CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 221

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – è finalizzato ad una complessiva riforma della magistratura onoraria e si compone di tre parti: gli articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all'invarianza finanziaria.
  Rammenta preliminarmente che con l'espressione «magistratura onoraria» si ricomprendono diverse categorie di magistrati non professionali (cosiddetti magistrati laici, per distinguerli dai magistrati togati, o professionali), che si differenziano tra loro non solo per le materie che sono chiamati a trattare ma anche per la diversa qualificazione giuridica e il diverso rapporto collaborativo che li lega alle funzioni esercitate.
  Il fondamento costituzionale della presenza nell'ordinamento giudiziario dei giudici onorari è nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite Pag. 222a giudici singoli». In attuazione di tale disposizione costituzionale, l'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che, accanto ai magistrati ordinari, appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della corte d'assise. A tali categorie si aggiungono gli «esperti» dei tribunali di sorveglianza (articolo 70, legge 354/1975, ordinamento penitenziario), i giudici ausiliari presso le corti d'appello (decreto-legge 69/2013) e gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (articoli 2-4 legge 320/1963).
  L'apporto della magistratura onoraria a una corretta amministrazione della giustizia è andato nel tempo sempre più accrescendosi e affinandosi e ciò tanto più in relazione alle principali categorie di magistrati onorari: i giudici di pace, ai quali è stata affidata la gestione del contenzioso minore in campo civile e penale; i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO). Tali figure di magistrati non professionali, inizialmente considerati meri strumenti di deflazione del contenzioso, hanno assunto negli anni un rilievo sempre maggiore, sia per i carichi di lavoro giudiziario smaltito, sia per le competenze gradualmente acquisite.
  L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (sull'istituzione del giudice unico di primo grado) aveva previsto che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicassero fino all'attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
  Allo stesso modo, l'articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace».
  Come noto, il ritardo nell'attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato che il regime delle proroghe legislative comportasse la permanenza in carica di giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ben oltre i limiti temporali previsti dalla legge; l'ultimo intervento del legislatore è stato disposto con l'articolo 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza, per i quali la legge non avrebbe consentito un'ulteriore conferma.
  L'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure.
  L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati «giudici onorari di pace» e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari».
  L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione Pag. 223non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.
  L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega.
  L'articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità.
  L'articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.
  L'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l'applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture d'organico.
  L'articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
  L'articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.
  L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all'ordinamento vigente appaiono i seguenti:
   l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
   la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;
   l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
   l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non reca profili rilevanti in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII n. 4.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, rileva che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4) che costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
  Il Documento, che si articola in tre sezioni – Programma di stabilità, Analisi e Tendenze della Finanza pubblica, Programma Nazionale di riforma –, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL nonché per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Il Documento si inquadra al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il Semestre europeo – e viene presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica Pag. 224in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
  A tal fine il Documento di Economia e Finanza 2016 espone per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione Europea.
  Sotto il profilo macroeconomico, il DEF 2016 espone i positivi risultati economici registrati nel 2015 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.
  Con riferimento al 2015, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, registrando un incremento del PIL dello 0,8 per cento dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo nei quali, rammenta, il PIL è diminuito di 2,8 punti percentuali nel 2012, 1,7 punti nel 2013 e 0,3 punti nel 2014. Si tratta di una crescita sostanzialmente in linea con quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, in cui la crescita era stata indicata nello 0,9 per cento. La lievissima riduzione, pari a 0,1 punti percentuali, rispetto al dato 2015, deve esser imputata all'andamento dell'economia nella seconda metà dell'anno, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona. È risultato positivo anche l'andamento dell'occupazione, in aumento dello 0,8 per cento, il cui miglioramento dell'occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione, sceso dal 12,7 del 2014 all'11,9 per cento.
  Per quanto riguarda il 2016, le stime contenute nel DEF – che sulla base delle regole europee sono state sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio (UPB) – prevedono una crescita dell'1,2 per cento, in ribasso rispetto alla stima dell'1,6 contenuta nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre. La stima di minor crescita deriva dalle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, in coerenza con un analogo abbassamento delle ipotesi di crescita effettuate anche da altri previsori internazionali. Per gli anni successivi si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al medesimo livello di quest'anno, vale a dire intorno all'1,2 per cento fino al 2018, salendo poi all'1,3 per cento nell'ultimo anno del periodo di previsione, nel 2019, ponendosi per tutto il periodo al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del precedente DEF. Nello scenario economico programmatico, quello cioè che si determinerebbe a seguito dell'attuazione degli obiettivi programmatici del Governo, la crescita del PIL sopravanzerebbe quella esposta nello scenario tendenziale che si è ora illustrata di circa 0,2 punti percentuali nel 2017, 0,3 punti nel 2018 e 0,1 punti nel 2019, risultando quindi pari, rispettivamente, all'1,4, 1,5 ed 1,4 per cento.
  Per quanto concerne, il quadro di finanza pubblica, analogamente a quanto verificatosi sul versante economico, il 2015 si chiude con risultati positivi, con un deficit di bilancio (indebitamento netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento, in linea con le previsioni. Il miglioramento è previsto proseguire anche nel 2016, nel quale l'indebitamento è previsto scendere al 2,3 per cento, nonché negli anni successivi, per opera di vari fattori, tra cui un lieve miglioramento dell'avanzo primario ed una consistente diminuzione della spesa per interessi sul debito pubblico, da tempo in progressiva discesa. Nel triennio 2017-2018 deficit si attesterebbe pertanto, nel quadro tendenziale, rispettivamente ad 1,4 e 0,3 punti percentuali di PIL, passando poi in territorio positivo (risultando quindi un accreditamento netto, anziché un indebitamento) nel 2019, per 0,4 punti di PIL.Pag. 225
  Come già avvenuto nel 2015, tale percorso, che deriva anche dagli interventi di consolidamento della finanza pubblica adottati negli anni precedenti, viene rallentato nel quadro programmatico dei conti pubblici, in quanto il Governo intende destinare parte delle risorse derivanti dai risultati di bilancio al sostegno della crescita: ciò sia per i concreti rischi di deflazione e stagnazione riconducibili al contesto internazionale, sia per gli effetti negativi di manovre eccessivamente restrittive, che possono finire per peggiorare, anziché migliorare, il rapporto debito-PIL.
  Viene pertanto mantenuto il percorso di riduzione del deficit di bilancio, ma con un profilo discendente attenuato rispetto a quello tendenziale, rispetto al quale l’ indebitamento netto risulta superiore di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018 (attestandosi rispettivamente a 1,8 e 0,9 punti percentuali). Nel 2019 si mantiene l'obiettivo del passaggio ad un saldo positivo, ma dello 0,1 per cento di PIL, anziché dello 0,4 per cento tendenziale. L'aumento del deficit comporta il prodursi di una corrispondente azione espansiva di pari valore, allo scopo di sostenere una ripresa meno brillante del previsto.
  Tale scelta comporta tuttavia la necessità di posporre il conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (Medium Term Objective, MTO) di un anno, dal 2018 al 2019, anno in cui il deficit strutturale si attesta allo 0,2 per cento, quindi in sostanziale pareggio. Pertanto unitamente al Documento di Economia e Finanza 2016 è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, che aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, nella quale il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali era stato previsto nel 2018.
  Quanto infine al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne ha portato il livello al 132,7 per cento del PIL, dal 2016 si prevede avviarsi la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali. La discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 2,1 e 3 punti percentuali di PIL, fino a raggiungere il livello del 123,5 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di 9,2 punti percentuali. Il percorso di riduzione del debito è delineato secondo un profilo analogo nel quadro programmatico, ove però, in virtù del prolungamento al 2019 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, che come sopra detto consente un percorso di consolidamento finanziario più graduale rispetto agli andamenti tendenziali, il debito si attesta in tale ultimo anno ad un livello lievemente superiore, di 0,3 punti percentuali, posizionandosi al 123,8 per cento del PIL.
  Infine, il Programma Nazionale di Riforma (PNR) è illustrato nella terza sezione del DEF, definendo, nel quadro del programma di stabilità ed in linea con il consolidamento e la sostenibilità delle finanze pubbliche, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del governo in materia di crescita, sviluppo ed occupazione, anche in coerenza con i target delineati dalla Strategia Europa 2020.
  Il PNR 2016 rivisita gli obiettivi del precedente anno, facendo ora riferimento anche alle Raccomandazioni del luglio 2015 del Consiglio dell'Unione Europea, tenendo altresì conto sia dell'Analisi annuale della crescita 2016, sia della Relazione per paese relativa all'Italia 2016, documento di lavoro dei servizi della Commissione nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici Come precisato espressamente nel PNR, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito.Pag. 226
  In tale quadro gli ambiti principali riscontrabili nel PNR concernono in particolare: la competitività e gli investimenti, in quanto priorità per la crescita; le riforme istituzionali, con la riforma elettorale per la Camera già approvata lo scorso anno e la recente approvazione anche di quella costituzionale; la pubblica amministrazione, che lo scorso agosto ha registrato l'approvazione della legge delega di riforma, di cui sono in corso i primi decreti attuativi, e le semplificazioni, con il progressivo raggiungimento delle scadenze previste dall'agenda per le semplificazioni 2015-2017; la giustizia, su cui sono in corso il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, la riforma della magistratura onoraria ed altre; la finanza per la crescita, su cui sono in atto strumenti per il sostegno del finanziamento alle piccole e medie imprese e per incentivare la crescita dimensionale delle aziende del paese; la concorrenza, con la legge annuale per la concorrenza 2015 ormai in vista dell'approvazione definitiva e con il Piano di riforma delle professioni presentato dal Governo; il lavoro, in cui, conclusa la fase attuativa del Jobs Act, è in avvio la seconda fase del programma Garanzia giovani e sono recentemente intervenute norme di incentivazione della contrattazione di secondo livello; l'istruzione e la ricerca, con l'avvenuta entrata in vigore lo scorso anno della riforma del sistema scolastico, la cui operatività in sede attuativa necessita ancora dell'emanazione di diversi decreti delegati; la riduzione degli squilibri territoriali, con la continuazione della politica di coesione nel nuovo settennio di programmazione, la recente introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno ed il Masterplan per tale area; la lotta alla povertà, con la recente presentazione da parte del Governo del Social Act; l'imposizione fiscale, con le numerose riforme introdotte sulla base della delega fiscale che hanno innovato numerosi aspetti del rapporto tra fisco e contribuente, con la progressiva estensione della obbligatorietà della fatturazione elettronica e con l'attenzione alla revisione dei valori catastali; le infrastrutture, con la riforma del codice degli appalti prossima all'entrata in vigore, con il piano nazionale dei porti e con il piano banda ultralarga; gli interventi sul piano della finanza pubblica, tra i quali l'ottimizzazione dell'attività di revisione della spesa, la riforma del bilancio dello Stato sulla base della legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e la continuazione del programma di privatizzazione di società partecipate e di dismissione delle proprietà immobiliari.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il testo unificato in esame – che la XIV Commissione esamina in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – si compone di 12 articoli e reca interventi finalizzati a:
   favorire la diffusione della lettura, quale mezzo per la conoscenza e la cultura;
   promuovere i libri, quali strumenti insostituibili per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico;
   sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (articolo 1).

  Intende ricordare in proposito che l'ultima pubblicazione ISTAT relativa alla produzione e alla lettura di libri in Italia Pag. 227(del 30 dicembre 2013), evidenzia che i lettori di libri (di 6 anni e più) sono passati dal 46 per cento del 2012 al 43 per cento del 2013 e che il numero di libri letti è modesto: tra i lettori, il 46,6 per cento ha letto al massimo tre libri in 12 mesi, e i «lettori forti», cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,9 per cento. Una famiglia su dieci (10,3 per cento) non possiede nemmeno un libro in casa; il 64 per cento ne ha al massimo 100.
  In base alla medesima pubblicazione, i principali fattori di ostacolo alla lettura dei libri secondo gli editori sono: la mancanza di efficaci politiche scolastiche di educazione alla lettura (44,5 per cento); il basso livello culturale della popolazione (36,6 per cento); politiche pubbliche di incentivazione all'acquisto dei libri inadeguate (35,3 per cento); scarsa promozione dei libri e della lettura da parte dei media (23,4 per cento).
  A tale proposito, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, l'articolo 2 del provvedimento dispone che sia adottato ogni tre anni – con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei beni culturali, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.
  Obiettivi del Piano sono la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale (con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali), la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana, la valorizzazione di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale, nonché la promozione nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.
  Il Piano d'azione nazionale deve inoltre prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.
  Ai sensi dell'articolo 3, le Regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura – per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti – prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati, operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
  Inoltre, il Centro per il libro e la lettura (di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171), d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali in possesso di specifici requisiti, tra i quali la presenza di biblioteche, l'attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati, l'adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti, il sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale, la presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.
  L'articolo 4 definisce le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi. Esse debbono garantire tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione Pag. 228della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.
  Si stabilisce altresì che le biblioteche pubbliche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.
  Con l'articolo 5, si prevede che le biblioteche pubbliche si organizzino in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.
  Vengono quindi definiti i progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.
  Le Regioni disciplinano, d'intesa con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
  L'articolo 6 interviene in materia di digitalizzazione, prevedendo che le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. favoriscano la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.
  Il Servizio bibliotecario nazionale deve assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti citati e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono anche, a specifiche condizioni, stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico.
  Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali.
  L'articolo 7 è dedicato alla promozione della lettura a scuola. In particolare, le istituzioni scolastiche promuovono l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale.
  Si stabilisce altresì il principio che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti; è a tal fine istituita la Settimana della lettura a scuola, individuata ogni anno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.
  Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, l'articolo 8 prevede l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, esclusi i libri di testo. La carta – nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui – è assegnata ai contribuenti individuati secondo soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni culturali.
  Inoltre, il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli Pag. 229editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del lavoro.
  L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, cui è destinato un milione di euro annui, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui ai precedenti articoli. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, e accedono alle relative risorse le biblioteche di cui all'articolo 4, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
  L'articolo 10 detta invece misure per il sostegno delle librerie indipendenti, definite imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
  Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Inoltre, con medesima decorrenza e durata, alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  I criteri per l'accesso a tali agevolazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dei beni culturali.
  Alle librerie indipendenti che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale, può inoltre essere riconosciuta la qualifica di «libreria di qualità».
  L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 12 le disposizioni finali.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 624 del 12 aprile 2016, a pagina 162, seconda colonna, dopo la venticinquesima riga, inserire il seguente capoverso: «Segnalo altresì che la II Commissione ha revocato l'approvazione dei propri emendamenti 1.2, 14.1 e 14.2, che non saranno pertanto posti in votazione.».