CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 11.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa PICCIONE (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 3634, approvata dal Senato, concernente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'introduzione di una disciplina delle convivenze di fatto, limitatamente alle parti di competenza.
  Ricorda, altresì, preliminarmente che il provvedimento è stato trasmesso alla Camera il 25 febbraio 2016; la Commissione giustizia ha concluso l'esame degli emendamenti presentati senza apportare modifiche al testo licenziato dal Senato.
  Fa presente che il provvedimento si compone di un articolo unico, composto a sua volta da 69 commi.
  In particolare, il comma 1 individua la finalità della legge, ravvisabile, come già ricordato, nell'istituzione dell'unione civile Pag. 152tra persone dello stesso sesso, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.
  Al riguardo, rileva che dal combinato disposto degli articoli 2 – che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità – e 29 della Costituzione – che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio – la Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento» in ragione del particolare valore e della specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 310 del 1989, 352 del 2000 e 138 del 2010).
  La stessa Consulta, per effetto della copertura ex articolo 2 della Costituzione, considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio (si veda, tra le altre, la sentenza n. 140 del 2009).
  Come per le unioni tra persone di sesso diverso, anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale nell'ambito della tutela delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte costituzionale, pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio (si veda, da ultimo, la sentenza n. 170 del 2014).
  Dopo l'inquadramento costituzionale degli istituti previsti dalla proposta di legge in esame, entrerei nel merito del contenuto di quest'ultima, partendo dai commi da 2 a 35 dell'articolo 1, che recano la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  In particolare, i commi da 2 a 10 stabiliscono chi può costituire l'unione civile oltre a prevedere una serie di cause impeditive (ai sensi del comma 4: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte); la presenza di una di tali cause impeditive determina la nullità dell'unione stessa (comma 5). Lo stesso comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio; i commi da 6 a 8 riguardano, poi, l'impugnazione dell'unione civile.
  Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato. Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
  Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina Pag. 153dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. Al riguardo, fa presente che già gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile (in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari) prevedono le stesse forme di tutela dagli abusi sia per il coniuge che per il convivente. Parte della giurisprudenza ritiene già che possano essere legittimati alla tutela anche i conviventi nell'ambito di un rapporto omosessuale (sempre se caratterizzato da un vincolo solidaristico con carattere di stabilità e durevolezza tali da conferire alla convivenza un determinato grado di certezza).
  Il comma 15 dell'articolo unico in esame prevede: che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca. Osserva che già oggi, rispetto ai predetti istituti, il codice civile (articoli 406, 408, 417) contempla espressamente, in mancanza del coniuge, «anche la persona stabilmente convivente» e, pertanto, venendo in rilievo situazioni connotate dalla cosiddetta affectio maritalis, tali situazioni possono concretarsi indifferentemente sia in convivenze eterosessuali che omosessuali.
  Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex articolo 2120 del codice civile).
  Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.
  Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII).
  Particolarmente rilevante è il comma 20 il quale prevede che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione – le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche ai partner delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile, mentre i commi successivi riguardano le ipotesi di scioglimento dell'unione civile.
  Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio, tra cui segnalo soprattutto l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altro quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli e il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Prevede, inoltre, l'applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.
  Un'ipotesi di trasformazione del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso è contemplata dal comma 27, facendo seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014: se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
  I commi da 28 a 31 prevedono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, sulla base di determinati principi e criteri direttivi.Pag. 154
  La normativa delegata è adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.
  Se, dunque, come rilevato in premessa, la prima parte del provvedimento riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda parte di esso (commi 36-65) è dedicata invece alla disciplina delle convivenze di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Al riguardo, ricorda che una costante giurisprudenza, maturata con riguardo alla famiglia di fatto, ha sempre ritenuto necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità e con un minimo di durata temporale e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.
  I commi 38 e 39 estendono ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, sia quelli derivanti dall'ordinamento penitenziario che un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario. Restando in ambito sanitario, i commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie. Si tratta di disposizioni particolarmente rilevanti con riferimento alle materia di competenza della XII Commissione. In realtà, già l'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, stabilisce che «I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale».
  I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione tra cui, in particolare, in caso di morte del proprietario della casa, il diritto di abitazione per un certo periodo di tempo, che diventa più ampio in caso di presenza di figli minori o con disabilità, al convivente superstite, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, e in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie.
  Il comma 46 contiene una disposizione innovativa, introducendo nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa, riconoscendo al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato.
  I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente con riferimento all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno, che ho avuto modo di richiamare nella prima parte della relazione, relativa alle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Il comma 49, poi, equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, recependo così orientamenti giurisprudenziali Pag. 155consolidati, seppure con riguardo a convivenze more uxorio eterosessuali.
  I commi da 50 a 63, inoltre, disciplinano il contratto di convivenza, stabilendone in particolare finalità (si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali) e forma (forma scritta, a pena di nullità; atto pubblico o scrittura privata autenticata).
  Sono poi stabiliti i possibili contenuti del contratto (comma 53) le cause di nullità (comma 57) nonché di risoluzione (commi 59 e seguenti).
  Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-bis, ai sensi del quale ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza.
  Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti, che deve essere affermato da un giudice, a condizione che il convivente versi in stato di bisogno o non sia comunque in grado di provvedere al proprio mantenimento.
  Fa presente, infine, i commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili, prevedendo anche un monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in oggetto, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro.

  Paola BINETTI (AP), in attesa della proposta di parere della relatrice, intende porre in evidenza gli aspetti problematici del testo in esame. Rileva in primo luogo la contraddittorietà tra quanto affermato nel primo comma, che richiama la specificità delle unioni civili, e le disposizioni successive che, sostanzialmente, ricalcano tutte le norme relative all'istituto matrimoniale. Osserva che in tal modo viene meno quella sorta di «favore» previsto dalla Costituzione per quanto riguarda la famiglia.
  Nel ricordare che nel corso dell'esame al Senato è stato eliminato il riferimento alla cosiddetta stepchild adoption, sottolinea che la formulazione del comma 20 non esclude del tutto tale possibilità, con la conseguenza di potenziali lesioni dei diritti di soggetti, quali i minori, che restano al di fuori dall'impianto consensuale che si vorrebbe dare alle unioni civili.
  Evidenzia che il testo in esame non è stato votato dalla Commissioni di merito al Senato essendo stato approvato in Assemblea con un voto di fiducia su un maxiemendamento, con una maggioranza risicata, e segnala che, anche in conseguenza di ciò, il provvedimento appare ora «blindato» senza possibilità di modifiche da parte della Camera. Si configura, pertanto, un anticipo della visione monocameralista alla base della riforma costituzionale, riducendo lo spazio per il confronto parlamentare. Paventa, in proposito, l'apposizione della fiducia anche in questo ramo del Parlamento, che sposterebbe l'asse della relazione tra Camere e Governo, fatto ancor più grave in una materia in cui dovrebbe prevalere la libertà di coscienza.

  Marisa NICCHI (SI-SEL) rileva che la relazione svolta dalla collega Piccione non sembra porre in risalto il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, nel riconoscere la necessità di regolare le unioni di persone nello stesso sesso, ha precisato che sarebbe stato possibile seguire sia la strada delle unioni civili sia quella del matrimonio paritario. Per il suo gruppo parlamentare sarebbe stato largamente preferibile adottare la seconda soluzione in quanto in grado di realizzare pienamente il dettato dell'articolo 3 rispetto alla piena uguaglianza di tutti i cittadini nel riconoscimento dei loro diritti, a prescindere dall'orientamento sessuale.
  Sottolinea che il mancato recepimento del principio di uguaglianza, nonostante alcuni passi avanti contenuti nel testo in Pag. 156esame, che vengono incontro alle esigenze delle coppie omosessuali, non rispetta quanto previsto dalla giurisprudenza a livello europeo. A maggior ragione, il dettato dell'articolo 3 della Costituzione avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei figli delle coppie omosessuali, anche come scelta umana e di civiltà, tanto più che le recenti modifiche legislative hanno sancito la piena equiparazione dei figli nati o meno all'interno del matrimonio. Auspica che la stepchild adoption possa trovare spazio in un distinto provvedimento, lamentando che lo stralcio delle relative disposizioni al Senato ha rappresentato in ogni caso un'occasione perduta.

  Giuditta PINI (PD) evidenzia che con il provvedimento in discussione si avvia alla conclusione un percorso trentennale per estendere a tutti i diritti fondamentali necessari per la piena realizzazione di un progetto di vita in comune. Nel ricordare lo stimolo rappresentato dalla richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, rileva che l'Italia si appresta a recuperare il terreno perduto rispetto agli altri Paesi europei. Le unioni civili rappresentano una formazione sociale specifica con pari dignità pur nella diversità, anche tramite gli opportuni richiamai agli articoli del codice civile relativi al matrimonio. La piena tutela dei figli delle coppie omosessuali potrà avvenire con gli auspicabili aggiornamenti della legge sulle adozioni.
  Sottolinea anche la rilevanza delle disposizioni, poco all'attenzione del dibattito politico e nell'opinione pubblica, che fissano diritti e doveri nelle convivenze, tutelando in particolare i soggetti più deboli. Nel complesso, pur riconoscendo che non tutti i problemi hanno trovato soluzione, valuta con favore l'introduzione in tempi rapidi di norme concrete in grado di garantire una tutela efficace di tutti i soggetti coinvolti senza delegare ad altre figure, quali il personale medico o gli enti territoriali, l'individuazione di soluzioni provvisorie. In conclusione, osserva che ulteriori risposte potranno giungere attraverso i decreti attuativi.

  Teresa PICCIONE (PD), relatrice, nell'osservare che alcune delle riflessioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito hanno una certa rilevanza, ricorda che la Commissione in questa fase è chiamata ad esprimere un parere sulle parti del provvedimento rispetto alle quali ha una specifica competenza, a cominciare dalle disposizioni che regolano i rapporti tra le parti delle convivenze di fatto in ambito sanitario.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 11.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 28 aprile ha deliberato la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in oggetto alle ore 16 di lunedì Pag. 1579 maggio. Ricorda altresì che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 23 maggio.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che il testo licenziato dal Senato appare peggiorativo rispetto a quello approvato dalla Camera, a partire dalla prevista istituzione della Fondazione Italia sociale, con una dotazione di un milione di euro, che rischia di costituire esclusivamente una fonte di finanziamento per lauti stipendi da erogare ai membri dei futuri organi direttivi, con posti probabilmente riservati a politici «trombati», senza peraltro prevedere controlli adeguati.
  Sottolinea che, con il provvedimento in esame, si favorisce una concorrenza scorretta delle imprese sociali ai danni degli altri imprenditori spostando allo stesso tempo il Terzo settore verso la ricerca del profitto e determinate forme di aggregazione, a danno dei soggetti di dimensioni ridotte.
  In tal modo, si permane nella logica che mira a sostituire il settore pubblico in difficoltà, anche tramite gare di appalto che di solito sono vinte da soggetti costituiti ad hoc su impulso di esponenti politici in possesso delle necessarie informazioni e conoscenze.
  Ribadisce l'assenza di strumenti di controllo efficaci, ricordando che in occasione delle audizioni dei rappresentanti dell'ANAC, nel corso della prima lettura alla Camera, è stato chiarito che gli enti del Terzo settore aventi rapporti con enti pubblici sono soggetti alle disposizioni della legge Severino, a cominciare dal regime di inconferibilità e di incompatibilità, ricordando che appare fuori luogo qualunque richiamo alla normativa sulla privacy esclusivamente al fine di eludere l'esigenza di una trasparenza effettiva.

  Paola BINETTI (AP) afferma di essere dispiaciuta per le considerazioni svolte dal deputato Baroni dalle quali emergerebbe un ritratto molto negativo dei politici. Sottolinea come, in realtà, l'attività politica spesso segue l'impegno sociale.
  Esprime, in termini generali, una valutazione positiva del provvedimento in oggetto, che a suo avviso ha il merito di fare chiarezza in un settore in cui si è venuta a creare una vera e propria «giungla» dal punto di vista legislativo.
  Al di là di questo indiscutibile merito, ritiene che vi siano singoli aspetti che, invece, suscitano qualche perplessità, quale ad esempio il fondo di cui all'articolo 9 del disegno di legge, in relazione al quale bisognerà prestare particolare attenzione alla qualità dei progetti che saranno riconosciuti.
  Ribadendo il proprio giudizio positivo sul complesso del provvedimento, evidenzia l'importanza dell'apporto che le Commissioni parlamentari potranno dare nella successiva fase dell'adozione dei decreti legislativi, quando si porrà il problema di disciplinare le questioni più specifiche.

  Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione perduta e che esso abbia introdotto di fatto una riforma «senz'anima». Laddove sarebbe stato possibile puntare sullo sviluppo e sulla valorizzazione dell'economia sociale, si è scelta invece la via della spinta in senso commerciale del Terzo settore.
  Richiamando l'intervento del deputato Baroni, fa presente che a suo avviso il Terzo settore non è affatto da demonizzare, dovendosi invece condannare singoli comportamenti specifici.
  Condivide, invece, le critiche avanzate nei confronti della Fondazione Italia sociale, sia perché è stata inserita all'ultimo momento nel corso dell'esame al Senato, sia perché reputa molto discutibili le finalità di tale Fondazione. Rileva come essa farà dumping sui finanziamenti, sottraendoli alle associazioni più piccole.

  Mario MARAZZITI, presidente, esprime il proprio apprezzamento per il disegno di legge in oggetto, che introduce una riforma organica del Terzo settore, che mette fine a un lungo periodo caratterizzato dal caos legislativo e dalla sovrapposizione di norme. Sottolinea come si tratti di una legge particolarmente attesa, a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione Pag. 158e, soprattutto, dell'articolo 118, con il quale si valorizza questo settore.
  Tra i meriti del provvedimento in esame, evidenzia il fatto che siano rispettare le differenti realtà esistenti in un settore complesso, che vanno dalle attività di mero volontariato all'impresa sociale. Ritiene, quindi, che siano stati introdotti elementi di chiarezza importanti, soprattutto per quanto riguarda la differenziazione tra attività svolta a titolo gratuito e attività solidaristica, che sono state spesso oggetto di confusione.
  Ricordando che il mondo delle associazioni è quello che ha consentito di ridurre in parte gli effetti, sulla popolazione, della crisi che ha colpito in anni recenti il nostro Paese, auspica che, a seguito dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, l'attività degli enti e delle associazioni facenti parte del Terzo settore possa procedere con ancora maggior vigore.
  Tra gli elementi positivi del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, annovera altresì la previsione di norme di trasparenza per l'impresa sociale e l'esplicitazione del fatto che le fondazioni bancarie non sono comprese nel Terzo settore. Per quanto riguarda le critiche avanzate nei confronti dell'introduzione della Fondazione Italia sociale, fa presente che dipende da come essa funzionerà nei fatti, in quanto potrebbe costituire una sorta di meccanismo di attrazione di risorse aggiuntive, e non sostitutive, senza quindi sottrarre finanziamenti alle associazioni più deboli.
  Ritiene, infine, che Governo e Parlamento dovranno lavorare insieme nella fase successiva, della predisposizioni dei decreti legislativi, dai quali dipenderà molto l'esito, positivo o meno, della riforma.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (n. 1142 Mantero, n. 1298 Locatelli, n. 1432 Murer, n. 2229 Roccella, n. 2264 Nicchi, n. 2996 Binetti, n. 3391 Carloni, n. 3561 Miotto, n. 3596 Calabrò, n. 3586 Fucci, n. 3599 Brignone, n. 3584 Nizzi, n. 3630 Iori, n. 3723 Marzano e n. 3730 Marazziti).
  Ricorda che il 28 aprile scorso si sono concluse le audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata in relazione all'esame delle suddette proposte di legge. Ricorda altresì che prima della deliberazione dell'indagine, avvenuta il 3 marzo scorso, si erano svolte tre sedute dedicate alla discussione, che proseguirà nella seduta odierna e in altre sedute, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 28 aprile.
  Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire, invitando i deputati, ove possibile, ad iscriversi preventivamente, in modo da consentire alla presidenza di stimare il numero complessivo di sedute da dedicare alla fase della discussione.
  Preso atto, quindi, delle numerose richieste pervenute, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che occorrerà prevedere all'incirca tre ulteriori sedute prima di concludere la fase dell'esame preliminare.

  La seduta termina alle 12.30.

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COMITATO RISTRETTO

  Martedì 3 maggio 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 13.05.