CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2016
625.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2356 Iori e C. 3247 Binetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
  Il testo unificato intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario. Pag. 69
  Sottolinea come il testo riguardi un'ampia platea di destinatari, impegnati nel settore dell'assistenza, soprattutto a livello di enti locali.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto, la normativa vigente recata dal decreto ministeriale n. 520 del 1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. L'articolo 2 reca la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
  Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 specifica che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socio-educativi e che l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative). Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.
  Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche.
  Gli articoli 6 e 10 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista. Pag. 70
  Gli articoli 7, 11 e 13 disciplinano la formazione universitaria necessaria.
  Gli articoli 8 e 12 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 14 prevede che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone altresì che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
  L'articolo 15 reca la disciplina transitoria e le norme finali. In particolare, dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o, in alternativa, 25 anni di servizio. Prevede infine che, in via transitoria, la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro ovvero con autocertificazione. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 16 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva come appaiano meritevoli di approfondimento alcune criticità legate all'impatto della nuova normativa sul sistema vigente a livello di enti locali ed alla disciplina transitoria.
  Ricorda infine che, trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire Gianpiero D'ALIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Assistenza disabili gravi.
S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Ivan CATALANO (Misto), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 11a Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato il parere sul disegno di legge S. 2232, approvato, in un testo unificato, dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 10 settembre 2015, un parere favorevole con una condizione.
  Il disegno di legge, che è composto da 10 articoli, deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Pag. 71europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.
  L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che rimette alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
  Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al medesimo articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengono definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. Rileva in proposito che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione formulata nel parere della Commissione, che richiedeva appunto l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale.
  L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
  Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a sviluppare interventi volti a favorire la deistituzionalizzazione ed il supporto alla domiciliarità, ad effettuare interventi di emergenza, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato. Pag. 72
  L'articolo 5 disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.
  L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata.
  Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni e la trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.
  Gli articoli 9 e 10 dispongono infine, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, del direttore della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e del direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Marcello MOCHI ONORI, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Antonio NADDEO, direttore della Conferenza Stato-Regioni, e Paolo PIETRANGELO, direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA e il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD).

  Paolo PIETRANGELO, direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Antonio NADDEO, direttore della Conferenza Stato-Regioni, e Marcello MOCHI ONORI, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome forniscono ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

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