diritti successori recate dall'articolo 1, comma 21, del presente provvedimento, con riferimento alle parti dell'unione civile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.45, 1.46, 1.128, 1.129, 1.173, 1.181, 1.217, 1.221, 1.346, 1.356, 1.359, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.494, 1.497, 1.498, 1.500, 1.830, 1.833, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Nuovo testo C. 1994, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi e che oggetto dell'esame odierno è il testo elaborato dalla II Commissione, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione nel corso dell'esame finora svolto in sede referente.
  Con riferimento agli articoli 1 e 1-bis, recanti i criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 1-ter, recante il Fondo per la demolizione degli abusi edilizi, ritiene utile acquisire conferma dal Governo che, alla luce delle specifiche modalità operative del Fondo, non possano determinarsi effetti finanziari, in termini di fabbisogno, per gli esercizi successivi al 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4 del predetto articolo 1-ter, fa presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2016-2018, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 50 milioni di euro per il 2016 – derivanti dalla istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo di rotazione per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori, reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, considera tuttavia necessario riformulare la disposizione in commento al fine di esplicitare che la dotazione del Fondo di rotazione, del quale è prevista l'istituzione, ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-quater, recante disposizioni in materia di Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizi, ritiene utile acquisire conferma dal Governo in ordine al fatto che lo stanziamento previsto, riferito esclusivamente all'esercizio 2016, sia sufficiente ai fini degli interventi necessari per la costituzione della Banca dati in oggetto. Osserva che andrebbe altresì confermato che gli eventuali oneri derivanti dalla gestione ordinaria della banca dati possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e preordinati ad analoghe finalità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4 del predetto articolo 1-quater, fa preliminarmente presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2016-2018, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 10 milioni di euro per il 2016 – derivanti dalla costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, ritiene tuttavia opportuno che il Governo confermi che gli oneri in parola sono riconducibili in via esclusiva agli interventi finalizzati alla costituzione della citata Banca dati, e non anche ad eventuali attività di gestione della medesima, posto che, in tale ultima ipotesi, verrebbe a determinarsi una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, avverte che il pagamento delle azioni a chiamata, in proporzione alla quota posseduta, è legato all'eventualità che esso sia necessario per far fronte alle passività della Banca, una volta esaurito il ricorso agli accantonamenti prudenziali contro le perdite, all'utile netto, alle riserve e gli utili non distribuiti, al capitale versato.
  Sottolinea che, in ragione dei tradizionali criteri di estrema prudenza adottati dalle Banche multilaterali di sviluppo, ai quali anche la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture si ispira, e del costante controllo degli azionisti attraverso i Consigli di amministrazione, non si è mai verificato un caso di chiamata di azioni da parte delle Banche stesse, che non hanno mai sofferto di tassi apprezzabili di sofferenze.
  Osserva che, grazie alla continua generazione di utili, le predette Banche hanno tutte costruito situazioni patrimoniali solidissime, e che la chiamata sarebbe comunque soggetta a decisione degli azionisti circa l'adeguatezza del capitale.
  In tale quadro, conferma che il pagamento delle azioni a chiamata riveste comunque un carattere del tutto eventuale e che, nel caso remoto di una richiesta di pagamento, si farà pertanto fronte mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo.
  Segnala, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha mai attinto alle risorse del conto corrente di tesoreria n. 20013 per il conseguimento delle finalità correlate alla SACE (sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione della garanzia statale), ed è realistico affermare che questo sia improbabile anche per il futuro, data la forte capitalizzazione della SACE e della sua controllante (Cassa Depositi e Prestiti). Evidenzia che la solidità patrimoniale della SACE risulta decisamente elevata anche a fronte di severi stress test (analisi di sensitività) e la gestione finanziaria della predetta società, anche tenendo conto della crisi finanziaria ed economica globale, è stata sempre prudente e conservativa. Rileva che la SACE, sin dalla sua costituzione nel 1977, non ha mai fatto ricorso alla garanzia dello Stato per coprire perdite di gestione, e in seguito alla trasformazione in SpA ha registrato costantemente negli anni un utile di bilancio significativo.
  Per tali ragioni, quindi, ritiene del tutto improbabile che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avere necessità nei prossimi anni di attingere alle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 20013 per la garanzia dello Stato o per eventuali aumenti di capitale. Riferisce che il saldo attuale del citato conto corrente di tesoreria è di 490,9 milioni di euro.
  Da un punto di vista formale, ritiene opportuno integrare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevedendo che le somme del citato conto corrente di tesoreria – analogamente a quanto peraltro già previsto dal testo in riferimento alla successiva clausola di salvaguardia – affluiscono mediante «versamento all'entrata del bilancio dello Stato».
  Considera altresì necessario riformulare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), prevedendo, in maniera conforme alla disciplina contabile, che oggetto di corrispondente riduzione siano «le proiezioni» dello stanziamento del fondo Pag. 18speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Assicura, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che comporta il versamento in entrata al bilancio dello Stato di ulteriori somme a valere sulle disponibilità giacenti sul più volte citato conto corrente di tesoreria, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori finalità cui le risorse medesime possono essere destinate ai sensi della legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3642 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   il pagamento delle azioni a chiamata, in proporzione alla quota posseduta, è legato all'eventualità che esso sia necessario per far fronte alle passività della Banca, una volta esaurito il ricorso agli accantonamenti prudenziali contro le perdite, all'utile netto, alle riserve e gli utili non distribuiti, al capitale versato;
   in ragione dei tradizionali criteri di estrema prudenza adottati dalle Banche Multilaterali di Sviluppo, ai quali anche la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture si ispira, e del costante controllo degli azionisti attraverso i Consigli di amministrazione, non si è mai verificato un caso di chiamata di azioni da parte delle Banche stesse, che non hanno mai sofferto di tassi apprezzabili di sofferenze;
   grazie alla continua generazione di utili, le predette Banche hanno tutte costruito situazioni patrimoniali solidissime;
   la chiamata sarebbe comunque soggetta a decisione degli azionisti circa l'adeguatezza del capitale;
   il Ministero dell'economia e delle finanze non ha mai attinto alle risorse del conto corrente di tesoreria n. 20013 per il conseguimento delle finalità correlate alla SACE (sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione della garanzia statale), ed è realistico affermare che questo sia improbabile anche per il futuro, data la forte capitalizzazione della SACE e della sua controllante (Cassa Depositi e Prestiti);
   la solidità patrimoniale della SACE risulta decisamente elevata anche a fronte di severi stress test (analisi di sensitività) e la gestione finanziaria della predetta società, anche tenendo conto della crisi finanziaria ed economica globale, è stata sempre prudente e conservativa;
   la SACE, sin dalla sua costituzione nel 1977, non ha mai fatto ricorso alla garanzia dello Stato per coprire perdite di gestione, e in seguito alla trasformazione in SpA ha registrato costantemente negli anni un utile di bilancio significativo;
   per tali ragioni, quindi, si ritiene del tutto improbabile che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avere necessità nei prossimi anni di attingere alle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 20013 per la garanzia dello Stato o per eventuali aumenti di capitale;
   il saldo attuale del citato conto corrente di tesoreria è di 490,9 milioni di euro;
   da un punto di vista formale, appare opportuno integrare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevedendo che le somme del citato conto corrente di tesoreria – analogamente a quanto peraltro già previsto dal testo in riferimento alla successiva clausola di salvaguardia Pag. 19– affluiscono mediante «versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
   appare necessario riformulare la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), prevedendo, in maniera conforme alla disciplina contabile, che oggetto di corrispondente riduzione siano «le proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che comporta il versamento in entrata al bilancio dello Stato di ulteriori somme a valere sulle disponibilità giacenti sul più volte citato conto corrente di tesoreria, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori finalità cui le risorse medesime possono essere destinate ai sensi della legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: versamento in entrata con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
   all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento con le seguenti: delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014.
C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione degli Accordi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatti a Rabat il 1o aprile 2014, in materia, rispettivamente, di estradizione e di trasferimento di persone condannate e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla Convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate, rileva che i relativi oneri vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 343.760 annui, di cui euro 339.760 sono indicati come «oneri valutati» ed euro 4.000 sono ricondotti ad un'autorizzazione di spesa. Con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica prevede, all'articolo 3, comma 2, il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di una clausola di salvaguardia. Rileva, in proposito, che la quantificazione di tali oneri appare corretta sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.
   Con riguardo all'Accordo in materia di estradizione non ha osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, questo non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, Pag. 20essendo finalizzato a disciplinare in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l'estradizione può essere concessa nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi, integrando, a tal fine, il contenuto della Convenzione di assistenza giudiziaria italo-marocchina del 1971.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, la clausola di copertura finanziaria – che pone gli oneri per le spese di missione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, valutati in 339.760 euro annui a decorrere dal 2015, e gli oneri per le rimanenti spese, pari a 4.000 euro annui a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016. Ciò premesso, conferma che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede, relativamente alle spese di missione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito delle spese rimodulabili del programma «Giustizia civile e penale» e della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che, secondo quanto d'altronde asserito dalla relazione tecnica, sull'Italia gravano le spese di trasferimento dei cittadini marocchini detenuti in Italia in applicazione di un regime di ripartizione degli oneri ormai divenuto consuetudinario, in quanto già previsto da analoghe convenzioni internazionali finalizzate a consentire ai condannati di scontare nel proprio Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà.
  Ricorda, inoltre, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, concordando circa il fatto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016.
  Garantisce, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3458 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione Pag. 21tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la relazione tecnica assume che gravino sull'Italia le spese di trasferimento dei cittadini marocchini detenuti in Italia in applicazione di un regime di ripartizione degli oneri ormai divenuto consuetudinario, in quanto già previsto da analoghe convenzioni internazionali finalizzate a consentire ai condannati di scontare nel proprio Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà;
   il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016;
   l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.
C. 3462 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo firmato il 4 maggio 2015 tra l'Italia e il Turkmenistan in materia di scambio di informazioni fiscali. In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di svolgere le attività connesse allo scambio di informazioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che con le disponibilità già esistenti si possa far fronte anche ad eventuali costi straordinari, compresi quelli per consulenti esterni in relazione a liti o altro, che l'Accordo pone a carico della Parte richiedente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che, per quanto riguarda la disponibilità di elementi da considerare nella stima degli eventuali costi da sostenere in virtù dell'Accordo in oggetto, la previsione contenuta nel medesimo Accordo della previa consultazione tra le autorità competenti nell'ipotesi di costi straordinari lascia spazio ad una valutazione caso per caso delle risorse da destinare ai predetti costi sulla base degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3462 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 22dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   per quanto riguarda la disponibilità di elementi da considerare nella stima degli eventuali costi da sostenere in virtù dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che la previsione contenuta nel medesimo Accordo della previa consultazione tra le autorità competenti nell'ipotesi di costi straordinari lascia spazio ad una valutazione caso per caso delle risorse da destinare ai predetti costi sulla base degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
Atto n. 294.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, assicura che gli adempimenti connessi al controllo alle frontiere esterne, spettanti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 39), e la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico alle attività del Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (articolo 45), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Precisa, infine, che ai componenti della Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 44, non sarà corrisposto alcun emolumento, comunque denominato.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (atto n. 294);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   gli adempimenti connessi al controllo alle frontiere esterne, spettanti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 39), Pag. 23e la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico alle attività del Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (articolo 45), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   ai componenti della Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 44, non sarà corrisposto alcun emolumento, comunque denominato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Atto n. 296.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nel corso della precedente seduta, fa presente che l'articolo 3, che indica gli elementi che in sede ispettiva potranno essere valutati al fine di accertare l'autenticità del distacco e di stabilire le conseguenze del distacco non autentico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la disposizione in oggetto va letta unitamente al successivo articolo 10, che pone in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di pianificare ed effettuare accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, peraltro, come già evidenziato in sede di relazione tecnica, gli accertamenti ispettivi saranno effettuati nell'ambito dell'istituzionale attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro utilizzando le risorse già stanziate per tale attività. Osserva che all'Ispettorato nazionale del lavoro saranno in tempi brevi trasferite le risorse attualmente già stanziate per l'attività di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e che, grazie alla razionalizzazione dei controlli perseguita proprio con la creazione dell'Ispettorato, l'impiego delle risorse risulterà più efficiente, garantendo così anche lo svolgimento degli accertamenti ispettivi in oggetto. Chiarisce che, oltre agli ispettori del lavoro, potranno svolgere i controlli in materia di distacco transnazionale anche altri organi e in particolare l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
  Con riferimento all'articolo 7, concernente la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, fa presente che gli strumenti per lo scambio di informazioni sono quelli offerti dalla piattaforma IMI (Internal Market Information), messa a punto dall'Unione europea e già pienamente operativa, la cui implementazione, in vista dell'attuazione della direttiva, è di esclusiva competenza della Commissione europea. Conferma, inoltre, le considerazioni già contenute nella relazione tecnica con riferimento alla molteplicità degli uffici e più in generale dei soggetti che saranno coinvolti nell'attività in cui verrà a sostanziarsi la cooperazione amministrativa in oggetto – le attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro – nonché alla conseguente possibilità di realizzare la stessa cooperazione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Pag. 24
  Precisa che l'articolo 8 impegna l'Italia ad adottare misure di promozione e facilitazione degli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e della vigilanza, ma al contempo stabilisce chiaramente che tale impegno è assunto «nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea» che, secondo quanto riferito nel corso delle riunioni del gruppo di Esperti Nazionali per la trasposizione della direttiva (gruppo TREND), emanerà annualmente bandi per il finanziamento dei suddetti scambi i cui costi pertanto non dovrebbero gravare sui bilanci dei singoli Stati membri.
  Con riferimento agli articoli da 12 a 17, riguardanti la disciplina dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, evidenzia che la trasmissione delle richieste di notifica o di recupero di una sanzione ad altro Stato membro avverrà sempre tramite la piattaforma IMI, grazie all'abilitazione delle medesime strutture già attualmente impegnate nell'attività di cooperazione amministrativa anche con riferimento a tali nuove funzionalità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con più specifico riferimento all'articolo 17, riguardante la richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione proveniente da altro Stato membro, rileva che la direzione generale dell'attività ispettiva già gestisce l'apposito capitolo di spesa n. 2919, in cui sono stanziate le risorse per il pagamento, tra le altre, delle spese di notifica e che tale capitolo, anche grazie all'adeguamento della sua complessiva dotazione intervenuta nel corso degli ultimi anni, risulta capiente per l'effettuazione del presumibile numero di notifiche di atti che proverranno dall'estero tramite l'applicativo IMI. Aggiunge che il medesimo capitolo sarà trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro, che prenderà il posto della direzione generale dell'attività ispettiva. In conclusione, segnala che il provvedimento in esame non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (atto n. 296);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'articolo 3, che indica gli elementi che in sede ispettiva potranno essere valutati al fine di accertare l'autenticità del distacco e di stabilire le conseguenze del distacco non autentico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la disposizione in oggetto va letta unitamente al successivo articolo 10, che pone in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di pianificare ed effettuare accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame;
   peraltro, come già evidenziato in sede di relazione tecnica, gli accertamenti ispettivi saranno effettuati nell'ambito dell'istituzionale attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro utilizzando le risorse già stanziate per tale attività;
   all'Ispettorato nazionale del lavoro saranno in tempi brevi trasferite le risorse attualmente già stanziate per l'attività di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
   grazie alla razionalizzazione dei controlli perseguita proprio con la creazione Pag. 25dell'Ispettorato, l'impiego delle risorse risulterà più efficiente, garantendo così anche lo svolgimento degli accertamenti ispettivi in oggetto;
   oltre agli ispettori del lavoro potranno svolgere i controlli in materia di distacco transnazionale anche altri organi e in particolare l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza;
   con riferimento all'articolo 7, concernente la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, gli strumenti per lo scambio di informazioni sono quelli offerti dalla piattaforma IMI (Internal Market Information), messa a punto dall'Unione europea e già pienamente operativa, la cui implementazione, in vista dell'attuazione della direttiva, è di esclusiva competenza della Commissione europea;
   si confermano inoltre le considerazioni già contenute nella relazione tecnica con riferimento alla molteplicità degli uffici e più in generale dei soggetti che saranno coinvolti nell'attività in cui verrà a sostanziarsi la cooperazione amministrativa in oggetto (le attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro) nonché alla conseguente possibilità di realizzare la stessa cooperazione con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 8 impegna l'Italia ad adottare misure di promozione e facilitazione degli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e della vigilanza, ma al contempo stabilisce chiaramente che tale impegno è assunto «nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea» che, secondo quanto riferito nel corso delle riunioni del gruppo di Esperti Nazionali per la trasposizione della direttiva (gruppo TREND), emanerà annualmente bandi per il finanziamento dei suddetti scambi i cui costi pertanto non dovrebbero gravare sui bilanci dei singoli Stati membri;
   con riferimento agli articoli da 12 a 17, riguardanti la disciplina dell'esecuzione delle sanzioni amministrative, si evidenzia che la trasmissione delle richieste di notifica o di recupero di una sanzione ad altro Stato membro avverrà sempre tramite la piattaforma IMI, grazie all'abilitazione delle medesime strutture già attualmente impegnate nell'attività di cooperazione amministrativa anche con riferimento a tali nuove funzionalità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   con più specifico riferimento all'articolo 17, riguardante la richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione proveniente da altro Stato membro, la direzione generale dell'attività ispettiva già gestisce l'apposito capitolo di spesa n. 2919, in cui sono stanziate le risorse per il pagamento, tra le altre, delle spese di notifica;
   tale capitolo, anche grazie all'adeguamento della sua complessiva dotazione intervenuta nel corso degli ultimi anni, risulta capiente per l'effettuazione del presumibile numero di notifiche di atti che proverranno dall'estero tramite l'applicativo IMI;
   il medesimo capitolo sarà trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro, che prenderà il posto della direzione generale dell'attività ispettiva;
   il provvedimento in esame pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 26

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come riformulato dall'articolo 20 dello schema di decreto, attribuisce al solo Ministero dell'economia e delle finanze i poteri di vigilanza, di abilitazione e di tenuta del Registro dei revisori legali, nonché le funzioni relative alla formazione ed ai controlli di qualità, mentre al Ministero della giustizia sono invece attribuite funzioni regolatorie, prive di impatto finanziario, limitate alla disciplina dell'esame di idoneità professionale e delle relative equipollenze con altre professioni regolamentate. Rileva, inoltre, che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, tese ad escludere il Ministero della giustizia dalla destinazione delle risorse derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati, non presentano pertanto profili problematici dal punto di vista finanziario, considerato che le predette funzioni regolatorie potranno essere espletate dal medesimo Ministero con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Precisa che l'esclusione di una frequenza minima prestabilita del decreto ministeriale per la definizione dei contributi a carico dei soggetti vigilati ha lo scopo di evitare l'emanazione di decreti ministeriali meramente confermativi del contributo annuale precedente, nell'ipotesi che, una volta avviato il sistema, vi sia una sostanziale invarianza nella relazione tra le variabili di entrata (numero degli iscritti) e di spesa (costo della vigilanza) che influenzano la misura del contributo. Segnala che resta comunque confermato il collegamento funzionale tra entità del contributo annuale posto a carico degli iscritti e costo del servizio reso, non potendosi registrare significative sfasature, sotto il profilo temporale, tra i costi da sostenere e le risorse da acquisire. Osserva che la probabile presenza di forti investimenti concentrati nelle fasi di start-up di nuovi servizi – connessi, per esempio, all'impianto del sistema di formazione o ai controlli di qualità – suggerisce di trasferire sugli iscritti i costi che ne derivano in un ampio arco temporale, anche pluriennale, in modo da evitare eccessive oscillazioni della misura del contributo e ripartire gli oneri pluriennali in più esercizi.
  Evidenzia che la previsione, all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, introdotto dall'articolo 21 dello schema di decreto, di una specifica sanzione applicabile ai casi di omesso versamento del contributo annuale di iscrizione – consistente, a seconda dei casi, nella sospensione o nella cancellazione dal Registro –, con il superamento del rinvio all'intero catalogo sanzionatorio di cui all'articolo 24, è stata dettata dall'esigenza di ridurre la discrezionalità amministrativa nell'applicare le sanzioni connesse al mancato versamento del contributo, dalla necessità di individuare misure appropriate sotto il profilo dell'afflittività della sanzione, escludendo sanzioni inefficaci o sanzioni pecuniarie che appaiono palesemente in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza mutuati dall'ordinamento comunitario. Chiarisce che la nuova misura sanzionatoria, che incide sullo status di revisore ed inibisce, in modo temporaneo o permanente, l'esercizio dell'attività professionale, rappresenta un deterrente idoneo a limitare le conseguenze negative connesse all'inadempimento dell'obbligo contributivo.
  Sottolinea che il rinvio, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come riformulato dall'articolo 5 Pag. 27dello schema di decreto, ad un «programma annuale» della formazione rende sufficientemente flessibile la partecipazione alle iniziative di formazione sulle materie caratterizzanti della revisione e che le medesime iniziative saranno pertanto svolte tanto dal Ministero dell'economia e delle finanze, per mezzo di piattaforme di formazione a distanza, quanto da società o enti pubblici o privati accreditati, e potranno essere finanziate dagli iscritti attraverso un incremento della contribuzione posta a loro carico.
  Rappresenta, infine, che il finanziamento delle funzioni di vigilanza affidate alla Consob, di cui ai nuovi articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sull'attività dei revisori che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico potrà essere assicurato, per la maggior parte, dalle risorse rivenienti dal meccanismo di contribuzione già operante a carico dei soggetti vigilati di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994 e, solo in minima parte, dalle ordinarie risorse già stanziate a carico del bilancio dello Stato secondo i limiti previsti dalla vigente legislazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (atto n. 295);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come riformulato dall'articolo 20 dello schema di decreto, attribuisce al solo Ministero dell'economia e delle finanze i poteri di vigilanza, di abilitazione e di tenuta del Registro dei revisori legali, nonché le funzioni relative alla formazione ed ai controlli di qualità, mentre al Ministero della giustizia sono invece attribuite funzioni regolatorie, prive di impatto finanziario, limitate alla disciplina dell'esame di idoneità professionale e delle relative equipollenze con altre professioni regolamentate;
   le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, tese ad escludere il Ministero della giustizia dalla destinazione delle risorse derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati, non presentano pertanto profili problematici dal punto di vista finanziario, considerato che le predette funzioni regolatorie potranno essere espletate dal medesimo Ministero con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   l'esclusione di una frequenza minima prestabilita del decreto ministeriale per la definizione dei contributi a carico dei soggetti vigilati ha lo scopo di evitare l'emanazione di decreti ministeriali meramente confermativi del contributo annuale precedente, nell'ipotesi che, una volta avviato il sistema, vi sia una sostanziale invarianza nella relazione tra le variabili di entrata (numero degli iscritti) e di spesa (costo della vigilanza) che influenzano la misura del contributo;
   resta comunque confermato il collegamento funzionale tra entità del contributo annuale posto a carico degli iscritti e costo del servizio reso, non potendosi registrare significative sfasature, sotto il profilo temporale, tra i costi da sostenere e le risorse da acquisire;
   la probabile presenza di forti investimenti concentrati nelle fasi di start-up di nuovi servizi (connessi per esempio all'impianto del sistema di formazione o ai controlli di qualità), suggerisce di trasferire sugli iscritti i costi che ne derivano in un ampio arco temporale, anche pluriennale, in modo da evitare eccessive oscillazioni della misura del contributo e ripartire gli oneri pluriennali in più esercizi;Pag. 28
   la previsione, all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, introdotto dall'articolo 21 dello schema di decreto, di una specifica sanzione applicabile ai casi di omesso versamento del contributo annuale di iscrizione – consistente, a seconda dei casi, nella sospensione o nella cancellazione dal Registro –, con il superamento del rinvio all'intero catalogo sanzionatorio di cui all'articolo 24, è stata dettata dall'esigenza di ridurre la discrezionalità amministrativa nell'applicare le sanzioni connesse al mancato versamento del contributo, dalla necessità di individuare misure appropriate sotto il profilo dell'afflittività della sanzione, escludendo sanzioni inefficaci o sanzioni pecuniarie che appaiono palesemente in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza mutuati dall'ordinamento comunitario;
   la nuova misura sanzionatoria, che incide sullo status di revisore ed inibisce, in modo temporaneo o permanente, l'esercizio dell'attività professionale, rappresenta un deterrente idoneo a limitare le conseguenze negative connesse all'inadempimento dell'obbligo contributivo;
   il rinvio, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come riformulato dall'articolo 5 dello schema di decreto, ad un «programma annuale» della formazione rende sufficientemente flessibile la partecipazione alle iniziative di formazione sulle materie caratterizzanti della revisione;
   le medesime iniziative saranno pertanto svolte tanto dal Ministero dell'economia e delle finanze, per mezzo di piattaforme di formazione a distanza, quanto da società o enti pubblici o privati accreditati, e potranno essere finanziate dagli iscritti attraverso un incremento della contribuzione posta a loro carico;
   il finanziamento delle funzioni di vigilanza affidate alla Consob, di cui ai nuovi articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sull'attività dei revisori che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico potrà essere assicurato, per la maggior parte, dalle risorse rivenienti dal meccanismo di contribuzione già operante a carico dei soggetti vigilati di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994 e, solo in minima parte, dalle ordinarie risorse già stanziate a carico del bilancio dello Stato secondo i limiti previsti dalla vigente legislazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.50.

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