CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra allo sviluppo economico Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 13.45.

5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, non risolve il problema applicativo circa il criterio della prevalenza della provenienza dei prodotti previsto ai fini della individuazione degli imprenditori e delle aziende ammesse alla vendita diretta al dettaglio. Sottolinea l'orientamento favorevole del proprio gruppo a questa modalità di vendita che, accorciando la filiera, presenta numerosi elementi di vantaggio per i produttori, i consumatori, la salute e il rispetto dell'ambiente. Osserva che la tipologia dei prodotti ammessi alla vendita al dettaglio avrebbe richiesto un maggiore approfondimento nella risposta in quanto nei luoghi in cui svolge la vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole si vende attualmente altra tipologia di merce con la conseguenza di una concorrenza sleale in questo settore che, peraltro, fa venire meno tutti i vantaggi richiamati nella parte iniziale del suo intervento. Si sarebbe pertanto aspettato un chiarimento da parte del Governo in particolare sul tema della prevalenza della provenienza dei prodotti che purtroppo non è presente nella risposta della viceministra.

5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di «superinterrompibilità» nella regione Sardegna.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emanuele CANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, anche in considerazione del fatto che il regime di «superinterrompibilità» è effettivamente prorogato di due anni in seguito alla conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, come richiesto dal suo atto ispettivo precedentemente presentato. Esprime quindi apprezzamento per l'azione del Governo che ha garantito la sopravvivenza di alcuni comparti industriali della Sicilia e della Sardegna.

5-07104 Vallascas: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Osserva che la dichiarazione di essenzialità di un impianto non rappresenta di per sé una sorta di remunerazione. Aggiunge che avrebbe preferito avere maggiori chiarimenti sui dati di Terna relativi al regime di «superinterrompibilità» che ha un costo di 750 milioni di euro e che provoca l'immissione in atmosfera di circa 500 tonnellate di CO2.

5-07494 Peluffo: Questioni inerenti l'eventuale acquisto della società Italtel Spa.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'articolata risposta che concerne una vertenza complessa per la quale è già attivo un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico. Auspica ulteriori risultati positivi dalla riunione prevista per il prossimo 13 aprile. Segnala, in ogni caso, che a livello più complessivo si possa fare un migliore utilizzo del fondo «Salva imprese».

5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea Pag. 105che, dopo il superamento della fase commissariale, si devono individuare le linee di attività dell'Enea. Osserva che l'attenzione dell'Enea al mondo delle imprese si basa sostanzialmente sull'attività di supporto alle PMI, sul trasferimento delle competenze scientifiche e tecnologiche, nonché sul coinvolgimento delle aziende in progetti internazionali di ricerca. Auspica che i temi della ricerca scientifica e tecnologica e dell'assistenza alle imprese siano adeguatamente valorizzati nell'azione di rilancio dell'Enea, all'interno della quale il centro di ricerca Brasimone rappresenta sicuramente uno dei centri di eccellenza, per il quale verranno previste azioni di rafforzamento, come sottolineato nella risposta della viceministra Bellanova.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra allo sviluppo economico Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
Emendamenti C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, sono stati trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche Unione europea) emendamenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge di delegazione europea (vedi allegato 6).
  Invita la relatrice Camani e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, ricordando che il parere che sarà deliberato dalla Commissione assume efficacia vincolante per la XIV Commissione.

  Vanessa CAMANI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Gianluca Pini 8.8 e parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, sugli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, nonché sull'emendamento Pellegrino 8.4.

  La Viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 6).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere Pag. 106le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  L'articolo 2, conferisce una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, stabilendo la redazione di un testo unico in cui raccogliere le norme vigenti in materia e introdurre le modifiche necessarie. I principi e criteri direttivi di delega recati dal comma 2 prevedono:
   la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
   il coordinamento delle disposizioni, apportandovi le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   l'eliminazione di duplicazioni e la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;
   il coordinamento, l'adeguamento e l'integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura.

  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, il quale è finalizzato alla realizzazione:
   di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;
   di ristrutturazioni finanziarie e produttive;
   di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici per i quali è riservata una quota di finanziamento;
   di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
   di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

  Ai sensi del comma 2-bis l'individuazione degli interventi del Fondo, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 4, al comma 1, interviene sulla destinazione delle risorse stanziate dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e, per la realizzazione di programmi finalizzati:
   alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
   alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
   alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

  Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che all'imprenditore ittico si applicano, oltre che le disposizioni previste per l'imprenditore Pag. 107agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili.
  L'articolo 5 stabilisce che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 2 specifica che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) individua una quota da destinare a tali obiettivi e che una percentuale pari almeno al 30 per cento delle predette risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 6, modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001. In particolare, rispetto alla formulazione vigente è previsto che l'istituzione dei distretti ittici, oltre che attuare il principio di sostenibilità e garantire una gestione razionale delle risorse ittiche, è volta a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica. Al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici si stabiliscono le finalità dei distretti ittici:
   sostenere azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   valorizzare i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
   promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali, anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

  L'articolo 7, disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possano essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.
  L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca.
  L'articolo 11, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca. In particolare, il comma 1 consente agli operatori del settore della pesca di utilizzare, ai fini della pesatura del prodotto pescato prima dell'immagazzinamento e della vendita, cassette standard, per le specie ittiche e secondo le relative caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre al comma 2 si prevede che gli operatori della pesca devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo. La previsione dovrebbe riferirsi all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, Pag. 108modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali.
  L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione, di cui alla legge n. 457 del 1972, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
  L'articolo 14 introduce alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 293 del 1999, seguendo taluni indirizzi specificati dalla disposizione. In particolare è previsto che tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
   l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con taluni attrezzi di pesca;
   lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
   lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca;
   lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura.

  Sono definite ittiturismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso. Sono altresì stabiliti criteri relativi alle modalità di svolgimento delle iniziative di pesca-turismo, prevedendo che esse possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della Capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; viene consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età.
  L'articolo 18 reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza, relativamente alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria (cioè le navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata), che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa.
  L'articolo 19 interviene per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'attività di pesca, prevedendo, al comma 1, che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il comma 1-bis prevede in tale contesto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali Pag. 109volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, al comma 1 consente agli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea.
  Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici. Il comma 3 esclude tuttavia dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca. In particolare, il comma 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, prevedendo che l'esclusione dall'applicazione di tale disciplina si estende, per quanto riguarda i prodotti ittici, non più solo ai pescatori e alle cooperative di pescatori, ma agli imprenditori ittici singoli o associati, ma anche agli imprenditori dell'acquacoltura, anch'essi singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non solo esclusivamente, come previsto dalla norma vigente) dall'esercizio della propria attività. Il comma 5 abroga invece i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, i quali stabiliscono che per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, dai soggetti d'impresa esercenti la pesca, una serie di informazioni (numero di identificazione di ogni partita; nome commerciale e scientifico di ogni specie; peso vivo espresso in chilogrammi; data della cattura, della raccolta ovvero dell'asta del prodotto; nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; nome e indirizzo dei fornitori; attrezzo da pesca; sistema specifico di marcatura ed etichettatura).
  L'articolo 21 integra la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.
  L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata a una comunicazione annuale da fare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro, se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi. Il comma 4 stabilisce che una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali; una quota del 10 per cento è infine destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.
  L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.
  Gli articoli da 24 a 27, intervengono sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura.
  In parallelo con le previsioni dell'articolo 24, l'articolo 25 intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura.
  L'articolo 26, al comma 1, consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica Pag. 110a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. Il comma 2 comprende tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00. Ricorda, in quanto rilevante per i profili di interesse della X Commissione, che il richiamato articolo 39 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, siano definite le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»), in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, e che i predetti decreti determinino un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 27, interviene sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.
  L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
  L'articolo 29 interviene sulla disciplina della pesca del tonno rosso, per la quale si prevedono a livello comunitario quote di cattura attribuite a ciascuno degli Stati membri.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
COM(2015) 496 final e allegati.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, esprime una valutazione positiva dei contenuti della proposta di regolamento in esame in quanto può apportare sostanziali progressi nelle metodologie attualmente impiegate per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere informazioni chiare sui prezzi al consumatore e dati realmente comparabili anche nell'ottica dell'adozione di politiche energetiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Si tratta di un provvedimento che può favorire la convergenza dei diversi sistemi nazionali all'interno dell'Unione europea.
  Preannuncia quindi alcune osservazioni che intende inserire nella proposta di documento finale da sottoporre alla Commissione, che tengono conto anche delle indicazioni ricevute in sede di audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia e di Istat. In primo luogo, ritiene opportuno segnalare alle istituzioni europee l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi.
  Con riferimento all'articolo 9 della proposta di regolamento in esame, in cui di prevede che possano essere concesse deroghe tramite atti di esecuzione in relazione agli obblighi specifici per i quali l'applicazione del medesimo regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi, ritiene si dovrebbe valutare l'opportunità Pag. 111di procedere all'attuazione delle proposte in termini graduali prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale, fissata in tre anni, per l'esercizio della facoltà sulla base di chiare e motivate ragioni.
  Sottolinea altresì l'opportunità di limitare la disaggregazione delle voci per cui si prevedono 21 fasce di consumo e 9 componenti di prezzo. Ritiene al riguardo che si potrebbe limitare il numero di rilevazioni. Aggiunge che – secondo quanto evidenziato nell'audizione di rappresentanti di Istat – si potrebbe procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti. Sottolinea tuttavia la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente deriveranno dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza. Queste le principali tematiche che ritiene opportuno evidenziare, dichiarandosi ovviamente disponibile a recepire nel documento finale eventuali ulteriori suggerimenti che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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