CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.
Atto n. 285.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (A.G. 285).
  Al riguardo, segnala che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.
  Fa presente che tale disposizione disciplina l'assemblea dell'ordine circondariale forense disponendo: che essa è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali; che essa svolge le seguenti funzioni: elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale, approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, espressione del parere sui temi che le vengono sottoposti dal consiglio, ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale; che è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione, previa delibera del consiglio. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Può essere convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario il consiglio, o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del consiglio o un decimo degli iscritti all'albo.
  Rammenta che l'articolo 27, al comma 3, della richiamata legge n. 247 del 2012, demanda a un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge e con le modalità ivi indicate, la fissazione delle regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere. In proposito, segnala che in base al comma 3 del citato articolo 1, i regolamenti attuativi della riforma forense devono essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere – oltre che del Consiglio di Stato – del Consiglio nazionale forense.
  Quanto al contenuto, fa presente che lo schema di regolamento si compone di 8 articoli.
  L'articolo 1 delinea il campo d'intervento del decreto ministeriale, circoscrivendolo, come richiesto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 247 del 2012, alle regole per il funzionamento dell'assemblea, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.
  Osserva che gli articoli 2 e 6 disciplinano la convocazione dell'assemblea, prevedendo che:
   l'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense. Se egli non provvede, dovranno farlo il vicepresidente o il consigliere più anziano per iscrizione all'albo; l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione di tempi e luoghi dell'adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione (in un giorno diverso), nonché l'ordine del giorno della discussione. Gli argomenti per i quali può essere convocata l'assemblea a richiesta di una minoranza (dei componenti del consiglio o degli iscritti) devono attenere all'attività del consiglio circondariale o ad ogni altro argomento di interesse, gravità ed urgenza per il circondario; l'avviso deve essere inviato agli iscritti almeno 10 giorni prima della data stabilita. Il termine può essere peraltro ridotto in caso di «comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione»; le modalità di trasmissione dell'avviso devono essere tali da consentire la prova dell'avvenuta spedizione; l'invio attraverso posta elettronica certificata è solo una della possibilità esemplificate dal regolamento; contestualmente all'invio agli iscritti, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul sito internet del consiglio stesso; la convocazione può essere effettuata a richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio dell'ordine o di 1/10 degli iscritti all'albo Pag. 62(come già previsto dalla legge). In tal caso, i richiedenti dovranno esplicitare per iscritto gli argomenti che l'assemblea dovrà trattare e, per accertare che la richiesta sia qualificata, le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal presidente del consiglio dell'ordine (o da un suo delegato).

  Fa presente che disposizioni specifiche e ulteriori sono dettate dagli articoli 4 e 5, che rispettivamente disciplinano la convocazione per l'approvazione dei bilanci e l'elezione del consiglio dell'ordine. In particolare, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo (accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti) deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Per quanto riguarda l'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine, il regolamento rinvia alla disciplina sulle modalità di elezione del consiglio, ovvero al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, che attua l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012: l'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del consiglio dell'ordine, nei giorni individuati dal consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
  Segnala che l'articolo 3 detta disposizioni sul funzionamento dell'assemblea, prevedendo che: in prima convocazione l'assemblea sia validamente costituita se è presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione l'assemblea è in numero legale qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio dell'ordine; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine; per la validità delle deliberazioni dell'assemblea non è richiesta alcuna maggioranza qualificata: l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; il voto non può essere espresso per delega.
  Rammenta, infine, che gli articoli 7 e 8 dello schema di decreto disciplinano, rispettivamente, l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Rossomando, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (A.G. n. 288).
  In proposito, rammenta che la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La direttiva disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3).
  Segnala che tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto Pag. 63legislativo 4 marzo 2014, n. 32, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013) 1. Al riguardo, rammenta come la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 31, comma 5, consenta l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.
  Nel merito fa presente che la riforma normativa è intervenuta su tre versanti: la modifica del codice di procedura penale (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato in vinculis; l'introduzione di due norme nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; la modifica del testo unico spese di giustizia, al fine di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili.
  Più nel dettaglio, il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, in primo luogo, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale, individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli. Ancora il decreto legislativo ha conferito all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per i colloqui con il difensore, sia prima di rendere un interrogatorio sia al fine di presentare richieste o memorie nel corso del procedimento (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). Inoltre, attraverso una modifica all'articolo 104 del codice di procedura penale, è stato riconosciuto all'imputato in stato di custodia cautelare, all'arrestato e al fermato, che non conoscono la lingua italiana, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo). In tutti i casi contemplati dall'articolo 143 del codice di procedura penale, le spese per l'assistenza degli interpreti e traduttori rimangono a carico dello Stato (articolo 3 del decreto legislativo).
  Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala come lo stesso sia diretto ad apportare integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, soprarichiamato.
  Rammenta che il provvedimento persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.
  Passando al merito, fa presente che l'articolo 1 aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. La nuova disposizione prevede che quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente possa richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento o conferimento dell'incarico (di cui ai commi precedenti dell'articolo 146 del codice di procedura penale). A legislazione vigente, infatti, mentre, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, nei casi in cui l'interprete Pag. 64o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, può delegare tale attività alla polizia giudiziaria anche con facoltà di subdelega, invece il giudice è tenuto a conferire l'incarico all'assistente linguista sempre personalmente convocandolo davanti a sé.
  Rileva che l'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2014) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  Segnala che l'articolo 51-bis mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. In particolare la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (come nel caso in cui, ad esempio, all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di un'indagine particolarmente complessa). Il comma 2 dell'articolo 51-bis prevede che quando ricorrono particolari ragioni di urgenza (a titolo esemplificativo, in caso di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone) e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta, l'autorità giudiziaria dispone – se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato – la traduzione orale anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del predetto articolo prevede che la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, può sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta. La norma, più in particolare, nel riconoscere all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore.
  Il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso, la relazione tecnica sottolinea che la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale. Tale previsione appare in linea con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 2 della direttiva 64/2020/UE.
  Rammenta che il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia. L'elenco è consultabile on line dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.
(COM (2015) 625 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che il Governo dovrà trasmettere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ulteriori elementi informativi ai fini della predisposizione dell'atto di indirizzo che dovrà essere adottato dalla Camera. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
(COM (2016) 106 final).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
(COM (2016) 107 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice ha predisposto due proposte di atti di indirizzo (vedi allegati 1 e 2) sulle proposte di regolamento in esame, che tengono conto delle informazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. Evidenzia che le predette proposte della relatrice sono pressoché identiche, in quanto sono pressoché identiche le proposte di regolamento alle quali si riferiscono. Rileva, tuttavia, che trattandosi di due atti formalmente diversi, la Camera dovrà necessariamente adottare due diversi atti di indirizzo, che potranno essere votati nella seduta di oggi, convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, nell'illustrare le proposte di atti di indirizzo testé presentate, rammenta che le proposte di regolamento in discussione si rendono necessarie in ragione dell'aumento significativo, in uno spazio senza frontiere interno come quello dell'Unione europea, dei matrimoni e delle unioni registrate tra cittadini di Stati membri diversi. Al riguardo, rammenta che, proprio allo scopo di risolvere alcune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio a seguito della separazione personale, dello scioglimento dell'unione o della morte di uno dei due partner, ben 17 Stati membri dell'Unione europea, tra i quali l'Italia, hanno manifestato l'intenzione di avviare una cooperazione rafforzata, cui ha fatto seguito la presentazione delle proposte di regolamento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, allo scopo di consentire ai membri della Commissione di valutare approfonditamente i contenuti delle proposte di atti di indirizzo presentate dalla relatrice, avverte che la seduta sarà sospesa, per riprendere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 14.25.

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  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di atti di indirizzo presentante dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.35.

5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

  Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testè resa, manifesta apprezzamento, in particolare, per le iniziative adottate dal Ministero della giustizia, finalizzate all'avvio e al positivo espletamento dei tirocini formativi. Nell'auspicare che l'annunciata pubblicazione del regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge forense avvenga in tempi rapidi e che venga definito prontamente il sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate «ufficio per il processo» – con il quale sarà possibile monitorare l'andamento degli stages presso gli uffici giudiziari e gestire l'anagrafica dei soggetti che ne fanno parte – conferma la volontà dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle di continuare a vigilare sulla questione oggetto dell'interrogazione in titolo, al fine di segnalare prontamente il protrarsi di eventuali ulteriori situazioni analoghe a quelle denunciate nell'atto di sindacato ispettivo.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che gli onorevoli Amoddio e Marotta hanno sottoscritto l'emendamento Verini 1.4.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, si riserva di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione nella seduta di domani.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la proposta di legge in titolo, in «quota opposizione», è calendarizzata per l'esame in Assemblea per lunedì 16 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati un emendamento e due articoli aggiuntivi al provvedimento in titolo (vedi allegato 4). Segnala, quindi, che gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Rileva, infatti, che la proposta di legge è diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di commercio illecito di organi prelevati da persona vivente, trattandosi di un reato che si riferisce ad una menomazione permanente del corpo, quale è l'espianto di un organo. Osserva che i predetti articoli aggiuntivi sono volti, invece, rispettivamente al traffico di ovociti (1.01) o di tessuti e cellule (1.02), il cui prelevamento da persona vivente non determina una menomazione permanente dell'integrità fisica. Per tali ragioni, sottolinea che tali articoli aggiuntivi non sono riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame e devono essere, conseguentemente, considerati inammissibili.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, esprime parere contrario sulla proposta emendativa Schullian 1.1. Al riguardo, osserva che l'emendamento in discussione è da ritenersi ultroneo, dal momento che la legge n. 104 del 1992 già prevede, all'articolo 36, comma 1, l'aggravamento di pena, da un terzo alla metà, in caso di reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1, ritiene che si intende vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che il testo della proposta di legge in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40. alle 15.10.

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