CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Atto n. 279.
(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di predisporre una proposta di parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che provvederà quanto prima ad inviare a tutti i membri della Commissione.

  Samuele SEGONI (Misto-AL) preannuncia la presentazione da parte della sua parte politica di una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, invita il relatore a predisporre entro la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame, considerato che il parere dovrà essere espresso dalla Commissione nella seduta del prossimo giovedì 7 aprile.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione. Il testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, è composto da 29 articoli.
  L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, volto a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, conferisce una delega al Governo ad adottare un testo unico, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finalizzato alla realizzazione, tra l'altro, di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.
  L'articolo 4, al comma 1, interviene sulla destinazione delle risorse stanziate dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca. Il comma 2, intervenendo sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevede che all'imprenditore ittico si applicano, oltre alle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili.
  L'articolo 5 prevede che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 6 modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, prevedendo che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine Pag. 98omogenee dal punto di vista ecosistemico. Al comma 2 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226 si stabilisce che i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici e le loro attribuzioni sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Si specificano altresì, al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici, tra le quali, di particolare rilievo per gli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, segnala quella prevista alla lettera a), che contempla le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale.
  L'articolo 7 disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante apposita convenzione, possa dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
  L'articolo 8 prevede che i compiti di promozione della cooperazione e dell'associazionismo previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.
  L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca, prevedendo che la tassa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Si individuano, poi, i casi in cui è ammesso il pagamento tardivo della citata tassa.
  L'articolo 11 reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, disponendo norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca, nonché l'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 12 prevede agevolazioni in favore del lavoro autonomo, estendendo ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.
  L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
  L'articolo 14 reca misure di razionalizzazione fiscale e tributaria, in primo luogo estendendo alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. Il comma 2 prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per Pag. 99i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche di cui al comma 1.
  L'articolo 15 prevede l'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura.
  L'articolo 16 estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo alle domande e atti relativi alla concessioni di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'attività di pesca-turismo, demandando al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 293 del 1999, al fine di adeguare le norme ivi previste a taluni indirizzi specificati dalla disposizione, tra i quali, di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, rientra lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura. Segnala, inoltre, che la norma definisce ittiturismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
  L'articolo 18 reca misure in tema di semplificazione e di collaudo per le navi nuove o esistenti che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa.
  Segnala, quindi, che l'articolo 19 reca disposizioni di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, semplificando il sistema di controllo della di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'attività di pesca. In particolare, al comma 1 si prevede che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20 reca disposizioni sulla vendita diretta, sui requisiti degli imprenditori che possono effettuarla e sui casi di esclusione. I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.
  L'articolo 21 reca disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, integrando la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.
  L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale.
  L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, secondo una serie di principi e criteri direttivi ivi delineati.
  L'articolo 24 reca disposizioni in tema di rinnovo delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura, prevedendo che esso viene presentato dal titolare della concessione attraverso lo strumento dell'autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, Pag. 100modifiche alle opere di presa e restituzione delle acque previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  Di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, segnala gli articoli 25 e 26. In particolare, l'articolo 25 semplifica le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo al comma 1 che il provvedimento viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima. Il comma 2 specifica che la pubblica amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siamo verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa. Inoltre, il comma 3 prevede che, in caso di omessa risposta da parte dell'amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.
  L'articolo 26 reca disposizioni in tema di energia elettrica da acquacoltura e imprese energetiche, consentendo ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. Inoltre, il comma 2 comprende tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.
  L'articolo 27 interviene invece sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura), cioè a partire dal 9 luglio 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo «dell'articolo 3, comma 2,» del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT.
  L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione. Si prevede, inoltre, la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca riconosciuta.
  L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di pesca del tonno rosso, nonché di quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, precisando, al comma 3, che il decreto ministeriale che, ai sensi del comma 2, ripartisce tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia deve tenere conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale.Pag. 101
  Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere, anche al fine di valutare eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, invita i colleghi a far pervenire quanto prima alla relatrice eventuali rilievi ed osservazioni sul provvedimento in esame, considerato che il parere dovrà essere reso dalla Commissione nella seduta di domani 6 aprile.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto 283.
(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, anche a nome del relatore Cera, chiede al Governo la disponibilità a posticipare il termine previsto per l'espressione del parere sul provvedimento in esame a giovedì 7 aprile, anche al fine di predisporre una proposta di parere il più possibile omogenea e coordinata con quella dell'altro ramo del Parlamento, alla luce della complessità della materia trattata e della copiosa documentazione pervenuta.

  Il viceministro Riccardo NENCINI dichiara la disponibilità del Governo a posticipare il termine previsto per l'espressione del parere a giovedì 7 aprile, anche al fine di consentire ai due rami del Parlamento di svolgere un supplemento di istruttoria e di pervenire alla predisposizione di pareri analoghi e coordinati.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sottolineare la complessità dello schema di decreto legislativo in esame, sul quale auspica la più ampia convergenza dei due rami del Parlamento, invita i colleghi a far pervenire quanto prima ai relatori eventuali rilievi e osservazioni, al fine di consentire loro di tenerne conto.

  Claudia MANNINO (M5S) fa presente che la sua parte politica ha già fatto pervenire ai relatori un documento riassuntivo delle osservazioni e dei rilievi dai quali emergono le numerose criticità della complessa materia trattata. Auspica la massima disponibilità del Governo a recepire le condizioni che verranno formulate nei pareri approvati dalle due Commissioni di Camera e Senato.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.