CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 aprile 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta del 17 marzo la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale avente ad oggetto, in particolare, la querela e il DVD contenente la registrazione integrale della trasmissione televisiva in questione.
  L'autorità giudiziaria ha trasmesso la documentazione richiesta, che è a disposizione dei componenti della Giunta.
  Fa altresì presente che il legale dell'onorevole Crosetto, con nota inviata via email il 18 aprile scorso, ha comunicato che il giudice, ritenendo di non poter pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ed in pendenza dell'istanza presentata dall'interessato alla Camera dei deputati, ha disposto la trasmissione di copia integrale del fascicolo processuale alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, con conseguente sospensione del processo. Ha quindi fissato la prossima udienza per la data del 1o dicembre 2016, al fine di valutare l'esito della procedura attivata in capo a questa Giunta.
  Avverte che oggi avrà luogo l'audizione dell'interessato.Pag. 4
  Ricorda che l'onorevole Crosetto ha già prodotto della nuova documentazione, precisando che si tratta di articoli di giornale posti a disposizione dei colleghi che vi abbiano interesse.
  Ricorda, infine, che il relatore, onorevole Chiarelli, si era riservato di integrare la propria relazione una volta esaminata l'ulteriore documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e dopo l'audizione dell'interessato.
  (Viene introdotto Guido Crosetto).

  Guido CROSETTO, nel ringraziare il Presidente e i membri della Giunta, ritiene doveroso fornire un'illustrazione chiarificatrice della vicenda in esame.
  Ricorda di essere stato invitato alla trasmissione televisiva «Porta a Porta», che aveva come tema principale l'analisi del voto espresso poco prima, nella stessa giornata, dall'Assemblea della Camera dei deputati in merito ad una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'allora deputato Nicola Cosentino. Sottolinea di essere stato invitato per motivare il voto del gruppo parlamentare «Il Popolo della Libertà», al quale apparteneva, che si è espresso in senso contrario alla proposta di concessione dell'autorizzazione ad acta, sul presupposto della sussistenza nel caso di specie del fumus persecutionis. Precisa, inoltre, di essere stato invitato anche in considerazione dei suoi rapporti notoriamente non amichevoli con Nicola Cosentino.
  Quanto alle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, ricorda di avere illustrato la posizione del proprio gruppo parlamentare in ordine alla sussistenza del fumus persecutionis e di avere, quindi, riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo, ossia che, nei confronti di Nicola Cosentino quel fumus era rinvenibile in considerazione di taluni comportamenti assunti da uno dei magistrati procedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, la cui veridicità è stata confermata dallo stesso magistrato in alcune interviste, nelle quali, ad esempio, egli stesso motiva la sua presenza ad un corteo dei «No global» e illustra la vicenda relativa ad un messaggio relativo alle BR che è risultato essere stato inviato da un computer situato nella sua abitazione.
  Ciò premesso, ritiene che l'esposizione nel corso di una trasmissione televisiva, da parte di un membro del Parlamento, delle specifiche motivazioni che hanno spinto il suo gruppo parlamentare ad esprimere un certo voto, richiamando, allo scopo, le stesse dichiarazioni rese nell'Assemblea della Camera da alcuni colleghi, non possa ritenersi in alcun modo diffamatoria. Tanto più se si considera che gli interventi svolti in Assemblea da altri deputati, a loro volta, non hanno fatto altro che riferire fatti notori, confermati dallo stesso querelante in più occasioni, come risulta dagli articoli di stampa da lui prodotti.
  A suo giudizio, a voler ritenere il contrario, si giungerebbe alla negazione della possibilità stessa, da parte del singolo deputato, di divulgare extra moenia i contenuti dei dibattiti parlamentari e le motivazioni dei voti espressi. E ritiene che neanche per la stampa vi siano tali restrizioni.
  Queste sono le ragioni per le quali ha deciso di presentare l'istanza di insindacabilità alla Camera dei deputati.
  Desidera peraltro ricordare come in passato, a seguito di una sua dichiarazione resa al quotidiano «La Repubblica», sia stato denunciato per diffamazione dal dottor Gian Carlo Caselli; in quella circostanza, ritenendo possibile che il dottor Caselli avesse ragione, non ha chiesto l'applicazione dell'insindacabilità. Andò in giudizio e, comunque, vinse la causa. Il dottor Caselli, a sua volta, non si appellò.
  In questo caso, invece, ritiene necessario che la Giunta si esprima sugli ambiti entro i quali il parlamentare può effettivamente esprimersi extra moenia, rimanendo nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se, nel corso della trasmissione televisiva, Pag. 5vi siano state delle obiezioni o delle contestazioni alle sue affermazioni.

  Guido CROSETTO osserva che le sue parole non furono assolutamente contestate.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare come la posizione politica possa essere spiegata in una trasmissione televisiva senza sconfinare nella diffamazione, fa presente che la Giunta è chiamata a valutare unicamente se vi sia un nesso tra le affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva e l'esercizio della funzione parlamentare. A tale proposito, rileva che, a suo avviso, le dichiarazioni rese da Guido Crosetto nel corso della trasmissione televisiva non sembrino essersi limitate a riportare le considerazioni verso il magistrato, così come espresse da un suo collega di gruppo nell'Assemblea della Camera, ma abbiano fatto proprie tali considerazioni, integrandole nel suo giudizio nei confronti dell'operato del magistrato. Chiede pertanto chiarimenti in merito a tale aspetto.

  Guido CROSETTO ribadisce di avere parlato del modo in cui aveva votato in Aula; delle motivazioni che lo avevano spinto a votare, unitamente al suo gruppo, in quel modo; di avere riportato fatti che erano stati ricordati da più colleghi intervenuti in Aula, ma che erano anche comparsi sui giornali a seguito delle affermazioni dello stesso magistrato.
  Sottolinea, a titolo esemplificativo, come il querelante non abbia negato che quel messaggio sia stato inviato dalla sua email, ma abbia affermato che non era stato lui ad inviarlo.
  Ritiene, pertanto, di non aver riportato nulla in più di ciò che hanno detto i suo colleghi e lo stesso magistrato. Si tratta quindi di fatti veri per affermazione dello stesso querelante. Considera di aver semplicemente spiegato le motivazioni del voto in Aula e le ragioni per le quali, pur in presenza di rapporti non amichevoli con Cosentino, abbia comunque deciso di prendere posizione a favore di quest'ultimo, in quanto riteneva che vi fosse un fumus persecutionis dovuto alla presenza di un pregiudizio ideologico.
  A suo giudizio, i fatti esposti dai colleghi in Assemblea, gli stessi da lui riferiti nel corso della trasmissione televisiva, possono fondare il legittimo sospetto della presenza di un pregiudizio ideologico. Si tratta di una considerazione di carattere generale, che può valere per chiunque. Infatti, una persona che, a titolo esemplificativo, abbia assunto una posizione molto chiara nel dichiarare di essere un no global, di essere fiero di esserlo e di vivere da no global, con questi suoi comportamenti e dichiarazioni può ingenerare il legittimo e ragionevole sospetto di avere un pregiudizio ideologico nei confronti di chi invece non è un no global ed, anzi, è considerato con avversione dai no global. Nel caso di specie, le pubbliche dichiarazioni e i comportamenti del querelante, confluiti nel contesto di un dibattito parlamentare relativo al fumus persecutionis, hanno finito per orientare il voto espresso dalla Camera dei deputati. E nel corso della trasmissione televisiva egli ha illustrato le ragioni di tale voto.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede se l'audito sia intervenuto in Assemblea.

  Guido CROSETTO, chiarisce di non essere intervenuto ma di avere votato in modo conforme al suo gruppo, in quanto ne ha accettato l'orientamento.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come ogni valutazione in ordine all'eventuale sussistenza del delitto di diffamazione sia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre alla Giunta spetta solo di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare Non essendovi altre domande, ringrazia l'audito.
  (Guido Crosetto si allontana dall'aula).

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  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, si riserva di integrare la propria relazione nel corso della prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (doc. IV-ter, n. 17).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che in data 7 aprile 2016 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione V penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 16867/14 RG DIB) nei confronti della deputata Ileana Argentin, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tali atti sono stati quindi assegnati a questa Giunta (doc. IV-ter, n. 17).
  Dopo avere assunto le funzioni di relatore, ritiene opportuno che siano avviati i contatti per una composizione stragiudiziale della lite.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere l'iniziativa del Presidente.

  La Giunta concorda.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP.
  La domanda è stata assegnata il 5 aprile 2016 a questa Giunta.
  Nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatore l'onorevole Marco Di Lello.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.