CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 aprile 2016.

Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche connesse all'attività di riscossione coattiva.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 aprile 2016 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3672, approvato dal Senato, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e C. 1669 Carrescia, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
  Il provvedimento, cui la II Commissione non ha apportato modifiche nel corso dell'esame in sede referente e che si compone di 9 articoli, conferisce al Governo, all'articolo 1, una delega, da esercitare entro un anno, per la riforma della magistratura onoraria.
  Precisa quindi come la delega si riferisca in particolare a una pluralità di ambiti specifici in cui esercitare la delega, precisati dallo stesso articolo 1, quali:
   prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (lettera a);
   prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (lettera b);
   disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina e il tirocinio (lettera c);
   operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera d);
   disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica (lettera e);
   disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (lettera f);
   regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (lettera g);
   individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario (lettera h);
   regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (lettera i);
   regolamentare la responsabilità disciplinare e individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura (lettera l);
   prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari (lettera m);
   prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità dei magistrati onorari (lettera n);
   operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei magistrati onorari (lettera o);
   ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità (lettera p);
   prevedere, all'interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari (lettera q);
   prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero Pag. 185dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega (lettera r);
   prevedere specifiche norme di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte, nonché abrogare le disposizioni divenute incompatibili (lettera s).

  Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica numerosi principi e criteri direttivi, riferiti ai singoli ambiti di delega specificati dall'articolo 1.
  Per quanto riguarda la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), relative alla previsione di un'unica figura di giudice onorario, nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 intendono sostanzialmente far confluire i giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del giudice di pace, superando la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, ora denominati «giudici onorari di pace» (GOP); è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2; inoltre si prevede che la dotazione organica dei giudici onorari di pace (giudici di pace e GOT) e dei relativi uffici è di competenza del Ministro della giustizia.
  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa ai requisiti e alle modalità di accesso alla magistratura onoraria, i principi e criteri direttivi di cui al comma 3 dell'articolo 2 stabiliscono alcuni requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria che dovranno essere comunque previsti in sede di attuazione della delega; prevedono che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza; indicano il requisito dell'età per la nomina, stabilita tra i 27 e i 60 anni; introducono il requisito dell'onorabilità e quello della professionalità; introducono uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario per chi è già stato collocato in pensione; escludono esplicitamente che al magistrato onorario sia dovuta, durante il tirocinio, qualunque forma di indennità.
  Per quel che riguarda la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), relativa al riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 4 dell'articolo 2 individuano innanzitutto, alla lettera a), alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario; in tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il numero 5), il quale prevede che sia escluso chiunque svolga abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria. Rispetto alla normativa vigente, rileva come la riforma introduca un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.
  Le lettere b) e c) del comma 4 dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense; la lettera d) riguarda l'incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario; la lettera e) esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.
  Relativamente alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), relativa alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica, i principi e criteri direttivi di cui al comma 5 dell'articolo 2 descrivono le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali, mentre i principi e criteri direttivi di cui al comma 6 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica.Pag. 186
  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), relativa al procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico, i principi e criteri direttivi di cui al comma 7 dell'articolo 2 ribadiscono la natura temporanea dell'incarico, prevedono che il magistrato onorario possa svolgere, in ogni caso, le funzioni per un periodo massimo di 8 anni, precisando che nel calcolo degli 8 anni vanno compresi gli anni precedentemente svolti come magistrato onorario durante l'intera attività professionale e fissano il limite di età per lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario in 65 anni. Si indicano inoltre i motivi ostativi della conferma e gli elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma (capacità, produttività, diligenza e impegno).
  In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), relativa al procedimento di trasferimento ad altro ufficio del magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 8 dell'articolo 2 rendono in particolare possibile il trasferimento d'ufficio (oltre al trasferimento su domanda) del magistrato onorario per «esigenze organizzative oggettive» dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell'incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).
  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), relativa ai doveri e ai casi di astensione del magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 9 dell'articolo 2 prevedono che tutti i magistrati onorari sono soggetti alla disciplina relativa all'osservanza dei doveri prevista per la magistratura ordinaria, stabilendo inoltre che ai magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto per i giudici ausiliari presso le corti d'appello.
  Con riguardo alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), relativa ai casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio, i principi e criteri direttivi di cui al comma 10 dell'articolo 2 prevedono l'applicazione all'intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace; per quanto riguarda la decadenza essa consegue al venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità; per quanto concerne la dispensa essa avviene, su domanda del giudice onorario o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi; la revoca è invece prevista quando il magistrato onorario non sia in grado di provvedere diligentemente e in maniera proficua allo svolgimento dell'incarico: in particolare, quando non raggiunge gli obiettivi di performance prestabiliti dal presidente del tribunale (per i magistrati onorari di pace) o dal procuratore della Repubblica (per i vice procuratori onorari – VPO).
  In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), relativa alla responsabilità disciplinare, rileva come i principi e criteri direttivi di cui al comma 11 dell'articolo 2 prevedano l'unificazione della relativa disciplina per la magistratura onoraria, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria. Rispetto alle sanzioni previste per la magistratura ordinaria non sono previste le sanzioni collegabili allo specifico stato giuridico del magistrato ordinario (ovvero la perdita dell'anzianità e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo) e il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto riguardo al giudice di pace.
  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), relativa al potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari, che costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge, illustra i principi e criteri direttivi di cui al comma 12 dell'articolo 2, i quali prevedono anzitutto, alla lettera a), l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, del compito di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) sia amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà, ai sensi della lettera b), alla predisposizione delle tabelle Pag. 187di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello.
  In base alla lettera c) l'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.
  In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto alla lettera d) che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.
  In relazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), relativa ai criteri di liquidazione dell'indennità, i principi e criteri direttivi di cui al comma 13 dell'articolo 2 prevedono, anzitutto, una doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile. Inoltre è previsto che: ai magistrati onorari giudicanti (giudici onorari di pace) la parte fissa dell'indennità per le attività svolte nell'ufficio del processo sia attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; analogamente, ai magistrati onorari requirenti (i VPO) la parte fissa dell'indennità dovuta per le attività svolta come ausiliare del magistrato togato sia attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio delle attività svolte e per i provvedimenti adottati dal VPO su delega del magistrato togato; in caso di svolgimento di più funzioni tra quelle sopraindicate, sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni svolte in modo prevalente; i capi degli uffici determinino, in base a criteri generali predeterminati dal CSM, gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e in caso di raggiungimento di tali obiettivi, ai magistrati onorari sia corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura determinata tra il 15 per cento e il 50 per cento della parte fissa; lo svolgimento dell'ufficio onorario sia compatibile con altra attività lavorativa.
  Viene stabilito quindi che il regime previdenziale e assistenziale dell'intera magistratura onoraria sia compatibile con la natura onoraria dell'incarico, e non debba determinare oneri per la finanza pubblica.
  Nel medesimo ambito il comma 18 dell'articolo 2 prevede altresì che il Governo, in sede di attuazione, debba prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede all'individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria. Tali risorse sono individuate nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.
  In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), relativa alla formazione professionale, illustra i principi e criteri direttivi di cui al comma 14 dell'articolo 2, i quali prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. Per i giudici onorari di pace e per i VPO si prevede la loro partecipazione a riunioni trimestrali organizzate dal capo dell'ufficio. Viene inoltre stabilito che la partecipazione ai corsi di formazione e alle indicate riunioni trimestrali è obbligatoria e – fatti salvo giustificati motivi di assenza – è valutata ai fini della conferma quadriennale nell'incarico.
  Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), relativa all'ampliamento delle competenza dell'ufficio del giudice di pace, i principi e criteri direttivi di cui al comma 15 dell'articolo 2 prevedono di estendere la competenza civile del magistrato onorario di pace:
   alle pronunce secondo equità nelle cause di valore fino a 2.500 euro (rispetto agli attuali 1.100 euro);
   alle cause e ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale;
   ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di successioni e di comunione, purché «connotati da minore Pag. 188complessità» per l'istruzione e la decisione;
   ad altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità;
   alle cause relative ai diritti reali e alla comunione;
   alle cause relative a beni mobili di valore fino a 30.000 euro (laddove attualmente il limite è 5.000 euro),
   ai procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, nonché di espropriazione di cose del debitore presso terzi, prevedendosi che in tali procedimenti siano uno o più giudici professionali, delegati del presidente del tribunale, ad impartire le opportune direttive e a vigilare sui giudici onorari di pace.

  In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la lettera e) del comma 15, la quale estende la competenza civile del giudice onorario di pace alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a 50.000 euro (rispetti agli attuali 20.000).
  Viene inoltre previsto di estendere la competenza penale del giudice onorario di pace ai reati di minaccia grave (di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale) e di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (di cui all'articolo 651 del codice penale), nonché alle seguenti contravvenzioni:
   abbandono di animali (di cui all'articolo 727 del codice penale);
   uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (di cui all'articolo 727-bis del codice penale);
   violazioni della disciplina autorizzatoria, sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

  Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), relativa all'articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari, i principi e criteri direttivi di cui al comma 16 dell'articolo 2 prevedono di aprire la sezione del consiglio giudiziario ai magistrati onorari del distretto (e non più solo ai giudici di pace), di stabilire la composizione della sezione autonoma e di disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari della sezione autonoma.
  Per quel che concerne la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), relativa all'emanazione di specifiche norme di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte ai sensi della delega, rileva come i principi e criteri direttivi di cui al comma 17 dell'articolo 2 prevedano di definire il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, per quanto riguarda in particolare: la durata dell'incarico di magistrato onorario (lettera a); le funzioni che possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio (lettera b); la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari – VPO (lettera c); i procedimenti disciplinari pendenti (lettera d); gli illeciti disciplinari (lettera e).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, comma 1, il quale disciplina il procedimento per l'esercizio della delega, prevedendo:
   che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia;
   che gli schemi siano trasmessi per il parere al CSM (che si pronuncia entro 30 giorni) e alle competenti commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni); decorsi i termini, il Governo può comunque emanare i decreti;Pag. 189
   che sia possibile differire di 60 giorni il termine per l'esercizio della delega quando il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine annuale previsto per l'esercizio della delega.

  Ai sensi del comma 2, entro 2 anni dall'esercizio della delega, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive della riforma, rispettano i medesimi principi e criteri direttivi e seguendo lo stesso procedimento.
  L'articolo 4 formula in termini prescrittivi, relativamente alle incompatibilità del solo giudice di pace, le medesime previsioni dettate, in termini di principi e criteri direttivi, per tutti i magistrati onorari, dal comma 4 dell'articolo 2.
  In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera e) del comma 1 (sostanzialmente analoga al comma 4, lettera a), numero 5) dell'articolo 2), la quale prevede che sia escluso dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace chiunque svolga abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria.
  L'articolo 5 rende di immediata precettività le prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell'ufficio del giudice di pace previste dalla norma di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), come specificate dai principi e criteri direttivi di cui al comma 12 dell'articolo 2.
  La disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della norma di delega.
  L'articolo 6, dettando una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo di due anni, successivi all'entrata in vigore della riforma, al comma 1 permette di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.
  Tale misura, della durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, può essere applicata qualora sussistano nell'ufficio di applicazione esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti; una nuova applicazione potrà farsi decorsi due anni dalla precedente.
  Ai sensi del comma 2, titolare all'adozione del provvedimento di applicazione è il presidente della corte d'appello, che dispone con decreto motivato, sentito il Consiglio giudiziario. La norma demanda inoltre il CSM ad individuare con specifica delibera criteri obiettivi e predeterminati sulla cui base scegliere i giudici di pace da applicare.
  L'articolo 7 contiene disposizioni immediatamente precettive – in attesa dell'attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) a riunioni trimestrali in materia che dovranno essere organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla delega sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.
  In base al comma 2 ulteriori norme di coordinamento della riforma, che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali, potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama il comma 3, il quale prevede che, nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario, prevista dalla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), si deve tener conto della particolarità dell'istituto del catasto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.
  L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento Pag. 190di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.
  Rileva inoltre come, ai sensi del comma 2, stante la complessità della materia oggetto del riordino e l'impossibilità di prevederne compiutamente gli effetti finanziari, i decreti delegati attuativi dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei possibili maggiori oneri derivanti dall'attuazione, con l'indicazione, in tale ultimo caso, delle corrispondenti coperture.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.
C. 3530 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Causi, ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nella serata di ieri.

  Marco CAUSI (PD), relatore, nell'illustrare la propria proposta di parere, evidenzia innanzitutto come l'esigenza di dotarsi in tempi rapidi di una Convenzione con la Repubblica panamense in materia di doppie imposizioni derivi dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento nell'ambito del quale l'Italia possa chiedere le informazioni sui cittadini italiani che possiedono patrimoni nel territorio di Panama.
  Rileva infatti come, in assenza di tale base legale, potrebbe verificarsi il paradosso, particolarmente imbarazzante anche in considerazione di talune recenti vicende, per cui l'Italia, per il proprio ritardo nella ratifica di tale Accordo, il quale è stato invece ratificato da Panama nel maggio 2011, non sarebbe in condizione di effettuare le relative richieste di dati e informazioni alle autorità panamensi.
  In tale ambito segnala come, sebbene Panama non abbia ancora aderito allo standard di scambio automatico di informazioni sviluppato in sede OCSE (CRS-Common Reporting Standard), il Global Forum sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, nell'autunno del 2015, abbia approvato il rapporto della cosiddetta «Fase 1» del processo di valutazione, ai fini dello scambio su richiesta e come tale decisione consenta allo Stato centroamericano di passare alla «Fase 2» per la piena adesione a tale regime.
  Sottolinea inoltre come, anche grazie alle sollecitazioni espresse dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia) nell'ambito del G20 recentemente svoltosi a Washington, affinché i Governi pongano in essere tutti gli sforzi per incentivare l'applicazione del regime dello standard CRS, nonché alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente di Panama, lo Stato centroamericano si appresterebbe a concludere anche la «Fase 2» per l'adesione al predetto regime CRS ed a questo fine l'OCSE ha appunto programmato una missione a Panama in vista di tale passo.
  In questo contesto evidenzia quindi come si stia configurando, a livello internazionale, una situazione che consentirà di realizzare al più presto gli obiettivi di maggiore trasparenza dei sistemi fiscali e finanziari.

Pag. 191

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del fatto che Panama ha ratificato la Convenzione in esame già dal 2011, ritiene che la vicenda relativa ai cosiddetti «Panama papers», la quale è venuta alla luce solo recentemente grazie a un'indagine giornalistica, anziché dimostrare l'efficacia di tali tipologie di accordi internazionali, avvalori invece un giudizio di sostanziale inutilità degli stessi in termini di maggiore trasparenza dei rapporti fiscali tra gli Stati.

  Daniele PESCO (M5S) chiede al Governo se gli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia abbiano determinato effetti positivi per il Paese sotto il profilo dello scambio di informazioni in materia fiscale con altri Stati.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI si riserva di approfondire la questione posta dal deputato Pesco. In linea generale invita a considerare come, in assenza di accordi multilaterali tra gli Stati circa lo scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria, gli accordi bilaterali stipulati in materia non possano esplicare appieno tutti i loro effetti, dissentendo comunque dal giudizio, espresso dal deputato Paglia, secondo cui la Convenzione di cui si propone la ratifica sarebbe irrilevante a tali fini.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Fregolent, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea la grande rilevanza delle indicazioni contenute nel DEF circa la strategia di politica tributaria che il Governo intende perseguire nella seconda parte della legislatura in corso, la quale corrisponde in buona misura ai contenuti della delega per la riforma del sistema fiscale in parte realizzata durante la prima parte della stessa legislatura.
  A tale riguardo raccomanda alla relatrice l'opportunità di sottolineare, nella sua proposta di parere, i temi della revisione delle tax expenditures, nonché della riforma del catasto, i quali devono costituire un elemento qualificante dell'azione di Governo. Sotto il primo profilo sottolinea infatti come la revisione delle tax expenditures porterà notevoli benefici non solo in termini di entrate, ma soprattutto in quanto essa consentirà un'azione di armonizzazione dell'imposizione indiretta che potrà avere importanti effetti di efficienza sul sistema tributario.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere favorevole, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e C. 2267.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, il relatore, Ragosta, ha illustrato il contenuto del provvedimento nel corso della precedente seduta di esame, formulando quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), la quale è già stata inviata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  Michele RAGOSTA (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere, la quale riprende i rilievi già espressi in corso della sua relazione illustrativa, nonché i rilievi contenuti nella nota sul provvedimento depositata dal rappresentante del Governo durante la seduta di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.30.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.
(Rinvio del seguito della discussione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 marzo scorso.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, concorde il presentatore, il seguito della discussione della risoluzione è rinviato ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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