CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 16

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08497 Nuti: Sull'attuazione della normativa in materia di valutazione della performance da parte delle amministrazioni di vertice.

  Riccardo NUTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando anzitutto che gli organismi indipendenti di valutazione delle perfomance, previsti dalla legge n. 150 del 2009, risulterebbero sottoposti, di fatto, al sistema dello spoil system e non in grado, dunque, di esercitare un ruolo imparziale. Fa altresì notare che tale legge n. 150 del 2009 appare di fatto inattuata, atteso che non vengono emanate le necessarie Pag. 17direttive da parte degli organismi di indirizzo politico amministrativo, risultando impossibile realizzare la valutazione delle perfomance dei dirigenti. Rilevato che, nonostante tali importanti lacune, vengono comunque erogate le indennità di risultato, chiede al Governo di fare chiarezza al riguardo, illustrando, inoltre, le iniziative che intende assumere per far rispettare la normativa.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Riccardo NUTI (M5S), replicando, osserva che dalla risposta del rappresentante del Governo si deduce con chiarezza che la Presidenza del Consiglio dei ministri è esclusa dall'applicazione delle disposizioni vigenti e, quindi, si regola autonomamente. In questo modo la Presidenza del Consiglio, nascondendosi dietro a una deliberazione della CIVIT non dà certo il buon esempio alle altre pubbliche amministrazioni. Anche per quanto riguarda la valutazione delle performance la Presidenza si nasconde dietro la legge e, di conseguenza, dal sito non risulta con chiarezza quanti dirigenti abbiano usufruito del bonus. Viene infatti fornito un risultato teorico, la massima retribuzione consentita dalla legge, ma non quello effettivo e concreto. Conclude osservando che la Presidenza del Consiglio dei ministri può essere definita un'amministrazione opaca più che trasparente.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2016.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 e C. 2267 elaborato dalla Commissione si compone di 12 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento: sostenere la lettura e promuovere Pag. 18il libro, su qualsiasi supporto, incentivandone la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione, attraverso il concorso dello Stato e degli enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione.
  Gli articoli 2 e 3 prevedono l'adozione a livello centrale di un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, e, a livello locale, di Patti locali per la lettura. Il Piano d'azione nazionale, che deve garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione, è adottato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa consultazione delle categorie professionali interessate e acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Piano deve tendere, fra l'altro, a: diffondere l'abitudine alla lettura, anche attraverso la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e della frequentazione di biblioteche e librerie e la valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati; garantire che l'accesso alla produzione editoriale sia ampio e privo di discriminazioni, in particolare con riferimento alla rimozione degli squilibri territoriali; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella sua realizzazione; prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, in particolare indicando le azioni da avviare per favorire la lettura nella prima infanzia, promuoverla nei luoghi di detenzione – con specifico riferimento agli istituti penali minorili – e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati di lunga degenza; rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. A livello locale, le regioni e gli altri enti territoriali stipulano Patti locali per la lettura – ai quali partecipano altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e, in particolare, le scuole pubbliche (con riferimento oltre alle scuole statali, a quelle paritarie degli enti locali, ma non quelle paritarie private, considerate, invece, in altri punti del testo) – che, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale, e alla luce delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali, recando specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e degli altri soggetti coinvolti. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi ai Patti locali. Si prevede, altresì, che lo stesso Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI, rilasci la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali nelle quali: siano presenti una o più biblioteche pubbliche che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 del testo; abbiano attivato un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, scuole e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro; abbiano adottato provvedimenti a favore delle librerie indipendenti; sostengano programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale; siano sede di un festival letterario di rilievo nazionale. La qualifica di «Città del libro» ha validità biennale. Nei sei mesi precedenti la scadenza, il Centro per il libro e la lettura verifica la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della stessa qualifica. Con tali previsioni si istituzionalizza a livello legislativo una iniziativa che già è stata concretamente avviata
  L'articolo 4 detta previsioni riguardo alle biblioteche pubbliche. In particolare, si prevede che le biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti territoriali, Pag. 19delle università, degli enti culturali e di ricerca, devono essere affidate alla responsabilità e alla gestione di professionisti bibliotecari di cui alla legge n. 110 del 2014 e devono garantire a tutti, fra l'altro, il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione, nonché la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura, attraverso un complesso di servizi, attività e programmi. Le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi – che possono essere erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari disciplinati dall'articolo 5 del testo – sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e riguardano, in particolare: l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze del pubblico; una dotazione documentaria adeguata al pubblico di riferimento e sempre aggiornata, disponibile nei principali formati e supporti; la possibilità di accesso a distanza a documenti digitali; attività e servizi rivolti ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruirlo sulle tecniche di ricerca dell'informazione, nonché attività di consulenza informativa e documentaria; attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro. Per valutare l'apporto dell'attività delle biblioteche pubbliche al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Conferenza Unificata e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), e in collaborazione con l'ISTAT, definisce modalità di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati conseguiti dalle stesse. Lo stesso Centro per il libro e la lettura cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati. Le attività e i servizi che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del Fondo per la promozione della lettura, di cui all'articolo 9, con le modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.
  L'articolo 5 prevede la creazione di sistemi bibliotecari, costituiti dalle reti di biblioteche pubbliche per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni, attraverso la condivisione, ove possibile, di strutture e risorse e coordinando attività e servizi. La definizione degli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e delle modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari – nonché delle modalità di adesione agli stessi delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati – è affidata alle regioni, che vi procedono d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU). Peraltro, per specifici servizi o attività, i sistemi bibliotecari possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia. Infine, si dispone che l'ICCU, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e d'intesa con la CRUI, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e di attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.
   Un ulteriore ambito di intervento, disciplinato dall'articolo 6, attiene alla previsione che biblioteche, archivi, musei, scuole statali, istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, Rai e ogni società ad essa riferibile favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file. I progetti di digitalizzazione sono armonizzati e integrati dal servizio bibliotecario nazionale che, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, indica i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità degli stessi a finanziamenti Pag. 20pubblici. Lo stesso servizio bibliotecario nazionale può partecipare a iniziative di digitalizzazione che, se riguardanti opere fuori commercio, devono essere precedute da un accordo con i titolari di diritti. Si prevede, altresì, che il servizio bibliotecario nazionale deve assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente, alle opere presenti nelle raccolte dei soggetti sopra indicati, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. Al contempo, si dispone che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle opere digitali possedute che possano essere liberamente comunicate al pubblico, purché gli accordi rispettino alcune condizioni, fra le quali la pubblicazione, la non attribuzione di diritti di privativa per una durata superiore a 5 anni dalla data di digitalizzazione, la previsione che, alla scadenza del termine previsto, l'istituto possa disporre pienamente della copia digitale. Gli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore della legge devono essere rinegoziati entro dodici mesi per adeguarli alle nuove previsioni, salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, si prevede l'istituzione di un capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.
  Le disposizioni dell'articolo 7 riguardano la promozione della lettura a scuola. Al riguardo si prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un regolamento che disciplini l'istituzione e l'organizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di biblioteche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria delle biblioteche scolastiche possono concorrere soggetti pubblici e privati. Si prevede che le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale e che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove e incentiva la collaborazione fra le scuole e il servizio bibliotecario nazionale per l'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione e dei percorsi di formazione all'uso. Si dispone che le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione di risorse digitali, rivolti a docenti e studenti. La partecipazione a tali attività costituisce, per i docenti, formazione in servizio. Un'ulteriore previsione riguarda l'istituzione della Settimana della lettura a scuola, individuata dal Ministeri, cui partecipano le scuole statali e non statali. Anche in tal caso, si istituzionalizza a livello legislativo una iniziativa già concretamente avviata.
  Per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, anche digitali, ma esclusi i libri di testo, da parte dei cittadini italiani, nonché dei cittadini di paesi membri dell'UE che risiedono nel territorio nazionale, l'articolo 8 prevede l'istituzione, a partire dal 1o gennaio 2017, di una carta elettronica, dell'importo nominale di 200 euro annui, da assegnare, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, ai contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE. I criteri e le modalità di attribuzione della carta sono definiti con altro decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al contempo, si dispone l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013, che aveva previsto, fino al 31 dicembre 2016, l'istituzione di un buono sconto a favore degli studenti delle scuole secondarie, pubbliche o private. Inoltre, si Pag. 21prevede che: il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai per consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione e i requisiti per usufruire del buono e le modalità di rilascio devono essere definiti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; il cinque per mille dell'IRPEF può essere destinato anche al finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura e a tal fine, si novella l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011; le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro sono inserite fra gli scopi delle erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.
  Per l'attuazione del Piano di azione nazionale e dei patti locali per la promozione della lettura, con l'articolo 9 si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione di un milione di euro annui, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura. Alle risorse del Fondo accedono, secondo le modalità stabilite dal medesimo Centro, le biblioteche pubbliche, i sistemi bibliotecari, le scuole, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fine di lucro che concorrono alla stessa attuazione.
  All'articolo 10 si prevedono misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ossia imprese commerciali non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico, ovvero in rete. Anzitutto, si dispongono interventi di carattere fiscale dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, e per i successivi quattro anni, relativi alla locazione dei locali dove si svolge l'attività di tali librerie. La definizione dei criteri per l'accesso alle predette agevolazioni è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre, si prevede il riconoscimento della qualifica di ’libreria di qualità’, da parte del Centro per il libro e la lettura, alle librerie indipendenti che assicurano un'offerta ampiamente diversificata di libri, impiegano personale qualificato e realizzano iniziative di promozione culturale. Al contempo, tuttavia, si prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare le «modalità di riconoscimento» della qualifica di libreria di qualità, oltre che le misure per favorire l'operatività nel territorio di tali librerie. Appare quindi necessario chiarire come si raccordino, ai fini del riconoscimento della qualifica di ’libreria di qualità’ i riferimenti al Centro per il libro e la lettura da un lato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'altro.
  L'articolo 11 definisce la copertura finanziaria, mediante la riduzione di alcuni regimi fiscali agevolativi individuati nell'allegato C-bis annesso al decreto-legge n.  98 del 2011. In particolare si abroga «l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473».
  Infine, l'articolo 12 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura al fine di consentire al medesimo lo svolgimento dei compiti per la promozione del libro e della lettura previsti dal testo in commento.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato è riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra Pag. 22le materie di legislazione concorrente. Occorre, peraltro, segnalare che, con le sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e)), della Costituzione e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in esame intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Il provvedimento si compone di 90 articoli.
  Passando ad esaminare in sintesi il contenuto del testo, osserva che il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce (articolo 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.
  Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo. Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Il Capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il Titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali). Il Capo II riguarda la protezione nell'Unione europea e disciplina la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.
  Il Titolo IV riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. In particolare, l'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una Pag. 23zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
  Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti.
  Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. Il Capo I è intitolato «Adempimenti amministrativi». Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza. Il Capo III è dedicato alla Tutela del made in Italy ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
  Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le «Strade del Vino».
  Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia «agricoltura» rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni. La potestà legislativa statale trova però il suo fondamento laddove la disciplina interessa profili che richiedono l'intervento del legislatore nazionale; si pensi al riguardo, oltre alla rilevanza internazionale ed europea della normativa, che rientrano nella competenza esclusiva statale le materie connesse alla tutela della concorrenza (lettera e) ed all'ordinamento civile e penale (lettera l), che include la disciplina del sistema sanzionatorio. Interessano la competenza concorrente dello Stato e delle regioni le materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola. In tal caso, l'intervento statale dovrà essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. Ricorda, al riguardo, che la produzione e la commercializzazione del vino trova la propria regolamentazione principale nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013 nonché nei seguenti provvedimenti statali: legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell’iter.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

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