CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 aprile 2016
631.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
Pag. 3

  Martedì 26 aprile 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 17.10.

Seguito dell'esame dell'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 23 marzo 2016).

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso è stato dato conto degli emendamenti presentati alla proposta del relatore Pisicchio (vedi allegato 1) e delle relative inammissibilità. Dà la parola al relatore per le sue valutazioni sugli emendamenti.

  Pino PISICCHIO, Relatore, deposita anzitutto il suo nuovo emendamento II. 10 (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione, nonché una riformulazione del suo emendamento al titolo Tit. 2 (vedi allegato 3), la cui approvazione raccomanda, volta ad assorbire l'emendamento Catania Tit. 1.
  Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Giorgis I. 1., nonché sull'emendamento Toninelli I. 2, ove riformulato (vedi allegato 3).
  Sull'emendamento Giorgis II. 7, ritiene che il suo emendamento II. 10 ne raccolga sostanzialmente la ratio, da individuare in una volontà di semplificazione e chiarimento del testo: invita conseguentemente i presentatori al ritiro. È favorevole alla prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, purché riformulata (vedi allegato 3), mentre è contrario alla parte conseguenziale, su cui formula un invito al ritiro. È contrario all'emendamento Vignali II. 4 (che peraltro sarebbe precluso dall'eventuale approvazione del suo emendamento II. 10), mentre è favorevole all'emendamento Vignali II. 5; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giorgetti II. 1, Catania II. 2 e Vignali II. 6, se riformulati per coordinamento con il suo emendamento al titolo (vedi allegato 3).
  È contrario all'emendamento Toninelli III. 10, che risulterebbe peraltro precluso dall'eventuale approvazione del suo emendamento II. 10, ed è favorevole alla prima parte dell'emendamento Melilla III. 5, risultando Pag. 4invece assorbita dall'emendamento II. 10 la parte conseguenziale, così come l'emendamento Toninelli III. 8; è favorevole all'emendamento Melilla III. 4, che assorbirebbe l'emendamento Toninelli III. 7. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Toninelli III. 9 (vedi allegato 3), mentre si rimette alla Giunta sull'emendamento III. 11, ritenendo peraltro che dovrebbe comunque essere ridotto a dodici mesi il periodo durante il quale i parlamentari cessati dal mandato non possano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi. Gli identici emendamenti Giorgetti III. 1 e Catania III. 2 risulterebbero assorbiti dal suo emendamento II. 10. Esprime parere contrario sull'emendamento Toninelli III. 12 (per la parte ammessa al voto); esprime parere favorevole con riformulazione sulla prima parte dell'emendamento Vignali III. 3 (vedi allegato 3), mentre è contrario sulla parte conseguenziale; la riformulazione assorbirebbe la prima parte dell'emendamento Giorgis III. 6. Sulla seconda parte dell'emendamento III. 6, relativa all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione dell'attività di lobbying, si rimette alla Giunta.
  È poi favorevole all'emendamento Giorgis IV. 10, che assorbe sostanzialmente la prima parte dell'emendamento Vignali IV. 5 e l'emendamento Vignali IV. 4, mentre è contrario alla parte conseguenziale dell'emendamento IV. 5; esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali IV. 6; l'emendamento Vignali IV. 7 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento II. 10; è contrario agli emendamenti Vignali IV. 8 e Melilla IV. 9; propone una riformulazione dell'emendamento Toninelli IV. 12 (vedi allegato 3) ed invita al ritiro degli identici emendamenti Giorgetti IV. 1 e Catania IV. 2, in quanto parzialmente accolti nel suo emendamento II. 10. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Catania IV. 01, pur riconoscendone il commendevole intento.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Toninelli V. 3, nella parte ammessa al voto, e Vignali V. 1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilla V. 2 e favorevole con riformulazione sull'emendamento Toninelli V. 4 (vedi allegato 3). È infine contrario agli articoli aggiuntivi Toninelli V. 01 e V. 02.

  Danilo TONINELLI esprime per un duplice ordine di ragioni un parere di netta contrarietà sull'attuale formulazione dell'emendamento Giorgis I. 1. Innanzitutto perché, come l'esperienza insegna, al carattere occasionale dell'attività posta in essere da un lobbista possono anche corrispondere rilevanti interessi sul piano politico ed economico. In secondo luogo, perché l'espressione «in modo occasionale» appare eccessivamente generica e non stringente, prestandosi a svariate opzioni interpretative.

  Gianni MELILLA, pur comprendendo l'intento che sembra aver mosso i presentatori dell'emendamento, che sembra risiedere nell'esigenza di evitare in questa fase l'introduzione di una regolamentazione eccessivamente dilatata, reputa anch'egli che il mero riferimento al concetto di occasionalità lasci eccessivi margini di discrezionalità a chi sarà tenuto ad interpretare ed applicare la norma.

  Andrea GIORGIS, raccogliendo le sollecitazioni prevenienti dai colleghi, tiene a precisare che la proposta emendativa di cui è primo firmatario intende porsi in linea proprio con gli intenti che hanno mosso la Giunta in direzione di una prima regolamentazione dell'attività di lobbying all'interno della Camera dei deputati. Se infatti il principale obiettivo perseguito dalla Giunta in questa prima fase sta nel cercare di favorire l'emersione dell'attività posta in essere dai rappresentanti di interessi che operano professionalmente e con continuità nel contesto dell'Istituzione parlamentare, non a caso attribuendo a tal fine un carattere sperimentale alla disciplina che essa intende porre in essere, reputa coerente con tale impostazione cercare di circoscrivere l'ambito di applicazione soggettiva della regolamentazione al nucleo essenziale degli operatori professionali, non coinvolgendo chi intende interloquire Pag. 5con la rappresentanza parlamentare su specifiche ed isolate questioni.

  Donata LENZI reputa controproducente ogni tentavo volto dilatare l'ambito soggettivo dell'intervento regolatorio proposto. Richiamando, ad esempio, la comune esperienza, ricorrente nella vita di ciascun collega, segnata da incontri con rappresentanze portatrici di interessi minuti e diffusi di carattere socio-sanitario, reputa profondamente sbagliato, oltre che inutile e velleitario, cercare di assoggettare tali entità alla stessa disciplina prevista per coloro che operano con organizzazioni strutturate a difesa di rilevanti interessi economici e professionali. Proprio sulla base di tali considerazioni, ritiene che la disciplina proposta sia piuttosto manchevole nel non prendere esplicitamente in considerazione il carattere professionale delle attività e che, nella sua così ampia formulazione, rischi di chiudere la Camera rispetto a ciò che accade all'esterno.

  Pino PISICCHIO, Relatore, tiene a precisare che le ragioni del parere favorevole da lui espresso sull'emendamento in questione risiedono proprio nella ratio della normativa all'esame come ricostruita dal collega Giorgis: l'obiettivo primario dell'intervento della Giunta deve risiedere nella necessità di intercettare e far emergere in una dimensione finalmente trasparente e collaborativa quella realtà professionale che finora è sfuggita a qualunque tentativo di regolamentazione in ambito parlamentare; va esclusa invece qualsiasi intenzione vessatoria nei confronti di chi cerca di interloquire con i deputati, facendosi portavoce presso di essi di quegli interessi sociali minimi che i partiti politici non riescono più ad intermediare.

  Raffaello VIGNALI, rilevato come dal dibattito sia emersa la conferma della necessità di un intervento di carattere legislativo, richiama l'attenzione sul rischio di ostacolare le relazioni dei cittadini e delle realtà associative anche di piccole dimensioni con le istituzioni, soprattutto in presenza di situazioni di emergenza, tali da non consentire la tempestiva iscrizione nel registro. Condivide pertanto l'emendamento I. 1, ritenendo che esso sia opportunamente volto a limitare l'ambito di applicazione della disciplina ai soggetti che svolgano un'attività di rappresentanza di interessi in modo professionale e strutturato.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ipotizza una riformulazione che faccia riferimento all'attività di relazione istituzionale svolta in modo non occasionale e in maniera professionale.

  Federica DIENI rileva, sulla base dei pareri espressi dal relatore sugli emendamenti, come la portata della regolamentazione rischi di risultare attenuata. Ribadisce la posizione del suo Gruppo favorevole a una disciplina che assicuri la massima trasparenza e non ritiene che l'obbligo di iscrizione nel registro possa essere considerato un onere eccessivo. Si dichiara, a nome del suo Gruppo, contraria all'emendamento I.1, in quanto l'espressione «in modo non occasionale» si presta a molteplici interpretazioni ed esclude numerose categorie di soggetti. Rileva, inoltre, come un ulteriore limite dell'ipotesi di regolamentazione in esame sia costituito dalla restrizione del suo ambito di applicazione all'attività svolta nelle sedi della Camera.

  Andrea GIORGIS precisa che l'obiettivo dell'emendamento I.1 è quello di rendere cogente e maggiormente efficace il testo, non certo quello di sminuirlo o svalutarlo. Concorda con l'ipotesi di riformulazione suggerita dalla Presidente.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che l'ambito di applicazione della regolamentazione in esame è necessariamente limitato all'attività svolta nei locali della Camera, non potendosi in questa sede adottare una disciplina che abbia rilevanza esterna.

  Gianni MELILLA concorda con l'ipotesi di riformulazione suggerita dalla Presidente, Pag. 6in quanto in tal modo si precisa che i destinatari della disciplina sono i soggetti che svolgono la propria attività in modo professionale.

  David ERMINI suggerisce di prevedere che la richiesta di accesso nelle sedi della Camera possa essere automaticamente considerata quale richiesta di iscrizione al registro, fermo restando che tale iscrizione non dovrebbe comunque essere ritenuta necessaria nel caso di privati cittadini. Sarebbe peraltro favorevole ad un'estensione della disciplina anche all'attività svolta nei confronti dei Gruppi.

  Mario CATANIA ritiene che siano state poste, in particolare dalla deputata Lenzi, due distinte questioni, concernenti rispettivamente il carattere duraturo od occasionale dell'attività svolta dai rappresentanti di interessi e la natura degli interessi rappresentati. Ritiene che debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame i soggetti portatori di interessi non riconducibili alla categoria degli interessi privati e segnala l'opportunità di un'esplicita previsione al riguardo. Condivide l'emendamento I. 1 e ritiene che possa essere approfondita la proposta del deputato Ermini, eventualmente prevedendo che il primo accesso nelle sedi della Camera comporti l'iscrizione a una sorta di registro semplificato, cui possa seguire, qualora gli accessi si ripetano, l'iscrizione al registro vero e proprio.

  Alfredo D'ATTORRE, nella consapevolezza dei limiti dello strumento normativo prescelto, richiama l'attenzione sul rischio di produrre un testo scarsamente efficace. Rileva come il carattere occasionale o meno dell'attività svolta non sia di per sé indice della rilevanza degli interessi rappresentati e dell'efficacia dell'attività di rappresentanza, ben potendo accadere che alcuni soggetti pongano in essere reiterati interventi senza tuttavia conseguire i risultati che si sono prefissi e, viceversa, che altri soggetti, portatori di interessi economicamente rilevanti, conseguano i propri obiettivi con un unico intervento. Auspica uno sforzo ulteriore volto a perimetrare gli interessi dei quali si intende favorire l'emersione, concentrandosi sui rappresentanti di interessi economicamente rilevanti.

  Pino PISICCHIO, Relatore, alla luce del dibattito, propone di riformulare l'emendamento I. 1 nel senso di aggiungere, in luogo delle parole: «in modo non occasionale», la seguente: «professionalmente».

  Andrea GIORGIS accetta la riformulazione, evidenziando peraltro – per doverosa chiarezza – che la formulazione originaria dell'emendamento non intendeva riferirsi certo al numero degli accessi, ma – evidentemente – alla frequenza con cui l'attività viene posta in essere e dunque sostanzialmente al suo carattere stabile e, perciò, professionale.

  Laura BOLDRINI, Presidente, condivide la riformulazione proposta, in quanto più chiara.

  La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Giorgis I. 1, come riformulato (vedi allegato 4).

  Danilo TONINELLI accoglie la riformulazione proposta sul suo emendamento I. 2.

  La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli I. 2, come riformulato (vedi allegato 4).

  Andrea GIORGIS prende atto che l'emendamento II. 10 del relatore recepisce sostanzialmente la ratio del suo emendamento II. 7 – volto ad eliminare qualunque profilo di incertezza nella definizione dell'attività di rappresentanza di interessi – e, conseguentemente, lo ritira.

  La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento II. 10 del relatore (vedi allegato 4).

Pag. 7

  Pino PISICCHIO, Relatore, propone un ulteriore riformulazione della prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, al fine di adeguarlo al nuovo testo dell'emendamento Giorgis I. 1, precedentemente approvato.

  Raffaello VIGNALI ne accetta la riformulazione della prima parte e ritira la parte conseguenziale.

  La Giunta approva, a maggioranza, la prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, come ulteriormente riformulata, risultando precluso l'emendamento Vignali II. 4; approva, quindi, a maggioranza, l'emendamento Vignali II. 5 e, all'unanimità, gli identici emendamenti Giorgetti II. 1, Catania II. 2 e Vignali II. 6, avendone i deputati Catania e Vignali accettato la riformulazione proposta dal relatore (vedi allegato 4).

  Laura BOLDRINI, Presidente, avverte che l'emendamento Toninelli III. 10 è precluso dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

  La Giunta approva, con due astensioni, la prima parte dell'emendamento Melilla III. 5 (vedi allegato 4).

  Laura BOLDRINI, Presidente, avverte che la parte conseguenziale dell'emendamento III. 5 e l'emendamento Toninelli III. 8 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

  Donata LENZI esprime perplessità sull'emendamento Melilla III.4, sia sotto il profilo della fonte normativa, trattandosi di disposizioni che a suo avviso potrebbero essere introdotte soltanto con una norma di rango legislativo, sia sotto il profilo del merito, in quanto si andrebbero a prevedere conseguenze a carico di soggetti che hanno riportato condanne penali anche per fatti molto risalenti e anche per reati di scarsa gravità. In particolare, desta perplessità il riferimento generico ai delitti contro l'ordine pubblico.

  Gianni MELILLA si dichiara disponibile a espungere il riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico.

  Raffaello VIGNALI preannuncia l'astensione sull'emendamento Melilla III. 4, in quanto è contrario per principio a norme che prevedano ulteriori conseguenze afflittive a carico di soggetti condannati che abbiano scontato la pena, introducendo di fatto pene accessorie illimitate nel tempo.

  Federica DIENI rileva come le norme in questione riguardino l'accesso nelle sedi della Camera e trova ragionevole che tale accesso possa essere limitato in ragione dell'esistenza di condanne penali. Si dichiara peraltro favorevole ad espungere il riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico.

  Andrea GIORGIS ritiene comprensibile l'intento dell'emendamento, vale a dire quello di preservare la credibilità delle Istituzioni. Ritiene peraltro che la considerazione per cui in tal modo si introdurrebbe una sorta di carattere perpetuo delle pene, andando ad incidere sul principio costituzionale della finalità rieducativa, suggerisca un supplemento di riflessione, eventualmente distinguendo fra i reati contro la pubblica amministrazione e le altre fattispecie.

  Mario CATANIA, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Vignali e Giorgis, richiama l'attenzione generale sullo strumento del tutto atipico con cui la Giunta intende operare, che non sembra possedere una sufficiente base giuridica per limitare in maniera incisiva i diritti dei terzi.

  Gianni MELILLA ricorda che la propria proposta emendativa è volta semplicemente ad integrare una previsione, quella relativa ai requisiti soggettivi di moralità e condotta, che devono essere posseduti da coloro che richiedono l'iscrizione nel registro, già presente nel testo proposto dal relatore. L'intento che lo ha Pag. 8mosso è stato quello di cercare di evitare che, in ragione dell'esclusione di fattispecie criminose avvertite come molto gravi dall'opinione pubblica, la disciplina licenziata dalla Giunta possa in futuro prestarsi a polemiche anche strumentali. Quanto alle preoccupazioni espresse dal collega Catania, ritiene che nulla possa impedire alla Camera di disciplinare, nell'esercizio delle propria autonomia, l'accesso alle proprie sedi. È comunque disponibile ad una riformulazione, in particolare con riferimento ai reati contro l'ordine pubblico.

  Laura BOLDRINI, Presidente, richiama l'attenzione sul fatto che, nel titolo delitti contro l'ordine pubblico, il codice penale comprende anche reati di particolare gravità, come l'associazione a delinquere di tipo mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso.

  Donata LENZI osserva come l'esigenza di precludere l'accesso alla Camera ai soggetti macchiatisi di reati particolarmente gravi è già soddisfatta dalla previsione, alla lettera c), del divieto di iscrizione per i soggetti colpiti dall'interdizione dai pubblici uffici.

  Pino PISICCHIO, Relatore, osserva che il dibattito svolto fa emergere l'opportunità, con riferimento all'elencazione dei reati che precludono l'iscrizione nel registro, di ritornare all'impianto originario del testo-base, fatta salva la necessità di integrare l'elencazione con il riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, come proposto dall'emendamento Toninelli III. 7, su cui dunque esprime parere favorevole, modificando il parere precedentemente indicato.

  Gianni MELILLA ritira il suo emendamento III. 4.

  La Giunta approva, con due astensioni, l'emendamento Toninelli III. 7 (vedi allegato 4).

  Donata LENZI chiede chiarimenti sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull'emendamento Toninelli III. 9.

  Dopo che Pino PISICCHIO, Relatore, ha precisato che la riformulazione mira a limitare il divieto di iscrizione ai soli soggetti che abbiano ricoperto cariche di governo negli ultimi dodici mesi, espungendo, tra l'altro, il riferimento agli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate, Danilo TONINELLI accetta la riformulazione, pur sottolineando che l'emendamento, nella sua portata originaria, ben più ampia, sarebbe stato più efficace ad evitare il fenomeno delle cosiddette porte girevoli.

  Raffaello VIGNALI, pur apprezzando lo sforzo del relatore nella riformulazione proposta, si dichiara contrario alla limitazione dell'attività a carico di chi abbia ricoperto incarichi di governo, ritenendola troppo invasiva.

  Alfredo D'ATTORRE esprime anch'egli perplessità: se il tema al centro della proposta di regolamentazione è quello di assicurare la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, un eccesso rigorista rischia di produrre l'effetto opposto.

  Pino PISICCHIO, Relatore, rileva che una limitazione all'attività professionale di chi abbia ricoperto cariche di governo è presente in tutti gli ordinamenti europei e non è inedita neanche nel nostro ordinamento, rispondendo alla ratio di assicurare una necessaria pausa successivamente alla conclusione del mandato di governo.

  Danilo TONINELLI ribadisce il senso del suo emendamento, coerente, tra l'altro, con le norme recentemente approvate dalla Camera sul conflitto di interessi: si tratta di una misura di buon senso, volta a scoraggiare un fenomeno di repentino passaggio da un ruolo ad un altro, dunque particolarmente importante anche sul piano culturale.

Pag. 9

  La Giunta approva, con tre astensioni, l'emendamento Toninelli III. 9, come riformulato (vedi allegato 4).

  Pino PISICCHIO, Relatore, ribadisce, sull'emendamento Toninelli III. 11, di essersi rimesso alla Giunta, pur indicando comunque la necessità di una limitazione a dodici mesi del periodo in cui opererebbe il divieto di iscrizione per i parlamentari cessati dal mandato.

  Danilo TONINELLI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, posto che esso ha la stessa ratio del precedente III. 9, già approvato.

  Donata LENZI osserva che l'emendamento III. 11, nella sua attuale formulazione, sembra vietare lo svolgimento dell'attività di relazione istituzionale, e cioè disciplinare sostanzialmente l'attività professionale, cosa preclusa alla fonte prescelta, che dovrebbe invece limitarsi a prevedere l'impossibilità della sola iscrizione al registro.

  Laura BOLDRINI, Presidente, sottopone quindi al relatore la proposta di riformulare l'emendamento nel senso di farlo diventare aggiuntivo, alla lettera d) – appena inserita con l'emendamento Toninelli III. 9 riformulato – delle parole: «nè aver svolto il mandato parlamentare».

  Pino PISICCHIO, Relatore, fa propria la proposta della Presidente e la sottopone all'accoglimento del presentatore.

  Dopo che Danilo TONINELLI ha accettato la riformulazione proposta e che Alfredo D'ATTORRE ha espresso perplessità sull'esclusione dei consiglieri regionali, Raffaello VIGNALI dichiara il suo voto decisamente contrario sull'emendamento Toninelli III. 11, riformulato.

  La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Toninelli III. 11, come riformulato (vedi allegato 4).

  Laura BOLDRINI, Presidente, avverte che gli identici emendamenti Giorgetti III. 1 e Catania III. 2 sono assorbiti dall'emendamento II. 10 del relatore.

  La Giunta respinge, a maggioranza, l'emendamento Toninelli III. 12, nella parte ammessa al voto.

  Raffaello VIGNALI accetta la riformulazione della prima parte del suo emendamento III. 3, ritirando la parte conseguenziale.

  La Giunta approva quindi, all'unanimità, la prima parte dell'emendamento Vignali III. 3, come riformulata (vedi allegato 4), risultando quindi assorbita la prima parte dell'emendamento Giorgis III. 6 (fino alle parole: «Camera dei deputati e»).

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che sulla seconda parte dell'emendamento Giorgis III. 6 il relatore si era rimesso alla Giunta.

  Dopo che Raffaello VIGNALI ha chiesto ai presentatori di chiarire cosa debba intendersi con l'espressione «attrezzature» contenuta nell'emendamento, Andrea GIORGIS sottolinea anzitutto che l'emendamento, volto a prevedere una misura premiale per chi si iscrive nel registro, non stabilisce direttamente l'assegnazione di locali o attrezzature, ma ne rimette la disciplina all'Ufficio di Presidenza, che peraltro non sarebbe vincolato a tale scelta, posto che si prevede la mera eventualità di tale assegnazione. Precisa quindi che, per attrezzature, si devono intendere, ad esempio, apparecchi informatici, stampanti e l'accesso a banche dati specialistiche, comunque non riservate.

  Danilo TONINELLI si dichiara favorevole alla proposta emendativa, orientata a favorire la trasparenza dell'attività.

  Pino PISICCHIO, Relatore, propone una riformulazione, meramente linguistica, della seconda parte dell'emendamento Pag. 10Giorgis III. 6, nel senso di espungervi le parole: al meglio.

  Dopo che Andrea GIORGIS ha accettato la riformulazione, la Giunta approva, all'unanimità, la seconda parte dell'emendamento Giorgis III. 6, come riformulato (vedi allegato 4).

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che il relatore ha invitato al ritiro degli emendamenti Vignali IV. 5 e IV. 4, mentre era favorevole all'emendamento IV. 10.

  Raffaello VIGNALI osserva che l'esigenza sottesa al suo emendamento IV. 5 non può risolversi nella sola previsione della relazione annuale, anziché semestrale. Certo, dell'accoglimento di questa parte non può che rallegrarsi, ma rimane – nel contenuto della relazione – un elenco di requisiti a suo avviso incongrui e fortemente penalizzanti: che senso ha prevedere, infatti, che le relazioni debbano contenere la contabilità analitica di tutte le spese sostenute, ivi compresi i costi per il personale, per le trasferte e le spese vive ? Ed ancora: come potrebbe l'Ufficio di Presidenza verificare che i dati riportati nelle relazioni siano esatti ? Forse effettuando ispezioni ?
  Insomma, gli sembra che la formulazione di questa norma ponga più problemi di quanti ne intenda risolvere, ponendo in capo all'Ufficio di Presidenza compiti che peraltro esso non sarebbe in grado di assolvere, non disponendo dei poteri necessari, e finendo per caricare su tale organo la sostanziale responsabilità della veridicità dei dati forniti dai rappresentanti di interessi.
  Peraltro, a suo avviso, la pubblicazione delle relazioni presentate sarebbe in sé uno strumento più che idoneo ad assicurare la trasparenza dell'attività svolta, a prescindere da un simile ruolo dell'Ufficio di Presidenza.

  Gianni MELILLA ritiene, alla luce di alcuni casi di cui è a conoscenza, che l'entità delle spese sostenute da un rappresentante di interessi sia illuminante circa la correttezza del suo complessivo comportamento e che il dato relativo ai costi sostenuti debba essere letto in combinato disposto con il codice di condotta dei deputati, approvato il 12 aprile scorso, che stabilisce un limite ai doni.

  Mario CATANIA condivide le osservazioni del collega Vignali e pone nuovamente il problema della fonte prescelta e della sua idoneità a disciplinare aspetti che possono incidere sulle posizioni giuridiche di terzi.

  Laura BOLDRINI, Presidente, nel condividere le osservazioni svolte circa il ruolo dell'Ufficio di Presidenza, ritiene che si potrebbe ipotizzare la soppressione, al primo periodo del paragrafo IV, delle parole: «dei mezzi impiegati e delle spese sostenute».

  Pino PISICCHIO, Relatore, pur sottolineando come il suo testo-base non intendesse in alcun modo attribuire poteri di verifica sostanziale all'Ufficio di Presidenza, ma solo formale, concorda comunque con la Presidente. Rivedendo il parere precedentemente espresso, propone conseguentemente di riformulare la seconda parte dell'emendamento Vignali IV. 5 nel senso di sopprimere le parole: «dei mezzi impiegati e delle spese sostenute». Resta fermo il parere favorevole sulla parte conseguenziale dell'emendamento Giorgis IV. 10, che deve intendersi pertanto ricompresa nella riformulazione dell'emendamento IV. 5.

  Raffaello VIGNALI accoglie la riformulazione.

  Danilo TONINELLI, pur condividendo le valutazioni del relatore sul ruolo e i poteri dell'Ufficio di Presidenza, che non può essere chiamato ad una valutazione nel merito dei contenuti delle relazioni, ritiene che – proprio in coerenza con lo spirito del testo, volto a introdurre regole di trasparenza – persista comunque un obbligo in capo ai portatori di interessi di Pag. 11presentare relazioni veritiere, assumendosi la responsabilità di tali documenti.
  Per questo, preferisce che sia mantenuto il riferimento ai mezzi impiegati e alle spese sostenute.

  Donata LENZI, ricordata la finalità del testo di questa regolamentazione, volto a favorire l'emersione del fenomeno della rappresentanza di interessi, non ritiene che si possano, con questo strumento, imporre obblighi troppo analitici e concorda quindi con la riformulazione proposta dal relatore. Peraltro, a suo avviso, a regime sarà possibile verificare se esistano strumenti informatici per incrociare i dati delle relazioni con quelli sugli accessi.

  La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Vignali IV. 5, come riformulato (vedi allegato 4), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Vignali IV. 4 e Giorgis IV. 10. Approva altresì, all'unanimità, l'emendamento Vignali IV. 6

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che l'emendamento Vignali IV. 7 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

  Raffaello VIGNALI ritira il suo emendamento IV. 8, alla luce dell'esito delle precedenti votazioni.

  Danilo TONINELLI accetta la riformulazione del suo emendamento IV. 12.

  La Giunta, con distinte votazioni, respinge, a maggioranza, l'emendamento Melilla IV. 9 ed approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli IV. 12, riformulato (vedi allegato 4).

  Mario CATANIA ritira il suo emendamento IV. 2.

  Laura BOLDRINI, Presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giorgetti IV. 1, intendendosi che vi abbia rinunciato.

  Mario CATANIA, intervenendo sul suo articolo aggiuntivo IV. 01, che prevede l'obbligo per i deputati di annotare in un proprio registro l'elenco degli incontri da essi sollecitati con rappresentanti di interessi, sottolinea come esso sia volto ad eliminare un'incongruenza presente nel testo, posto che questo è tutto orientato a disciplinare il caso del lobbista che sollecita contatti con i deputati, mentre non fa alcun riferimento al caso in cui sia invece il deputato a sollecitare un incontro con il rappresentante d'interessi. La disciplina proposta dal relatore rischia di essere facilmente aggirabile nel caso in cui sia il deputato ad invitare il lobbista, che non sarebbe tenuto ad iscriversi potendo accedere alla Camera alla luce dell'invito ricevuto: anzi, si rischia di incoraggiare comportamenti elusivi dei nuovi obblighi e, in ultima analisi, la mancata iscrizione.

  Danilo TONINELLI fa presente che la Giunta ha già respinto un suo emendamento avente ratio del tutto analoga, ma recante una disciplina ancor più stringente. Condivide comunque l'articolo aggiuntivo del collega Catania.

  Andrea GIORGIS osserva che la disciplina proposta dal testo all'esame della Giunta riguarda tutta l'attività svolta nelle sedi della Camera dai rappresentanti di interessi, risultando irrilevante la circostanza che gli incontri con i deputati avvengano su iniziativa di questi ultimi ovvero dei lobbisti. Se si intendesse comunque disciplinare in modo specifico gli incontri sollecitati dai deputati, bisognerebbe intervenire anche sui paragrafi precedenti; oltretutto occorrerebbe tenere conto del fatto che non sempre il deputato è posto nelle condizioni di sapere se l'attività di rappresentanza di interessi svolta dal soggetto con cui si incontra ha natura professionale o meno.
  Richiama, infine, la finalità complessiva della disciplina in esame e l'esigenza di non adottare misure che incentivino lo svolgimento dell'attività di lobbying fuori dalle sedi della Camera, dunque in modo opaco.

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  Dopo che Federica DIENI ha osservato che il parlamentare che richieda un incontro non può non sapere se il soggetto in questione è o no un rappresentante di interessi, Donata LENZI precisa che le richieste di incontro hanno generalmente carattere bi-univoco e che comunque nelle relazioni si dovrà dar conto di tutti gli incontri. L'obiettivo perseguito dall'articolo aggiuntivo IV. 01 potrebbe, semmai, essere raggiunto prevedendo una sorta di registrazione delle entrate, che peraltro, a suo avviso, possono avvenire solo su accredito da parte dei deputati, da allegare alle relazioni dei rappresentanti di interessi.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ritiene che la disciplina proposta dal testo che la Giunta sta definendo non scoraggi affatto le iscrizioni al registro, ma anzi le incentivi, posto che solo la registrazione consente l'accesso alle sedi e l'uso dei locali e delle attrezzature.

  Mario CATANIA sottolinea come il suo articolo aggiuntivo sia una norma di chiusura, utile a fare chiarezza sulla disciplina. Tuttavia, visto l'andamento del dibattito, e non volendo comunque creare ostacoli alla approvazione del testo da parte della Giunta, ritira il suo articolo aggiuntivo IV. 01.

  Danilo TONINELLI raccomanda l'approvazione del suo emendamento V. 3, nella parte ammessa al voto: si tratta infatti della previsione di sanzioni, consistenti nel divieto di accesso o nella cancellazione dal registro, a carico dei rappresentanti di interessi che violino le disposizioni contenute nel testo. Pur di inserire nel testo un apparato sanzionatorio, è disponibile anche ad una riformulazione nel senso che vorrà precisare il relatore.

  Pino PISICCHIO, Relatore, ricorda di avere già espresso parere favorevole sull'emendamento Melilla V. 2, volto a prevedere che in caso di violazione delle disposizioni del testo, l'Ufficio di Presidenza applichi sanzioni graduate in relazione alla gravità delle infrazioni.

  Laura BOLDRINI, Presidente, osserva che il testo già prevede un apparato sanzionatorio, la cui individuazione concreta è rimessa all'Ufficio di Presidenza, ma che comunque garantisce l'effettività delle prescrizioni. Non ha comunque difficoltà a condividere il senso dell'emendamento Toninelli V. 3, nella parte in cui chiede che vengano specificati i tipi di sanzione irrogabili dall'Ufficio di Presidenza.

  Raffaello VIGNALI esprime forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento V. 3, in particolare sulla prima parte che prevede l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci eventualmente rese dai rappresentanti di interessi; ritiene pienamente soddisfacente l'emendamento Melilla V. 2.

  Pino PISICCHIO, Relatore, alla luce del dibattito, propone una riformulazione dell'emendamento Toninelli V. 3, nel senso di prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

  Danilo TONINELLI accetta la riformulazione.

  La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli V. 3, riformulato (vedi allegato 4), risultando così precluso l'emendamento Vignali V. 1 e assorbito l'emendamento Melilla V. 2.

  Danilo TONINELLI accetta la riformulazione dell'emendamento V. 4.

  La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli V. 4 riformulato (vedi allegato 4).

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  Danilo TONINELLI invita il relatore a rivalutare il parere contrario sul suo articolo aggiuntivo V. 01, con il quale si chiede che nella relazione illustrativa dei progetti di legge sia fatta menzione espressa dell'attività di relazione istituzionale che abbia portato alla definizione del testo. Si tratta infatti di un tipico caso in cui l'attività di lobbying incide sulla formazione della volontà parlamentare, che deve essere trasparente e evidente.

  Donata LENZI ricorda che raramente le proposte di legge di iniziativa parlamentare giungono all'esame dell'Assemblea e che l'attività di rappresentanza di interessi ha generalmente in oggetto la formulazione di emendamenti.

  Danilo TONINELLI ritiene che l'obbligo di rendere trasparente l'attività di lobbying debba riguardare anche gli emendamenti, che dovrebbero essere accompagnati da una esplicita indicazione dell'attività di rappresentanza di interessi di cui essi siano il frutto.

  La Giunta respinge, a maggioranza, gli articoli aggiuntivi Toninelli V. 01 e V. 02; approva quindi, con due astensioni, l'emendamento Tit. 2 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 4), risultando assorbito l'emendamento Catania Tit. 1.

  Laura BOLDRINI, Presidente, pone dunque in votazione il testo recante ipotesi di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati, come risultante dagli emendamenti approvati, avvertendo che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

  La Giunta approva, con due astensioni, il testo nel suo complesso (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 19.40.

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