CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 3529 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3529, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
  Segnala preliminarmente come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.Pag. 67
  Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.
  Sottolinea altresì come la predetta Analisi tecnico-normativa segnali che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia.
  In tale ambito ricorda inoltre che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea, attraverso un elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria (cosiddetti Paesi white list), previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
  Al riguardo rammenta che il citato articolo 168-bis del TUIR è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, il quale ha sostanzialmente rifuso tale disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale a sua volta, all'articolo 11, comma 4, lettera c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia stabilito l'elenco dei predetti Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua, al paragrafo 1, l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per l'amministrazione e applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto dell'Accordo, nonché per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle medesime imposte, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  Il paragrafo 2 precisa che restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.
  L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  L'articolo 3 specifica, al paragrafo 1, che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Bermuda si fa invece riferimento a qualsiasi imposta diretta ivi istituita.
  Il paragrafo 2 prevede altresì l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.
  L'articolo 4 fornisce le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 precisa che le espressioni utilizzate dall'Accordo che non siano oggetto di definizione hanno il significato loro attribuito dalla vigente legislazione della Parte contraente, prevalendo il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.Pag. 68
  L'articolo 5 disciplina le modalità dello scambio di informazioni su richiesta tra le Parti.
  In particolare, ai sensi del paragrafo 1 le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio il comportamento è stato posto in essere. Inoltre il paragrafo 2 specifica che la Parte interpellata è tenuta a utilizzare tutte le misure appropriate per raccogliere le informazioni richieste, anche se non abbia necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione tributaria. Il paragrafo 3 indica che, su specifica richiesta, la Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni anche sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti.
  In tale contesto sottolinea come il paragrafo 4 dell'articolo 5 preveda, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Al riguardo viene stabilito infatti che le autorità competenti di ciascuna Parte devono disporre dell'autorità per ottenere e fornire informazioni in possesso di banche, altri istituti finanziari o qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, nonché informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali o di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla catena di proprietà di tali persone.
  Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici.
  Il paragrafo 6 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 7 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.
  L'articolo 6 disciplina la possibilità per una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare nel suo territorio attività di verifica fiscale, ovvero presenziare a tali verifiche.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni. Si tratta, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, delle ipotesi in cui la richiesta non è conforme all'Accordo; in cui la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione nel suo territorio per acquisire le informazioni; in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, illustrato in precedenza. Inoltre il paragrafo 3 esclude l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.
  Il paragrafo 5 esclude l'obbligo per la Parte interpellata di fornire o acquisire informazioni che essa non potrebbe ottenere sulla base della sua legislazione o della sua normale prassi amministrativa.
  Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità o di un cittadino della Parte interpellata.
  L'articolo 8 reca le garanzie di riservatezza previste nell'ambito dello scambio di informazioni, prevedendo che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.Pag. 69
  L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo che essa avvenga alla data dell'ultima notifica relativa al completamento delle relative procedure interne a ciascuna Parte, per quanto riguarda i reati tributari, ovvero, per tutte le altre questioni, a partire dal periodo d'imposta che iniziano nella predetta data o successivamente, ovvero ancora, per quanto riguarda gli oneri fiscali per i quali non sia possibile far riferimento a un periodo d'imposta, sempre a decorrere dalla richiamata data.
  L'articolo 13 regola, ai paragrafi da 1 a 3, le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, denuncia che ha effetto dal 1o giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
  Il paragrafo 4 mantiene fermo l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo, nonché il fatto che a tutte le richieste ricevute fino alla data della denuncia dell'Accordo verrà dato corso conformemente alle disposizioni del medesimo.
  Segnala inoltre come all'Accordo si connetta lo scambio di Note verbali tra Italia e Regno Unito – che rappresenta il territorio d'Oltremare delle Bermuda nei rapporti internazionali – relativo alla necessità di omogeneizzare il testo inglese e quello italiano dell'Accordo, con apposita correzione di un errore materiale nel testo originale in lingua italiana dell'articolo 12, eliminando il paragrafo 1 del medesimo articolo.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  In tale contesto la Relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che l'attuazione dell'Accordo può aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, ipotizzando al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione e la conseguente emersione di maggiore base imponibile comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Lodolini, nel corso Pag. 70della precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI rileva l'opportunità di svolgere approfondimenti e acquisire elementi sia in relazione alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti a talune misure contenute nel provvedimento, sia per quanto concerne la compatibilità con la normativa europea di alcune previsioni recate dall'intervento legislativo.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, concorda con l'esigenza di approfondimento del provvedimento segnalata dal rappresentante del Governo, ritenendo opportuno rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2015.
Emendamenti C. 3540 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, alcuni emendamenti al disegno di legge C. 3540 (vedi allegato 1), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, presentati direttamente presso la XIV Commissione, riferiti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, che la medesima XIV Commissione ha trasmesso.
  Ricorda al riguardo che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, il quale assume una peculiare valenza procedurale.
  Rammenta che a tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione e che l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, illustra gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.
  L'emendamento 1.25 del Governo inserisce nell'allegato B del disegno di legge, recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento nell'ordinamento italiano si conferisce delega al Governo e sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, la direttiva 2015/2376/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L'emendamento non prevede principi e criteri direttivi specifici di delega.
  Al riguardo ricorda che la direttiva 2015/2376/UE ha modificato la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, intervenendo sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Pag. 71
  La predetta direttiva 2011/16/UE già prevede lo scambio obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in alcune situazioni specifiche, nonché lo scambio spontaneo nei casi in cui uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato. Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, le informazioni scambiate dovrebbero, ove opportuno, essere accessibili a tutti gli altri Stati membri.
  In tale contesto normativo la direttiva 2015/2376/UE introduce delle definizioni ampie di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprendono, tra gli altri:
   gli accordi che determinano l'esistenza o meno di una stabile organizzazione;
   gli accordi che riguardano fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;
   gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;
   gli accordi che determinano lo status fiscale di entità ibrida in uno Stato membro, se legata ad un residente di un'altra giurisdizione.

  Lo scambio automatico obbligatorio riguarda ruling emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017. Nel caso in cui i ruling siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1o gennaio 2014. Sono oggetto di scambio automatico le informazioni relative ad accordi stipulati con Paesi terzi solamente nel caso in cui la relativa divulgazione è consentita sia dall'accordo medesimo sia dall'autorità fiscale del Paese terzo.
  Rammenta che l'istituto del «tax ruling», o «interpello», consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso. Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'UE la pronuncia dell'amministrazione finanziaria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la rigorosa trasparenza che deriverebbe dallo scambio automatico obbligatorio impedirebbe che gli utili imponibili siano trasferiti in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.
  L'articolo 2 della direttiva 2015/2376/UE prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per il suo recepimento entro il 31 dicembre 2016. Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  L'emendamento 1.27 del Governo inserisce nell'allegato B del disegno di legge (recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento nell'ordinamento italiano si conferisce delega al Governo e sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari) la direttiva 2016/97/UE, sulla distribuzione assicurativa. Anche in questo caso l'emendamento non prevede principi e criteri direttivi specifici di delega.
  In merito rileva come la direttiva di cui si propone il recepimento sostituisca la direttiva 2002/92/CE (IMD1), già recepita nel Codice delle assicurazioni, cambiandone la denominazione da direttiva sull'intermediazione assicurativa a direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), con il fine principale di armonizzare le disposizioni degli Stati membri in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.Pag. 72
  L'obiettivo della direttiva è quello di frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi, stabilire condizioni che favoriscano una concorrenza equa e rafforzare i diritti dei consumatori. La nuova direttiva mira altresì a ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero e stabilisce un unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell'UE. L'ambito di applicazione della IDD sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi, prevedendo anche requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio. La nuova direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018.
  L'emendamento Gianluca Pini 9.1 integra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.
  In tale contesto l'emendamento integra la lettera c) del comma 1, la quale stabilisce che alle sedute del Comitato per le politiche macroprudenziali (la cui istituzione è prevista dalla lettera a) del comma 1) assista il Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo che a tali sedute partecipi anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatori, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.
  L'emendamento Gianluca Pini 9.2 integra a sua volta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3, prevedendo che il Comitato per le politiche macroprudenziali «compili» annualmente dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio nazionale, secondo una serie di indicazioni specifiche contenute nella proposta emendativa. In particolare viene chiesto di:
   1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
   2) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
   3) pubblicare tali dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

  L'emendamento Abrignani 10.2 intende integrare i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
  In particolare la proposta emendativa intende imporre al legislatore delegato, al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori, nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, di mantenere il divieto (attualmente previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010) per il beneficiario del pagamento di applicare spese a carico del «soggetto pagatore» per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
  L'emendamento Paglia 10.3 intende anch'esso integrare i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015.Pag. 73
  In particolare la proposta emendativa prevede l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento.
  L'emendamento Paglia 10.4 integra a sua volta i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015.
  In particolare la proposta emendativa prevede la gratuità sia per l'acquirente sia per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. La ripartizione tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato degli oneri derivanti dalla disposizione, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  La proposta introduce, al fine di coprire i relativi oneri, una commissione pari all'1 per cento che gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro.
  L'emendamento Paglia 12.1 sopprime l'articolo 12, il quale reca i principi e criteri direttivi di delega per l'esercizio della delega legislativa – già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.
  In merito ricorda che lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta delega (Atto n. 256) è già stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari: in particolare, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 9 marzo 2016.
  Rammenta inoltre che l'osservazione contenuta nella relazione approvata dalla VI Commissione sul disegno di legge C. 3540 invita la XIV Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il predetto articolo 12, appunto in quanto risulta già quasi concluso, l’iter per l'esercizio della delega già conferita in materia dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).
  L'emendamento Gianluca Pini 12.4 modifica i principi e criteri di delega dell'articolo 12, relativo al recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori e intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, in particolare per quanto riguarda il comma 1, lettera a), la quale attualmente prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina: i contratti di credito relativi a un bene immobile non residenziale; i contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli; i prestiti ponte; i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri.
  Al posto di tale previsione l'emendamento chiede invece di escludere dall'ambito applicativo tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (si tratta dei contratti Pag. 74di credito garantiti da ipoteca o altra garanzia simile per i beni immobili residenziali; dei contratti di credito relativi a beni immobili non residenziali; dei contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli; dei prestiti ponte; dei contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri), laddove si tratti di norme che non prevedono il mantenimento o l'ampliamento della tutela attualmente assicurata ai risparmiatori dalla legislazione vigente.
  In sostanza, rispetto alla formulazione attuale della lettera a), vengono esclusi anche i contratti di credito garantiti da ipoteca o altra garanzia simile per i beni immobili residenziali, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/17.
  L'emendamento Gianluca Pini 12.5 integra i principi e criteri di delega dell'articolo 12, inserendo tra le autorità competenti in materia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto riguarda i profili di vigilanza sulla tutela del consumatore, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.
  L'emendamento Gianluca Pini 12.6 integra anch'esso i principi e criteri di delega dell'articolo 12, prevedendo di applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e di applicare ai medesimi mediatori le disposizioni nazionali vigenti, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE.
  Ricorda che, ai sensi nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE, le predette informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
   a) l'identità e l'indirizzo geografico dell'emittente delle informazioni;
   b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
   c) le forme di garanzia;
   d) la possibile durata dei contratti di credito;
   e) i tipi di tassi debitore disponibili;
   f) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere;
   g) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG;
   h) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
   i) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);
   j) una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito;
   k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
   l) l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
   m) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore;
   n) un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.

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  L'emendamento Gianluca Pini 12.7 integra anch'esso i principi e criteri di delega dell'articolo 12: in particolare, alla lettera g) del comma 1, la quale stabilisce di attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito contenute nell'articolo 28 della direttiva 2014/17, viene specificato che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali né il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.
  A tale ultimo proposito ricorda che l'articolo 2744 del codice civile dispone la nullità del patto (detto commissorio) col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore».
  L'emendamento Gianluca Pini 12.8 integra a sua volta la richiamata lettera g) del comma 1, specificando che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali e escludendo la possibilità di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti dalla legislazione nazionale vigente.
  L'emendamento Gianluca Pini 12.9, analogo all'emendamento 12.8, integra anch'esso la lettera g) del comma 1, specificando che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali ed escludendo la previsione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento, fissando un limite massimo per tali oneri.
  L'emendamento Gianluca Pini 12.14 integra anch'esso i principi e criteri di delega di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12:
   1) escludendo che possa essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali nel caso di inadempimento del debitore;
   2) escludendo che possano essere imposti oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;
   3) stabilendo la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto in precedenza e stabilendo che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.

  Gli emendamenti Gianluca Pini 12.13 e 12.15, analoghi all'emendamento Gianluca Pini 12.14, integrano a loro volta i principi e criteri di delega di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12:
   1) escludendo che possa essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali nel caso di inadempimento del debitore; 2) stabilendo la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto in precedenza e stabilendo che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.

  L'emendamento Paglia 12.2 integra la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12, la quale prevede di valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione di beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario, stabilendo in tale ambito di valorizzare anche il ruolo dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate.
  L'emendamento Gianluca Pini 12.3 integra la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 12, precisando al riguardo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 12 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'emendamento Gianluca Pini 13.6 integra i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
  In particolare, alla lettera b) del comma 1, laddove si designa la Banca d'Italia Pag. 76quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con le autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine, si stabilisce altresì di designare quale autorità competente anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto riguarda i profili di vigilanza sulla tutela del consumatore, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.
  Gli emendamenti Gianluca Pini 13.9, 13.10 e 13.8 integrano anch'essi i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE. In particolare, alla lettera g) del comma 1, la quale richiede, nel dare attuazione alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE (il quale prevede che gli Stati membri devono assicurare ai consumatori l'accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento), di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private, si stabilisce l'obbligo che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.
  L'emendamento Gianluca Pini 13.7 integra a sua volta i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, stabilendo l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto in tale ambito, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e vietando ai prestatori di servizi di pagamento di prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.
  L'emendamento Gianluca Pini 13.5 integra la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 13, precisando al riguardo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 12 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'emendamento Vazio 14.3 modifica i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta «quarta direttiva antiriciclaggio») e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
  In particolare la proposta emendativa modifica il numero 4.4) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, il quale prevede l'applicazione dell'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo della persona giuridica, ovvero per qualsiasi altra persona fisica, ritenute responsabili della violazioni alla normativa in materia dettata dalla richiamata direttiva (UE) 2015/849.
  Al riguardo segnala come la Commissione Giustizia abbia approvato, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, un emendamento con il quale si stabilisce che l'interdizione temporanea deve avere una durata di 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione pubblica, prevista dal numero 4.1) della lettera h) del comma 2 del medesimo articolo 14, che individua la persona fisica responsabile della violazione; emendamento quasi identico (Pastorino 14.4) è stato invece respinto dalla Commissione Finanze sempre nel quadro dell'esame in sede consultiva.
  In tale contesto l'emendamento stabilisce che l'interdizione temporanea non può essere superiore a 5 anni.
  Segnala come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.3, revocando l'approvazione dell'emendamento precedentemente approvato dalla medesima Commissione in materia.
  L'emendamento Sottanelli 14.7 modifica anch'esso il numero 4.4) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, relativo all'interdizione temporanea. In particolare Pag. 77l'emendamento stabilisce che l'interdizione temporanea non può essere superiore a 2 anni.
  Gli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6 modificano a loro volta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849. La modifica riguarda il numero 4.5) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, il quale stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme della direttiva siano definite con un minimo edittale non inferiore a 2.000 euro e un massimo edittale pari almeno al doppio dei profitti ricavati dalle violazioni, comunque non inferiore a un milione di euro.
  In tale contesto le proposte emendative innalzano il predetto minimo edittale a 2.500 euro.
  Al riguardo segnala come la Commissione Giustizia aveva approvato, nel corso dell'esame in sede consultiva sul provvedimento, un emendamento con il quale si aumenta il predetto minimo edittale a 5.000 euro; identico emendamento (Pastorino 14.5) è stato invece respinto dalla Commissione Finanze sempre nel quadro dell'esame in sede consultiva. Evidenzia altresì come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sugli identici emendamenti 14.5 e 14.6, revocando l'approvazione dell'emendamento precedentemente approvato dalla medesima Commissione in materia.
  L'emendamento Sottanelli 14.8 modifica anch'esso il numero 4.5) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, aumentando il minimo edittale da 2.000 a 2.200.
  L'emendamento Boccadutri 14.4 integra anch'esso i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della già citata direttiva (UE) 2015/849, prevedendo che, ai fini di un più efficace e immediato controllo sull'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento nel settore dei servizi di rimessa di denaro, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, venga istituito presso l'Organismo competente in materia un registro informatizzato, consultabile dai predetti istituti di pagamento, il quale conterrà le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
  Rileva come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.4.
  L'emendamento Berlinghieri 14.9 integra anch'esso, sotto diversi profili, i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.
  In primo luogo viene previsto che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria.
  Inoltre viene previsto che i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi partecipino alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, per quanto riguarda le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
  Viene stabilito altresì che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino nel fascicolo relativo a ciascun cliente la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente stesso.
  Viene stabilito quindi che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale da parte del professionista non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permane comunque l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
  Rileva come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.9. Pag. 78
  L'emendamento Gianluca Pini 14.10 sostituisce la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 14.
  In particolare, in tale ambito viene eliminata la previsione secondo cui, qualora i decreti legislativi di attuazione della delega recata dall'articolo 14 determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (il quale stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, e che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie).
  L'emendamento elimina inoltre la norma in base alla quale le relazioni tecniche degli stessi decreti legislativi devono recare le quantificazioni degli oneri che ne derivano e la previsione secondo cui l'emanazione dei decreti legislativi è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.25 e 1.27 del Governo, sull'emendamento Paglia 12.1, sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, nonché sull'emendamento Boccadutri 14.4.
  Propone inoltre di esprimere parere favorevole sull'emendamento Berlinghieri 14.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere i capoversi lettere n-bis) e n-ter).
  Propone altresì di esprimere invece parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 9.1, e 9.2, sull'emendamento Abrignani 10.2, sugli emendamenti Paglia 10.3 e 10.4, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.14, 12.13 e 12.15, sull'emendamento Paglia 12.2, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.8, 13.7 e 13.5, sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, nonché sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 617 del 30 marzo 2016, a pagina 78, alla terza riga del sommario e alla prima colonna, ottava riga, la parola: «318» è sostituita dalla seguente «338».

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