CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2016
630.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, nella seduta odierna, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati in sede referente.
  In proposito, segnala che il provvedimento in discussione si prefigge lo scopo di disciplinare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario (articolo 1, comma 1). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.
  In particolare, osserva che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle Pag. 24norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione (articolo 2, comma 1).
  Con riferimento agli ambiti dell'attività professionale, fa presente che essi operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi (articolo 3, comma 1). Tali figure operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 3). L'educatore professionale socio-sanitario opera, invece, nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (articolo 3, comma 2).
  Relativamente alle attività professionali e alle competenze, segnala che l'educatore professionale socio-pedagogico, svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti (articolo 6, comma 1). Quanto al pedagogista, lo stesso è chiamato a svolgere, negli ambiti di competenza, attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti (articolo 10, comma 1).
  Fa presente, infine, che si dispone, infine, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013 (articolo 14, comma 1).
  Ciò premesso, non emergendo dal provvedimento in titolo profili di stretta competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere sullo stesso parere di nulla osta.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere della presidente.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Verini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, dà conto di una nota scritta trasmessa dallo stesso, nella quale viene rilevato che la proposta di legge in discussione è di strettissima attualità. Non soltanto in altri Paesi d'Europa, ma anche nel nostro Paese, sono sempre più frequenti gli episodi e le manifestazioni Pag. 25che richiamano apertamente concezioni apologetiche del fascismo e del nazifascismo. Non si tratta soltanto di fatti di valore simbolico, la cui gravità – peraltro – è indiscutibile. Spesso a queste manifestazioni ed episodi apologetici si accompagnano gesti, condotte e comportamenti violenti, intolleranti, razzisti: cioè tipici di una cultura e di una prassi che trae origine e spunto in periodi storici che hanno procurato in Europa e in Italia dittature e guerre, leggi razziali e discriminazioni, violenze e persecuzioni. Il rifiuto del fascismo e del nazifascismo sono ormai un patrimonio consolidato del Paese ed è per questo che non possono essere consentiti o tollerati comportamenti che intacchino questo patrimonio comune di civiltà democratica, di convivenza, di libertà, che del resto sta alla base della nostra Carta Costituzionale.
  Quanto al merito del provvedimento, nella nota del relatore viene evidenziato che lo stesso si compone di un articolo unico che introduce nel codice penale un articolo che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista.
  La motivazione alla base della proposta di legge C. 3343 consiste, secondo la relazione illustrativa, nella insufficienza degli strumenti apprestati dal legislatore per la repressione di tali comportamenti individuali di propaganda. In particolare, è citato l'esempio di una tipica manifestazione di adesione all'ideologia fascista come il cd. saluto romano (in base alla giurisprudenza punito a volte ai sensi della legge Scelba, altre in base alla legge Mancino). Si tratta di una fattispecie su cui la giurisprudenza si pronunciata in alcune occasioni.
  Il nuovo articolo 293-bis del codice penale, aggiunto dall'articolo unico della proposta di legge ai delitti contro la personalità interna dello Stato, punisce come delitto la propaganda del regime fascista e nazifascista. La fattispecie penale – punita con la reclusione da sei mesi a due anni – è individuata: a) nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relativa ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie; b) nel richiamare pubblicamente la simbologia e la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.
  In particolare, si ritiene essere essenziale, per la realizzazione della fattispecie di cui alla lettera a), l'inequivocabilità («chiaramente riferiti») del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti.
  L'articolo 293-bis del codice penale punisce dunque come delitto perseguibile d'ufficio: da un lato, la propaganda attiva e quella che si manifesta anche solo nei diversi passaggi della filiera produttiva (dalla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla vendita) di immagini, oggettistica, gadgets di ogni tipo che comunque sono chiaramente riferiti all'ideologia fascista o nazifascista o ai relativi partiti (lettera a)); dall'altro – mediante il richiamo alla gestualità, oltre che alla ideologia – comportamenti quali il saluto romano (o nazifascista) fatto in pubblico e l'ostentazione pubblica di simboli che a tali partiti o ideologie si riferiscano.
  In ragione dell'entità della pena prevista, per il reato di cui all'articolo 293-bis non è possibile procedere all'arresto in flagranza.
  Costituisce aggravante del delitto di cui all'articolo 293-bis (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all'ideologia fascista o nazifascista.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VI, XI, XIII e XIV, il nulla osta della VII Commissione, nonché il parere favorevole con una osservazione della Commissione per le questioni regionali. Informa, inoltre, che le Commissioni III, IX e X non hanno ritenuto di esprimere il parere, mentre il Comitato per la legislazione ha formulato un parere favorevole con alcune condizioni ed una osservazione. Pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-P) preannuncia la presentazione da parte della sua componente politica di una relazione di minoranza.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giuseppe Guerini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che martedì 26 aprile prossimo, alle ore 13, è fissato il termine di presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1994 in tema di criteri di priorità nell'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI