CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 2497 e C. 3333.

(Parere alla VII Commissione).
(Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio al provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO, relatrice, ricorda che il testo unificato in oggetto è già stato esaminato nella seduta del 27 gennaio 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione di merito ha poi modificato il testo del provvedimento nella seduta del 17 febbraio 2016, recependo il parere della Commissione bilancio. Evidenzia quindi che la Commissione bilancio è adesso chiamata, a seguito del trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio su tale nuovo testo nella seduta del 3 maggio scorso.
  Nel rilevare che tali emendamenti assumono una valenza prettamente ordinamentale e non presentano quindi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sui medesimi nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel convenire con la relatrice in ordine all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario relativamente agli emendamenti approvati in linea di principio dalla VII Commissione, concorda con la proposta di esprimere nulla osta.

  La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere nulla osta.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere alle richieste di chiarimento che erano state formulate dalla relatrice.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, depositando agli atti della Commissione una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nota del Ministero della giustizia e una nota del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), relative alla distribuzione della platea delle coppie interessate dal provvedimento ipotizzata nella relazione tecnica, ai parametri nonché alle ipotesi alla base dello sviluppo temporale degli oneri e all'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime, evidenzia che la stima degli oneri del provvedimento è caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo, per la potenziale platea delle coppie interessate, del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze di cui alla disciplina in esame già nel primo anno di applicazione della medesima.
  Sottolinea poi in particolare che, per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico, come le spese mediche, fruibile dal soggetto che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, e quindi possono considerarsi compresi nell'elevata prudenzialità della stima, in quanto tali spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico).
  Assicura che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per la copertura di quota parte degli oneri del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 66, e che il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.Pag. 72
  Infine conferma che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 67, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, nel ringraziare gli uffici per aver anticipato in mattinata la trasmissione ai gruppi parlamentari delle note testé depositate formalmente dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo relativi alla distribuzione della platea delle coppie interessate dal provvedimento ipotizzata nella relazione tecnica, ai parametri nonché alle ipotesi alla base dello sviluppo temporale degli oneri e all'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime;
   considerato che da tali elementi risulta che la stima degli oneri risulta essere caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo, per la potenziale platea delle coppie interessate, del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze di cui alla disciplina in esame già nel primo anno di applicazione della medesima;
   preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico, come le spese mediche, fruibile dal soggetto che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, e quindi possono considerarsi compresi nell'elevata prudenzialità della stima, in quanto tali spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico);
    il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per la copertura di quota parte degli oneri del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 66, e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 67, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Guido GUIDESI (LNA), dichiarando di aver ricevuto le note testé depositate formalmente in Commissione solo verso le ore 12.30 della giornata odierna, ricorda di aver avanzato, in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una richiesta diretta a prevedere un congruo intervallo di tempo tra la presentazione dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo e la votazione della proposta di parere sul provvedimento in oggetto. Poiché quindi il poco tempo intercorso dal ricevimento delle note non è sufficiente ad un approfondito esame delle medesime, chiede, in conformità con quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Rocco PALESE, presidente, confermando quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed evidenziando che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la settimana prossima, chiede di acquisire Pag. 73il parere dei gruppi parlamentari in merito al prosieguo dei lavori.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che l'intervallo trascorso dalla trasmissione ai gruppi parlamentari delle note in argomento sia stato sufficiente per un'approfondita valutazione delle stesse, anche considerando che si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato, in un testo corredato da relazione tecnica, e che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che un rinvio dell'espressione del parere sul testo alla seduta di martedì prossimo, da tenersi prima della riunione dell'Assemblea, contestualmente all'esame degli emendamenti, permetterebbe un esame più approfondito della documentazione depositata dal Governo, senza determinare complicazioni per l'organizzazione dei lavori dell'Aula.

  Maino MARCHI (PD), pur ribadendo di ritenere ampiamente sufficiente il tempo di cui hanno beneficiato i gruppi parlamentari per un'approfondita valutazione della documentazione del Governo, fa presente di non avere preclusioni rispetto alla richiesta del deputato Guidesi.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, concorda con quanto evidenziato dal deputato Marchi.

  Rocco PALESE, presidente, preso atto di quanto emerso nel dibattito, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alle azioni a pagamento, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento alle azioni a chiamata, pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, ritiene che andrebbe chiarito con quali modalità e sulla base di quale possibile tempistica si potrà far fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione. Con riferimento alle risorse utilizzate, disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare gli effetti prodotti dalle disposizioni in esame in termini di fabbisogno, in relazione agli utilizzi delle medesime disponibilità, già scontati ai fini delle previsioni tendenziali. Prende atto, inoltre, di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte con le medesime risorse anche agli effetti determinati da eventuali peggioramenti del cambio. Peraltro, tenuto conto che le risorse in questione risultano destinate, in base alle previsioni del citato decreto-legge n. 269 del 2003, oltre che all'attività nazionale sull'estero, ad altre specifiche finalità (sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A., garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A.), ritiene che andrebbe confermato che tali finalità non risultino pregiudicate dall'utilizzo previsto dal provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, valutato complessivamente in 515 milioni di euro per il quadriennio 2016-2019, si provvede: a) quanto a 206 milioni di euro per Pag. 74il 2016, a 103 milioni di euro per il 2017 e a 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. Con riferimento alla copertura di cui alla lettera a), nel prendere atto che la relazione illustrativa quantifica in circa 826 milioni di euro le somme attualmente giacenti sul pertinente conto corrente di tesoreria n. 20013, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle predette risorse e circa il fatto che – come già segnalato nella parte relativa ai profili di quantificazione – l'utilizzo delle stesse, nella misura richiamata dal disegno di legge di ratifica, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori finalità cui le risorse medesime possono essere destinate ai sensi della legislazione vigente. Rinvia, inoltre, alle osservazioni in precedenza formulate in merito ai profili di quantificazione per quanto attiene agli eventuali riflessi della disposizione in commento sul piano del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Da un punto di vista formale, considera infine opportuno integrare la disposizione specificando che le somme del citato conto corrente di tesoreria – analogamente a quanto peraltro già previsto dal testo in riferimento alla successiva clausola di salvaguardia – affluiscono mediante «versamento all'entrata del bilancio dello Stato». Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b), fa presente che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, appare tuttavia necessario riformulare la disposizione prevedendo, in maniera conforme alla disciplina contabile, che oggetto di corrispondente riduzione siano «le proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale cui viene fatto riferimento. Per quel che concerne, infine, la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, segnala che la sua attivazione – nel caso in cui, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, si verifichi uno scostamento degli oneri rispetto alle previsioni – comporta il versamento in entrata al bilancio dello Stato di ulteriori somme a valere sulle disponibilità giacenti sul più volte citato conto corrente di tesoreria, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto, rinvia alle osservazioni già formulate con riguardo alla copertura di cui alla lettera a).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento in esame, risultante dall'abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura e non è corredato di relazione tecnica. È oggetto dell'esame il testo unificato delle richiamate proposte di legge, Pag. 75come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame finora svolto in sede referente presso la Commissione cultura.
  Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 2, che prevede un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, osserva che la norma sembra assumere una natura essenzialmente programmatica e pertanto non appare agevole determinarne gli effetti finanziari di carattere immediato e diretto. Tuttavia, poiché viene previsto che il piano d'azione nazionale deve garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione, andrebbe chiarito in quali forme e secondo quale programmazione finanziaria debba essere assicurata la realizzazione delle predette finalità. In particolare, per quanto attiene alle modalità di finanziamento, nel rinviare alle successive considerazioni riferite agli articoli 9 e 11, evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a chiarire se il Piano debba essere realizzato entro i limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9 (1 milione di euro annui) ovvero se concorrano a tale realizzazione anche ulteriori risorse, tenuto conto degli stanziamenti complessivamente previsti dall'articolo 11, pari a 7 milioni di euro nel 2016 e a 65 milioni di euro nel 2017. In questa seconda ipotesi, ritiene che andrebbe precisato entro quali limiti tali ulteriori risorse debbano essere destinate alle finalità in esame, posto che non viene definito dal testo un limite complessivo di spesa per la realizzazione del Piano in questione.
  Riguardo all'articolo 3, che disciplina i patti locali per la lettura e il conferimento del titolo «Città del libro», rileva che le norme in esame stabiliscono espressamente che le Regioni e gli enti territoriali debbano prevedere «specifici finanziamenti» per l'attuazione del Piano nazionale del libro. Pur tenendo conto dei vincoli finanziari complessivi previsti per gli enti territoriali in base alla vigente normativa, osserva che la formulazione adottata pone a carico dei medesimi enti obblighi suscettibili di determinare nuove spese.
  In merito alla sostenibilità di tali spese nell'ambito dei complessivi vincoli finanziari cui detti enti sono sottoposti ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  Con riguardo agli articoli 4 e 5, in materia di biblioteche pubbliche e sistemi bibliotecari, osserva che le disposizioni prevedono la definizione di standard e obiettivi comuni di servizio a carico di soggetti pubblici. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a definire l'impatto finanziario delle disposizioni alla luce delle specifiche esigenze di adeguamento ai predetti standard delle amministrazioni interessate.
  In merito all'articolo 6, che reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti, osserva che le attività di digitalizzazione del patrimonio librario previste dalla norma appaiono assumere carattere potenzialmente oneroso. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare se i progetti in questione possano trovare attuazione entro il limite delle risorse derivanti da una quota delle entrate da sanzioni previste dalla normativa vigente per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, come indicato dal comma 6, e se tale utilizzo possa pregiudicare altre finalità previste a legislazione vigente. Va inoltre considerato che tali entrate, essendo collegate all'accertamento delle infrazioni, non rivestono caratteri di certezza, anche per quanto attiene alla relativa proiezione temporale: considera quindi opportuno verificare l'idoneità delle risorse in questione a finanziare le iniziative previste dall'articolo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 6), rileva che la norma prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per provvedere al finanziamento delle iniziative di digitalizzazione delle Pag. 76collezioni di biblioteche e di altri istituti. Al medesimo capitolo è imputata una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di destinare a tale finalità i suddetti importi, posto che le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sono versate, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
  Evidenzia inoltre che nella disposizione in esame non viene indicata a chi spetti il compito di provvedere alla determinazione dell'ammontare della quota delle sanzioni di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 da imputare all'istituendo capitolo.
  Segnala infine la necessità di prevedere espressamente il versamento degli importi derivanti dalle menzionate sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato per la loro successiva riassegnazione al capitolo previsto dalla disposizione in commento. Sui predetti aspetti reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sulla promozione della lettura a scuola, osserva che la norma sembra suscettibile di determinare effetti onerosi a carico delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la presenza di personale qualificato per la gestione di servizi di biblioteca all'interno delle scuole capofila (comma 1); la definizione di standard minimi delle sedi, del personale, delle raccolte, dell'accessibilità, delle prestazioni ed attività delle biblioteche scolastiche (comma 2); la previsione di percorsi di formazione ed alfabetizzazione da parte delle biblioteche scolastiche (comma 5).
  In riferimento ai predetti aspetti, considera opportuno indicare le risorse con cui si prevede di far fronte alle predette attività nonché i soggetti a carico dei quali le relative spese dovrebbero gravare.
  Infine, per quanto attiene all'istituzione della «Settimana della lettura a scuola», considera necessaria una conferma in merito alla possibilità che alle iniziative collegate al suo svolgimento si possa far fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto dei libri, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che prevedono l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie, evidenzia che le disposizioni accordano l'agevolazione all'interno di un limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui. Nel rilevare che non viene specificata la decorrenza della predetta autorizzazione di spesa, che dovrebbe peraltro riguardare gli esercizi dal 2017, tenuto conto della decorrenza della relativa agevolazione, osserva che la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione ed utilizzo della carta. Non ha osservazioni da formulare in proposito, nel presupposto che la procedura di assegnazione e fruizione sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.
  Quanto al comma 5, che include la promozione dei libri e della cultura tra le finalità cui possono essere riferite le opzioni del 5 per mille, ritiene che andrebbe chiarito se tale inclusione sia compatibile con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il finanziamento della misura del 5 per mille.
  La disposizione di cui al comma 6, che prevede un'estensione del regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta in favore di alcuni soggetti, è suscettibile di determinare effetti onerosi in termini di minor gettito. In proposito ritiene opportuno acquisire i relativi dati ai fini di una stima di tali effetti, tenuto conto che non è prevista l'attribuzione del beneficio entro un limite massimo di spesa. Tali dati appaiono necessari anche al fine di verificare Pag. 77la congruità dell'onere complessivo derivante dall'attuazione della proposta in esame, come indicato all'articolo 11.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, segnala la necessità di indicare l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assegnazione della carta elettronica per l'acquisto di libri. In relazione a quanto previsto dal comma 1, ovvero che le carte sono assegnate a partire dal 1o gennaio 2017, ritiene che anche l'autorizzazione di spesa debba decorrere dal medesimo anno 2017. Sul punto considera necessario acquisire il parere del Governo.
  Riguardo all'articolo 9, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione della lettura, rileva che la spesa autorizzata per l'istituzione del Fondo viene riferita alle finalità del Piano d'azione nazionale e dei Patti locali. Poiché l'utilizzo per tali finalità è ricondotto al limite delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che le procedure di accesso al Fondo da parte dei diversi soggetti indicati siano idonee a garantire il rispetto di tale limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala la necessità di indicare, al comma 4, l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di un milione di euro annui da destinare al Fondo per la promozione del libro e della lettura.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, che reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, osserva che la norma, introducendo agevolazioni fiscali, è suscettibile di determinare effetti negativi di gettito di cui andrebbe acquisita la relativa stima. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le agevolazioni previste dall'articolo in esame non sono concesse entro limiti massimi di spesa predeterminati.
  Inoltre, per quanto concerne il comma 2, ritiene che andrebbe chiarito se il beneficio interessi tutte le tipologie di soggetti locatori – in particolare se siano incluse anche le società di capitale – e se la riduzione forfetaria del reddito da locazione determini effetti, oltre che ai fini IRPEF e relative addizionali ed IRES, anche ai fini IRAP.
  In merito al profilo temporale, ritiene opportuno chiarire se con riferimento al primo anno di applicazione il beneficio spetti per i canoni di locazione maturati a decorrere dall'entrata in vigore delle norme in esame ovvero per l'intera annualità.
  Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di fruizione del credito d'imposta introdotto, anche sotto il profilo temporale, precisando se sia ammesso l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso infatti andrebbero precisate le modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio ai fini della salvaguardia degli equilibri di cassa.
  In merito ai commi 5 e 6, riferiti alle librerie di qualità, considera opportuno precisare a quali misure, volte a favorire l'operatività di tali librerie, faccia riferimento il testo, al fine di verificarne la portata finanziaria.
  In merito all'articolo 11, sulla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 11 del progetto di legge individua un onere complessivo di 7 milioni di euro per il 2016 e 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dall'attuazione del testo legislativo in esame. Non vengono peraltro precisate le voci di spesa che concorrono a determinare tale onere e le disposizioni cui le stesse sono specificamente imputabili. In proposito considera opportuno acquisire tali indicazioni anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto attiene alle risorse utilizzate a fini di copertura, come già segnalato, una rassegna aggiornata degli effetti finanziari delle cosiddette «spese fiscali» (tax expenditures) è contenuta negli allegati alla Nota integrativa riferita allo stato di previsione dell'entrata nel bilancio dello Stato 2016.Pag. 78
  Tanto premesso, evidenzia preliminarmente l'esigenza di acquisire una stima aggiornata degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e c).
  Inoltre, ritiene che andrebbe verificata l'idoneità dell'abrogazione disposta dalla lettera a) a fornire una copertura agli oneri del provvedimento, di carattere permanente, tenuto conto che l'agevolazione che si intende abrogare è riferita agli interessi relativi a mutui contratti e stipulati entro il 31 dicembre 1992.
  Per quanto concerne l'abrogazione prevista dalla lettera c), rileva inoltre che il testo dispone che l'agevolazione sia ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni. Non viene peraltro precisata la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta sostitutiva che si intende operare né si rinvia in proposito ad un decreto che definisca le modalità attuative della disposizione anche al fine di consentire una verifica degli effetti finanziari stimati.
  Per quanto attiene infine alla norma di cui la lettera b), pur prendendo atto che negli allegati tecnici più recenti non risulta modificato l'effetto a regime imputabile all'agevolazione su cui si intende intervenire, evidenzia la necessità di un chiarimento. Infatti la norma oggetto di abrogazione dispone l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo del regime ordinario di tassazione. La stima dei relativi effetti di gettito indicata (1,5 milioni di euro annui) sembrerebbe imputabile alla differenza tra le maggiori entrate in termini di imposta sostitutiva e le minori entrate in termini di imposte ordinarie non versate. Tenuto conto che le scadenze dei pagamenti delle imposte sostitutive sono diverse da quelle delle imposte ordinarie, l'abrogazione in esame appare suscettibile di dar luogo a una modificazione temporale dei flussi di entrata, con parziale disallineamento negli anni iniziali. Su tale disallineamento temporale di cassa considera opportuno acquisire la valutazione del Governo ai fini di una verifica dell'effettivo recupero di gettito imputabile a tale modalità di copertura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma determina in 7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge e stabilisce che alla copertura di tali oneri si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione o dalla riduzione delle esenzioni e agevolazioni fiscali indicate al comma 2 dell'articolo in esame.
  In proposito segnala innanzitutto la necessità di riformulare più correttamente la disposizione, distinguendo gli oneri relativi a disposizioni che comportano previsioni di spesa («valutati in»), come quella di cui all'articolo 10, dagli oneri relativi a disposizioni che prevedono autorizzazioni di spesa («pari a»), cioè quelle di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 4.
  Segnala poi la necessità di indicare, al comma 1, che l'onere di 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 ha cadenza annuale.
  Rileva infine che andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «mediante i risparmi» con la seguente: «mediante utilizzo delle maggiori entrate».
  Sui punti sopra esposti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

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  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
Atto n. 294.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (articolo 1, allegato B, n. 29) – reca uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame prevedono una serie di adempimenti a carico di soggetti pubblici e precisamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'attuazione dello schema normativo in esame non comporta alcuna nuova esigenza in termini di risorse umane e finanziarie, risultando le stesse pienamente adeguate al supporto organizzativo e gestionale delle amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in questione già in essere in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 269 del 2001. Per quanto attiene all'istituzione della Commissione consultiva, di cui all'articolo 44, rileva che tale organismo è già previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 269 del 2001. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame contiene un'apposita clausola di neutralità finanziaria, escludendo la corresponsione di indennità, compensi e rimborsi spese. Ritiene tuttavia che andrebbe acquisita conferma che non sarà corrisposto alcun altro emolumento, comunque denominato.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Atto n. 296.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Lo schema di decreto in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 72/2000 (di recepimento della suddetta direttiva n. 96/71/CE), il quale viene abrogato esplicitamente dall'articolo 25.
  Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.Pag. 80
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 24 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle attività previste a carico dell'Ispettorato nazionale sul lavoro di cui agli articoli 3, 7, 10 e dal 12 al 17, che sembrano assumere portata più ampia rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti allo svolgimento dei compiti previsti, come affermato dalla relazione tecnica. Tali elementi appaiono necessari con particolare riferimento alle attività ispettive in esame nonché al sistema delle notifiche previsto dagli articoli da 12 a 17. Inoltre, con specifico riguardo alla cooperazione amministrativa tra Stati membri, da attuarsi mediante l'utilizzo dell'IMI – Internal Market Information, di cui all'articolo 7, rileva che la relazione tecnica evidenzia l'assenza di oneri sia sotto il profilo dell'implementazione del sistema sia relativamente al numero di addetti che dovrà utilizzarlo, in quanto l'evasione delle richieste – come precisa la medesima relazione – non graverà su un solo soggetto istituzionale ma su diversi soggetti, che potranno farvi fronte con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Peraltro, poiché le attività ed i compiti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, qualificato come autorità competente, appaiono assumere portata prevalente, ritiene che andrebbero acquisiti, anche con riferimento a tali previsioni, elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Ispettorato medesimo di far fronte alle esigenze in questione con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.
  Con riferimento, infine, all'articolo 8 – che pone in capo allo Stato obblighi la cui concreta portata sarà definita in base alle iniziative della Commissione europea – pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale, in assenza della predetta disciplina attuativa, la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, andrebbe acquisita una valutazione, anche di massima, circa il possibile impatto finanziario di tali attività di collaborazione nonché riguardo alla possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito degli stanziamenti già esistenti, preordinati ad analoghe finalità.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) – reca attuazione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo, nel riformulare l'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ripropone nella sua impostazione generale il medesimo meccanismo di finanziamento Pag. 81dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia previsto dal citato articolo 21.
  Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle seguenti modifiche testuali introdotte dal provvedimento in esame rispetto alla vigente formulazione del citato articolo 21: la norma in esame non considera più, come destinatario dei contributi dei soggetti vigilati, il Ministero della giustizia. L'esclusione sembrerebbe collegata alla circostanza che al Ministero in questione sono affidate – nella nuova disciplina risultante dalle modifiche in esame – funzioni di carattere essenzialmente regolatorio, non rilevanti sotto il profilo finanziario. Su tale aspetto andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo; il provvedimento in esame non prevede che il decreto ministeriale per la definizione dei contributi a carico dei soggetti vigilati abbia una frequenza annuale, come invece precedentemente previsto. Andrebbe valutato se, anche in assenza della previsione di tale periodicità minima, sia possibile assicurare il necessario allineamento, anche sotto il profilo temporale, fra i costi da sostenere e le risorse da acquisire; la norma in esame non prevede più, fra le misure di contrasto alla morosità (ritardato versamento dei contributi da parte dei soggetti vigilati), la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro. Andrebbe valutato se la nuova formulazione – che fa invece riferimento alle misure di contrasto della morosità contenute nell'articolo 24-ter – sia idonea ad evitare effetti negativi in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento dei contributi. Riguardo all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia in materia di formazione continua, osserva che la nuova disciplina in esame prevede la possibilità di svolgere tale attività sia attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dallo stesso Ministero (anche attraverso organismi convenzionati), sia attraverso iniziative di formazione da svolgersi presso società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero con apposita convenzione. Andrebbero precisate le modalità applicative di tale disciplina, al fine di chiarire se le attività previste dal testo (formazione a distanza; convenzioni con organismi, società o enti pubblici e privati) possano essere finanziate con il medesimo meccanismo tariffario previsto dal sopra richiamato articolo 21, nella nuova formulazione introdotta dal provvedimento in esame. Con riferimento, infine, alle funzioni di vigilanza affidate alla Consob, osserva che le stesse risultano sostanzialmente conformi a quelle già previste a legislazione vigente. Pur considerando che tale organismo non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, andrebbe confermato che il finanziamento di tali funzioni sarà assicurato mediante il meccanismo già operante di contribuzione a carico dei soggetti vigilati.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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