CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 222

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFin).
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.Pag. 223
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Paolo LIVI, Presidente dell'Associazione finanziarie italiane (AFin), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Alessandro PAGANO (AP), ai quali risponde Paolo LIVI, Presidente dell'Associazione finanziarie italiane (AFin).

  Paolo PETRINI, presidente, ringrazia il dottor Livi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 3529 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fragomeli, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, nonché sul provvedimento nel suo complesso, rilevando come l'Accordo di cui si propone la ratifica, così come tutti gli altri accordi di analoga natura stipulati dall'Italia, sebbene corrispondano allo standard in materia predisposto dall'OCSE, non risultino adeguati a risolvere il problema dell'evasione fiscale internazionale, dando invece all'opinione pubblica l'idea, in realtà erronea, che si stia operando efficacemente per contrastare tale fenomeno. Ritiene, infatti, che, per affrontare efficacemente tale grave problematica, occorra ripristinare un sistema di black list dei Paesi a fiscalità privilegiata, nonché introdurre un meccanismo di reciprocità tra gli Stati, il quale preveda che le imprese straniere le quali godano nel proprio Stato di origine di un regime fiscale di favore non possano operare in Italia, concorrendo in posizione di privilegio con le imprese italiane, le quali sono invece costrette a sostenere oneri fiscali molto più gravosi. Invita pertanto ad approfondire maggiormente tale questione, anche definendo, in accordo tra tutti i gruppi, una proposta legislativa di iniziativa parlamentare su tale materia. A tal fine ritiene inoltre necessario cancellare il meccanismo del ruling internazionale, il quale consente alle imprese estere che vengano a operare in Italia di continuare a fruire del regime fiscale di favore loro riconosciuto dallo Stato di origine.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Paolo PETRINI, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, ai fini del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).
  Segnala innanzitutto come la Relazione si articoli in cinque parti e sia stata strutturata in modo da consentire un agevole confronto con i contenuti delle corrispondenti Relazioni Programmatiche.
  La prima Parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea.
  La seconda Parte è dedicata alle misure adottate sia nel quadro di politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – che settoriali – quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.
  La terza Parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra, tra le altre, le azioni governative in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.
  La quarta Parte riguarda le attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea.
  La quinta Parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), le tematiche concernenti l'attuazione della normativa UE e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia.
  Completano il testo sei allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento.
  Rileva quindi come, nel presentare la Relazione, il Governo sottolinei in primo luogo che la propria azione nel 2015 si è concentrata sul duplice sforzo di rilanciare i processi europei, stimolando un approccio più «politico» da parte delle istituzioni di Bruxelles e di perseguire obiettivi ambiziosi, per consentire all'Europa di recuperare slancio e capacità di iniziativa, in linea con quanto già auspicato dalla Presidenza italiana dell'Unione nel 2014 e, successivamente, dalla Commissione Juncker.
  In particolare, con riferimento alle politiche in materia di crescita, immigrazione e diritto fondamentali, la Relazione mette in evidenza che nel corso del 2015 il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa è diventato una priorità: sono stati definiti gli strumenti necessari a far funzionare il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, è stata adottata la Comunicazione sulla Flessibilità da parte della Commissione europea ed è stato presentato il rapporto dei Cinque Presidenti sul completamento della Unione Economica e Monetaria, che delinea un percorso volto a rafforzare l'Unione Economica e Monetaria. Il documento è stato predisposto dal Presidente della Commissione europea in stretta collaborazione con i presidenti dell'Euro Summit, dell'Eurogruppo, della Banca Centrale Europea e del Parlamento europeo. Il rapporto prevede un processo di rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, scandito in due fasi. La prima, denominata «deepening by doing», prevede – per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2017 – progressi nella convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, il rafforzamento della rappresentatività democratica e la promozione di una politica fiscale responsabile. La seconda fase, denominata «completing EMU», dovrebbe avere inizio il 30 giugno 2017 e concludersi entro il Pag. 2252025, prevedendo un più stringente processo di convergenza (negli ambiti economico, finanziario, fiscale e politico) e l'identificazione di una serie di obiettivi comuni (benchmark) ai quali sarà attribuito un valore legale.
  In tale contesto segnala come, nel secondo semestre 2015, la presidenza lussemburghese abbia collocato al centro della propria agenda gli investimenti, la crescita e l'occupazione. In particolare, è stata assicurata una rapida attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di investimenti, oltre alla creazione di un'Unione dei mercati dei capitali. In merito ai temi fiscali, particolare importanza è stata attribuita alla lotta contro frode, evasione ed elusione fiscali, tenendo conto delle attività dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). A ottobre 2015 è stato raggiunto l'accordo politico sulla proposta di modifica della Direttiva UE riguardante lo scambio automatico di informazioni sui tax ruling (cosiddetta direttiva DAC3). Per quanto riguarda le attività sulla Capital Markets Union (CMU), si è data priorità al negoziato riguardante il provvedimento legislativo sulle cartolarizzazioni semplici, robuste e trasparenti.
  Lo stesso percorso è stato seguito sulla crisi migratoria: il Governo rivendica il ruolo svolto nel ridefinire le politiche europee in quest'ambito con l'obiettivo di adottare un approccio comune in materia migratoria, trattare le frontiere esterne dei Paesi membri come delle frontiere comuni, riformare le regole di Dublino. Fra settembre e ottobre, il Consiglio Giustizia e Affari Interni, prima, e il Consiglio Europeo hanno definito un insieme di misure per una vera e propria politica migratoria e dell'asilo europea. Segnala però che negli ultimi mesi del 2015 sono emerse alcune difficoltà di attuazione e, in alcuni casi, divergenze fra Stati membri, che dimostrano come la strada da percorrere sia ancora lunga.
  Infine, viene sottolineata la necessità di un rilancio europeo che parta dai valori fondamentali comuni, che tuteli lo Stato di diritto anche all'interno dell'Unione e che promuova una nuova politica dei diritti e delle libertà fondamentali, utilizzando pienamente tutti gli strumenti politici e giuridici a disposizione dell'Unione.
  Secondo il Governo, occorrerà quindi ancora molto lavoro per confermare i buoni risultati ottenuti e portare a termine i processi avviati.
  Sotto il profilo interno, la Relazione ricorda (nella Parte prima, al paragrafo 3.2, relativo al Semestre europeo: sorveglianza macroeconomica e di bilancio) che a novembre 2015, l'Italia è stata sottoposta a monitoraggio delle riforme attuate nell'ambito della Procedura per squilibri macroeconomici. L'esito del monitoraggio è contenuto nel rapporto «Italy-Review of progress on policy measures relevant for the correction of macroeconomic imbalances». Il documento riconosce lo sforzo riformatore del Paese. Tuttavia, maggiori sforzi sono richiesti in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, concorrenza, revisione della spesa, riforma fiscale e del catasto. L'Italia ha complessivamente concordato con l'analisi della Commissione, ma ha ribadito l'importante impegno riformatore dimostrato dal Governo, basato su un approccio onnicomprensivo, che include ambiziose riforme politiche ed istituzionali.
  Passando alle materie di più specifica competenza della Commissione Finanze, ricorda, con riferimento al Sistema bancario, (oggetto della Parte prima, paragrafo 3.4, della Relazione, relativo all’ Unione bancaria e ai servizi finanziari), che nel corso del 2015, l'attività normativa è stata incentrata sulle disposizioni attuative della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, e del Regolamento n. 806/2014 (che ha istituito il Meccanismo di Risoluzione Unico): nell'ambito del Commission Expert Group on Banking, Payment and Insurance sono stati discussi diversi schemi preliminari Pag. 226di regolamentazione secondaria ma nessuno è stato ancora definito dai Servizi della Commissione europea.
  Nel gennaio 2014 era stata presentata dalla Commissione europea una proposta normativa concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle d'intermediazione tradizionale. La proposta è risultata estremamente controversa. Nel giugno 2015, il Consiglio ha concordato il general approach, che è molto distante dall'originario testo della Commissione. Il Parlamento non ha ancora approvato un testo e pertanto il trilogo non ha avuto inizio.
  Sul tema della regolazione dei mercati finanziari, il Governo ha partecipato alla fase negoziale della proposta di regolamento della Commissione per una nuova categoria di fondi comuni, i fondi di investimento a lungo termine dell'UE (European Long-Term Investment Fund – ELTIF). Il Regolamento ELTIF (n. 2015/760) rientra tra i provvedimenti inseriti nella legge di delegazione europea per l'anno 2015, per il quale il Governo chiede una delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale.
  Il Governo ha inoltre partecipato attivamente alla fase negoziale presso il Consiglio sulla proposta di un regolamento sugli indici (cosiddetti benchmark) usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. Il negoziato si è concluso positivamente nel mese di dicembre 2015. È ora atteso il consolidamento del testo finale da parte dei giuristi linguisti e la prossima pubblicazione nel corso del primo quadrimestre 2016.
  Al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari, la trasparenza e il controllo del sistema bancario ombra (cosiddetto shadow banking), nonché il monitoraggio dei rischi sistemici, il Regolamento in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli «Securities Financing Transactions» – SFT introduce misure per la segnalazione sulle negoziazioni delle operazioni di finanziamento garantite da titoli; obblighi di trasparenza nell'informativa periodica e nell'informativa pre-contrattuale pubblicata dai gestori dei fondi con riferimento ad operazioni di SFT concluse dagli stessi; obblighi di trasparenza contrattuale per le operazioni di reimpiego di collaterali ricevuti in garanzia. Nel corso del 2015, il negoziato si è concluso con accordo finale nel trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La pubblicazione del testo finale è attesa per l'inizio del 2016.
  Per quanto riguarda la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, cosiddetta direttiva MCD (Mortgage Credit Directive) – sul cui schema di decreto legislativo di recepimento la Commissione Finanze si è espressa lo scorso 9 marzo con un articolato parere recante numerose condizioni e osservazioni – la Commissione Europea ha istituito un gruppo di lavoro informale, al quale sono invitati a partecipare rappresentanti dei Governi e delle Autorità competenti, per monitorare il processo di recepimento e fornire agli Stati membri la propria assistenza. Nel corso del 2015 si sono svolte presso la Commissione europea tre riunioni del relativo gruppo di trasposizione Governmental Expert Group on Mortgage Credit (GEGMC).
  Analogo gruppo di lavoro è stato istituito con riguardo alla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, detta PAD (Payment Accounts Directive), volta a rafforzare la trasparenza e la comparabilità dei costi relativi a tali prodotti, a favorire la mobilità della clientela e a garantire il diritto per tutti i consumatori dell'Unione di accedere a conti di pagamento con caratteristiche di base, anche al di fuori del Paese di residenza. Nel corso del 2015 si è svolta, presso la Commissione europea, la seconda riunione del relativo gruppo di trasposizione.
  L'Italia ha, tra l'altro, seguito attivamente i lavori volti all'adozione della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di Pag. 227riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e del Regolamento 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (entrambi pubblicati nel maggio 2015).
  Nel contempo, sono partiti i lavori in tema di conduzione del cosiddetto Supranational Risk Assessment, inclusi workshop specifici per il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché altri workshop sulle soluzioni operative da adottarsi in sede di recepimento della Direttiva. In entrambi i casi, l'Italia ha partecipato attivamente ai relativi lavori.
  In tema di sanzioni finanziarie internazionali, il Comitato di sicurezza finanziaria ha proseguito, quale Autorità competente, nell'applicazione ed attuazione della normativa internazionale e comunitaria in materia. In tale contesto, il Comitato seguirà l'evoluzione dell'agenda sul finanziamento del terrorismo, al momento focalizzato sull'individuazione delle misure da implementare per accelerare l'azione comunitaria in tema di contrasto.
  L'Italia ha, infine, partecipato alla definizione della strategia comune da adottare in ambito comunitario nei confronti delle giurisdizioni individuate dal Gruppo di Azione Finanziaria (Financial Action Task Force – FATF) nel cosiddetto Public Statement.
  Per quanto riguarda il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (oggetto della Parte seconda, paragrafo 1.1.3, della Relazione), l'Italia ha partecipato con un proprio documento di posizione alla fase consultiva lanciata dalla Commissione con il Libro Verde «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali». Secondo quanto riportato nella relazione, il Piano, i cui obiettivi di massima sono allineati con la posizione italiana, persegue una maggiore integrazione dei mercati di capitali congiuntamente ad una maggiore convergenza della vigilanza per meglio gestire il rischio sistemico.
  Il completamento delle oltre 30 azioni prospettate nel Piano è previsto per il 2019. Tra esse, l'Italia considera prioritarie, nel breve termine, quelle mirate al rilancio del mercato di cartolarizzazioni di alta qualità e al miglioramento delle informazioni finanziarie, in particolare per le PMI. Nel medio e nel lungo termine, l'Italia guarda invece con particolare interesse alle azioni che possono aumentare il livello di competenze e fiducia degli investitori, favorire la convergenza degli standard di sorveglianza a livello europeo, l'armonizzazione del quadro normativo in materia di diritto fallimentare ed il superamento di alcune distorsioni in materia fiscale che, ad esempio, favoriscono l'indebitamento rispetto agli investimenti in conto capitale.
  È stato raggiunto, a dicembre 2015, il general approach sulla proposta di Regolamento sui criteri relativi alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), accompagnata dalla relativa proposta di modifica del Regolamento sulla disciplina prudenziale delle banche (CRR) per la parte relativa alle ponderazioni delle operazioni della specie.
  Il progetto consiste nel prevedere ponderazioni di rischio agevolate per quelle operazioni di cartolarizzazione che rispettino criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione e assume rilevanza al fine di rivitalizzare il mercato europeo delle cartolarizzazioni – fortemente penalizzato in seguito alla crisi finanziaria – favorendo di conseguenza una maggiore espansione del credito all'economia.
  Quanto alla proposta di un regolamento per la revisione della direttiva 2003/71/CE, cd. direttiva prospetto, la relazione ricorda che il piano d'azione per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali si basa su alcuni obiettivi fondamentali: – creare maggiori opportunità per gli investitori, collegare il finanziamento all'economia reale, promuovere un sistema finanziario più forte e robusto, approfondire l'integrazione finanziaria e aumentare la concorrenza.
  La posizione italiana sinora espressa è stata in generale positiva. Alcune riserve sono state espresse su determinati punti rispetto ai quali si desidererebbe un diverso e più ambizioso approccio (ad esempio, una maggiore spinta alla convergenza Pag. 228delle leggi fallimentari, un ampliamento del focus a tutte le PMI e non solo alle start-up innovative ad alta crescita e una maggiore incisività nel promuovere la disponibilità di informazioni relative alle PMI stesse). Il giudizio finale sul piano d'azione rimane in parte in sospeso e dipenderà largamente dalla forza ed efficacia con cui la Commissione porterà avanti il progetto dell'Unione dei mercati di capitali.
  In tema di fiscalità diretta, fiscalità indiretta e contrasto all'evasione fiscale internazionale (oggetto della Parte seconda, capitolo 3, della Relazione, relativo alla Fiscalità e all'Unione doganale) l'attività si è svolta in linea con i lavori OCSE in materia di BEPS (Base erosion and profit shifting).
  Ricorda a tale riguardo che il progetto BEPS muove dalla constatazione che le strategie poste in essere dalle imprese per sfruttare vuoti legislativi o differenze di regolamentazione tra i diversi Stati al fine di minimizzare l'impatto della tassazione hanno un costo stimato tra i 100 ed i 240 miliardi di dollari all'anno. A tale fenomeno, di dimensione globale, l'OCSE ha cercato di fornire una soluzione globale tramite l'adozione del cosiddetto «pacchetto BEPS»: 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti. Alla loro elaborazione hanno contribuito i paesi OCSE e del G20. Le misure proposte variano dall'elaborazione di standard minimi completamente nuovi alla revisione degli standard esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo strumenti giuridicamente non vincolanti – di soft law –, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino l'attuazione.
  Per quanto concerne la fiscalità diretta (oggetto della Parte seconda, paragrafo 3.1), la Relazione segnala, in primo luogo, la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCTB, COM(2011) 121), volta a rimuovere ostacoli fiscali che impediscono lo sviluppo del mercato comune, quali l'esistenza di 28 regimi fiscali diversi a cui devono adeguarsi le società che operano nel mercato unico. La Commissione europea, nel proprio programma di lavoro per l'anno 2016 ha preannunciato il ritiro della proposta, che ipotizza l'introduzione di una CCTB facoltativa per lavorare invece nella direzione di una CCTB obbligatoria, almeno per le multinazionali.
  Per quanto riguarda la direttiva 2003/49/CE interessi e canoni, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, rileva come si stia valutando la possibilità di inserire una clausola anti-abuso e una clausola sul livello di tassazione minimo effettivo, che assicuri che interessi e royalties subiscano un'adeguata forma di tassazione in almeno uno degli Stati membri.
  Ricorda quindi come sia stata approvata la direttiva 2014/107/UE, che amplia il ricorso allo scambio automatico di informazioni al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Tale testo incorpora lo standard CRS (common reporting standard), elaborato dall'OCSE. Di tale testo legislativo il Governo dettaglia la trasposizione nell'ordinamento italiano tramite la legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), che definisce il quadro normativo necessario per il funzionamento delle iniziative di scambio automatico; un decreto ministeriale, del 28 dicembre 2015, che dà attuazione a tale legge e alla direttiva 2014/107/UE. Segnala inoltre che l'entrata in vigore della direttiva ha comportato la firma, da parte della Commissione europea, di accordi negoziali sullo scambio automatico di informazioni fiscali con Liechtenstein (29 ottobre), San Marino (8 dicembre) e Svizzera (27 maggio). Sono state, inoltre, poste in essere le attività Pag. 229propedeutiche per la firma di accordi analoghi con Andorra e il Principato di Monaco.
  In tema di scambio di informazioni ricorda poi la recente proposta COM(2016) 25, la quale propone di istituire uno scambio automatico ed obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese.
  Per quanto riguarda la fiscalità indiretta (oggetto della Parte seconda, paragrafo 3.2), la Relazione riporta le discussioni avviate sul trattamento fiscale dell'economia digitale al fine di modernizzare il sistema IVA per l’e-commerce transfrontaliero. Una delle opzioni allo studio al livello OCSE, all'interno del piano di azione BEPS, è rappresentata dall'applicazione di una ritenuta alla fonte ai pagamenti effettuati da soggetti residenti in un Paese all'atto dell'acquisto di prodotti o servizi digitali presso un e-commerce provider estero.
  Segnala poi la conclusione, all'interno dell'EU VAT Forum, di una prima fase di sperimentazione di un ruling IVA transnazionale, al quale l'Italia sta valutando l'adesione; il prosieguo dei lavori sulla proposta di direttiva sul trattamento dei voucher (COM(2012) 206); il ritiro della proposta di direttiva sulla dichiarazione IVA standard (COM(2013) 721); l'inizio di una riflessione sulla possibilità di tassare le sigarette elettroniche ed i prodotti similari; l'inizio di una convergenza delle posizioni degli Stati cooperanti sulla proposta di cooperazione rafforzata sull'imposta su tutte le transazioni finanziarie (COM(2013) 71). In relazione a quest'ultima proposta, ricorda che una precedente proposta rivolta a tutti gli Stati membri dell'Unione non aveva avuto seguito in Consiglio. L'attuale proposta prevede che l'imposta sulle transazioni finanziarie sia introdotta nella forma di cooperazione rafforzata tra un numero limitato di Stati (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia) a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita sul territorio di uno Stato membro partecipante e che alla transazione prenda parte un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro partecipante.
  La relazione consuntiva riferisce tra l'altro dell'individuazione di un orientamento di massima sul principio della territorialità per la tassazione delle azioni. Con riferimento ai prodotti derivati viene registra un accordo sul fatto che l'imposta debba avere un'ampia base imponibile con aliquote basse, in modo da rendere minimo l'effetto delocalizzante. Da ultimo, viene ricordato l'inserimento dell'Italia nella rete di cooperazione permanente imperniata sugli uffici centrali di collegamento (CLO – Central Liaison Office) istituiti nei paesi UE e nel network Eurofisc.
  In tema di contrasto all'evasione fiscale internazionale il paragrafo 3.3 della Parte seconda preannuncia, sulla base dei lavori OCSE in materia di BEPS, l'imminente elaborazione di una bozza di «direttiva anti BEPS». Il 28 gennaio 2016 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016) 26). Si propone di intervenire in sei settori specifici: deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, clausola di switch-over, norma generale anti-abuso, norme sulle società controllate estere (CFC) e disallineamenti da ibridi.
  In tema di contrasto all'evasione fiscale internazionale, segnala anche la recente Comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016) 24 del 28 gennaio 2016). In questo testo si afferma la necessità di riesaminare i criteri di buona governance dell'Unione europea con riferimento alla trasparenza e alla concorrenza fiscale in modo che siano chiari, coerenti e riconosciuti a livello internazionale.
  Per quanto concerne le politiche relative all'Unione doganale, il paragrafo 3.4 della Parte seconda della Relazione fa anzitutto il punto sui principali atti normativi emanati, o da emanare, in materia doganale.Pag. 230
  In primo luogo, viene segnalata la revisione del Regolamento (CE) n 515/97, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, ad opera del Regolamento 2015/1525 del 9 settembre 2015. La revisione, riferisce il Governo, ha il duplice obiettivo di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi doganali e di supportare una moderna gestione informatica degli adempimenti, grazie all'utilizzo di strumenti telematici gestiti a livello centralizzato, ma accessibili anche alle autorità competenti degli Stati membri.
  In relazione alla proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali – COM(2013)884, dopo una prima parte dell'anno 2015 in cui è stato seguito il programma di lavoro adottato durante il semestre di Presidenza, la seconda parte dell'anno ha visto rallentamenti nei lavori a causa della lettera, predisposta dal Regno Unito e cofirmata da molti altri Stati membri, in cui alcuni ministri delle finanze non hanno riconosciuto l'esigenza di uniformare le sanzioni doganali nell'Unione europea e chiedono alla Commissione il ritiro della proposta. La Relazione segnala che l'Italia ha promosso, insieme ad altri Stati membri, un'iniziativa a favore della prosecuzione dei lavori, reputando infatti che un certo grado di armonizzazione in materia permetterebbe un trattamento più uniforme degli operatori economici all'interno dell'Unione Europea, in special modo in vista dell'adozione del Codice Doganale dell'Unione. La Commissione ha confermato di non accogliere la proposta di ritiro della Direttiva in esame. L'esame da parte della plenaria del Parlamento europeo è previsto per la seduta del 13 settembre 2016.
  Per quanto riguarda invece il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per la riforma del sistema europeo sui marchi d'impresa, la relazione segnala la rilevanza per le Amministrazioni doganali delle norme sulla tutela delle merci in transito ai fini della lotta alla contraffazione rilevando come il Governo abbia partecipato attivamente al negoziato in ambito europeo.
  A tale ultimo riguardo ricorda che il pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio comprende anzitutto il Regolamento n. 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, che consente agli utenti di registrare un marchio europeo con procedure più accessibili, grazie ad una riduzione dei costi, a un incremento della certezza del diritto e a una migliore tutela contro la contraffazione. Il regolamento rivede anche le imposte da pagare all'Ufficio, riducendo le tasse dovute per il rinnovo dei marchi. A partire dal 23 marzo 2016 l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ha assunto la nuova denominazione di Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO); il marchio comunitario è chiamato marchio dell'Unione europea. Il pacchetto si completa con la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; essa intende ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali riguardanti la registrazione del marchio in UE; si intende inoltre garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.
  Passando al nuovo Codice doganale dell'Unione, la Relazione ricorda che esso è stato istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 con l'obiettivo di allineare la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona, con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Un gruppo limitato di norme (elencate dal primo comma dell'articolo 288) si applica dalla data di entrata in vigore (30 ottobre 2013), mentre le altre disposizioni diverranno applicabili a partire dal 1o maggio 2016, una volta adottati ed entrati in vigore gli atti della Commissione relativi al Codice Pag. 231(atto delegato – AD e atto di esecuzione – AE). Al Codice del 2013 sono stati successivamente affiancati i regolamenti (UE) n. 2446/15, 2447/16 e 341/2016, che recano alcune norme applicative anche di carattere sostanziale, tra l'altro, in materia di scambio e archiviazione di dati.
  Tra le principali novità del codice doganale segnala la procedura centralizzata di sdoganamento, la concorrenza tra i rappresentanti doganali degli Stati membri, la cooperazione tra le autorità doganali e lo scambio di informazioni, l'adesione ai principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza la completa armonizzazione delle norme sanzionatorie.
  La Relazione dà conto della partecipazione del Governo alle riunioni del Comitato Codice doganale (CCD) in seno al quale è stato discusso l'Atto delegato necessario alla completa attuazione del Codice. Viene segnalato in particolare che, rispetto all'adozione dell'Atto Delegato, avvenuta in data 21 ottobre 2015, il Governo italiano ha espresso voto favorevole, con riserva limitatamente alla mancanza delle norme procedurali concernenti le deroghe all'obbligo di presentazione delle merci in dogana, previste dall'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del Codice doganale.
  Le questioni informatiche sono state stralciate dal testo per essere inserite nell'Atto di delega sulle disposizioni transitorie (TDA).
  Riguardo alla governance dell'Unione doganale, la Relazione consuntiva riferisce che la Commissione europea ha recepito le osservazioni degli Stati Membri sulla proposta di riforma, tra le quali quelle del Governo italiano relative al Codice e alla riforma della governance dei due Gruppi doganali al Consiglio (il Gruppo Unione Doganale ed il Gruppo di Cooperazione Doganale) a seguito di specifico mandato contenuto nelle Conclusioni del Consiglio sulla riforma della governance dell'Unione doganale, adottate a maggio del 2014. In tale ambito la Commissione intende presentare una Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio contenente le cosiddette blueprints di riforma della governance dell'Unione doganale.
  Nel corso del 2015 è continuata la discussione sui nuovi modelli di governance tra le opzioni individuate durante la presidenza italiana. In particolare, la discussione si è focalizzata su un progetto pilota, teso a individuare il forum istituzionale ideale – tra quelli esistenti – per definire gli orientamenti strategici nel settore doganale, nonché predisporre un documento che rappresenti il Quadro Strategico di Politica Doganale (Customs Strategic Policy Framework - CSPF). Relativamente al forum, è stata condivisa l'idea dell'Italia dell'utilità di un innalzamento del livello politico di discussione delle tematiche doganali. Gli attuali due Trii di presidenza (Italia, Lettonia e Lussemburgo con Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Malta) hanno quindi discusso, anche in sessioni informali, l'intero progetto pilota, incluso il CSPF.
  È, inoltre, continuata l'attività di collaborazione e impulso alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni doganali-comunitarie e nazionali, attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione cosiddetta «Napoli II», la quale riguarda la mutua assistenza e la cooperazione fra amministrazioni doganali con lo scopo di rafforzare la cooperazione nella lotta contro le violazioni dei regolamenti doganali nazionali e comunitari. La Convenzione ha sostituito il precedente accordo di Napoli siglato nel 1967. La Convenzione ha istituito un ufficio centrale, designato all'interno dell'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro, col compito di coordinare le domande di assistenza provenienti da tutto il territorio comunitario.
  Al riguardo il Governo, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale attuativo dell'Ufficio centrale di coordinamento, accoglie e inoltra direttamente le richieste da e per gli Organi collaterali esteri.
  Con riferimento ai Servizi assicurativi, il paragrafo 4.6 della Parte Seconda della Relazione ricorda, nel 2015, l’iter di approvazione Pag. 232della cosiddetta Direttiva IMD2 (la cui denominazione è stata mutata in IDD – insurance distribution directive) – che modifica la direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa, ha superato la fase finale di discussione in trilogo (Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione europea) e, in esito agli accordi tra le parti, è in attesa di definitiva formale adozione.
  È stato invece completato l’iter di recepimento della nuova normativa UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvibilità II, recepita in Italia con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74): tale normativa introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo. Particolare accento è posto sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo; in tale contesto, sono previsti nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi e vengono introdotti nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla governance delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il Board ed introducendovi nuove funzioni aziendali.
  Per quanto attiene ai temi del coordinamento nazionale delle politiche europee, oggetto della quinta Parte della Relazione, evidenzia in primo luogo gli sforzi compiuti dal Governo per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.
  In tale contesto il paragrafo 4.2 segnala il peggioramento rispetto al 2014 del tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto scoreboard del mercato interno), causato principalmente dalla complessità delle procedure interne di recepimento delle direttive, sia in via legislativa sia in via amministrativa: a tale riguardo la Relazione rileva come tale problematica dovrebbe essere parzialmente risolta dall'anticipo del termine di adozione degli schemi di decreto di recepimento delle direttive disposto dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015.
  Inoltre il paragrafo 4.3 evidenzia come anche nel 2015 si sia perseguito l'obiettivo prioritario di ridurre il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia: in particolare nel corso dell'anno sono state archiviate 31 procedure, che sono state peraltro bilanciate da altrettante nuove contestazioni, per un totale complessivo di 89 infrazioni pendenti a fine 2015, di cui 7 relative a questioni di fiscalità e dogane.
  Avverte quindi di aver formulato sulla Relazione una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  Daniele PESCO (M5S), nel richiamare le considerazioni del relatore in relazione all'intenzione del Governo di rafforzare il ruolo di partecipazione dell'Italia ai processi europei, rilanciando l'azione delle istituzioni comunitarie attraverso l'adozione di un approccio più propriamente politico con l'obiettivo di raggiungere obiettivi ambiziosi, ritiene che dall'analisi della partecipazione dell'Italia a tali processi nel corso del 2015 emergano invece gravi criticità.
  Con riferimento all'Unione bancaria e, in particolare, alle disposizioni attuative della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, evidenzia infatti come le misure contenute nei suddetti provvedimenti abbiano causato gravi danni ai cittadini. Al riguardo ricorda le gravi difficoltà finanziarie causate a numerosi risparmiatori dal processo Pag. 233di risoluzione delle quattro banche «salvate» dal Governo con le norme introdotte nella legge di stabilità 2016, sottolineando inoltre il gravissimo errore compiuto dall'Esecutivo nel recepire il meccanismo del bail in, che l'Italia avrebbe dovuto rifiutarsi di accettare, anche a costo di affrontare, in conseguenza di tale decisione, un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.
  Nel ribadire quindi il suo giudizio sostanzialmente negativo su rilevanti questioni connesse al processo di partecipazione dell'Italia all'UE, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore e sulla Relazione nel suo complesso.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 marzo scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che, nel corso della precedente seduta di discussione, il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio della discussione, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per formulare una compiuta valutazione della risoluzione.

  Il Viceministro Luigi CASERO richiama innanzitutto il contenuto della risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo l'esigenza di portare a compimento le procedure di definizione del transito del personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, al fine di consentire un miglior reimpiego del suddetto personale, con minore impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare, rammenta che la risoluzione intende impegnare l'Esecutivo ad adottare iniziative per definire uno specifico provvedimento di natura regolamentare che consenta la collocazione dei predetti soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.
  Al riguardo, fa presente come l'articolo 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 disponga che «il personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1982, da definire con decreto da emanare di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica».
  Nel ricordare che, in attuazione della citata disposizione, è stato emanato il decreto interministeriale 18 aprile 2002, rileva come il transito del personale della Guardia di Finanza, dichiarato inidoneo, nei corrispondenti ruoli civili del MEF, si perfeziona con provvedimento ministeriale che dispone il reimpiego dell'interessato nell'ambito delle Ragionerie territoriali e delle Commissioni tributarie provinciali insistenti presso la sede individuata secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale n. 47860 del 2013.Pag. 234
  Segnala quindi come tale decreto preveda che, all'atto della domanda, il militare possa scegliere di essere assegnato presso:
   l'ultima sede corrispondente alla provincia nel cui ambito ha prestato servizio per almeno due anni antecedenti alla data del giudizio di riforma, nel numero massimo di posti fissato per ogni anno solare;
   una delle sedi provinciali indicate nell'articolo 2 del citato decreto n. 47860, per un massimo di due unità per ogni singola sede, qualora non sia esperibile l'opzione di cui al precedete alinea, a causa del superamento del numero massimo di posti o della mancanza del requisito della permanenza minima.

  Inoltre gli articoli 3 e 4 del richiamato decreto consentono, successivamente all'immissione in servizio, di richiedere il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle strutture della Direzione regionale delle dogane e dei monopoli della Lombardia, nel numero massimo di cinque unità di personale per anno solare e per un massimo di una unità per singola sede di servizio, previo superamento di un colloquio volto ad accertare l'idoneità del dipendente a espletare le attività istituzionali affidate all'amministrazione doganale, nonché il trasferimento a talune individuate Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate e del territori, nei limiti di un continente complessivo di dieci unità per anno solare e per un massimo di due unità per ciascuna Direzione provinciale, previo colloquio con il dipendente.
  Fa presente quindi come, ciò premesso, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbiano segnalato che una quota della limitata percentuale di ricambio delle uscite del proprio personale va riservata, alla luce della normativa vigente, al personale in mobilità proveniente da altre amministrazioni quali ad esempio quelle delle province e della Croce Rossa.
  Segnala inoltre come l'Agenzia delle dogane rilevi che, per l'anno in corso, è stato conseguito l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione «dogane», con conseguente soppressione delle distinte sezioni del ruolo unico del personale non dirigenziale previsto in esito all'accorpamento dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e che l'eventuale acquisizione del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, dovrà avvenire nell'ambito di specifici contingenti, riservandosi di individuare le possibili strutture territoriali destinatarie, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sulla base della situazione degli organici e delle reali esigenze di servizio.
  Osserva altresì come, in merito alla possibilità di collocare il suindicato personale anche presso le sedi delle agenzie fiscali, occorrerebbe modificare l'articolo 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2002.
  Rileva quindi come il Governo condivida sostanzialmente gli obiettivi della risoluzione, nel quadro della normativa vigente in materia.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) accoglie positivamente la posizione del Governo, espressa dal Viceministro attraverso il suo ampio e dettagliato intervento. Rileva infatti come essa preluda a una soddisfacente soluzione della tematica, posta dalla sua risoluzione, circa il reimpiego del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare, consentendo al predetto personale, giudicato inidoneo a proseguire il servizio, di essere collocato presso le sedi delle agenzie fiscali situate in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo ed evitando quindi al predetto personale l'onere di gravi disagi.
  Auspica quindi che la Commissione proceda già nella seduta odierna all'espressione del voto sulla sua risoluzione.

  La Commissione approva la risoluzione.

Pag. 235

7-00919 Ribaudo: Iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00176).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la necessità di adottare iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate.
  In tale ambito ricorda che, tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 14464/2016, ha stabilito che la comunicazione al sistema tessera sanitaria relativa alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti nel periodo d'imposta 2015 e ai relativi rimborsi deve essere effettuata dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie entro il 9 febbraio 2016 in luogo del 31 gennaio.
  Rileva quindi come lo spostamento dei termini comporterebbe lo slittamento delle scadenze successive relative agli adempimenti dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti abilitati e come l'Agenzia delle entrate, per poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre ad attingere ai dati di cui è già in possesso, debba acquisire una serie di dati da soggetti terzi inerenti ai redditi percepiti dal contribuente, alle ritenute subite e alle addizionali trattenute dal sostituto di imposta, nonché alle spese, detraibili a quelle deducibili sostenute nell'anno dal contribuente.
  Al riguardo rammenta inoltre che le suddette informazioni pervengono all'Agenzia delle entrate tramite la comunicazione unica che i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno e tramite le comunicazioni che i soggetti eroganti mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno.
  In tale contesto, nella consapevolezza che l'introduzione di un apparato sanzionatorio così pesante volto a punire il ritardo o l'omissione dell'invio di tali comunicazioni è finalizzato a scongiurare mancanze di informazioni che paralizzerebbero l'intero processo, evidenzia tuttavia come la grande mole di dati da trasmettere e le stringenti tempistiche previste rischino di sottoporre i soggetti interessati a margini di errore consistenti.
  Ritiene quindi che la previsione di un maggior lasso di tempo potrebbe migliorare il lavoro degli operatori riducendo il margine di errore ed evitando così che i fisiologici ritardi che si accumulano durante il processo ricadano unicamente su di loro.
  A tale riguardo rammenta che, nel 2015, anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, la proroga al 23 luglio, sostanzialmente, non ha prodotto particolari disagi ai contribuenti e i rimborsi fiscali sono stati erogati con le retribuzioni o le pensioni, alle scadenze abituali e che, nel corso della seduta del 10 febbraio 2016, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 210 del 2015 (cosiddetto «decreto milleproroghe»), è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/3513-A/111, che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di concedere ai CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, un margine ulteriore di tempo per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte.
  In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto Pag. 236legislativo n. 175 del 2014, affinché i CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza determinarne conseguenze in termini di sanzioni e interessi.

  Il Viceministro Luigi CASERO, nel condividere l'impostazione della risoluzione, sottolinea come il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata rappresenti un passo avanti molto importante, motivo di grande soddisfazione per il Governo, in quanto esso si inserisce nel processo di semplificazione e modernizzazione del rapporto tra cittadini e fisco, costituendo un'innovazione di grande rilevanza, la quale coinvolge un grande numero di contribuenti, pari a circa venti milioni.
  Rileva inoltre come si tratti di un processo ancora in fase sperimentale, durante la quale si sta progressivamente ampliando il novero dei dati ricompresi nella dichiarazione precompilata.
  Sottolinea quindi come il successo di tale operazione, la quale costituisce un successo per il Paese nel suo complesso, sia un obiettivo fondamentale che il Governo è deciso a realizzare, evidenziando l'intenzione dell'Esecutivo di trovare adeguata soluzione alle difficoltà tecniche che la prima attuazione di tale procedura per la comunicazione dei dati comporta.
  Al riguardo, nel rammentare che, già nel 2015, primo anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, il Governo ha prorogato al 23 luglio il termine entro il quale i CAF-dipendenti erano tenuti a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte, valuta favorevolmente la richiesta, recata nell'impegno contenuto nella risoluzione, di prorogare nuovamente tale termine al 23 luglio, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno. Al riguardo evidenzia come sia necessario contemperare l'esigenza di proroga del termine con la necessità di evitare disagi ai contribuenti, e fissando, quindi, un termine che consenta l'erogazione dei rimborsi fiscali alle scadenze stabilite.
  Con riferimento alla parte dell'impegno contenuto nella risoluzione, con cui si chiede al Governo di condizionare la proroga di tale termine alla condizione che, entro il 7 luglio dello stesso anno, i CAF-dipendenti abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, ritiene tuttavia che la citata misura del 70 per cento risulti eccessivamente ridotta, chiedendo quindi di riformulare la risoluzione nel senso di elevare tale percentuale all'80 per cento.

  Michele PELILLO (PD) accoglie favorevolmente la proposta di riformulazione della risoluzione avanzata dal Viceministro, ritenendo che esistano tutte le condizioni per procedere già nella seduta odierna alla votazione dell'atto di indirizzo.

  Francesco RIBAUDO (PD) riformula la sua risoluzione nel senso indicato dal Viceministro, raccomandando inoltre al Governo l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi connessi con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) concorda con l'esigenza, segnalata dal deputato Ribaudo, di velocizzare l'adozione dei provvedimenti attuativi in materia, al fine di non vanificare l'obiettivo della risoluzione.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Barbanti, Colaninno, Gutgeld e Ragosta.

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  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00176 (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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