CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante «Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.
(COM(2016)43 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

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  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 21 aprile 2016, il relatore ha presentato una proposta di documento finale, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso la propria valutazione favorevole.

  Paolo Nicolò ROMANO (M5S), fa presente di aver segnalato al relatore l'opportunità di integrare la proposta di documento finale da lui presentata su alcuni specifici punti. In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera a), concernente l'opportunità di misure compensative rivolte a favorire il ricambio degli apparecchi televisivi, con specifico riferimento alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, potrebbe essere opportuno precisare che non si considerano economicamente svantaggiate le famiglie che sono titolari di un abbonamento alla pay-tv. Sempre per quanto concerne le indicazioni contenute nella citata lettera a), osserva altresì che le misure compensative dovrebbero essere destinate all'acquisto di nuovi apparecchi dotati, oltre che del sintonizzatore T2 anche di sistemi di ricezione della tv satellitare e della tv via cavo, nonché di connessione ad internet, in modo da essere in grado di avvalersi degli sviluppi tecnologici relativi a piattaforme diverse dal digitale terrestre; rileva che ciò permetterebbe infatti all'Italia di affrontare in futuro con minor difficoltà rispetto a quanto accade oggi decisioni a livello internazionale e dell'Unione europea che sottraggano al digitale terrestre ulteriori porzioni dello spettro frequenziale per destinarle alle comunicazioni elettroniche senza fili. Sottolinea infine come a suo giudizio sia necessario precisare nel documento finale che la migrazione dovrebbe aver inizio dalla pay-tv, proprio in ragione del fatto che si tratta di un servizio di cui beneficiano le fasce della popolazione in condizioni economiche migliori.

  Michele ANZALDI (PD), relatore, osserva che la proposta di documento finale è stata impostata in modo da agevolare il passaggio dell'utilizzo della banda di frequenza dei 700 MHz dai servizi televisivi a quelli di comunicazione elettronica senza fili riducendo al minimo gli oneri e le difficoltà per l'intera popolazione. Ciò non toglie che gli incentivi auspicati nel documento stesso per il cambio e l'adeguamento tecnologico degli apparecchi televisivi siano riservati prioritariamente o esclusivamente alle categorie economicamente svantaggiate, che saranno individuate secondo i parametri usualmente adottati, i quali fanno riferimento in particolare al reddito familiare. Per queste ragioni non ritiene opportuno inserire riferimenti alla pay-tv, né per quanto concerne l'individuazione delle categorie svantaggiate, né per quanto riguarda ordini di priorità nella migrazione. Per le ragioni indicate ritiene opportuno mantenere il testo della proposta di documento finale presentato nella seduta del 21 aprile scorso, sottolineando peraltro che tale documento risulta pienamente in linea con le finalità evidenziate dal collega Romano nel proprio intervento.

  Michele Pompeo META, presidente, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dal relatore nella seduta del 21 aprile 2016 (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (vedi allegato 1).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 14.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

  Antonio CASTRICONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267) ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura.
  Il provvedimento è costituito di 12 articoli e fissa, all'articolo 1, i principi fondamentali. In primo luogo si sancisce che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto. A questo scopo si prevede la predisposizione di strumenti e la promozione di interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri da porre in essere a tutti i livelli istituzionali (Stato, regioni, enti locali).
  Il primo strumento individuato è il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (articolo 2), predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli obiettivi del piano sono individuati tenendo conto di alcune finalità generali previste dall'articolo 2 (diffusione dell'abitudine alla lettura, promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, della dimensione interculturale della lettura, ecc.). Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che verrà riorganizzato per svolgere le funzioni previste dalla proposta di legge in esame.
  Il secondo strumento è rappresentato dai Patti locali per la lettura che prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento (articolo 3). Per entrambi gli strumenti citati si prevede la necessità di destinare le risorse necessarie alla relativa attuazione. Si prevede inoltre che, a determinate condizioni, un ente locale possa ottenere la qualifica di «Città del libro».
  L'articolo 4 contiene alcuni aspetti di interesse per la Commissione in quanto, nel rimandare a decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione delle caratteristiche e degli standard ai quali le biblioteche pubbliche devono adeguare l'erogazione dei propri servizi, stabilisce la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica, trattando pertanto anche delle pubblicazioni in formato elettronico. Allo stesso decreto è altresì demandata la determinazione di attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e a istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione.
  L'articolo 5 riguarda il sistema delle reti di biblioteche attraverso progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.Pag. 86
  L'articolo senza dubbio più interessante in relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione è l'articolo 6, che prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, archivi, musei, di scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, nonché della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo. Secondo i principi che da sempre sostiene la nostra Commissione, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati. Viene affidato al Servizio bibliotecario nazionale il compito di procedere all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti appena ricordati e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. Sono inoltre stabilite le condizioni alle quali i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione nonché a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti. Si prevede un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al quale imputare i fondi per favorire le iniziative di digitalizzazione.
  L'articolo 7 riguarda la promozione della lettura nelle scuole realizzata, in primo luogo, attraverso l'istituzione di Reti di biblioteche; è previsto un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e si prevede altresì l'integrazione delle stesse nel sistema delle biblioteche nazionali, regionali e locali, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Si prevede che le biblioteche scolastiche promuovano programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
  Di interesse per la nostra Commissione anche la previsione dell'articolo 8 che istituisce una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. La carta è assegnata a contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'ISEE (per la citata iniziativa si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro). Oltre a tale iniziativa si prevede che il Centro per il libro e la lettura promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione.
  L'articolo 9 istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali che viene affidato in gestione al Centro per il libro e la lettura.
  L'articolo 10 stabilisce disposizioni a sostegno delle librerie indipendenti (in particolare si prevede che il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti sia ridotto del 30 per cento e un credito d'imposta per i gestori delle librerie medesime). L'articolo 11 individua la copertura finanziaria e l'articolo 12 le disposizioni finali.
  In conclusione la proposta di legge si presenta interessante sotto diversi aspetti. Per quanto di interesse della Commissione sottolineo come siano sostanzialmente condivisibili le scelte in tema di digitalizzazione e di utilizzo di standard aperti e Pag. 87idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file, nonché il riconoscimento dell'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti indicati nella legge e il loro riuso, a condizione che non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi.
  Sulla base delle considerazioni svolte nella propria relazione, presenta una proposta di parere favorevole sul testo (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

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