CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 351

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 352

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, evidenzia come la Commissione avvii oggi l'esame del nuovo Codice dei contratti pubblici, che, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, volto a recepire le direttive europee 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali, la direttiva n. 23/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  Ritiene in primo luogo apprezzabile la scelta del Governo di avere concentrato in un unico provvedimento il recepimento delle direttive e il riordino della normativa vigente, che consente l'entrata in vigore di una nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni.
  Le nuove disposizioni sono destinate a introdurre innovazioni sostanziali, nella prospettiva di una maggiore semplificazione e trasparenza, di una maggiore considerazione degli obiettivi ambientali e sociali senza dimenticare, nel contempo, la necessità di controlli e la lotta alla corruzione.
  Il provvedimento appare di notevole complessità, recando 219 articoli e 25 allegati; si soffermerà pertanto nell'illustrazione sulle disposizioni più rilevanti.
  La prima parte dello schema definisce, ai primi tre articoli, l'ambito di applicazione elencando, tra l'altro, all'articolo 3, le definizioni applicabili alla nuova disciplina, per tenere conto delle novità delle direttive e per adeguarle ad alcune innovazioni normative intervenute recentemente. Rilevanti sono le nuove definizioni di «concessione» e di «rischio operativo», nonché le definizioni dei rischi collegati alle operazioni di partenariato pubblico-privato.
  Gli articoli da 4 a 20 elencano le fattispecie dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina: in tali contratti esclusi rientrano, in primo luogo, gli affidamenti in house, la cui disciplina viene innovata nelle direttive del 2014, e i contratti di sponsorizzazione. Sono altresì, escluse, a titolo esemplificativo, una serie di attività direttamente esposte alla concorrenza, nonché talune concessioni aventi ad oggetto i servizi di protezione civile, il trasporto pubblico di passeggeri, i contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo. Sono escluse anche le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, nonché le concessioni riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue. L'articolo 20 esclude inoltre dall'ambito di applicazione del Codice le opere pubbliche realizzate a spese del privato.
  Gli articoli da 22 a 27 intervengono nella fase della programmazione dei contratti pubblici e della progettazione apportando innovazioni particolarmente rilevanti ai fini dell'affidamento e della messa a gara dei progetti. Di particolare rilevanza la previsione in base alla quale gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo. L'articolo 22 prevede che, per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, i cui esiti sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo. Altra previsione rilevante è il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione (comma 7 dell'articolo 26).
  Gli articoli da 28 a 43 recano i principi che devono essere rispettati nelle procedure di affidamento dei contratti misti, nella pubblicazione, nonché per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In tale ambito, assume rilevanza il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e il fatto che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese. Viene introdotta una disciplina del responsabile unico del procedimento. L'articolo 36 disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture «sotto soglia», Pag. 353cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Il nuovo sistema delineato da tali articoli prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali.
  Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento, anche al fine di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. In tale ambito, rilevano le previsioni concernenti l'inserimento delle clausole sociali nei bandi, negli avvisi e negli inviti. In particolare, l'articolo 50 prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedano clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compatibilmente con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
  In recepimento delle direttive si prevede una nuova disciplina degli accordi quadro (articolo 54), dei sistemi dinamici di acquisizione (articolo 55), delle aste elettroniche (articolo 56), dei Cataloghi elettronici (articolo 57) e delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 58).
  Gli articoli da 59 a 65 recano le procedure di scelta per il contraente in cui sono comprese la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63). Gli articoli 64 e 65 disciplinano il dialogo competitivo e la nuova procedura del partenariato per l'innovazione, a cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono fare ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
  Gli articoli da 66 a 76 contengono una serie di norme che regolano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nei settori ordinari (articoli 66-76). L'articolo 69 riguarda gli obblighi di etichettatura, mentre l'articolo 71 dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara conformi ai bandi-tipo predisposti dell'ANAC. Gli articoli 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale.
  Relativamente alle modalità di selezione delle offerte nei settori ordinari (articoli 77-93), l'articolo 77 definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari, da nominare tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito dal successivo articolo 78. L'articolo 80 riguarda la disciplina dei motivi di esclusione dell'operatore economico dalle gare per appalti pubblici. L'articolo 81 stabilisce, in particolare che la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture. L'articolo 83, concernente la disciplina dei criteri di selezione (dei partecipanti alla gare) e del soccorso istruttorio, recepisce l'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE. L'articolo 84 dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte delle SOA (società organismi di attestazione), appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall'ANAC. L'articolo 85 introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), mentre l'articolo 86 riguarda i mezzi di Pag. 354prova relativi alla mancanza dei motivi di esclusione (articolo 80) e del possesso dei requisiti di selezione in capo all'operatore economico (articolo 83). L'articolo 88, che riproduce il contenuto dell'articolo 61 della direttiva n. 24, prevede che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate tramite la cabina di regia. La nuova disciplina dell'avvalimento, all'articolo 89, introduce una serie di novità tra le quali il divieto di avvalimento in caso di opere tecnicamente complesse o di notevole contenuto tecnologico (quali strutture, impianti e opere speciali) con valore superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori. In recepimento dell'articolo 63 della direttiva, inoltre, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, l'avvalimento è consentito solo se i soggetti di cui ci si avvale eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
  La disciplina sulla aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari è prevista negli articoli da 94 a 99, che, in particolare, dettano i principi generali per la selezione delle offerte, i criteri di aggiudicazione e le ipotesi riguardanti le offerte anormalmente basse.
  Di rilevante importanza la nuova disciplina sui criteri di aggiudicazione degli appalti attraverso l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, che è disciplinato dall'articolo 96. L'articolo 97 reca le disposizioni in materia di offerte anormalmente basse.
  La disciplina sulla esecuzione degli appalti è prevista negli articoli da 100 a 113, che, in particolare, stabiliscono le condizioni e i soggetti preposti per l'esecuzione dei contratti, le modalità per i controlli, le garanzie finanziarie, nonché le condizioni per il subappalto.
  Gli articoli da 114-139 disciplinano gli appalti nei settori speciali in cui sono compresi i settori del gas e dell'energia termica, dell'acqua, dell'elettricità, del trasporto. Il Codice poi dedica una serie di disposizioni ad appalti nei settori specifici, e segnatamente ai servizi sociali, agli articoli da 142 a 144, al settore dei beni culturali agli articoli 145-151, ai servizi di ricerca e sviluppo all'articolo 158 e agli appalti e alle procedure in materia di difesa e sicurezza (articoli 159-161).
  Gli articoli da 152 a 157 recano la disciplina riguardante i concorsi di progettazione, stabilendo gli ambiti di applicazione e le esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione.
  L'articolo 162 ha per oggetto la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture segretati o la cui esecuzione esige particolari misure di sicurezza. Rispetto alla disciplina vigente, si prevede un controllo preventivo da parte della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei suddetti contratti, in luogo del controllo successivo, attualmente previsto.
  L'articolo 163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui, attesa l'eccezionalità delle situazioni che «non consentono alcun indugio», è consentita l'immediata esecuzione di interventi.
  Gli articoli da 164 a 178 recano la disciplina dei contratti di concessione che, detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 165 contiene principi generali di rilevante importanza per il regime delle concessioni laddove prevede che è trasferito al concessionario il rischio operativo e che l'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. L'articolo 168, sulla base di quanto prevede l'articolo 18 della direttiva n. 23, prevede una durata massima Pag. 355limitata delle concessioni, che è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. L'articolo 171 provvede a regolare le garanzie procedurali nell'aggiudicazione delle concessioni. Rispetto alla direttiva il disposto di tale articolo richiede elementi aggiuntivi, che devono essere contenuti nel bando o nell'invito a presentare offerte, e che riguardano l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione. L'articolo 173 disciplina i criteri di aggiudicazione delle concessioni, mentre l'articolo 174 detta una disciplina speciale per il subappalto applicabile alle concessioni analoga a quella di cui all'articolo 105. L'articolo 175 disciplina la modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata «sostanziale» determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione. L'articolo 177 obbliga i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. L'articolo 178 detta norme per l'affidamento delle concessioni autostradali.
  Gli articoli da 179 a 191 disciplinano i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Ai sensi dell'articolo 180 è contratto di Partenariato Pubblico privato l'affidamento di un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera (in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Innovativa la disposizione di cui all'articolo 190 recante disposizioni in materia di baratto amministrativo e sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini possono realizzare interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi locali. Si consente poi ai comuni di affidare in gestione ai cittadini la manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale.
  Gli articoli 192 e 193 disciplinano rispettivamente l'istituzione, presso l'ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, e la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici.
  Gli articoli da 194 a 199 dello schema disciplinano invece l'istituto del contraente generale (general contractor). Di rilevante importanza, rispetto alla normativa vigente, è la previsione in base alla quale il contraente generale non provvede più alla direzione dei lavori; si prevede invece che il soggetto aggiudicatore nomina il direttore dei lavori e i collaudatori.
  Gli articoli da 200 a 203 recano la disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti Pag. 356prioritari per lo sviluppo del Paese e la contestuale soppressione della disciplina sulle infrastrutture strategiche. La nuova disciplina delle infrastrutture prioritarie individua due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Di tali documenti lo schema disciplina i contenuti e il procedimento per l'adozione. Ai fini del finanziamento delle infrastrutture prioritarie, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la project review delle opere già finanziate; il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie.
  Gli articoli da 204 a 201 recano le disposizioni sul contenzioso. Viene introdotto un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali. Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale presso il TAR quali: l'estensione dell'accordo bonario (articoli 205 e 206) – attualmente previsto dall'articolo 240 del Codice per i soli lavori pubblici – anche in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi. Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, l'articolo 208 dello schema di decreto prevede, diversamente dal vigente articolo 239 del Codice, la residualità del ricorso alla transazione civilistica (articolo 1965 e seguenti) rispetto ad altri metodi alternativi.
  Gli articoli 209 e 210 disciplinano l'arbitrato e la Camera arbitrale.
  L'articolo 211 prevede la possibilità per l'ANAC di pronunciarsi in sede consultiva su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara.
  La parte VI, Titolo II, dello schema di decreto (articoli 212-215) è dedicata alle norme in materia di governance. In tale ambito, segnala che l'articolo 212 dello schema di decreto legislativo istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, la quale costituirà la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, nonché per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri. L'articolo 213 individua l'autorità nazionale competente per la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici nell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). L'articolo 214 è dedicato alle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è affidato il compito di promuovere le attività tecniche ed amministrative per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture. In collaborazione con le regioni o province autonome interessate, inoltre, effettua le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. Si prevede inoltre, la nomina di commissari straordinari il cui compito è di seguire l'andamento delle opere e provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'articolo 215 è contenuta la disciplina concernente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Lo schema infine reca una serie di norme che riguardano la disciplina transitoria, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riguardo alle norme transitorie, l'articolo 216, al comma 1, specifica che il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il comma 2 regola invece la disciplina e le previsioni applicabili nelle more dell'entrata in vigore di taluni provvedimenti attuativi.Pag. 357
  Osserva che, in considerazione della prossima scadenza della delega, fissata al 18 aprile 2016, la Commissione dispone di pochissimo tempo per l'esame del provvedimento, dovendosi esprimere entro il 7 aprile. Preso atto di tale oggettiva situazione, propone pertanto di esprimere, sin dalla seduta odierna, un parere nella forma del nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico, educatore socio-sanitario e pedagogista, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità.
  L'articolo 1 individua gli aspetti sui quali la proposta di legge interviene, esplicitando che si intendono valorizzare le professioni indicate, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. Ciò al fine di pervenire alla realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).
  L'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che l'educatore è un professionista che svolge funzioni intellettuali, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, mentre il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario.
  L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.
  Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.
  In particolare, l'articolo 3 fa riferimento, per quanto concerne l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista agli ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.Pag. 358
  L'educatore professionale socio-sanitario opera invece nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.
  L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private – nell'ambito dei quali possono operare l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista.
  Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche.
  Sull'argomento, ricorda che il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF: European Qualifications Framework) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Quest'ultimo è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.
  Gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.
  In particolare, il pedagogista si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare, coordinare e gestire i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli, valutarli e supervisionarli, svolgendo anche funzioni di consulenza.
  All'educatore spetta invece, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei medesimi servizi, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
  I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.
  Gli articoli 7 e 11 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che la qualifica di educatore socio-pedagogico è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, mentre la qualifica di pedagogista è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi, scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, scienze pedagogiche.
  La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è invece attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea in professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.
  L'articolo 13 dispone conseguentemente che il Ministro dell'istruzione, provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, e al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale, nonché delle classi di laurea delle professioni sanitarie.
  L'articolo 14 dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi Pag. 359di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.
  L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 16 stabilisce che alla legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, che non sollevano profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, propone di esprimere sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721 Tullo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea che la proposta di legge n. 2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti – che la XIV Commissione affronta oggi ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328).
  In alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).
  La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).
  Il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo «nei limiti della cauzione prestata» (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.
  La proposta di legge in esame consta di tre articoli.
  L'articolo 1 abroga, al comma 1, l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti.
  Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose. Il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dalla inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della Pag. 360rotta. Il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità.
  Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo.
  Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza di tale copertura assicurativa preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio.
  L'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328).
  In particolare:
   la lettera a) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto;
   la lettera b) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del Regolamento, sostituendo il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria;
   la lettera c) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti;
   la lettera d) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

  L'articolo 2-bis detta disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, novellando la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino della legislazione in materia portuale.
  In particolare, in tema di servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14 della legge, si stabilisce che la loro obbligatorietà è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.
  Inoltre l'articolo reca la definizione, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici citati, dei porti o altri luoghi d'approdo o di transito delle navi.
  Osserva che, così come nel caso del precedente punto all'ordine del giorno, i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Propone pertanto di esprimere sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Pag. 361

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rammenta che il testo unificato del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – reca disposizioni, come recita l'articolo 1, volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  La pesca rappresenta una risorsa significativa per l'economia italiana, svolgendo un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del Paese. Si tratta di un settore che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un comparto, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro. L'Italia con 12 mila imbarcazioni rappresenta circa il 14 per cento della flotta europea.
  La crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico. Negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. Un settore, dunque, a grave rischio di sopravvivenza, dovuto soprattutto al fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi delle produzioni continuamente in crescita, riduzione dei ricavi che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo ed in mare. Il provvedimento in esame tende proprio a mettere in atto una serie di misure a sostegno del settore al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto per i giovani.
  Si tratta di un provvedimento il cui esame è cominciato presso la Commissione di merito nel maggio 2013, all'inizio della legislatura, e che è quindi, nell'attuale formulazione, il risultato di una lunga e approfondita attività istruttoria.
  Il testo unificato si compone di 29 articoli.
  L'articolo 1, come già ricordato, indica finalità e oggetto del provvedimento.
  L'articolo 2, reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di procedere alla redazione di un testo unico in materia.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con il 60 per cento delle risorse derivanti dal contributo annuale versato per la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare, di cui al comma 4 dell'articolo 22.
  L'articolo 4 inserisce un nuovo comma all'articolo 10 del decreto legislativo n. 226 del 2001 (recante norme per l'orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura) prevedendo che, a decorrere dal 2017, le somme ivi previste siano destinate ad imprenditori ittici per la realizzazione di programmi finalizzati a: potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa; promuovere le produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori; promuovere l'aggiornamento professionale.
  L'articolo 5 prevede che nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di Economia e finanza vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca.
  L'articolo 6 modifica la disciplina dei distretti ittici, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, mentre Pag. 362l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole di dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca.
  L'articolo 8 stabilisce che le attività di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possano essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.
  L'articolo 9 dispone che almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca è riservato, in sede di riparto, al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10, sulle licenze di pesca, da un lato, interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa, da versare ogni otto anni, dall'altro lato, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca.
  L'articolo 11 disciplina gli aspetti della commercializzazione dei prodotti della pesca, stabilendo – in conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento (UE) n. 404/2011- la possibilità per gli operatori di utilizzare cassette standard e l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 12 dispone l'estensione ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura delle iniziative in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, previste dalla legge n. 144 del 1999.
  L'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli: si tratta di istituire nel comparto ittico un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca.
  L'articolo 14 introduce disposizioni di favore in materia tributaria e fiscale, disponendo, in particolare, l'applicazione alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Il successivo articolo 15 dispone l'esclusione delle indennità e i premi per arresto definitivo, previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, dalla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mentre l'articolo 16 prevede l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande, sugli atti e sulla relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali, prevista per il settore agricolo, dall'articolo 21-bis dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
  L'articolo 17 dispone che il Ministro delle politiche agricole apporti le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, allo scopo di regolamentare le attività di pesca-turismo e quelle di ittiturismo, sulla base di principi specificamente indicati.
  L'articolo 18 introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, e alla sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Pag. 363
  L'articolo 19 interviene sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, che deve aderire al sistema SISTRI. La norma prevede, inoltre, la predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole in collaborazione con gli enti locali interessati, di progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20 disciplina l'attività di vendita diretta al consumatore finale da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011, mentre l'articolo 21 prevede la partecipazione alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative.
  L'articolo 22 disciplina la pesca non professionale, mentre l'articolo 23, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina relativa agli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
  I successivi articoli 24 e 25 intervengono, rispettivamente, nella procedura del rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura e in quella per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di acquacoltura.
  Sulla base dell'articolo 26, i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  L'articolo 27 dispone l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
  L'articolo 28 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, continua a svolgere le sue funzioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ed è integrata da due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
  L'articolo 29, infine, interviene nella disciplina relativa alla pesca del tonno rosso. Si stabilisce, in particolare, che entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), il Ministro delle politiche agricole provvede con proprio decreto a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
  Formula in conclusione, rilevato che il provvedimento non solleva problemi in ordine alla compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea, una proposta di parere favorevole.

Pag. 364

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvii l'esame – ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento – della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
  Segnala che la Relazione consuntiva per il 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) è stata trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno.
  Si tratta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  Osserva che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  Procederà quindi ad una breve illustrazione dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2015, che si articola in cinque parti.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nel primo capitolo sono illustrate brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla Rule of Law e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; infine, il terzo capitolo intitolato «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.
  L'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione è trattata ampiamente Pag. 365nella parte seconda della Relazione consuntiva, e per la quale si rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  La Relazione si focalizza nella parte terza sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.
  La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.
  Infine, nella parte quinta si dà conto del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.
  Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Nel 2015, infatti, su oltre 6.600 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.
  La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei.
  Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti alla previsione di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 234 del 2012, rileva che la Relazione consuntiva per l'anno 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
  La Relazione reca in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato.
  Sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare.
  Sotto questo profilo, segnala che l'allegato IV della relazione presenta due apposite tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in occasione dei Consigli europei svoltisi nel 2015.
  Oltre a rendere la Relazione più completa delle precedenti (per gli anni 2013 e 2014), ciò agevola la verifica della coePag. 366 renza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dall'Assemblea della Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00151, approvata il 30 giugno 2015 nell'ambito dell'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014.
  Ricorda che, nella documentazione predisposta dagli Uffici, sono forniti gli elementi di raffronto tra l'attività svolta dalle Camere nell'ambito del dialogo politico avviato dalla Commissione europea – vale a dire l'approvazione di documenti, da parte delle Commissioni parlamentari, sui progetti di atti normativi e su altri documenti dell'Unione europea – e le posizioni poi sostenute dall'Italia nel corso del negoziato, nonché gli esiti dello stesso, come riportati nella Relazione. In particolare, l'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea è analizzato in apposite tabelle contenenti gli atti di indirizzo parlamentare approvati nel 2015 dalle due Camere, anche con riguardo alle risoluzioni approvate dalle Assemblee in sede di Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, evidenziando il seguito dato dal Governo alle risoluzioni.
  In conclusione osserva come la Relazione in esame rappresenti un passo in avanti rispetto alle Relazioni degli anni precedenti, sia relativamente alla puntualità della sua presentazione (ricorda che la Relazione consuntiva per il 2013 fu presentata oltre un anno dopo la scadenza prevista), sia con riguardo alla esaustività dei contenuti ed alla connessa leggibilità del documento.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) si associa alle valutazioni positive del relatore sull'atto in esame, anche con riferimento ad una maggiore chiarezza ed una migliore organizzazione interna del documento – peraltro più volte auspicate dalla XIV Commissione in sede di esame delle precedenti relazioni consuntive – ciò che rende più agevole il giudizio politico che il Parlamento è chiamato ad esprimere.
  Deve tuttavia rilevare come la Relazione consuntiva presenti una lacuna di notevole rilievo, non affrontando il tema delle politiche di diffusione della conoscenza della struttura e del funzionamento delle Istituzioni europee, né della storia comparata dei Paesi dell'Unione. Si tratta di questioni di estrema importanza per la costruzione di una cittadinanza europea, poiché un vero e proprio popolo europeo può nascere solo creando una cultura comune. Solo lavorando su questi aspetti – materia cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del Trattato sul funzionamento dell'UE – si possono contrastare quelle spinte populistiche che tengono a disgregare il progetto europeo.
  Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di rivolge un invito al Governo affinché si attivi in tale ambito, anche al fine di farsi promotore presso le Istituzioni europee di una iniziativa finalizzata all'adozione di una Raccomandazione della Commissione europea sulla formazione della coscienza e della cittadinanza europea.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, raccoglie volentieri il suggerimento avanzato dell'onorevole Buttiglione; ritiene che l'opportuna sottolineatura del collega si ponga nel solco di quando recato nella Parte quarta della Relazione, dedicata alla Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. Si richiamano in quella sede, tra l'altro, il partenariato strategico con il Ministero dell'Istruzione, con la Commissione europea e con il Parlamento europeo per proseguire il programma formativo dei docenti sui temi della cittadinanza europea, la collaborazione con l'Istituto europeo della pubblica amministrazione, la sessione annuale dell'organismo che riunisce tutti i comunicatori pubblici europei.
  Si tratta naturalmente solo di alcuni aspetti, che meritano di essere ulteriormente sviluppati e sostenuti.

  Ilaria CAPUA (SCpI) richiama, con riferimento alle osservazioni dei colleghi, il Programma Erasmus, che costituisce uno Pag. 367strumento fondamentale per lo sviluppo di un concetto di identità europea, e che è purtroppo tristemente noto in questi giorni per il gravissimo incidente che di recente è costato la vita, in Spagna, ad alcune studentesse, anche italiane, che si trovavano in quel Paese proprio nell'ambito del Programma.
  Osserva come i fondi destinati all'iniziativa siano andati diminuendo negli ultimi anni, nel quadro di una complessiva riduzione di risorse destinate alla ricerca, sia nelle scienze esatte che nelle materie umanistiche. Auspica che l'esame della Relazione consuntiva possa costituire l'occasione per segnalare l'opportunità di destinare adeguato sostegno a questo importantissimo strumento culturale.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e ricordato che la Relazione consuntiva per il 2015 potrebbe essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea congiuntamente con la Legge di delazione per il 2015, il prossimo lunedì 18 aprile, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

  Michele BORDO, presidente e relatore, avverte innanzitutto di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo articolo aggiuntivo, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. Sono stati inoltre presentati tre nuovi emendamenti del Governo.
  Tali nuove proposte emendative, ed i relativi subemendamenti, saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato), e sono stati trasmessi alle Commissioni di merito per il parere di competenza.
  Avverto infine che l'onorevole che l'onorevole Berlinghieri ha ritirato il proprio emendamento 14.9, l'onorevole Bonomo ha ritirato i propri articoli aggiuntivi 14.031 e 14.032, mentre i deputati Taricco, Fiorio e Venittelli hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 4.5 e 4.9 Mongiello, e il deputato Romanini ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 4.5 Mongiello e 4.6 Senaldi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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