CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 18.30

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda che nella seduta del 24 marzo era stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto l'8 aprile, relativamente alle proposte del relatore Pisicchio sul codice di condotta dei deputati e sulla disciplina dell'attività di lobbying all'interno della Camera (pubblicate in allegato al resoconto del 23 marzo scorso). In tale sede era anche emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento su quest'ultimo tema.
  Gli emendamenti pervenuti sono stati trasmessi ai membri della Giunta nella giornata di ieri e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1 e allegato 2). Avverte che il relatore ha presentato in un nuovo testo l'emendamento Tit. 2, riferito alla disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
  Precisa quindi che, relativamente al Codice di condotta, l'emendamento VII.2 Toninelli – volto a prevedere l'applicabilità delle sanzioni della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento mediante una contestuale modifica della disciplina recata da tale articolo – non può essere discusso e votato in questa fase: come più volte precisato nel corso del dibattito, infatti, l'opzione metodologica adottata è stata quella di definire, in via sperimentale, un codice di condotta senza modificare, nell'immediato, il Regolamento. Pag. 4
  Per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi all'interno della Camera, analoghe osservazioni possono essere formulate con riferimento agli emendamenti V.3 Toninelli, limitatamente ai commi 2 e 3, e V.01. Toninelli, limitatamente alla parte consequenziale: essi dunque – per tali parti – non saranno ammessi al voto. Infatti, il comma 2 dell'emendamento V.3 prevede l'irrogazione ai deputati di sanzioni pecuniarie e della sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi, senza peraltro prevedere la necessaria modifica del Regolamento. Le medesime sanzioni sono previste anche nella parte consequenziale dell'emendamento V.01. Toninelli. Il comma 3 dell'emendamento V.3 prevede, inoltre, una sanzione a carico del Gruppo, e cioè la possibilità di una decurtazione del contributo finanziario previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento a favore dei Gruppi. Anche tale previsione non può essere inserita nella proposta di disciplina in discussione in assenza di una espressa modifica regolamentare. Conseguentemente a tale giudizio, al comma 2 dell'emendamento III.12 Toninelli vanno espunte le parole: «per gli effetti di cui al comma 2 del paragrafo V.»

  Danilo TONINELLI precisa che, nel presentare gli emendamenti richiamati dalla Presidente, era ben consapevole della prevedibile dichiarazione di inammissibilità. Ciononostante aveva ritenuto comunque necessario presentarli al fine di lasciare traccia, negli atti della Giunta, dell'esigenza, avanzata nel dibattito dai rappresentanti dei Gruppi MoVimento 5 Stelle, ma anche di Forza Italia, di dare effettività al codice di condotta attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento – ben possibile, a suo avviso – che consentisse di applicare alle violazioni del codice le sanzioni disciplinari interdittive. Senza queste sanzioni, infatti, il codice rischia di restare un elenco di sani principi, che non troveranno pratica attuazione. Si tratta dunque di un'occasione mancata, posto che, attraverso un codice dotato di effettività, sarebbe stato possibile integrare sostanzialmente – con riferimento alla situazione dei deputati – la disciplina prefigurata dalla recente proposta di legge sul conflitto d'interessi approvata dalla Camera, piuttosto carente con riferimento ai parlamentari.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda le ragioni tecniche alla base del giudizio effettuato: infatti la disciplina proposta con il codice – avendo natura sperimentale e non intervenendo in questa fase sul Regolamento – non può comprendere modifiche della disciplina delle sanzioni interdittive a carico dei deputati: è dunque la fonte prescelta per adottare il codice a non consentire di modificare ora l'articolo 60 del Regolamento. Ciò posto, ritiene che tale modifica potrà essere considerata nella sede propria, che è quella delle riforme regolamentari. Peraltro il codice contempla comunque uno strumento sanzionatorio, quello della pubblicità dei casi di mancata osservanza del codice, che potrebbe considerarsi di fatto persino più efficace delle sanzioni disciplinari.
  Dà quindi la parola al relatore per esprimersi sugli emendamenti al codice di condotta.

  Pino PISICCHIO, relatore, esprime parere favorevole all'emendamento I. 1 Vignali; per quanto riguarda l'emendamento I. 2 Giorgis, si dichiara disponibile ad accoglierlo, tenendo, tuttavia, a precisare che l'impiego nel testo del Codice della locuzione «a titolo confidenziale» – di cui l'emendamento propone la soppressione – aveva l'intendimento di incoraggiare l'interpello del Comitato da parte dei deputati, assicurando a tal fine – opportunamente – un carattere riservato a tale interlocuzione.
  Per quanto riguarda l'unico emendamento al paragrafo III – l'emendamento III. 1 Melilla – ne propone una riformulazione nei seguenti termini: «I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato».

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  Gianni MELILLA accoglie la riformulazione del suo emendamento III. 1.

  Dopo che Laura BOLDRINI, Presidente, ha precisato che l'emendamento deve intendersi riferito alle attività in questione assunte successivamente alla proclamazione, Pino PISICCHIO, relatore, convenendo sulla precisazione, passa agli emendamenti al paragrafo VI: fa presente di averne presentato uno, l'emendamento VI. 8, che accoglie parzialmente il contenuto dell'emendamento VI. 5 Toninelli ed integralmente quello dell'emendamento VI. 1 Melilla; esso inoltre dà seguito a quanto emerso nel dibattito svolto nella precedente seduta circa la opportunità di non limitare ai soli membri dell'Ufficio di Presidenza la scelta del presidente del Comitato.
  Per quanto riguarda gli emendamenti VI. 6. Toninelli e VI. 3 Giorgis, che incidono sempre sulla locuzione « a titolo confidenziale» – utilizzata anche in questo paragrafo del Codice, oltre che nel I – dichiara la disponibilità ad accoglierli; parere favorevole esprime altresì sugli emendamenti VI. 4 Giorgis e VI. 2 Melilla. Dell'emendamento VI. 7 Toninelli propone una riformulazione, che sostanzialmente ne accoglie il secondo periodo, in questi termini: «Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente Codice di condotta sono pubblicati sul sito internet della Camera».
  Esprime infine parere favorevole sull'emendamento VII. 1 Melilla.

  Andrea GIORGIS tiene a precisare che la soppressione delle parole: «a titolo confidenziale» nel paragrafo I del testo del Codice, da lui proposta congiuntamente agli altri colleghi del Gruppo in seno alla Giunta, è volta ad espungere un'espressione che ritiene inappropriata ed è finalizzata al contempo a conferire un grado di maggiore certezza e strutturazione al rapporto tra il deputato e il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, rapporto evidentemente sottratto a forme di pubblicità.

  Laura BOLDRINI, Presidente, dichiara di temere anch'ella, come il relatore, che il rischio di una diffusione incontrollata di informazioni sulla richiesta di parere da parte di un deputato in ordine al chiarimento di una propria posizione possa effettivamente dissuadere i deputati dal rivolgersi al Comitato medesimo.

  Donata LENZI, per quanto riguarda gli emendamenti al paragrafo I, dichiara di preferire il mantenimento dell'espressione «interesse personale» in luogo di quella «specifico interesse privato» contenuta nell'emendamento I. 1 Vignali, accolto dal relatore, in quanto quest'ultima potrebbe indicare anche l'interesse privato appartenente ad un soggetto terzo, mentre l'interesse personale è inequivocabilmente quello del singolo deputato.
  La soppressione dell'espressione «a titolo confidenziale» le appare alquanto opportuna, in quanto non appropriata, a suo avviso, ad un contesto parlamentare. Si potrebbe valutare l'impiego di altra espressione o di un avverbio quale «informalmente», che renda chiaramente il senso di un tipo di investitura del Comitato non formale.

  Raffaello VIGNALI tiene a chiarire che con il suo emendamento ha inteso precisare che i casi in cui un deputato si possa sentire in una posizione di conflitto di interessi sono solo quelli legati ad interessi specifici concreti di natura privata, laddove l'uso dell'espressione «interesse personale» potrebbe dar luogo al dubbio che, ad esempio, un deputato che svolga l'attività professionale di avvocato non possa partecipare alla discussione di un progetto di legge di riforma dell'avvocatura. È proprio ad escludere questi dubbi che ha presentato l'emendamento in questione.

  Danilo TONINELLI si dichiara favorevole alla soppressione dell'espressione «a titolo confidenziale» nel paragrafo I: del resto nella nuova disciplina del conflitto di interessi di recente approvazione da parte della Camera si fa riferimento alla possibilità, da parte di un titolare di una carica Pag. 6di governo nazionale, di interpellare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla sussistenza in un caso specifico dell'obbligo di astensione, senza che tale tipo di richiesta sia qualificata come confidenziale o riservata.
  Qualora dunque si sopprima la suddetta espressione non si inciderebbe sul fatto che l'interlocuzione avviene tra il deputato e il Comitato, ma si eliminerebbe un elemento che rimanda sempre a fatti opachi e poco trasparenti.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ribadisce la sua preoccupazione circa un possibile uso strumentale di informazioni attinenti alle posizioni dei deputati, ove non vi fosse la copertura di un regime di riservatezza: ciò scoraggerebbe dal ricorrere ai pareri del Comitato per chiarire le posizioni di incertezza sulla sussistenza di un caso di conflitto di interessi.

  Pino PISICCHIO, relatore, conviene con l'ordine di preoccupazioni espresso dalla Presidente, cui aggiunge l'ulteriore considerazione che, essendo al momento non contemplate delle sanzioni, occorre fare tutto il possibile per incoraggiare l'impiego delle misure di trasparenza previste dal Codice medesimo e che, se l'espressione ingenera un elemento di dubbio, appare preferibile dissiparlo: non annette tuttavia a tale questione un valore decisivo.

  Danilo TONINELLI ribadisce l'opportunità di assumere a titolo comparativo la scelta legislativa effettuata con la nuova disciplina del conflitto di interessi, cui si dovrebbe far riferimento anche per chiarire l'altro dubbio posto dall'emendamento I. 1 Vignali: nella proposta in questione si parla, infatti, di «interesse economico privato» e non di interesse personale.

  Laura BOLDRINI, Presidente, per quanto riguarda la comparazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fa presente che la completezza del parallelo richiederebbe forse la previsione di un regime specifico di riservatezza in capo ai membri del Comitato.

  Mario CATANIA esprime l'avviso che per dirimere la questione occorra far riferimento al generale regime di pubblicità previsto per l'attività del Comitato.

  Donata LENZI suggerisce quindi di individuare una soluzione normativa alla questione nel regime di pubblicità da collocare al paragrafo VI, all'interno del quale alcuni emendamenti propongono la soppressione della medesima espressione ivi presente.

  Pino PISICCHIO, relatore, dopo aver ricordato di aver espresso parere favorevole agli emendamenti che incidono, al paragrafo VI, sull'uso della locuzione in questione, ritiene che un'ulteriore riformulazione dell'emendamento VI. 7 potrebbe essere satisfattiva dei dubbi insorti.

  Dopo che il deputato Danilo TONINELLI ha evidenziato la necessità di prevedere un termine per la pubblicazione su internet dei pareri del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del Codice, Pino PISICCHIO, relatore, propone conclusivamente la seguente riformulazione dell'emendamento VI. 7 Toninelli, aggiuntivo di un comma dopo il terzo: «Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente Codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della Camera.»

  Danilo TONINELLI, nel condividere i contenuti dell'emendamento VI. 8 del relatore, che assicura che, in seno al Comitato consultivo, sia garantita la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, chiede che sia rivisto il parere precedentemente espresso sul suo emendamento VI. 5, nella parte che non risulterebbe assorbita dall'approvazione del richiamato emendamento del relatore. Ritiene infatti necessaria la previsione di meccanismi idonei ad assicurare la turnazione della presidenza tra maggioranza e opposizioni, analogamente a quanto attualmente Pag. 7prevede l'articolo 16-bis del Regolamento per il Comitato per la legislazione.
  Chiede poi al collega Giorgis un chiarimento sulla finalità dell'emendamento VI. 4 a sua prima firma, soppressivo del secondo periodo del secondo comma del paragrafo VI.
  Accetta infine la proposta di riformulazione del relatore del suo emendamento VI. 7.

  Andrea GIORGIS fa presente che l'emendamento VI. 4 a sua prima firma è volto a scongiurare l'insorgere di conflitti interpretativi tra il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati e la Giunta per le elezioni, trattandosi di organi chiamati ad interpretare e ad applicare, per finalità diverse, le stesse norme.
  Il periodo del quale il suo emendamento chiede la soppressione accorda al deputato che abbia ricevuto dal Comitato consultivo orientamenti sull'interpretazione e sull'attuazione del codice di condotta, il diritto di farvi riferimento. La soppressione è dunque volta ad evitare che tali orientamenti possano essere fatti valere in sede di Giunta per le elezioni allo scopo di richiedere una diversa interpretazione delle norme nell'ambito dei procedimenti di competenza della Giunta medesima finalizzati all'accertamento di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

  Pino PISICCHIO, relatore, replicando al collega Toninelli, ribadisce la propria contrarietà sul secondo periodo del suo emendamento VI. 5 che prevede, sulla falsariga di quanto avviene presso il Comitato per la legislazione, la turnazione dei presidenti. In proposito, ritiene che, in particolare in sede di prima applicazione della disciplina, di carattere sperimentale, debbano essere preservate le competenze acquisite dal presidente del Comitato consultivo nell'esercizio del suo mandato, le quali finirebbero per essere disperse nel caso di turnazione. Fa inoltre presente che, qualora si volesse accedere ad un modello diverso da quello proposto, che prevede che sia il Presidente della Camera a designare il presidente dell'organo, bisognerebbe introdurre criteri ulteriori – in analogia a quanto previsto nel parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, per il Comitato per la legislazione – per disciplinare tale turnazione.

  Laura BOLDRINI, Presidente, nel concordare con il relatore, fa presente che il rischio nel quale si incorrerebbe prevedendo una turnazione dei presidenti del Comitato è quello di non poter disporre di orientamenti uniformi proprio nella prima fase applicativa del codice di condotta. Peraltro, il periodo di sei mesi che l'emendamento del collega Toninelli assegna ai turni di presidenza sarebbe a suo avviso comunque eccessivamente ridotto anche a regime.

  Danilo TONINELLI, comprendendo le preoccupazioni espresse per la prima fase dell'attività del Comitato, prospetta la possibilità che si preveda che la durata del primo turno di presidenza sia maggiore rispetto a quella dei successivi, allo scopo così di assicurare una prima uniforme applicazione del codice di condotta.

  Pino PISICCHIO, relatore, ribadisce il carattere sperimentale della disciplina proposta: un'eventuale turnazione della presidenza potrebbe ostacolare la definizione di orientamenti solidi particolarmente utili proprio ai fini della trasformazione a regime della disciplina. Ritiene quindi che la soluzione proposta dal collega Toninelli potrebbe essere utilmente presa in considerazione quando si metterà mano al Regolamento al fine di rendere stabile e definitiva la disciplina che qui si introduce in via sperimentale.
  Ricapitola in conclusione, con riferimento al paragrafo VI, l'invito al ritiro dell'emendamento VI. 5. Riguardo alla soppressione dell'inciso «a titolo confidenziale, di cui agli emendamenti Toninelli VI. 6 e Giorgis VI. 3, ritiene preferibile la formulazione contenuta in quest'ultimo: invita dunque al ritiro dell'emendamento VI. 6 Toninelli ed esprime parere favorevole sull'emendamento VI. 3. Raccomanda Pag. 8infine l'approvazione del suo emendamento VI. 8 e ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti VI. 4 Giorgis, VI. 2 Melilla e VI. 7 Toninelli come ulteriormente riformulato.

  Con distinte votazioni, la Giunta approva quindi all'unanimità gli emendamenti I. 1 Vignali, I. 2 Giorgis, e III. 1 Melilla (nuova formulazione).

  Danilo TONINELLI ritira gli emendamenti VI. 5 e VI. 6 a sua prima firma.

  Con distinte votazioni, la Giunta approva all'unanimità l'emendamento VI. 8 del relatore, risultando assorbito l'emendamento VI. 1 Melilla.
  La Giunta approva inoltre all'unanimità l'emendamento VI. 3 Giorgis e, con una sola astensione, l'emendamento VI. 4 Giorgis; approva quindi all'unanimità gli emendamenti VI. 2 Melilla, VI. 7 Toninelli (nuova formulazione) e VII. 1 Melilla.

  Pino PISICCHIO, prima che la Presidenza dia corso alla votazione finale sul testo del Codice, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, desidera precisare che dal testo devono intendersi espunte le note di commento e i riferimenti al codice di condotta del Parlamento europeo presenti nella versione originaria pubblicata in allegato al resoconto della riunione della Giunta del 23 marzo scorso. Il testo così definito dovrà quindi essere oggetto di pubblicazione.

  Danilo TONINELLI, intervenendo in dichiarazione di voto finale, preannunzia il suo voto di astensione sul testo del Codice di condotta, rappresentando la posizione anche della collega Dieni, che è impossibilitata a partecipare alla seduta in quanto destinataria di una sanzione interdittiva da parte dell'Ufficio di Presidenza.
  Pur ritenendo l'iniziativa dell'introduzione del codice di condotta meritevole, osserva che la medesima risulta depotenziata dalla mancata previsione di sanzioni disciplinari per il caso di inadempimento degli obblighi di comportamento previsti nel testo, reputando a tal fine insufficiente la sola sanzione della pubblicità dell'inadempienza.

  Laura BOLDRINI, Presidente, pone quindi in votazione il testo del Codice di condotta, come risultante dagli emendamenti approvati (vedi allegato 3) e con le precisazioni del relatore, precisando che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

  La Giunta, con una sola astensione, approva il testo nel suo complesso (vedi allegato 4).

  Laura BOLDRINI, Presidente, nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla Giunta e ritenendo che il Codice approvato rappresenti un passo importantissimo nell'ottica della trasparenza delle istituzioni e della condotta dei suoi membri, si riserva di convocare una prossima seduta dell'organo in tempi molto stretti al fine di terminare l'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno. A tal fine prospetta fin d'ora la data del 26 aprile, alle 16, che risulterebbe la prima data utile per consentire al collega Toninelli di parteciparvi, posto che a suo carico è stata irrogata dall'Ufficio di Presidenza la sanzione della censura con interdizione dai lavori parlamentari di cinque giorni a decorrere dal 18 aprile e che tale decorrenza non può essere modificata, posto che la stessa – come risulta dalla prassi consolidata – ha assunto carattere di definitività dopo la comunicazione della decisione dell'ufficio di presidenza all'Assemblea.

  La seduta termina alle 19.35.

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